14 maggio 2026
La diligenza indica nel lessico italiano attenzione, cura e precisione nello svolgimento di un’attività. Nel diritto civile, però, il termine assume un significato più tecnico: l’art. 1176 c.c. utilizza la diligenza come criterio per valutare se il debitore abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi. La nozione è centrale nei contratti, nelle attività professionali e nella responsabilità per inadempimento, soprattutto quando occorre stabilire se una prestazione sia stata eseguita con la competenza e l’attenzione richieste dal caso concreto.
Diligenza: significato della parola e origine del termine
La parola “diligenza” deriva dal latino diligere, verbo che indicava l’atto di scegliere con attenzione, valutare con cura e trattare qualcosa con particolare riguardo. Da questa origine nasce il significato ancora oggi più diffuso del termine: precisione, scrupolo, attenzione costante nello svolgimento di un’attività o nell’adempimento di un compito. Nel linguaggio comune si definisce diligente una persona affidabile, accurata e attenta ai dettagli, capace di evitare superficialità o trascuratezza.
Nel lessico italiano il termine viene spesso utilizzato in opposizione a parole come:
- negligenza;
- disattenzione;
- superficialità;
- trascuratezza.
La diligenza non coincide però con la semplice prudenza. Una persona può agire con cautela ma senza la preparazione o l’attenzione concretamente richieste in quella situazione. Allo stesso modo, non basta svolgere formalmente un’attività per potersi considerare diligenti: ciò che conta è il livello di cura concretamente impiegato.
Nel diritto civile questa nozione assume un significato ancora più preciso. La diligenza diventa infatti un parametro giuridico utilizzato per valutare il comportamento del debitore, del professionista o di chiunque sia tenuto a eseguire una prestazione. L’ordinamento non si limita a chiedere che l’obbligazione venga adempiuta, ma pretende che venga eseguita con l’attenzione e la competenza normalmente richieste dal caso concreto.
Per questa ragione il concetto di diligenza compare in molte norme del codice civile e rappresenta uno degli elementi centrali nella disciplina dell’inadempimento contrattuale. La giurisprudenza più recente, inoltre, tende a valorizzare non solo gli aspetti esecutivi della prestazione, ma anche gli obblighi di informazione, protezione e consulenza che possono sorgere durante il rapporto tra le parti.
Come viene valutato il comportamento del debitore nell’adempimento
Quando nasce un’obbligazione, il debitore non è tenuto soltanto a raggiungere un risultato finale, ma deve comportarsi in modo conforme agli standard richiesti dalla legge e dal contratto. La valutazione della sua condotta avviene quindi sulla base di criteri concreti: tipo di attività svolta, difficoltà della prestazione, competenze richieste, informazioni disponibili e prevedibilità dei rischi.
Nel diritto delle obbligazioni la diligenza svolge una funzione fondamentale perché consente di stabilire se l’inadempimento sia imputabile al debitore oppure dipenda da una causa non prevedibile o inevitabile. In questo senso la diligenza rappresenta il punto di collegamento tra l’art. 1176 c.c. e l’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore per inesatto adempimento.
La Cassazione ha chiarito più volte che il comportamento diligente deve essere valutato caso per caso. Non esiste infatti un modello identico per tutte le situazioni. La condotta richiesta a un privato che custodisce un bene non coincide con quella richiesta a un notaio, a un avvocato o a un direttore dei lavori.
La giurisprudenza recente ha inoltre ampliato il contenuto degli obblighi gravanti sul debitore professionale. Oggi non conta soltanto l’esecuzione materiale della prestazione, ma anche:
- il dovere di informare correttamente il cliente;
- la capacità di segnalare rischi prevedibili;
- l’obbligo di acquisire le informazioni necessarie;
- la tutela degli interessi della controparte durante il rapporto.
Emblematica è Cass. civ., ord. n. 25699/2024, che ha riconosciuto la responsabilità del professionista per omessa informazione sulle possibili soluzioni alternative di una controversia tributaria. In modo analogo, Cass. civ., ord. n. 8996/2025 ha valorizzato gli obblighi informativi e preventivi nell’ambito di un contratto d’opera professionale.
