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La revocatoria fallimentare nel Codice della crisi e nella liquidazione giudiziale

12 maggio 2026

Cos’è la revocatoria fallimentare e quando un atto può essere revocato nella liquidazione giudiziale? La disciplina oggi è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma il termine “revocatoria fallimentare” continua a essere utilizzato perché individua l’azione con cui il curatore può rendere inefficaci pagamenti, garanzie o trasferimenti compiuti prima dell’apertura della procedura. I termini di 6 mesi o di un anno, la conoscenza dello stato di insolvenza e le esenzioni previste dall’art. 166 CCII incidono in modo decisivo sull’esito della controversia.

Revocatoria fallimentare nel Codice della crisi e nella liquidazione giudiziale

Revocatoria fallimentare: perché si usa ancora questo termine

Nonostante il Codice della crisi abbia sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, l’espressione “revocatoria fallimentare” continua a essere la più utilizzata sia nella pratica professionale sia nelle ricerche online. Il motivo è semplice: per decenni l’azione revocatoria è stata disciplinata dagli artt. 64 e seguenti della legge fallimentare, diventando uno degli strumenti più conosciuti del diritto concorsuale. Oggi la disciplina si trova negli artt. 163-171 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche se la norma centrale resta l’art. 166 CCII, dedicato agli atti a titolo oneroso, ai pagamenti e alle garanzie.

La funzione dell’azione è rimasta sostanzialmente invariata. La revocatoria concorsuale consente al curatore di contestare determinati atti compiuti dall’imprenditore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale quando tali operazioni hanno alterato la parità di trattamento dei creditori oppure impoverito il patrimonio del debitore in una fase già caratterizzata dall’insolvenza. Non si tratta di un annullamento dell’atto in senso assoluto: l’atto diventa inefficace nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che il bene, il pagamento o la garanzia possono essere recuperati nell’interesse della procedura.

Nel testo, per comodità, l’espressione “revocatoria fallimentare” viene utilizzata anche con riferimento alla disciplina oggi applicabile nella liquidazione giudiziale, salvo i casi in cui si faccia espresso riferimento alle procedure ancora regolate dalla vecchia legge fallimentare in forza dell’art. 390 CCII.

Dal punto di vista operativo, la revocatoria viene utilizzata soprattutto per:

  • pagamenti effettuati poco prima dell’apertura della procedura;
  • concessione di ipoteche o pegni in favore di singoli creditori;
  • atti a titolo gratuito, per i quali l’art. 163 CCII prevede l’inefficacia legale se compiuti nel biennio anteriore alla procedura;
  • operazioni immobiliari considerate pregiudizievoli;
  • rimesse bancarie o accordi di rientro.

A rigore, gli atti a titolo gratuito sono oggi disciplinati dall’art. 163 CCII, che ne prevede l’inefficacia di diritto se compiuti nel biennio anteriore alla liquidazione giudiziale. L’azione del curatore ha quindi natura dichiarativa dell’inefficacia legale, mentre la revocatoria ex art. 166 CCII opera come azione costitutiva per atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie.

La continuità tra vecchia legge fallimentare e Codice della crisi è tale che gran parte della giurisprudenza formatasi sotto il vecchio regime continua a essere richiamata anche nelle controversie attuali.

La tutela dei creditori nella liquidazione giudiziale

La logica della revocatoria concorsuale ruota attorno alla tutela della cosiddetta par condicio creditorum, cioè il principio secondo cui i creditori devono essere soddisfatti in modo equilibrato secondo le regole previste dalla legge. Quando un’impresa entra in una situazione di grave crisi economica, accade spesso che alcuni soggetti riescano a ottenere pagamenti o garanzie prima degli altri, alterando questo equilibrio.

