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Lo sfratto: come funziona la procedura e cosa fare

11 maggio 2026

Cos’è lo sfratto e quando può essere richiesto? Lo sfratto è il procedimento previsto dalla legge per ottenere il rilascio di un immobile quando il contratto di locazione è terminato oppure quando l’inquilino non paga il canone. La procedura segue regole precise previste dal codice di procedura civile e può concludersi con l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Capire tempi, passaggi e diritti delle parti è importante sia per il proprietario sia per il conduttore, soprattutto nei casi in cui vi siano contestazioni o ritardi nel rilascio dell’immobile.

Sfratto: come funziona la procedura e cosa fare

Cos’è lo sfratto e in quali casi può essere richiesto

Lo sfratto è uno strumento giudiziario che consente al proprietario di ottenere il rilascio di un immobile quando il rapporto con l’inquilino non può più proseguire. Nella pratica, le situazioni più frequenti riguardano il mancato pagamento del canone oppure la scadenza del contratto di locazione senza restituzione dell’immobile.

La disciplina principale si trova negli artt. 657 e 658 c.p.c., che regolano rispettivamente lo sfratto per finita locazione e lo sfratto per morosità. In entrambi i casi il locatore può notificare un atto di intimazione con contestuale citazione per la convalida davanti al tribunale competente.

Molti proprietari pensano che, una volta terminato il contratto o interrotti i pagamenti, sia possibile cambiare serratura o impedire l’accesso all’inquilino. In realtà non è consentito “farsi giustizia da sé”. Anche quando il contratto è scaduto o la morosità è evidente, il rilascio dell’immobile deve avvenire seguendo la procedura prevista dalla legge.

Dal punto di vista pratico, occorre distinguere tre situazioni diverse:

  • licenza per finita locazione, intimata prima della scadenza del contratto;
  • sfratto per finita locazione, dopo la scadenza;
  • sfratto per morosità, in caso di mancato pagamento del canone.

Questa distinzione è importante perché cambiano presupposti, documenti da allegare e possibili difese dell’inquilino. Negli ultimi anni la disciplina è stata inoltre ampliata dalla riforma Cartabia, che ha esteso il procedimento di convalida anche a rapporti diversi dalla locazione abitativa tradizionale, come alcuni casi di comodato e affitto di azienda.

Proprietario e inquilino: obblighi e tutele previsti dalla legge

Il rapporto di locazione nasce da un contratto con cui una parte concede all’altra il godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo. È quanto prevede l’art. 1571 c.c., norma che rappresenta la base dell’intera disciplina locatizia.

Il conduttore, ai sensi dell’art. 1587 c.c., ha l’obbligo di:

  • utilizzare l’immobile con diligenza;
  • rispettare la destinazione prevista dal contratto;
  • pagare il canone nei termini concordati.

Il proprietario, invece, deve garantire il pacifico godimento dell’immobile e non può interferire arbitrariamente nell’utilizzo dell’abitazione o del locale concesso in locazione. Questo aspetto assume rilievo soprattutto nei momenti di tensione tra le parti, ad esempio quando vi sono ritardi nei pagamenti o il contratto sta per terminare.

Nella pratica professionale capita spesso che il rapporto degeneri ben prima dell’avvio della procedura di sfratto. Talvolta il locatore tollera per mesi pagamenti irregolari senza inviare contestazioni formali; in altri casi l’inquilino continua a occupare l’immobile confidando in proroghe verbali mai realmente concordate. Situazioni di questo tipo finiscono spesso per complicare il successivo contenzioso.

La legge cerca comunque di mantenere un equilibrio tra le esigenze delle parti. Da un lato tutela il diritto del proprietario a rientrare nella disponibilità del bene; dall’altro garantisce al conduttore la possibilità di opporsi, contestare la domanda o chiedere termini per sanare determinate situazioni, soprattutto nelle locazioni abitative.

Anche per questo motivo il procedimento di convalida di sfratto segue regole precise e richiede attenzione già nella fase iniziale di predisposizione degli atti. Errori nella notifica, nella disdetta o nella documentazione allegata possono rallentare sensibilmente la procedura.

