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2437 ter: responsabilità amministratori e collegio sindacale o revisore

17 febbraio 2023

L’art. 2437 ter secondo comma cc potrebbe far sorgere una questione di responsabilità civile in capo non solo agli amministratori che devono determinare il valore di liquidazione delle azioni in relazione al socio recedente nella spa, ma anche al collegio sindacale o al soggetto incaricato della revisione in relazione al parere che l’art. 2437 ter secondo comma cc richiede.
Mi è stato chiesto un parere in relazione alla responsabilità civile che può derivare dal parere richiesto dall’art. 2437 ter secondo comma cc in capo agli amministratori o ai componenti del collegio sindacale o al soggetto tenuto alla revisione.
Vediamo le varie situazioni prospettabili e la ipotizzabile responsabilità civile.

Quale Responsabilità Per Gli Amministratori E Per Il Parere Del Collegio Sindacale O Del Revisore
Quale Responsabilità Per Gli Amministratori E Per Il Parere Del Collegio Sindacale O Del Revisore

2437 ter: responsabilità civile, secondo e sesto comma

La questione sopra esposta si pone in relazione al secondo e al sesto comma dell’art. 2437 ter cc.

L’art. 2437 ter secondo comma cc prevede, infatti, che “il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni” (art. 2437 ter secondo comma cc).

L’art. 2437 ter sesto comma cc, invece, precisa che “in caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349” (art. 2437 ter sesto comma cc).

Tale ultima noma verrà in rilievo proprio in relazione alla possibile responsabilità civile degli amministratori, del collegio sindacale o del revisore in relazione al parere di cui al secondo comma dell’art. 2437 ter cc.

Art 2437 ter: responsabilità civile introduzione

Astrattamente la responsabilità civile di chi rilascia il parere di cui al secondo comma dell’art. 2437 ter cc vi può essere, anche se poi formalmente la norma responsabilizza gli amministratori, che sono tenuti a determinare il valore di liquidazione. Tale pare di cui al secondo comma dell’art. 2437 ter cc è richiesto a un organo tecnico che, anche per le sue competenze, può chiaramente indirizzare la valutazione degli amministratori. Si può discutere forse sull’inquadramento giuridico della responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale, anche tenendo conto dei soggetti verso cui sia ipotizzabile tale responsabilità civile) ma mi pare abbastanza chiaro che quantomeno sia ipotizzabile un concorso nella causazione del danno di chi redige il parere (in ipotesi errato) di cui al secondo comma dell’art. 2437 ter cc con gli amministratori, quantomeno quando accolgano tale parere.

Art 2437 ter cc: determinazione del valore da parte degli amministratori in modo difforme dal parere del collegio sindacale o del revisore

Credo che la valutazione sulla responsabilità civile di cui all’art. 2437 ter cc possa cambiare a seconda della decisione degli amministratori e del soggetto che lamenta il danno.

Se gli amministratori non seguono il parere e determinano il valore in modo differente, mi pare che le ipotesi di responsabilità civile siano più difficili da ipotizzare: in questo caso la determinazione del valore mi sembrerebbe una decisione dei soli amministratori, senza che la valutazione tecnica si possa considerare idonea a indurre in errore gli amministratori o a condizionarne la decisione (salvo che non si ipotizzi che la valutazione dei tecnici sia molto distante dal reale e gli amministratori abbiano determinato il valore in modo diverso ma comunque distante dal reale, condizionati dalle indicazioni dei tecnici).

Accoglimento da parte degli amministratori del parere del collegio sindacale o del revisore

Se gli amministratori determinano il valore di cui al secondo comma dell’art. 2437 ter cc seguendo le indicazioni del collegio sindacale o del revisore, chiaramente è più facile ipotizzare una responsabilità civile, in ipotesi solidale con quella degli amministratori.

Tale responsabilità civile in relazione alle previsioni di cui all’art. 2437 ter può essere ipotizzabile in diverso modo a seconda del soggetto danneggiato: non solo perché si potrebbe differenziare il titolo della responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale, verso i soggetti verso i quali non vi sia un legale appunto contrattuale), ma anche per il danno astrattamente risarcibile nelle varie fattispecie di cui all’art. 2437 ter.