Nella pratica, le situazioni più frequenti riguardano fornitori che pretendono pagamenti immediati, banche che ottengono nuove garanzie, oppure soggetti vicini all’imprenditore che ricevono beni o somme poco prima dell’apertura della procedura. La revocatoria serve proprio a evitare che il patrimonio venga progressivamente svuotato a danno della massa dei creditori.

Il Codice della crisi mantiene quindi una distinzione tra:

  • atti considerati “anormali”, più facilmente revocabili;
  • atti ordinari di gestione, revocabili solo se il terzo conosceva lo stato di insolvenza.

Questo secondo aspetto è particolarmente delicato. In molte cause il vero punto centrale non è tanto l’esistenza del pagamento o della garanzia, ma la prova che il creditore sapesse che l’impresa si trovava ormai in una situazione irreversibile. Ritardi sistematici nei pagamenti, protesti, sospensione delle forniture, richieste insistenti di rientro o trattative urgenti con le banche possono diventare elementi decisivi nel giudizio.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30252 del 25 novembre 2024, ha ribadito che chi vuole evitare la revocatoria non può limitarsi ad affermare di ignorare l’insolvenza dell’impresa, ma deve dimostrare concretamente l’esistenza di condizioni che facessero apparire normale la prosecuzione dei rapporti commerciali.

Revocatoria nel Codice della crisi e art. 166 CCII

L’art. 166 CCII rappresenta oggi la norma centrale della revocatoria nella liquidazione giudiziale. La disposizione riprende in gran parte il contenuto dell’ex art. 67 della legge fallimentare, ma introduce un coordinamento più ampio con gli strumenti di regolazione della crisi e con le nuove procedure previste dal Codice della crisi.

La norma distingue anzitutto tra atti “anormali” e atti “normali”. Nei primi casi la legge considera l’operazione così sospetta da agevolare fortemente il lavoro della curatela. Rientrano in questa categoria:

  • atti a titolo oneroso sproporzionati;
  • pagamenti effettuati con mezzi non normali;
  • garanzie concesse per debiti non ancora scaduti;
  • garanzie costituite tardivamente per debiti già esistenti.

Per molte di queste operazioni il periodo sospetto arriva a un anno prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. Per altre ipotesi il termine scende a sei mesi.

Diversa è invece la disciplina degli atti ordinari di gestione, come i normali pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. In questi casi il curatore deve dimostrare la cosiddetta scientia decoctionis, cioè la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che ha ricevuto il pagamento o il vantaggio.

L’art. 166 CCII contiene anche una serie di importanti esenzioni. Non sono normalmente revocabili, ad esempio:

  • i pagamenti effettuati nei termini d’uso;
  • alcune rimesse bancarie;
  • determinati atti eseguiti nell’ambito di piani attestati o accordi di ristrutturazione;
  • specifiche vendite immobiliari a giusto prezzo;
  • i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti.

Queste esclusioni hanno assunto un peso crescente dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, soprattutto nei casi in cui l’impresa abbia tentato un percorso di risanamento prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Gli atti che possono essere dichiarati inefficaci

Non tutti gli atti compiuti dall’imprenditore prima della liquidazione giudiziale possono essere colpiti dalla revocatoria. La legge individua categorie precise di operazioni considerate potenzialmente lesive per i creditori, distinguendo tra atti fisiologici dell’attività d’impresa e operazioni ritenute anomale o sospette.

Tra gli atti più frequentemente contestati rientrano i pagamenti effettuati poco prima dell’apertura della procedura, soprattutto quando avvengono con modalità diverse da quelle normalmente utilizzate nei rapporti commerciali. Un esempio tipico è il pagamento mediante cessione di beni o compensazioni atipiche invece che tramite strumenti ordinari come bonifici o assegni. Anche la concessione di ipoteche o pegni a favore di singoli creditori può diventare problematica quando serve a garantire debiti già esistenti in una fase in cui l’impresa è ormai in grave difficoltà economica.

