9 maggio 2026
Cos’è la società in accomandita semplice e quando conviene utilizzare questo modello? La S.a.s. è una società di persone disciplinata dagli artt. 2313 e seguenti del codice civile, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano la società e rispondono illimitatamente dei debiti sociali, e gli accomandanti, che partecipano con responsabilità limitata alla quota conferita. Nella pratica viene spesso scelta per attività familiari, commerciali o artigianali, ma presenta aspetti delicati legati alla gestione, ai rapporti con i creditori e al rischio di perdita della responsabilità limitata.
Società in accomandita semplice: cos’è e come funziona
La società in accomandita semplice, spesso indicata con la sigla S.a.s., è una forma societaria utilizzata soprattutto nelle piccole e medie attività imprenditoriali in cui alcuni soci desiderano occuparsi direttamente della gestione mentre altri intendono limitarsi all’investimento di capitale. L’art. 2313 c.c. definisce infatti la struttura tipica della S.a.s., distinguendo tra soci accomandatari e soci accomandanti.
I soci accomandatari hanno il potere di amministrare la società e rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti sociali. Questo significa che, se il patrimonio della società non è sufficiente, i creditori possono agire anche sui beni personali degli accomandatari. Gli accomandanti, invece, rispondono soltanto nei limiti della quota conferita, purché non interferiscano nella gestione.
Dal punto di vista pratico, la S.a.s. viene spesso scelta quando:
- uno o più soci vogliono gestire direttamente l’attività;
- altri soggetti desiderano soltanto finanziare il progetto imprenditoriale;
- si preferisce una struttura più semplice rispetto alla S.r.l.;
- si vuole evitare una gestione societaria troppo complessa o costosa.
Molte attività familiari utilizzano questo modello proprio per separare il ruolo operativo da quello finanziario. Accade frequentemente, ad esempio, che un genitore accomandatario gestisca l’impresa mentre figli o parenti partecipano come accomandanti.
La semplicità della struttura non deve però far sottovalutare i rischi. Una gestione poco attenta della distinzione tra i ruoli può comportare conseguenze molto pesanti, soprattutto sul piano patrimoniale e fiscale. È proprio su questo aspetto che si concentra gran parte del contenzioso relativo alle società in accomandita semplice.
Differenze tra soci finanziatori e soci gestori nell’attività d’impresa
La vera particolarità della S.a.s. è la presenza di due categorie di soci con funzioni completamente diverse. Comprendere questa distinzione è fondamentale non solo sotto il profilo teorico, ma anche per evitare errori che possono incidere sulla responsabilità personale.
I soci accomandatari sono i soggetti che assumono la gestione dell’impresa. In base all’art. 2318 c.c., hanno diritti e obblighi analoghi a quelli previsti per i soci della società in nome collettivo. Possono quindi:
- amministrare la società;
- rappresentarla verso i terzi;
- firmare contratti;
- assumere dipendenti;
- gestire rapporti con banche e fornitori.
Gli accomandanti, invece, non possono ingerirsi nell’amministrazione ordinaria o straordinaria della società. Il loro ruolo resta prevalentemente economico. Possono controllare l’andamento della gestione, consultare documenti sociali e ricevere informazioni, ma senza sostituirsi agli amministratori.
Nella pratica professionale uno degli errori più frequenti riguarda proprio il comportamento del socio accomandante. Talvolta, soprattutto nelle imprese familiari, l’accomandante partecipa alle trattative con clienti o fornitori, impartisce direttive operative oppure firma documenti societari. Queste condotte vengono spesso considerate “normali” all’interno dell’attività quotidiana, ma possono produrre effetti molto rilevanti.
La giurisprudenza considera infatti particolarmente importante la distinzione tra chi assume il rischio imprenditoriale pieno e chi beneficia della responsabilità limitata. Il principio alla base della disciplina è semplice: chi gestisce l’impresa deve anche rispondere delle conseguenze economiche della gestione.
Per questo motivo il legislatore ha previsto un rigido divieto di ingerenza del socio accomandante, disciplinato dall’art. 2320 c.c., tema che assume un ruolo centrale soprattutto nei casi di crisi della società o di azioni promosse dai creditori.