Procedura di sfratto e atto di intimazione

La procedura inizia con la notifica dell’atto di intimazione di sfratto, documento con cui il proprietario chiede formalmente all’inquilino di lasciare l’immobile e lo convoca davanti al tribunale per l’udienza di convalida.

L’atto contiene normalmente:

  • i dati delle parti;
  • il contratto di locazione;
  • l’indicazione dell’immobile;
  • i motivi della richiesta;
  • la citazione per comparire davanti al giudice.

Nel caso di morosità vengono indicati anche i canoni non pagati e gli eventuali oneri accessori insoluti. L’art. 658 c.p.c. consente inoltre di chiedere, nello stesso procedimento, un’ingiunzione di pagamento per le somme dovute.

La competenza appartiene al tribunale del luogo in cui si trova l’immobile. Dopo la notifica viene fissata l’udienza, nella quale il giudice verifica se l’intimato compare e se vi siano opposizioni.

È importante chiarire un aspetto spesso sottovalutato: la procedura di sfratto non produce automaticamente il rilascio immediato dell’immobile. Anche nei casi apparentemente semplici possono verificarsi rinvii, richieste di termini o contestazioni sull’esistenza del credito o sulla validità del contratto.

Nel caso dello sfratto per finita locazione occorre inoltre verificare che non si sia verificata una tacita riconduzione del rapporto. Se il contratto è proseguito senza contestazioni e il proprietario ha continuato ad accettare il canone dopo la scadenza, la situazione può diventare più complessa sotto il profilo probatorio.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14779 del 26 maggio 2023, ha ribadito che, in presenza di opposizione dell’intimato, il procedimento si trasforma in un giudizio a cognizione piena soggetto al rito locatizio previsto dall’art. 447-bis c.p.c. Questo significa che la fase iniziale sommaria può evolvere in una causa articolata, con produzione di documenti, prove e contestazioni più ampie.

Quando il contratto di affitto continua anche dopo la scadenza

La scadenza del contratto non comporta automaticamente la liberazione dell’immobile. In molti casi il rapporto prosegue per effetto della cosiddetta tacita riconduzione, disciplinata dagli artt. 1596 e 1597 c.c., che si verifica quando il conduttore continua a utilizzare l’immobile e il proprietario non manifesta tempestivamente la volontà di ottenere il rilascio.

Questo aspetto assume particolare importanza nelle locazioni abitative disciplinate dalla L. 431/1998, dove la durata del contratto e i rinnovi seguono regole precise. Pensiamo, ad esempio, ai contratti abitativi “4+4”: alla prima scadenza il locatore può evitare il rinnovo solo nei casi previsti dalla legge e con adeguata comunicazione nei termini stabiliti.

Nella pratica, molte contestazioni nascono proprio da comportamenti poco chiari successivi alla scadenza. Un proprietario che continua a ricevere il canone senza contestazioni formali rischia infatti di rafforzare la tesi della prosecuzione del rapporto. Al contrario, una disdetta tempestiva e correttamente notificata riduce sensibilmente il rischio di opposizioni.

Occorre inoltre distinguere tra:

  • semplice scadenza del contratto;
  • cessazione effettiva del rapporto;
  • rilascio materiale dell’immobile.

Sono momenti che spesso non coincidono. Può accadere che il contratto sia formalmente cessato ma che l’inquilino continui a occupare l’immobile per mesi. In questi casi il proprietario non può procedere autonomamente, ma deve ottenere un titolo esecutivo attraverso il procedimento previsto dagli artt. 657 e seguenti c.p.c.

Nelle locazioni commerciali la situazione è ancora più delicata perché entrano in gioco anche l’avviamento dell’attività e specifiche tutele previste dalla legge. Per questo motivo è importante gestire con attenzione comunicazioni, disdette e documentazione già prima della scadenza contrattuale.

Sfratto per morosità e mancato pagamento del canone

Tra le cause più frequenti di contenzioso vi è il mancato pagamento del canone di locazione. In questi casi il proprietario può avviare lo sfratto per morosità previsto dall’art. 658 c.p.c., chiedendo sia il rilascio dell’immobile sia il pagamento delle somme arretrate.