Un’altra area particolarmente delicata riguarda gli atti a titolo gratuito. Donazioni, trasferimenti senza corrispettivo o rinunce a crediti possono essere facilmente aggrediti dalla curatela perché sottraggono patrimonio senza apportare alcun vantaggio all’impresa. Nella pratica giudiziaria vengono spesso esaminati anche:

  • vendite immobiliari concluse a prezzi inferiori al valore di mercato;
  • rientri bancari considerati anomali;
  • pagamenti selettivi verso determinati creditori;
  • operazioni infragruppo effettuate in prossimità dell’insolvenza.

Occorre inoltre considerare che il giudice valuta il contesto complessivo dell’operazione. Un pagamento apparentemente regolare può diventare revocabile se inserito in una situazione caratterizzata da richieste urgenti di rientro, sospensione delle forniture o trattative tese a evitare iniziative esecutive. Per questo motivo, nelle controversie sulla revocatoria, la documentazione commerciale e bancaria assume spesso un ruolo decisivo.

Revocatoria fallimentare: termini di 6 mesi e un anno

Uno degli aspetti più discussi riguarda i termini entro cui gli atti possono essere revocati. La disciplina della revocatoria fallimentare si basa infatti sul cosiddetto “periodo sospetto”, cioè l’intervallo temporale precedente all’apertura della liquidazione giudiziale durante il quale gli atti dell’imprenditore vengono sottoposti a un controllo più rigoroso.

L’art. 166 CCII distingue tra diverse categorie di operazioni. Per alcuni atti ritenuti particolarmente anomali — come atti a titolo oneroso sproporzionati, pagamenti effettuati con mezzi non ordinari o garanzie concesse per debiti non ancora scaduti — il periodo sospetto può arrivare fino a un anno prima dell’apertura della procedura. In altre ipotesi, come alcune garanzie relative a debiti già scaduti oppure gli atti ordinari di gestione previsti dall’art. 166, comma 2, CCII, il termine si riduce invece a sei mesi.

La durata del periodo sospetto varia quindi in base alla tipologia concreta dell’atto contestato e alla disciplina specifica prevista dall’art. 166 CCII. Questa distinzione produce effetti molto rilevanti nella pratica.

Un’ipoteca concessa pochi mesi prima della liquidazione giudiziale potrebbe essere revocata anche se il debito esisteva già da tempo. Allo stesso modo, un pagamento apparentemente regolare può essere contestato se effettuato in una fase in cui il creditore era consapevole dell’insolvenza dell’impresa.

Il tema diventa ancora più complesso nei casi di consecuzione tra procedure, ad esempio quando un concordato preventivo viene seguito dalla liquidazione giudiziale. In queste situazioni, oggi il riferimento principale è l’art. 170 CCII, che disciplina espressamente la retrodatazione del periodo sospetto in caso di consecuzione. Su questo impianto normativo si è innestata la giurisprudenza di legittimità: la sentenza n. 6508 del 3 marzo 2023 ha valorizzato proprio la continuità tra procedure, mentre la Cassazione n. 11225 del 29 aprile 2025 ha confermato che, in presenza di consecuzione, il dies a quo può coincidere con la prima procedura concorsuale, secondo un’interpretazione unitaria della crisi d’impresa coerente con il sistema del Codice della crisi.

Nella pratica, la corretta individuazione del periodo sospetto incide direttamente sulla possibilità di recuperare somme o beni e rappresenta spesso uno dei punti più contestati nei giudizi promossi dal curatore.

Pagamenti, garanzie e operazioni fuori dalla gestione ordinaria

La revocatoria colpisce con maggiore frequenza le operazioni considerate non coerenti con la normale gestione dell’impresa. È il caso dei pagamenti effettuati in modo improvviso dopo lunghi ritardi, delle richieste di garanzie avanzate da banche o fornitori quando la situazione finanziaria è ormai compromessa, oppure delle cessioni patrimoniali concluse in condizioni poco trasparenti.