Soci accomandatari nella società in accomandita semplice
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rappresentano il vero centro decisionale dell’impresa. A loro spettano l’amministrazione, la rappresentanza verso l’esterno e la gestione concreta dell’attività economica. Proprio per questo motivo la legge attribuisce agli accomandatari una responsabilità particolarmente ampia.
L’accomandatario risponde infatti in modo personale, illimitato e solidale per tutte le obbligazioni sociali. Il creditore della società, una volta accertata l’insufficienza del patrimonio sociale, può agire direttamente anche contro il patrimonio personale del socio. Questo aspetto distingue profondamente la S.a.s. dalle società di capitali, dove normalmente il rischio resta limitato ai conferimenti.
La scelta dell’accomandatario richiede quindi particolare attenzione. Nella pratica è opportuno valutare:
- esperienza imprenditoriale;
- affidabilità nella gestione economica;
- capacità di mantenere corretti rapporti contabili e fiscali;
- sostenibilità del rischio patrimoniale personale.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la responsabilità fiscale e contributiva. In caso di debiti tributari o previdenziali della società, il socio accomandatario può essere coinvolto direttamente nelle azioni di recupero. Ciò accade frequentemente quando l’attività entra in difficoltà economica oppure viene gestita senza adeguato controllo amministrativo.
Anche la Cassazione negli ultimi anni ha ribadito la centralità della distinzione tra accomandatario e accomandante. Alcune pronunce recenti hanno chiarito che il semplice comportamento di fatto non basta a trasformare automaticamente un accomandante in amministratore della società, ma può comunque determinare conseguenze molto pesanti sul piano della responsabilità personale.
Questo tema emerge soprattutto nei casi in cui il socio accomandante intervenga stabilmente nella gestione dell’impresa, creando all’esterno l’impressione di essere un vero amministratore della società.
Quando il patrimonio personale può essere coinvolto nei debiti sociali
Uno degli aspetti più delicati della società in accomandita semplice riguarda la responsabilità patrimoniale dei soci. Molti imprenditori scelgono la S.a.s. pensando che il patrimonio personale sia sempre separato da quello della società, ma la realtà è più complessa e dipende dal ruolo concretamente svolto all’interno dell’impresa.
Per i soci accomandatari il principio è chiaro: la responsabilità è illimitata. Se la società non paga fornitori, banche, dipendenti o Agenzia delle Entrate, il creditore può agire anche sui beni personali del socio accomandatario. Nella pratica questo significa che possono essere coinvolti:
- conti correnti personali;
- immobili;
- stipendi;
- altri beni intestati al socio.
La situazione dell’accomandante è diversa. In linea generale il socio accomandante rischia soltanto quanto conferito nella società. La Cassazione, con ordinanza n. 35909 del 22 dicembre 2023, ha ribadito che i creditori sociali non possono normalmente agire direttamente contro l’accomandante, proprio perché la sua responsabilità resta limitata alla quota conferita.
Questo equilibrio però può rompersi facilmente quando il socio accomandante supera i limiti del proprio ruolo. Nella pratica accade più spesso di quanto si pensi. Si vedono accomandanti che trattano con fornitori, firmano preventivi, gestiscono rapporti bancari o prendono decisioni operative quotidiane. In molti casi tali comportamenti nascono da esigenze familiari o organizzative, senza la consapevolezza delle possibili conseguenze giuridiche.
Il problema emerge soprattutto nei momenti di crisi della società. Quando i creditori cercano soggetti ulteriori da coinvolgere nel recupero dei debiti, il comportamento concreto del socio accomandante viene analizzato con particolare attenzione. Per questo motivo è importante mantenere una distinzione reale tra chi finanzia l’attività e chi la gestisce.
Responsabilità dell’accomandante e limiti di intervento nella gestione
L’art. 2320 c.c. vieta al socio accomandante di compiere atti di amministrazione o di trattare affari in nome della società, salvo specifiche procure per singole operazioni. Questa norma è centrale nella disciplina della S.a.s. perché collega direttamente il potere di gestione al rischio economico.
Il legislatore parte da un principio preciso: chi gode della responsabilità limitata non può comportarsi come amministratore della società. Quando questo limite viene superato, l’accomandante perde la protezione patrimoniale prevista dalla legge.