L’obbligo di corrispondere il canone deriva direttamente dall’art. 1587 c.c. e rappresenta uno degli obblighi principali del conduttore. Non ogni ritardo, però, determina automaticamente la risoluzione del contratto. La gravità dell’inadempimento viene valutata anche alla luce dell’art. 5 della L. 392/1978, soprattutto nelle locazioni abitative.

Nella realtà concreta capita spesso che la morosità inizi con piccoli ritardi e aumenti progressivamente nel tempo. Alcuni proprietari attendono molti mesi prima di agire, sperando in un recupero spontaneo delle somme. Questa scelta, però, può aggravare il danno economico e rendere più difficile il recupero dei canoni.

Un altro aspetto importante riguarda la possibilità di sanare la morosità. L’art. 55 della L. 392/1978 consente infatti, in determinati casi, di evitare la convalida pagando i canoni scaduti, gli interessi e le spese processuali entro i termini fissati dal giudice. Si tratta di una tutela significativa per il conduttore, soprattutto quando il ritardo dipende da difficoltà economiche temporanee.

La Cassazione, con sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha inoltre chiarito che il procedimento speciale di sfratto per morosità può trovare applicazione anche in rapporti diversi dalla locazione abitativa tradizionale, come l’affitto di azienda comprendente immobili. La decisione conferma l’estensione operata dalla riforma Cartabia e rafforza l’idea di un procedimento unitario applicabile a diverse situazioni di godimento dell’immobile.

In questa fase è fondamentale verificare con precisione:

  • importi dovuti;
  • termini di pagamento;
  • eventuali accordi successivi;
  • prove dei versamenti effettuati.

Errori nella quantificazione del debito o nella documentazione allegata possono infatti favorire opposizioni e rallentare il procedimento.

Cosa succede all’udienza di convalida

L’udienza di convalida rappresenta il momento centrale della procedura di sfratto. In questa fase il giudice verifica la regolarità della notifica e valuta la posizione delle parti prima di decidere se convalidare lo sfratto oppure disporre la prosecuzione del giudizio.

Se l’inquilino non compare oppure compare senza opporsi, il tribunale può emettere l’ordinanza di convalida prevista dall’art. 663 c.p.c. Nel caso dello sfratto per morosità, il locatore deve attestare che l’inadempimento persiste anche al momento dell’udienza.

L’ordinanza di convalida costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. Questo significa che, decorso il termine indicato dal giudice, il proprietario può avviare la fase esecutiva tramite ufficiale giudiziario.

Le cose cambiano quando il conduttore propone opposizione. In tal caso il procedimento si trasforma in una causa a cognizione piena soggetta al rito locatizio di cui all’art. 447-bis c.p.c. La controversia può allora diventare molto più ampia e riguardare, ad esempio:

  • contestazioni sui pagamenti;
  • validità del contratto;
  • vizi dell’immobile;
  • inesistenza della morosità;
  • proroghe o accordi successivi.

La Cassazione, con ordinanza n. 14779/2023, ha chiarito che in questa fase il thema decidendum si definisce attraverso gli atti introduttivi e le successive memorie integrative. Ciò consente alle parti di precisare o modificare alcune domande alla luce delle difese avversarie.

Dal punto di vista pratico, l’udienza di convalida è spesso decisiva anche sotto il profilo negoziale. Non è raro che le parti raggiungano accordi per il rilascio spontaneo dell’immobile, magari prevedendo una dilazione nei tempi di consegna o modalità concordate per il pagamento degli arretrati. In molte situazioni una soluzione negoziata permette di ridurre tempi, costi e incertezze del contenzioso.

Finita locazione e rilascio dell’immobile

Quando il contratto di locazione giunge alla scadenza e il conduttore non restituisce l’immobile, il proprietario può ricorrere allo sfratto per finita locazione previsto dall’art. 657 c.p.c. Si tratta di una situazione diversa dalla morosità: qui il problema non riguarda il mancato pagamento del canone, ma la prosecuzione dell’occupazione dopo la cessazione del rapporto.

Per avviare correttamente la procedura è essenziale verificare che non vi sia stata tacita riconduzione del contratto. Se il locatore ha tollerato a lungo la permanenza del conduttore oppure ha continuato ad accettare i pagamenti senza contestazioni, l’inquilino potrebbe sostenere che il rapporto sia proseguito.