Nel contenzioso bancario assumono particolare rilievo le rimesse su conto corrente. L’art. 166 CCII esclude dalla revocatoria quelle che non riducono in modo durevole l’esposizione verso la banca, ma la distinzione tra rimessa fisiologica e rimessa revocabile è spesso oggetto di discussione. Se il conto continua a essere movimentato normalmente nell’attività d’impresa, l’operazione può rientrare nelle esenzioni previste dalla legge. Diverso è il caso dei versamenti effettuati esclusivamente per ridurre l’esposizione debitoria poco prima della procedura.

Anche i cosiddetti “pagamenti nei termini d’uso” sono esclusi dalla revocatoria, ma soltanto quando rispettano le normali condizioni praticate nel settore e la continuità storica del rapporto commerciale. La Cassazione, con ordinanza n. 8384 del 30 marzo 2025, ha precisato che non possono essere considerati pagamenti ordinari quelli effettuati nell’ambito di un piano di rientro concordato con il creditore in una fase di evidente difficoltà finanziaria dell’impresa. La decisione valorizza soprattutto il cambiamento delle modalità del rapporto rispetto alla gestione precedente e la percezione di una crisi ormai avanzata.

Il Codice della crisi tutela inoltre specifici atti e pagamenti funzionali ai percorsi di risanamento. Oltre agli atti eseguiti nell’ambito di accordi di ristrutturazione, concordati e piani attestati, l’art. 166, comma 3, CCII esclude dalla revocatoria anche determinati pagamenti relativi a servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Dal punto di vista pratico, molte imprese sottovalutano questi aspetti durante la fase di crisi. Tentativi di “mettere al sicuro” determinati creditori o di concedere rapidamente nuove garanzie possono trasformarsi, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, in operazioni contestate dalla curatela con richieste restitutorie anche molto rilevanti.

Liquidazione giudiziale e conoscenza dello stato di insolvenza

Uno degli elementi più importanti nelle cause di revocatoria riguarda la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che ha ricevuto il pagamento, la garanzia o il vantaggio patrimoniale. Nel linguaggio tecnico si parla di scientia decoctionis, espressione che continua a essere utilizzata anche dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi.

Per gli atti ordinari di gestione previsti dall’art. 166, comma 2, CCII, non basta dimostrare che il pagamento è avvenuto nel periodo sospetto. Il curatore deve anche provare che il creditore fosse consapevole della situazione di insolvenza dell’impresa. Si tratta spesso dell’aspetto più complesso dell’intera causa, perché raramente esistono prove dirette.

Nella pratica, il giudice valuta una serie di elementi presuntivi:

  • ritardi reiterati nei pagamenti;
  • richieste di rientro urgenti;
  • protesti o procedure esecutive;
  • sospensione delle forniture;
  • accordi di ristrutturazione del debito;
  • difficoltà bancarie note ai partner commerciali;
  • pagamenti frazionati o irregolari.

La Cassazione ha chiarito che non è necessario dimostrare una conoscenza “tecnica” dello stato d’insolvenza. È sufficiente che il creditore percepisca una situazione economica gravemente compromessa e non più transitoria.

Con l’ordinanza n. 30252 del 25 novembre 2024, la Suprema Corte ha inoltre precisato che il convenuto non può limitarsi a negare genericamente la conoscenza della crisi. Per evitare la revocatoria deve offrire una prova concreta dell’apparente normalità del rapporto commerciale al momento dell’atto. Questo orientamento rafforza notevolmente la posizione della curatela nei giudizi relativi ai pagamenti effettuati negli ultimi mesi prima della liquidazione giudiziale.

Le contestazioni più frequenti riguardano banche, fornitori abituali e soggetti che intrattengono rapporti continuativi con l’impresa. Più il rapporto commerciale è stretto e costante, più può diventare difficile sostenere di non avere percepito il deterioramento della situazione finanziaria.