La Cassazione ha più volte affrontato il tema dell’ingerenza nella gestione. Una delle decisioni più importanti è la sentenza n. 16984 del 27 giugno 2018, secondo cui il socio accomandante che svolge attività gestoria assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e può persino essere assoggettato a fallimento insieme alla società.
Ancora più significativa, sul piano pratico, è Cass. civ. n. 1663 del 25 gennaio 2026. La Corte ha chiarito che il socio accomandante che gestisce di fatto la società perde il beneficio della responsabilità limitata, ma non diventa automaticamente accomandatario né acquista il potere di rappresentanza della società.
In concreto, i comportamenti più rischiosi sono:
- firmare contratti in nome della società;
- impartire direttive operative ai dipendenti;
- gestire stabilmente rapporti con clienti e fornitori;
- intervenire nelle trattative commerciali come rappresentante della società;
- operare sui conti societari senza deleghe corrette.
Diverso è invece il caso dell’attività di controllo o supporto consentita dalla legge. L’accomandante può ricevere informazioni, esaminare documenti e prestare collaborazione materiale sotto la direzione degli amministratori.
Nella pratica professionale il confine tra collaborazione e gestione non sempre è semplice da individuare. Proprio per questo motivo molte contestazioni nascono nelle società familiari, dove i ruoli vengono spesso gestiti in modo informale e senza particolare attenzione agli aspetti societari.
Clausole dell’atto costitutivo che meritano particolare attenzione
L’atto costitutivo della società in accomandita semplice viene spesso predisposto utilizzando modelli standardizzati, ma alcune clausole meritano una valutazione molto più attenta. Una disciplina poco chiara dei rapporti interni può infatti generare conflitti tra soci o difficoltà operative già nei primi anni di attività.
Tra gli aspetti più importanti vi è innanzitutto la ripartizione dei poteri amministrativi. È opportuno stabilire con precisione:
- quali accomandatari possono operare disgiuntamente;
- se determinate decisioni richiedano il consenso di tutti i soci gestori;
- eventuali limiti di spesa o autorizzazioni preventive;
- modalità di controllo da parte degli accomandanti.
Anche le clausole relative agli utili e alle perdite meritano attenzione. Nelle attività familiari capita frequentemente che gli accordi economici reali siano diversi rispetto a quelli formalmente indicati nell’atto costitutivo. Questa situazione può creare problemi sia nei rapporti interni sia in caso di controlli fiscali o contenziosi tra soci.
Un altro tema delicato riguarda l’ingresso di nuovi soci e il trasferimento delle quote. Senza una disciplina chiara possono nascere blocchi decisionali o contestazioni sulla validità delle cessioni. È quindi utile prevedere clausole che regolino:
- diritto di prelazione;
- consenso degli altri soci;
- criteri di valutazione della quota;
- successione ereditaria.
Nella pratica molti problemi emergono quando l’attività cresce rapidamente rispetto alla struttura societaria iniziale. Una S.a.s. nata come piccola impresa familiare può trovarsi a gestire dipendenti, finanziamenti e rapporti commerciali complessi senza avere regole interne adeguate.
Per questo motivo, soprattutto in presenza di investimenti rilevanti o più nuclei familiari coinvolti nell’attività, è spesso opportuno evitare modelli standard e predisporre un atto costitutivo calibrato sulle esigenze concrete dell’impresa.
Società in accomandita semplice e poteri di amministrazione
Nella S.a.s. l’amministrazione della società può essere attribuita esclusivamente ai soci accomandatari. L’art. 2318 c.c. è molto chiaro su questo punto e rappresenta uno degli elementi che distinguono maggiormente questa forma societaria rispetto ad altri modelli d’impresa.
Gli accomandatari possono amministrare la società in forma:
- disgiuntiva;
- congiuntiva;
- oppure secondo modalità miste previste nell’atto costitutivo.
Nelle piccole imprese familiari è frequente trovare una gestione disgiuntiva, che consente a ciascun accomandatario di operare autonomamente. Questa soluzione garantisce rapidità operativa, ma può creare problemi quando manca coordinamento tra i soci o quando vengono assunte decisioni economicamente rilevanti senza un confronto preventivo.