Questo orientamento conferma che la diligenza non riguarda soltanto l’assenza di errori evidenti, ma comprende un insieme più ampio di doveri di attenzione, correttezza e protezione reciproca.
Diligenza nel diritto e art. 1176 c.c.
L’art. 1176 del codice civile costituisce la norma centrale in materia di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni. Il primo comma stabilisce che il debitore deve usare “la diligenza del buon padre di famiglia”, espressione tradizionale con cui il legislatore individua uno standard medio di attenzione e correttezza. Non viene quindi richiesto un comportamento eccezionale, ma una condotta normalmente accurata e responsabile.
Il secondo comma introduce invece una regola specifica per le attività professionali: quando l’obbligazione riguarda l’esercizio di una professione, la diligenza deve essere valutata “con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Si parla in questi casi di diligenza qualificata o professionale.
La distinzione è molto importante perché modifica il parametro di valutazione del comportamento dovuto. Un professionista non viene giudicato secondo il criterio generico dell’uomo medio, ma in base alle competenze tecniche e organizzative normalmente richieste a chi esercita quella determinata attività.
Su questo punto la dottrina ha sviluppato riflessioni particolarmente rilevanti. Natoli, nel Trattato Cicu-Messineo, ha evidenziato come il secondo comma dell’art. 1176 c.c. abbia progressivamente superato l’idea di un modello unico e astratto di diligenza, valorizzando invece la specificità del rapporto obbligatorio e delle competenze richieste al debitore. Anche Breccia e Di Majo hanno sottolineato che la diligenza non deve essere letta soltanto in chiave psicologica o soggettiva, ma come criterio oggettivo di organizzazione corretta della prestazione.
Questa impostazione è stata ripresa anche dalla giurisprudenza più recente. Cass. civ., ord. n. 27480/2024 ha chiarito che la diligenza prevista dall’art. 1176 c.c. svolge una duplice funzione:
- definire il contenuto concreto della prestazione dovuta;
- valutare se la causa dell’inadempimento sia imputabile al debitore.
La responsabilità contrattuale, infatti, trova il suo fondamento diretto nell’art. 1218 c.c.; la diligenza interviene invece come parametro per accertare se il debitore abbia adottato tutte le cautele normalmente richieste per evitare l’inadempimento.
Gli obblighi di cura e attenzione nei rapporti contrattuali
Nei rapporti contrattuali la diligenza non riguarda soltanto l’esecuzione materiale della prestazione, ma anche il modo in cui le parti collaborano durante lo svolgimento del rapporto. Per questa ragione la giurisprudenza collega sempre più spesso l’art. 1176 c.c. agli obblighi di buona fede previsti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., valorizzando doveri di protezione, informazione e cooperazione reciproca.
In concreto, ciò significa che il debitore diligente non deve limitarsi a eseguire quanto richiesto in senso strettamente formale. In molte situazioni è necessario:
- avvisare la controparte di rischi prevedibili;
- segnalare possibili conseguenze dannose;
- richiedere chiarimenti quando le istruzioni ricevute sono incomplete;
- evitare comportamenti che possano compromettere l’interesse dell’altra parte.
Questa evoluzione emerge con particolare evidenza nelle professioni tecniche e intellettuali. La Cassazione, ad esempio, ha più volte affermato che gli obblighi del professionista comprendono anche attività informative e consulenziali che non sempre sono espressamente indicate nel contratto, ma risultano necessarie per tutelare correttamente il cliente.
Molto significativa è Cass. civ., ord. n. 8996/2025, relativa alla responsabilità di una lavanderia professionale per il danneggiamento di tendaggi teatrali particolarmente delicati. La Corte ha ritenuto che la diligenza professionale imponesse non soltanto l’esecuzione tecnica della prestazione, ma anche la preventiva informazione sui rischi di restringimento e deterioramento del materiale trattato.