Le prove che possono incidere sulla decisione del giudice

Nelle controversie sulla revocatoria fallimentare la documentazione assume un ruolo centrale. Molte cause vengono decise non tanto sulla base della qualificazione teorica dell’atto, quanto sull’analisi concreta dei rapporti tra impresa e creditore nei mesi precedenti all’apertura della procedura.

Tra i documenti più utilizzati vi sono gli estratti conto bancari, le comunicazioni commerciali, le diffide di pagamento, le mail relative ai solleciti, gli accordi di rientro e la documentazione contabile. Anche la frequenza dei pagamenti può diventare significativa: versamenti improvvisi dopo lunghi periodi di insoluto o pagamenti ottenuti soltanto dopo forti pressioni possono essere considerati indizi della conoscenza dello stato di crisi.

Nei rapporti bancari, il curatore tende spesso a verificare:

  • se l’esposizione debitoria sia diminuita in modo stabile;
  • se siano stati concessi affidamenti anomali;
  • se la banca abbia richiesto nuove garanzie poco prima della procedura;
  • se esistano segnalazioni interne sul deterioramento del merito creditizio.

Per quanto riguarda i fornitori, invece, assumono rilievo le modifiche improvvise delle condizioni commerciali. La richiesta di pagamento anticipato, la riduzione delle forniture o l’interruzione dei rapporti possono rappresentare segnali importanti della percezione dell’insolvenza.

In molte situazioni la difesa del convenuto si concentra sulla dimostrazione della continuità ordinaria del rapporto commerciale. Pagamenti regolari, ordini costanti e assenza di iniziative aggressive da parte del creditore possono aiutare a sostenere che la crisi non fosse ancora percepibile all’esterno. Tuttavia, quando emergono elementi convergenti di difficoltà finanziaria, la prova contraria diventa particolarmente difficile da fornire.

Per questo motivo, sia le imprese sia i creditori dovrebbero prestare attenzione alla gestione dei rapporti economici nelle fasi di crisi avanzata. Operazioni apparentemente ordinarie possono essere riesaminate anni dopo nell’ambito di un giudizio promosso dalla curatela.

Revocatoria fallimentare, art. 390 CCII e vecchie procedure

Uno dei motivi per cui il termine “revocatoria fallimentare” continua a essere utilizzato dipende dalla disciplina transitoria prevista dal Codice della crisi. L’art. 390 CCII stabilisce infatti che le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continuano a essere regolate dalla vecchia legge fallimentare, anche se molte fasi processuali si svolgono successivamente.

Questo significa che, ancora oggi, numerose azioni revocatorie vengono giudicate applicando gli artt. 64 e seguenti della legge fallimentare e non gli artt. 163-171 CCII. Dal punto di vista pratico, però, le differenze tra i due sistemi non sono radicali, perché il nuovo Codice ha mantenuto gran parte dell’impianto precedente.

La Cassazione, con ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025, ha confermato l’ultrattività della disciplina previgente per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi. La decisione ha ribadito che l’intera procedura continua a seguire le regole della legge fallimentare, comprese le azioni recuperatorie e le questioni collegate all’esdebitazione.

Nella pratica professionale questo aspetto crea spesso confusione. Non è raro che imprese o creditori parlino ancora di “fallimento” anche quando la disciplina applicabile è ormai quella della liquidazione giudiziale. In realtà, per comprendere correttamente quale normativa utilizzare, occorre sempre verificare la data di apertura della procedura.

Il tema ha anche conseguenze operative importanti. I riferimenti normativi, i termini processuali e alcune esenzioni possono infatti variare a seconda che trovi applicazione la legge fallimentare oppure il Codice della crisi. Per questo motivo, nelle controversie più complesse, è opportuno verificare attentamente il regime intertemporale prima di impostare la difesa o promuovere l’azione.