In attività più strutturate, invece, capita spesso che alcune operazioni richiedano il consenso congiunto di tutti gli accomandatari. Ad esempio:
- apertura di nuovi finanziamenti;
- acquisto di immobili;
- assunzione di debiti particolarmente elevati;
- ingresso di nuovi soci.
Dal punto di vista pratico, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione “di fatto” da parte di soggetti formalmente privi di poteri amministrativi. È una situazione comune nelle imprese a conduzione familiare, dove spesso il socio accomandante partecipa stabilmente alle decisioni quotidiane pur senza apparire ufficialmente amministratore.
La giurisprudenza guarda però alla sostanza dei comportamenti e non soltanto alle qualifiche formali. Se il socio accomandante interviene stabilmente nella gestione, il rischio è quello di perdere il beneficio della responsabilità limitata previsto dall’art. 2313 c.c.
Un ulteriore aspetto delicato riguarda i rapporti con banche e fornitori. Nella pratica commerciale capita che gli istituti di credito chiedano firme personali, garanzie o fideiussioni anche ai soci accomandanti. In questi casi è importante distinguere tra responsabilità societaria e garanzie personali volontariamente prestate, perché la firma di una fideiussione può esporre il socio a obblighi economici molto rilevanti anche se formalmente resta accomandante.
Errori frequenti che fanno perdere la responsabilità limitata
Molti soci accomandanti ritengono di essere automaticamente protetti dai debiti della società soltanto perché il loro nome compare nell’atto costitutivo con tale qualifica. In realtà la responsabilità limitata può venire meno quando il comportamento concreto del socio supera i limiti fissati dall’art. 2320 c.c.
Nella pratica professionale esistono alcune situazioni ricorrenti che generano contenzioso con creditori, curatori fallimentari o Agenzia delle Entrate. Spesso il problema nasce dal fatto che l’accomandante partecipa alla gestione quotidiana dell’impresa senza percepire il rischio giuridico delle proprie condotte.
Tra gli errori più frequenti vi sono:
- utilizzo abituale della firma sociale;
- trattative commerciali svolte come rappresentante della società;
- gestione diretta dei dipendenti;
- decisioni operative prese autonomamente;
- presenza costante nei rapporti con clienti e fornitori;
- utilizzo personale dei conti societari.
Non ogni intervento occasionale comporta automaticamente la perdita della responsabilità limitata. La valutazione dipende dall’effettivo livello di ingerenza nella gestione. Tuttavia, quando il comportamento dell’accomandante appare stabile e continuativo, il rischio aumenta in modo significativo.
La Cassazione negli ultimi anni ha confermato un orientamento rigoroso. In particolare, la sentenza n. 16984/2018 ha ribadito che l’ingerenza del socio accomandante può comportare non soltanto responsabilità illimitata verso i creditori, ma anche l’estensione del fallimento personale.
Dal punto di vista pratico, molte contestazioni emergono durante verifiche fiscali o procedure concorsuali. In queste situazioni vengono analizzati:
- email;
- contratti;
- deleghe operative;
- rapporti bancari;
- comunicazioni con clienti e fornitori.
Per questo motivo è importante che la distinzione tra accomandatario e accomandante non resti soltanto formale, ma trovi concreta applicazione nell’organizzazione quotidiana dell’impresa.
Accomandita irregolare e tutela dei terzi creditori
La società in accomandita semplice può operare anche in forma irregolare, cioè senza la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa situazione viene spesso sottovalutata nelle attività avviate rapidamente o gestite in modo informale, ma può avere conseguenze molto rilevanti nei rapporti con i terzi.
L’art. 2317 c.c. disciplina proprio la società in accomandita irregolare, richiamando parte della disciplina prevista per la società in nome collettivo irregolare. Anche in questi casi resta teoricamente ferma la distinzione tra accomandatari e accomandanti, ma la tutela della responsabilità limitata diventa più fragile.
Sul punto è particolarmente importante Cass. civ. n. 28650 del 7 novembre 2024. La Corte ha chiarito che la distinzione tra soci accomandatari e accomandanti deve risultare riconoscibile anche verso l’esterno. Se la società non opera con una ragione sociale idonea a far comprendere ai terzi la natura della S.a.s., il socio accomandante rischia di non poter opporre il limite di responsabilità.