Un principio analogo è stato affermato da Cass. civ., sent. n. 25699/2024, secondo cui il commercialista deve informare il cliente delle possibili soluzioni alternative disponibili, comprese le definizioni agevolate delle controversie tributarie. La responsabilità, quindi, può derivare non soltanto da errori tecnici evidenti, ma anche dalla mancata comunicazione di informazioni rilevanti.
Questa impostazione amplia sensibilmente il contenuto dell’obbligo di diligenza. Oggi la correttezza professionale viene valutata considerando non solo ciò che il debitore ha fatto, ma anche ciò che avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere, segnalare o impedire.
Obbligo di diligenza e responsabilità del debitore
Il rapporto tra diligenza e responsabilità contrattuale trova il suo punto centrale nell’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi l’impossibilità dell’adempimento per causa a lui non imputabile.
La norma attribuisce quindi grande importanza alla prova dell’esatto adempimento. Non basta sostenere genericamente che il risultato non è stato raggiunto per ragioni indipendenti dalla propria volontà: il debitore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure normalmente richieste dalla situazione concreta e che l’inadempimento sia derivato da una causa oggettivamente non imputabile.
Su questo punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha avuto un ruolo decisivo. Con la nota sentenza n. 13533/2001, la Cassazione ha stabilito che il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento, mentre spetta al debitore provare:
- di avere eseguito correttamente la prestazione;
- oppure che l’inadempimento dipende da una causa non imputabile.
Lo stesso schema è stato successivamente confermato da Cass. Sez. Unite n. 577/2008, che ha ridimensionato la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato soprattutto sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio. La distinzione continua tuttavia a mantenere rilievo nella determinazione del contenuto concreto della prestazione dovuta e del tipo di risultato che il debitore è tenuto a perseguire.
La rilevanza della diligenza varia anche in relazione al tipo di obbligazione assunta. Nelle prestazioni di fare, soprattutto quando l’attività del debitore costituisce il nucleo principale dell’obbligazione, la valutazione della diligenza assume un ruolo centrale nell’accertamento dell’esatto adempimento. In altre ipotesi, invece, l’esonero da responsabilità richiede la prova di una vera e propria impossibilità oggettiva della prestazione. La dottrina evidenzia inoltre che nelle obbligazioni aventi ad oggetto beni generici l’impossibilità liberatoria opera in modo molto più restrittivo, mentre nelle obbligazioni di non fare l’inadempimento coincide normalmente con il compimento dell’attività vietata.
La diligenza assume quindi una funzione decisiva nel giudizio di responsabilità. Non viene utilizzata soltanto per valutare la qualità della condotta tenuta dal debitore, ma anche per verificare se la causa dell’inadempimento fosse davvero inevitabile.
La recente Cass. civ., ord. n. 27480/2024 ha chiarito proprio questo aspetto, distinguendo:
- la diligenza come misura del comportamento dovuto;
- la diligenza come criterio per valutare l’imputabilità dell’inadempimento.
La prova di avere adottato tutte le cautele e le misure normalmente richieste non libera automaticamente il debitore dalla responsabilità. Ai sensi dell’art. 1218 c.c., infatti, è necessario dimostrare che l’inadempimento sia derivato da una causa oggettivamente non imputabile e non evitabile con l’ordinaria diligenza richiesta dal caso concreto.
Diligenza professionale e standard richiesto nelle attività tecniche
Non tutte le obbligazioni richiedono lo stesso livello di attenzione e competenza. L’art. 1176, secondo comma, c.c. stabilisce che nelle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve essere valutata “con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Questo significa che il parametro di riferimento non coincide più con quello generico del buon padre di famiglia, ma con il livello di preparazione e attenzione normalmente richiesto al professionista appartenente a una determinata categoria.
La dottrina ha dedicato molta attenzione a questa evoluzione. Natoli ha evidenziato come il secondo comma dell’art. 1176 c.c. abbia progressivamente superato il modello astratto e uniforme della diligenza ordinaria, valorizzando invece la specificità dell’attività svolta e delle competenze richieste nel singolo rapporto obbligatorio. Anche Galgano ha collegato l’innalzamento dello standard professionale alle esigenze di affidamento e sicurezza nei rapporti economici moderni.