Operazioni immobiliari e cessioni patrimoniali

Le operazioni immobiliari rappresentano uno dei terreni più delicati in materia di revocatoria concorsuale. Vendite, trasferimenti, costituzione di ipoteche o cessioni di beni immobili effettuate nei mesi precedenti alla liquidazione giudiziale vengono spesso esaminate con particolare attenzione dalla curatela, soprattutto quando l’impresa si trovava già in una situazione finanziaria compromessa.

L’aspetto che genera più contenzioso riguarda il rapporto tra valore reale del bene e prezzo della vendita. Se il corrispettivo appare notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato, l’operazione può essere considerata anomala e quindi revocabile. Anche la tempistica dell’atto assume un peso rilevante: una vendita conclusa poco prima dell’apertura della procedura, magari a favore di soggetti collegati all’imprenditore o finanziatori già consapevoli della crisi, rischia di essere sottoposta a contestazione.

Il Codice della crisi prevede però alcune importanti tutele. L’art. 166, comma 3, CCII esclude dalla revocatoria determinate vendite immobiliari concluse a giusto prezzo, soprattutto quando riguardano immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o alla sede dell’attività d’impresa. La ratio è evitare che operazioni considerate fisiologiche o meritevoli di tutela vengano travolte automaticamente dalla successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Nella pratica, tuttavia, la valutazione non è mai automatica. Il giudice può analizzare:

  • il reale valore commerciale dell’immobile;
  • le modalità di pagamento del prezzo;
  • eventuali rapporti tra venditore e acquirente;
  • la situazione economica dell’impresa al momento dell’atto;
  • la presenza di trattative accelerate o condizioni anomale.

Molte contestazioni nascono anche da operazioni apparentemente lecite ma concluse in tempi molto rapidi per sottrarre beni all’azione dei creditori. In queste situazioni, la documentazione bancaria, notarile e commerciale diventa fondamentale per ricostruire la reale finalità del trasferimento patrimoniale.

Codice della crisi e revocatoria: esenzioni e strumenti di risanamento

Uno degli aspetti più innovativi del Codice della crisi riguarda il rafforzamento delle esenzioni dalla revocatoria per gli atti collegati ai tentativi di risanamento dell’impresa. L’obiettivo del legislatore è evitare che il rischio di future azioni revocatorie scoraggi banche, professionisti o fornitori dal partecipare a operazioni di ristrutturazione aziendale.

L’art. 166, comma 3, CCII esclude infatti dalla revocatoria diversi atti compiuti nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi. Rientrano tra questi:

  • gli atti eseguiti in attuazione di piani attestati;
  • i pagamenti effettuati nell’ambito di accordi di ristrutturazione;
  • le operazioni previste da concordati preventivi o piani omologati;
  • alcuni pagamenti funzionali all’accesso alle procedure concorsuali;
  • i pagamenti relativi a servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

La protezione non è però assoluta. Se emerge una situazione di dolo, collusione o grave irregolarità, l’operazione può tornare a essere contestabile. Questo accade soprattutto quando gli strumenti di risanamento vengono utilizzati solo formalmente per ritardare l’emersione dell’insolvenza oppure per favorire determinati creditori.

Anche i compensi dei professionisti hanno assunto un ruolo centrale nel nuovo sistema. L’art. 166, comma 3, lett. g, CCII esclude dalla revocatoria i pagamenti relativi a prestazioni rese in funzione dell’accesso o dell’esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ma soltanto quando tali attività risultano effettivamente coerenti con un percorso di risanamento non manifestamente inidoneo. Se il piano risulta meramente apparente o privo di concreta fattibilità, il compenso del professionista può tornare ad essere assoggettato ad azione revocatoria.

La giurisprudenza più recente mostra infatti particolare attenzione verso incarichi professionali conferiti in fasi molto avanzate della crisi d’impresa, soprattutto quando l’attività svolta non presenta una reale utilità rispetto al tentativo di risanamento o alla gestione ordinata della procedura.