È sempre difficile una valutazione astratta del danno che può derivare da una responsabilità civile in una data situazione, per cui le ipotesi che seguiranno non hanno una pretesa di completezza. Resta a nostro avviso l’utilità di una tale distinzione delle ipotesi prospettabili, soprattutto per i soggetti che devono rendere il parere o potrebbero venire coinvolti nelle successive azioni diretta a far valere una responsabilità civile ex art 2437 ter cc.

Ciò premesso, credo che questa responsabilità civile ex art 2437 ter cc sia più difficile da ipotizzare verso il recedente e gli altri soci, avendo questi soggetti dei rimedi:

  1. il recedente può contestare la valutazione degli amministratori resa sulla scorta del parere del collegio sindacale ex art 2437 ter cc e chiedere quella dell’esperto nominato da tribunale, per cui non dovrebbe poter chiedere i danni in forza di un’ipotetica responsabilità civile dei soggetti coinvolti (salvo solo i danni derivanti dai costi della procedura e dal tempo perso);
  2. gli altri soci hanno opzione ex dall’art. 2437 quater c.c. per l’acquisto per cui anche loro hanno dei rimedi idonei a evitare una responsabilità civile ex art 2437 ter cc dei soggetti coinvolti, soprattutto per l’ipotesi in cui la valutazione sia più bassa di quella corretta: perché in questo caso possono acquistare proporzionalmente alle azioni che hanno, pagando meno del dovuto il recedente;
  3. viceversa, ove la valutazione del collegio sindacale o del revisore sia più alta del corretto, i soci potrebbero contestare di aver acquistato le azioni con l’opzione prevista dall’art. 2437 quater c.c. subendo un danno per aver pagato una somma maggiore del valore delle azioni.

Più complicata, forse, è la questione del rapporto con i terzi (creditori o curatore fallimentare ad esempio) e della responsabilità civile ex art. 2437 ter cc dei soggetti coinvolti nella determinazione del valore delle azioni. Valutando questa ipotizzata azione dei terzi è chiaro che questi soggetti non hanno dei rimedi al momento del compimento della valutazione e liquidazione, per cui -nel caso di errore nella valutazione che causi un danno- è ipotizzabile una loro pretesa risarcitoria per la responsabilità civile ex art. 2437 ter cc verso i soggetti coinvolti nella determinazione del valore delle azioni.

Nell’ipotesi di errore nella valutazione mi vengono in mente queste situazioni, seguendo le varie conclusioni che può avere la vicenda di recesso:

  1. ai sensi dell’art. 2437 quater c.c. gli amministratori devono anzitutto offrire le azioni in opzione agli altri soci: se esercitano l’opzione mi pare che i terzi non subiscano alcun danno perché, a prescindere dal valore attribuito, la conseguenza per la società e per le sue garanzie patrimoniali è solo il mutamento soggettivo dei soci (fermo l’ipotizzato danno ai soci che abbiano acquistato le azioni a un valore maggiore rispetto al reale);
  2. sempre ai sensi dell’art.2437 quater c.c. gli amministratori, ove non venga esercitata l’opzione, possono collocare le azioni a terzi: qui la responsabilità civile è configurabile verso i terzi acquirenti nel caso in cui paghino la somma di cui alla valutazione, che poi si rilevi maggiore rispetto al corretto valore delle azioni;
  3. sempre ai sensi dell’art.2437 quater c.c. gli amministratori, ove non venga esercitata l’opzione e non siano cedute a terzi, rimborsano le azioni utilizzando riserve disponibili: qui il rischio è che, se la valutazione è troppo alta, si arricchisca il socio receduto a danno della società, con possibili azioni dei creditori o del curatore ecc. che agisca anche in loro vece.

Art. 2437 ter: conclusioni su responsabilità civile

Alla luce delle considerazioni fatte sulla responsabilità civile ex art 2437 ter cc degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale e del revisore, mi pare che la disciplina giuridica suggerisca che la valutazione debba essere corretta ma anche cautelativa: come visto nelle varie ipotesi prospettate, mi sembra che una sopravalutazione crei molto più facilmente problemi rispetto a una sottovalutazione, dato che in questo caso comunque il soggetto recedente ha il rimedio del ricorso alla valutazione dell’esperto del Tribunale.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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