Nella pratica, ciò comporta che un avvocato, un notaio, un commercialista o un direttore dei lavori vengano valutati tenendo conto:
delle competenze tecniche richieste dalla professione; delle verifiche normalmente esigibili nel caso concreto; delle informazioni disponibili al momento dei fatti; dell’organizzazione necessaria per svolgere correttamente l’incarico; degli obblighi informativi e di prevenzione dei rischi verso il cliente.
La giurisprudenza più recente interpreta infatti la diligenza professionale in modo sempre più ampio. Non rileva soltanto l’esecuzione tecnica della prestazione, ma anche la capacità del professionista di informare correttamente il cliente, segnalare rischi prevedibili ed evitare omissioni che possano compromettere gli interessi della controparte.
La Cassazione ha chiarito, ad esempio, che l’avvocato è tenuto ad adottare tutte le cautele normalmente richieste dalla competenza professionale e può rispondere anche per omissioni informative o carenze organizzative. Analoghi principi sono stati affermati nei confronti del notaio che omette verifiche immobiliari necessarie o del direttore dei lavori che non esercita adeguata vigilanza sul cantiere.
L’art. 2236 c.c. costituisce però un’eccezione limitata ai casi che implicano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Al di fuori di queste ipotesi, il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in caso di violazione degli obblighi di diligenza professionale.
Questo orientamento ha progressivamente ampliato il contenuto delle obbligazioni professionali. Oggi il professionista non è chiamato soltanto a eseguire una prestazione tecnica, ma anche a tutelare l’interesse del cliente attraverso un comportamento complessivamente corretto, informato e conforme agli standard richiesti dalla categoria di appartenenza.
Il criterio del buon padre di famiglia nel codice civile
L’espressione “buon padre di famiglia”, contenuta nell’art. 1176 c.c., rappresenta uno dei criteri tradizionali più noti del diritto civile italiano. Nonostante il linguaggio oggi appaia risalente, la formula continua a indicare un modello generale di comportamento corretto, prudente e responsabile nell’adempimento delle obbligazioni.
Il riferimento non deve essere interpretato in senso letterale o soggettivo. Il codice civile non pretende infatti qualità eccezionali o capacità superiori alla media, ma richiede il livello di attenzione normalmente esigibile da una persona seria e ragionevolmente accurata in una determinata situazione.
Nel tempo, però, la centralità di questo modello astratto si è progressivamente ridotta, soprattutto nei rapporti professionali e nelle attività tecniche complesse. La dottrina più autorevole ha osservato che il parametro del “buon padre di famiglia” non può essere applicato in modo uniforme a realtà economiche e professionali molto diverse tra loro.
Natoli, in particolare, ha sottolineato come il secondo comma dell’art. 1176 c.c. abbia introdotto un criterio più moderno e dinamico, fondato sulla natura concreta dell’attività esercitata. Anche Breccia e Di Majo hanno evidenziato che la diligenza deve essere valutata secondo standard professionali specifici e non soltanto attraverso un modello generico di correttezza media.
Oggi, quindi, il criterio del buon padre di famiglia mantiene soprattutto una funzione residuale e generale, utile nei rapporti comuni o nelle obbligazioni non professionali. Nei rapporti tecnici e specialistici prevale invece il parametro della diligenza qualificata, costruito sulle competenze e sull’organizzazione normalmente richieste a chi esercita una determinata professione.
La stessa giurisprudenza utilizza sempre più frequentemente formule come:
- “diligenza professionale media”;
- “standard tecnico qualificato”;
- “condotta esigibile dal professionista del settore”.
Questo spostamento riflette anche l’evoluzione dei rapporti economici moderni, nei quali l’affidamento del cliente o del contraente dipende spesso dalla competenza specialistica dell’altra parte.
