16 gennaio 2023
Assegno mantenimento moglie disoccupata: Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 ci permette di affrontare la questione del mantenimento dovuto alla moglie disoccupata: quando è dovuto? cosa deve fare la moglie per conservare il diritto all'assegno? ho l'obbligo di cercare un'attività lavorativa per evitare di perdere l'assegno di mantenimento pagato alla moglie disoccupata? vediamo la motivazione della sentenza Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 in ordine proprio a tale questione dell'assegno di mantenimento pagato alla moglie disoccupata.
Assegno mantenimento moglie disoccupata: introduzione
Come noto l'assegno di mantenimento ha una diversa funzione nella separazione e nel divorzio: rinviamo agli articoli presenti nel sito per approfondire tale questione.
Una delle questioni che emerge con frequenza in questi contenziosi è quella dell'assegno di mantenimento chiesto da un coniuge disoccupato, spesso la moglie disoccupata.
Questo può avvenire per le più diverse ragioni: per la perdita di lavoro ma anche per la scelta della famiglia di non far lavorare uno dei due coniugi magari per permettergli di seguire a tempo pieno la famiglia e i figli.
Cosa accade, quindi, al momento della separazione o del divorzio?
L'assegno di separazione ha la funzione di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio: per cui la mancanza di reddito può essere valorizzata e può portare all'attribuzione di un mantenimento.
In modo diverso, l'assegno di divorzio ha tra le altre funzioni anche quella di compensare il coniuge debole che abbia rinunciato in tutto o in parte alla carriera: per cui anche in questa sede la scelta della famiglia di non far lavorare un coniuge, potrebbe portare all'attribuzione di un mantenimento alla moglie disoccupata.
Ma sempre? Non vi sono limiti? Non vi è un obbligo della moglie di cercare una attività lavorativa, pena il rischio di perdere l'assegno di mantenimento concesso visto che era disoccupata?
Vediamo cosa indica la Cassazione.
Quando vi è il diritto al mantenimento per la moglie disoccupata?
Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 ben evidenzia quali siano gli obblighi della moglie disoccupata che voglia evitare di perdere l'assegno di mantenimento. Se questo, come detto, è concesso per la differenza reddituale o tenendo conto della rinuncia al lavoro o alla carriera, si impone comunque, anche dopo la separazione, un impegno diretto a ricercare una attività lavorativa.
Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 sugli assegni alla moglie disoccupata indica che "va osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 5817 del 2018)" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 su assegni di mantenimento alla moglie disoccupata).
in particolare per la Cassazione è onere del soggetto disoccupato che richiede l'assegno di mantenimento quello di essersi attivato: "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poichè il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866 del 2021)" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 su assegni alla moglie disoccupata).
Assegno mantenimento moglie disoccupata: verifica della possibilità di lavorare
Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 su assegno di mantenimento alla moglie disoccupata sottolinea il fatto che la valutazione non deve essere fatta in modo astratto, ma in concreto: "è stato altresì rilevato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049 del 2021)" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 su assegni alla moglie disoccupata).
Con specifico riferimento al caso esaminato nella sentenza la sentenza di appello, ritenuta corretta, aveva "in fatto sia il lavoro in nero ascritto alla donna, sia la convivenza con altro uomo (ritenute in primo grado), ha negato con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede, che la donna avesse una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro basandosi su una pluralità di fattori (età, inesperienza lavorativa, l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro in Calabria, caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi). Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che la R. avesse assolto l'onere della prova su di lei incombente circa la sussistenza di una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, alla luce dei vari elementi probatori acquisiti, come suesposto" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820 su assegni alla moglie disoccupata).
I post più recenti
Potrebbe interessarti anche...
Richiedi una consulenza