Nelle locazioni abitative disciplinate dalla L. 431/1998 assumono particolare rilievo:

  • termini di disdetta;
  • durata legale del contratto;
  • modalità di comunicazione;
  • motivi che consentono di negare il rinnovo.

Molti problemi nascono da comunicazioni inviate in ritardo oppure formulate in modo generico. Una disdetta incompleta o non adeguatamente motivata può infatti generare contestazioni e rallentare il rilascio dell’immobile.

Anche nelle locazioni commerciali il tema è particolarmente delicato. In alcuni casi il conduttore può rivendicare diritti collegati all’avviamento dell’attività o contestare la legittimità della cessazione del rapporto. Per questo motivo è importante analizzare attentamente:

  • il contenuto del contratto;
  • eventuali rinnovi;
  • comunicazioni precedenti;
  • comportamento concreto delle parti nel corso del rapporto.

La giurisprudenza più recente tende a valorizzare una lettura sostanziale della vicenda contrattuale. Non conta soltanto la scadenza formale del contratto, ma anche il comportamento successivo delle parti e l’eventuale prosecuzione del rapporto di fatto.

Tempi della procedura davanti al tribunale

Una delle domande più frequenti riguarda la durata dello sfratto. Non esiste però una risposta identica per tutti i casi, perché i tempi dipendono da numerosi fattori: tipo di procedimento, eventuale opposizione dell’inquilino, carico del tribunale e fase esecutiva.

Nei casi più semplici, quando il conduttore non si oppone e l’immobile viene liberato spontaneamente, la procedura può concludersi in tempi relativamente contenuti. Diversa è la situazione quando sorgono contestazioni oppure quando l’inquilino continua a occupare l’immobile anche dopo la convalida.

Dal punto di vista pratico, il procedimento si articola normalmente in diverse fasi:

  • notifica dell’intimazione;
  • udienza di convalida;
  • eventuale opposizione;
  • rilascio spontaneo oppure esecuzione forzata.

L’opposizione dell’intimato può incidere notevolmente sui tempi perché trasforma il procedimento in un giudizio ordinario soggetto al rito locatizio previsto dall’art. 447-bis c.p.c. In queste situazioni diventano centrali le prove documentali, i testimoni e le contestazioni tecniche.

Anche dopo la convalida possono verificarsi ritardi legati all’esecuzione materiale del rilascio. L’ufficiale giudiziario fissa infatti accessi programmati e, in alcuni casi, può essere necessario attendere l’assistenza della forza pubblica.

Nella realtà dei tribunali italiani incidono inoltre:

  • disponibilità degli ufficiali giudiziari;
  • sospensioni temporanee dell’esecuzione;
  • presenza di minori o soggetti fragili;
  • difficoltà organizzative legate agli accessi.

Per questo motivo è importante evitare aspettative irrealistiche. Un proprietario che avvia una procedura di sfratto dovrebbe valutare sin dall’inizio non soltanto i tempi teorici previsti dalla legge, ma anche le concrete tempistiche applicative del tribunale competente.

Sfratto esecutivo e accesso dell’ufficiale giudiziario

Quando l’inquilino non lascia spontaneamente l’immobile dopo la convalida, si apre la fase esecutiva dello sfratto. In questa fase il proprietario, tramite il proprio avvocato, notifica l’atto di precetto e successivamente avvia l’esecuzione per rilascio.

L’intervento dell’ufficiale giudiziario è necessario perché il rilascio forzato può avvenire soltanto attraverso le forme previste dalla legge. Anche dopo l’emissione dell’ordinanza esecutiva, il locatore non può procedere autonomamente.

L’ufficiale giudiziario fissa una data di accesso presso l’immobile. In alcune situazioni il rilascio avviene immediatamente; in altre viene concesso un ulteriore termine al conduttore per liberare spontaneamente i locali.

Quando l’occupante continua a opporsi, possono essere programmati più accessi successivi. Nei casi più complessi può rendersi necessario l’intervento della forza pubblica, soprattutto quando vi sono situazioni di tensione o rifiuto di collaborare.

Dal punto di vista pratico, questa fase è spesso la più delicata dell’intera procedura. Non è raro che emergano problemi ulteriori:

  • beni mobili lasciati nell’immobile;
  • utenze ancora attive;
  • danni all’appartamento;
  • occupazione da parte di soggetti diversi dal conduttore originario.