Dal punto di vista operativo, le imprese che intendono avviare percorsi di ristrutturazione dovrebbero prestare attenzione alla corretta formalizzazione degli accordi e alla tracciabilità delle operazioni. Una gestione disordinata dei pagamenti o delle garanzie può infatti esporre creditori e professionisti al rischio di future contestazioni da parte della curatela.

Conseguenze dell’inefficacia verso la massa dei creditori

Quando l’azione revocatoria viene accolta, l’atto non viene eliminato in senso assoluto, ma diventa inefficace nei confronti della massa dei creditori della procedura. Questo significa che il bene, la somma di denaro o la garanzia oggetto dell’operazione devono essere restituiti o comunque resi disponibili alla liquidazione giudiziale.

Le conseguenze economiche possono essere rilevanti. Un creditore che abbia ricevuto un pagamento revocato può essere costretto a restituire integralmente le somme percepite, salvo poi insinuarsi al passivo della procedura come creditore concorsuale. Analogamente, una banca che abbia ottenuto una garanzia reale nel periodo sospetto potrebbe perdere il privilegio acquisito e concorrere con gli altri creditori secondo le regole ordinarie.

Dal punto di vista processuale, le azioni revocatorie tendono a essere particolarmente complesse perché richiedono:

  • analisi contabili e bancarie;
  • ricostruzione dei rapporti commerciali;
  • valutazioni sulla conoscenza dell’insolvenza;
  • verifica dei termini e del periodo sospetto;
  • accertamenti sul carattere ordinario o anomalo dell’operazione.

In molti casi la controversia si concentra su elementi apparentemente marginali, come la frequenza dei pagamenti, le comunicazioni tra le parti o le modalità concrete di esecuzione dell’atto. Per questo motivo, sia il curatore sia il convenuto devono generalmente predisporre una documentazione molto dettagliata.

La revocatoria continua quindi a rappresentare uno degli strumenti più incisivi del diritto concorsuale. Pur essendo oggi disciplinata dal Codice della crisi e dalla liquidazione giudiziale, mantiene la funzione storica di riequilibrare le posizioni dei creditori quando il patrimonio dell’impresa sia stato alterato poco prima dell’apertura della procedura.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla revocatoria fallimentare

Cos’è la revocatoria fallimentare?

È l’azione con cui il curatore può chiedere che determinati atti compiuti prima della liquidazione giudiziale vengano dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori della procedura.

Quali sono i termini della revocatoria fallimentare?

I termini variano in base al tipo di atto. In molte ipotesi il periodo sospetto è di sei mesi, mentre per atti considerati più anomali può arrivare a un anno prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

La revocatoria fallimentare esiste ancora dopo il Codice della crisi?

Sì. Anche se oggi si parla di liquidazione giudiziale, il termine “revocatoria fallimentare” continua a essere utilizzato per indicare l’azione disciplinata dagli artt. 163-171 CCII.

Quando serve la prova della conoscenza dello stato di insolvenza?

Per gli atti ordinari di gestione previsti dall’art. 166, comma 2, CCII, il curatore deve dimostrare che il creditore conosceva lo stato di insolvenza dell’impresa.

Le vendite immobiliari possono essere revocate?

Sì, soprattutto se concluse nel periodo sospetto a prezzi non congrui o in condizioni considerate anomale. Alcune vendite a giusto prezzo sono però escluse dalla revocatoria.

Le banche possono subire una revocatoria?

Sì. Le rimesse bancarie e le garanzie ottenute nel periodo sospetto possono essere contestate quando riducono stabilmente l’esposizione debitoria o alterano la parità tra i creditori.

Qual è la differenza tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare?

La revocatoria ordinaria tutela il singolo creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c.; la revocatoria fallimentare o concorsuale tutela invece l’intera massa dei creditori nell’ambito della liquidazione giudiziale.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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