Il tema assume rilievo soprattutto nei rapporti commerciali. Un creditore deve poter comprendere con chiarezza:
- quale tipo di società abbia davanti;
- chi sia autorizzato a rappresentarla;
- quali soci assumano responsabilità illimitata.
Nella pratica professionale le criticità emergono spesso quando:
- la società utilizza denominazioni commerciali poco chiare;
- vengono omessi riferimenti alla forma “S.a.s.”;
- i ruoli dei soci non risultano comprensibili;
- l’accomandante appare all’esterno come gestore dell’attività.
In questi casi il rischio non riguarda soltanto le azioni dei creditori privati. Anche nelle controversie fiscali o nelle procedure concorsuali il comportamento concreto della società può incidere sulla posizione personale dei soci.
Per le imprese familiari o di piccole dimensioni è quindi importante evitare una gestione troppo informale dei rapporti societari. Una corretta impostazione documentale e amministrativa riduce significativamente il rischio di contestazioni future.
Trasferimento quote, successione e uscita del socio
La gestione delle quote nella società in accomandita semplice richiede particolare attenzione, soprattutto quando l’impresa ha carattere familiare oppure è destinata a proseguire nel tempo. Molti conflitti tra soci nascono proprio in occasione dell’ingresso di nuovi soggetti, della successione ereditaria o dell’uscita di uno dei partecipanti dalla società.
Nelle società di persone il rapporto fiduciario tra soci mantiene un ruolo centrale. Per questo motivo il trasferimento della quota non è normalmente libero come avviene nelle società di capitali. Salvo diverse previsioni dell’atto costitutivo, l’ingresso di un nuovo socio richiede generalmente il consenso degli altri soci.
La questione diventa ancora più delicata quando riguarda la posizione dell’accomandatario. Chi entra come socio gestore assume infatti responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e partecipa direttamente all’amministrazione dell’impresa. Nella pratica professionale capita spesso che il ricambio generazionale venga affrontato senza una pianificazione adeguata, creando incertezze sulla continuità della gestione.
Particolare attenzione merita anche la successione ereditaria. Alla morte del socio possono sorgere problemi legati:
- alla prosecuzione dell’attività;
- alla liquidazione della quota;
- ai diritti degli eredi;
- alla continuità dell’amministrazione.
Se viene meno l’unico socio accomandatario, la società entra in una situazione particolarmente delicata disciplinata dall’art. 2323 c.c. La norma prevede la necessità di ricostituire la categoria dei soci accomandatari entro sei mesi, con possibilità di nomina di un amministratore provvisorio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
Nella pratica molte criticità emergono quando gli eredi continuano informalmente la gestione dell’impresa senza regolarizzare tempestivamente la struttura societaria. Situazioni di questo tipo possono creare problemi nei rapporti con banche, fornitori e creditori, oltre a esporre i soggetti coinvolti a contestazioni sulla responsabilità personale.
Per questo motivo è opportuno disciplinare già nell’atto costitutivo le modalità di trasferimento delle quote e gli effetti della morte o del recesso del socio, evitando che eventi prevedibili producano paralisi operative o contenziosi interni.
Scioglimento della società e responsabilità dopo la cancellazione
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non comporta sempre l’estinzione immediata di ogni responsabilità. Questo aspetto viene spesso sottovalutato, soprattutto nelle piccole imprese familiari, dove si ritiene erroneamente che la chiusura formale della società elimini automaticamente ogni rischio per i soci.
Quando la S.a.s. viene sciolta, si apre la fase di liquidazione, finalizzata alla definizione dei rapporti pendenti, al pagamento dei debiti e alla distribuzione dell’eventuale attivo residuo. Solo dopo questi passaggi la società può essere cancellata.
Il problema nasce quando, dopo la cancellazione, emergono:
- debiti fiscali;
- crediti di fornitori;
- controversie di lavoro;
- passività non ancora definite;
- accertamenti tributari successivi.