Per il proprietario è importante documentare correttamente lo stato dell’immobile al momento del rilascio, anche ai fini di eventuali richieste risarcitorie successive.

La Cassazione ha più volte ribadito che il procedimento di sfratto ha la funzione di consentire un rapido conseguimento del titolo esecutivo per il rilascio, ma la concreta liberazione dell’immobile richiede comunque il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento. È proprio per questo motivo che la fase esecutiva può richiedere tempi ulteriori rispetto alla semplice convalida dello sfratto.

Gli errori più frequenti nei rapporti tra locatore e conduttore

Molte procedure di sfratto diventano più lunghe e complesse a causa di errori commessi dalle parti già durante il rapporto di locazione. Spesso il problema non nasce soltanto dalla morosità o dalla mancata liberazione dell’immobile, ma da comportamenti poco chiari che finiscono per creare difficoltà probatorie.

Uno degli errori più comuni è tollerare a lungo ritardi nei pagamenti senza formalizzare contestazioni. Alcuni proprietari preferiscono attendere mesi nella speranza di recuperare spontaneamente i canoni arretrati, ma questo atteggiamento può aggravare il danno economico e rendere più difficile la gestione successiva del rapporto.

Anche gli accordi verbali rappresentano una fonte frequente di problemi. Promesse di proroga, riduzioni temporanee del canone o autorizzazioni informali vengono spesso invocate in giudizio senza che vi sia documentazione scritta sufficiente a dimostrarle.

Tra le situazioni più problematiche vi sono:

  • mancata registrazione del contratto;
  • pagamenti effettuati in contanti senza ricevute;
  • disdette inviate fuori termine;
  • comunicazioni tramite messaggi informali difficili da provare;
  • tolleranza prolungata dell’occupazione dopo la scadenza.

Dal lato dell’inquilino, un errore frequente consiste nel sottovalutare le conseguenze della morosità. Alcuni conduttori interrompono i pagamenti pensando di poter compensare autonomamente presunti danni o difetti dell’immobile. In realtà la sospensione del canone è ammessa solo in situazioni particolari e può esporre al rischio di sfratto.

Anche il proprietario, però, deve prestare attenzione ai propri comportamenti. Cambiare serrature, interrompere utenze o accedere arbitrariamente all’immobile può comportare responsabilità civili e, in alcuni casi, anche conseguenze penali.

Una gestione documentale ordinata del rapporto locatizio riduce sensibilmente il rischio di contenzioso. Contratto, ricevute, comunicazioni e solleciti possono infatti assumere un ruolo decisivo nel successivo procedimento giudiziario.

Opposizione dell’inquilino e trasformazione del procedimento

Non tutte le procedure di sfratto si concludono rapidamente con la convalida. L’inquilino può infatti opporsi alla richiesta del proprietario e contestare, ad esempio:

  • l’esistenza della morosità;
  • la validità della disdetta;
  • l’importo dei canoni richiesti;
  • la prosecuzione del rapporto;
  • vizi dell’immobile locato.

Quando viene proposta opposizione, il procedimento sommario si trasforma in una causa soggetta al rito locatizio previsto dall’art. 447-bis c.p.c. Da quel momento il giudizio assume caratteristiche molto più simili a una causa ordinaria, con attività istruttoria, produzione di documenti e possibile assunzione di prove testimoniali.

La Cassazione, con ordinanza n. 14779 del 2023, ha chiarito che il thema decidendum si consolida attraverso gli atti introduttivi e le memorie successive, consentendo alle parti di precisare o modificare le rispettive domande in relazione alle difese avversarie.

Dal punto di vista concreto, le opposizioni più frequenti riguardano:

  • pagamenti contestati;
  • accordi di proroga;
  • vizi dell’immobile;
  • contestazioni sulla quantificazione del debito;
  • eccezioni relative alla durata del contratto.

Nei procedimenti per morosità capita spesso che il conduttore sostenga di aver effettuato pagamenti non contabilizzati oppure di aver concordato dilazioni con il proprietario. In altri casi vengono contestati difetti dell’immobile ritenuti tali da giustificare la sospensione totale o parziale del canone.

La Cassazione, con ordinanza n. 10400 del 17 aprile 2024, ha inoltre ricordato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti già valutati dai giudici di merito. Questo principio assume particolare rilievo nelle controversie locatizie, dove gran parte della decisione dipende dalla documentazione prodotta e dalla ricostruzione concreta del rapporto tra le parti.

Per questo motivo è importante predisporre sin dall’inizio una strategia difensiva chiara e supportata da prove adeguate. Errori o lacune nella fase iniziale del procedimento possono infatti incidere anche sugli eventuali giudizi successivi.

Quando è utile rivolgersi a un avvocato esperto in locazioni

Le controversie in materia di sfratto vengono spesso sottovalutate, soprattutto nelle fasi iniziali. In realtà anche situazioni apparentemente semplici possono trasformarsi in contenziosi complessi, con conseguenze economiche rilevanti sia per il proprietario sia per il conduttore.

Un’assistenza legale tempestiva consente innanzitutto di verificare:

  • validità del contratto;
  • correttezza delle comunicazioni;
  • sussistenza dei presupposti per lo sfratto;
  • documentazione disponibile;
  • eventuali soluzioni alternative al giudizio.

Nel caso del locatore, un errore nella disdetta o nella notifica dell’intimazione può rallentare notevolmente il procedimento. Dal lato dell’inquilino, invece, è importante comprendere se esistano margini per opporsi alla domanda oppure per regolarizzare la situazione evitando conseguenze più gravi.

In molte situazioni la gestione stragiudiziale del conflitto permette di raggiungere accordi utili a entrambe le parti. Ad esempio:

  • rilascio programmato dell’immobile;
  • rateizzazione degli arretrati;
  • definizione consensuale della cessazione del rapporto;
  • riduzione del contenzioso sulle spese.

Quando però il conflitto è ormai avanzato, diventa fondamentale impostare correttamente la difesa sin dalla prima fase del procedimento. La documentazione prodotta all’udienza di convalida può infatti incidere in modo decisivo sull’evoluzione della causa.

La crescente complessità della normativa locatizia e gli interventi della giurisprudenza rendono inoltre opportuno un costante aggiornamento tecnico. Le recenti pronunce della Cassazione in materia di rito locatizio, opposizione e applicabilità del procedimento di convalida a rapporti diversi dalla locazione abitativa tradizionale dimostrano come la materia sia in continua evoluzione.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sullo sfratto

Quanto tempo serve per ottenere uno sfratto?

I tempi variano in base alla presenza di opposizioni, al tribunale competente e alla fase esecutiva. Nei casi semplici la convalida può arrivare rapidamente, ma il rilascio effettivo dell’immobile può richiedere diversi mesi.

Quando si può chiedere lo sfratto?

Lo sfratto può essere richiesto principalmente in due situazioni: mancato pagamento del canone oppure scadenza del contratto senza rilascio dell’immobile.

L’inquilino può opporsi allo sfratto?

Sì. Il conduttore può contestare la morosità, la validità della disdetta, la quantificazione del debito o altri aspetti del rapporto locatizio. In questi casi il procedimento prosegue con rito locatizio.

Cosa succede se l’inquilino non lascia l’immobile?

Dopo la convalida il proprietario può avviare l’esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario, che procederà agli accessi necessari per ottenere il rilascio dell’immobile.

È possibile evitare la procedura giudiziaria?

In alcuni casi sì. Le parti possono raggiungere accordi per il rilascio spontaneo dell’immobile o per la regolarizzazione della posizione debitoria evitando o limitando il contenzioso.

Quanto costa una procedura di sfratto?

I costi dipendono da diversi fattori: valore della controversia, eventuale opposizione, durata del procedimento e fase esecutiva. Oltre alle spese legali possono esservi contributo unificato e costi di esecuzione.

Lo sfratto è immediato?

No. Anche quando il proprietario ha diritto al rilascio dell’immobile, la procedura richiede il rispetto dei passaggi previsti dalla legge e dei termini stabiliti dal giudice.

Quando interviene l’ufficiale giudiziario?

L’ufficiale giudiziario interviene nella fase esecutiva, dopo la convalida dello sfratto, se l’inquilino non libera spontaneamente l’immobile entro il termine stabilito.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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