La Cassazione, con ordinanza n. 5690 del 12 marzo 2026, ha ribadito che la posizione dei soci resta differenziata anche dopo la cancellazione della società. Il socio accomandatario continua infatti a rispondere illimitatamente dei debiti sociali, mentre la responsabilità dell’accomandante resta limitata a quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione.
Nella pratica ciò significa che il creditore può ancora agire contro il socio accomandatario anche dopo la chiusura della società, soprattutto quando il patrimonio sociale si rivela insufficiente. Situazioni di questo tipo sono frequenti nei contenziosi tributari, dove accertamenti o cartelle possono arrivare anche a distanza di tempo dalla cessazione dell’attività.
Un ulteriore errore frequente consiste nel procedere rapidamente alla cancellazione della società senza verificare:
- eventuali contenziosi pendenti;
- posizioni debitorie fiscali;
- garanzie personali prestate dai soci;
- rapporti bancari ancora aperti;
- obbligazioni verso dipendenti o fornitori.
La fase finale della vita della società richiede quindi particolare prudenza. Una liquidazione gestita in modo superficiale può trasferire sui soci problemi economici e giudiziari destinati a proseguire anche dopo la cessazione dell’attività.
Quando è utile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto societario
La società in accomandita semplice viene spesso percepita come una struttura semplice da gestire, soprattutto rispetto alle società di capitali. In realtà molti problemi nascono proprio dalla tendenza ad affrontare i rapporti societari in modo troppo informale, senza valutare adeguatamente le conseguenze giuridiche delle scelte operative.
L’assistenza di un professionista può risultare particolarmente utile già nella fase iniziale, quando occorre decidere:
- chi debba assumere il ruolo di accomandatario;
- quali poteri attribuire agli amministratori;
- come disciplinare ingresso e uscita dei soci;
- come evitare interferenze dell’accomandante nella gestione.
Nella pratica professionale le criticità più rilevanti emergono spesso dopo anni di attività apparentemente regolare. Molte contestazioni nascono infatti:
- durante verifiche fiscali;
- nei rapporti con banche e creditori;
- in caso di crisi dell’impresa;
- nelle successioni familiari;
- nelle controversie tra soci.
Le recenti decisioni della Cassazione confermano un orientamento rigoroso soprattutto sul tema dell’ingerenza del socio accomandante. Comportamenti considerati “normali” nella gestione quotidiana dell’impresa possono in realtà esporre il socio a responsabilità patrimoniale illimitata.
Anche la predisposizione dell’atto costitutivo merita particolare attenzione. L’utilizzo di modelli standardizzati spesso non considera le caratteristiche concrete dell’attività, la presenza di più nuclei familiari o i rischi legati alla futura crescita dell’impresa.
Una corretta impostazione iniziale consente invece di:
- ridurre il rischio di conflitti interni;
- evitare contestazioni dei creditori;
- chiarire ruoli e responsabilità;
- proteggere maggiormente il patrimonio personale dei soci.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su società in accomandita semplice
Chi risponde dei debiti nella società in accomandita semplice?
I soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale con il proprio patrimonio personale. I soci accomandanti, invece, rispondono normalmente nei limiti della quota conferita.
Il socio accomandante può amministrare la società?
No. L’art. 2320 c.c. vieta all’accomandante di compiere atti di gestione, salvo specifiche procure per singoli affari.
Cosa succede se l’accomandante gestisce di fatto la società?
Può perdere il beneficio della responsabilità limitata ed essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti sociali.
La S.a.s. può avere un solo accomandatario?
Sì, ma se viene meno l’unico accomandatario la società deve ricostituire la categoria entro sei mesi ai sensi dell’art. 2323 c.c.
I creditori possono agire direttamente contro l’accomandante?
In linea generale no, salvo casi di ingerenza nella gestione o altre situazioni particolari previste dalla legge.
Dopo la cancellazione della società i soci restano responsabili?
Il socio accomandatario può continuare a rispondere dei debiti sociali anche dopo la cancellazione della società. L’accomandante risponde nei limiti di quanto eventualmente ricevuto in liquidazione.
Conviene aprire una società in accomandita semplice?
Può essere una soluzione utile per attività familiari o piccole imprese con distinzione tra soci gestori e soci finanziatori, ma richiede attenzione nella gestione dei ruoli e delle responsabilità.
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