Quando la mancanza di attenzione può diventare inadempimento
La violazione dell’obbligo di diligenza non produce automaticamente responsabilità. Perché sorga un obbligo risarcitorio è necessario che la mancanza di attenzione, prudenza o competenza abbia determinato un inesatto adempimento oppure abbia causato un danno al creditore.
Nel diritto contrattuale l’inadempimento può manifestarsi in forme molto diverse. Non riguarda soltanto il mancato svolgimento della prestazione, ma anche:
- l’esecuzione tardiva;
- l’adempimento incompleto;
- la prestazione tecnicamente scorretta;
- l’omessa informazione su rischi prevedibili;
- la mancata protezione degli interessi del cliente.
La giurisprudenza tende oggi a valutare la condotta del debitore in modo sostanziale e non meramente formale. Un’attività apparentemente eseguita può essere considerata inadempiente se realizzata senza la cura e l’attenzione normalmente richieste dal caso concreto.
È proprio in questo punto che il tema della diligenza si collega agli articoli dedicati a negligenza, imprudenza e imperizia. La mancanza di diligenza può infatti manifestarsi attraverso:
- comportamenti trascurati o omissivi;
- scelte avventate o non prudenti;
- insufficiente preparazione tecnica.
Si tratta però di concetti distinti. La diligenza rappresenta il parametro generale di comportamento richiesto dall’ordinamento; negligenza, imprudenza e imperizia costituiscono invece possibili forme concrete della colpa.
La Cassazione ha più volte chiarito che, soprattutto nelle obbligazioni professionali, il giudice deve verificare se il debitore abbia adottato tutte le cautele normalmente esigibili in relazione alla specifica attività svolta. In mancanza di tale prova, l’inadempimento viene considerato imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Questo orientamento assume particolare importanza nelle controversie professionali, dove spesso il problema non riguarda un errore evidente, ma la mancata adozione di attività preventive, informative o organizzative che avrebbero potuto evitare il danno o ridurne le conseguenze.
Diligenza, buona fede e limiti alle clausole di esonero
Nel diritto dei contratti la diligenza non può essere liberamente eliminata o ridotta dalle parti oltre determinati limiti. L’ordinamento considera infatti alcuni standard minimi di correttezza e responsabilità come indispensabili per la tutela dell’equilibrio contrattuale e dell’affidamento reciproco.
Per questa ragione l’art. 1229 c.c. stabilisce la nullità delle clausole che escludono preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. La norma assume particolare rilievo proprio nei casi in cui il debitore abbia violato obblighi di diligenza particolarmente importanti, soprattutto nelle attività professionali o tecniche.
In concreto, non è raro che contratti, incarichi professionali o condizioni generali prevedano limitazioni di responsabilità. Tuttavia tali clausole non possono trasformarsi in uno strumento per abbassare eccessivamente il livello di attenzione richiesto dalla legge.
La giurisprudenza tende infatti a considerare invalide le pattuizioni che:
- svuotano di contenuto gli obblighi fondamentali del contratto;
- escludono responsabilità derivanti da gravi omissioni informative;
- eliminano ogni conseguenza per violazioni evidenti degli obblighi professionali;
- compromettono in modo irragionevole la tutela del creditore.
Il tema è strettamente collegato anche al principio di buona fede previsto dagli artt. 1337 e 1375 c.c. La buona fede impone alle parti di cooperare lealmente sia durante le trattative sia nell’esecuzione del contratto. Da questo obbligo derivano doveri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nel contratto, come:
- obblighi di informazione;
- obblighi di protezione;
- doveri di avviso;
- obblighi di salvaguardia dell’interesse altrui.
La dottrina più recente evidenzia come diligenza e buona fede operino su piani distinti ma complementari. La diligenza riguarda soprattutto il livello di attenzione, competenza e cura richiesto nell’esecuzione della prestazione; la buona fede attiene invece ai doveri di correttezza e cooperazione che devono caratterizzare il rapporto contrattuale.
Questo orientamento emerge chiaramente nelle decisioni della Cassazione che valorizzano gli obblighi informativi del professionista verso il cliente. La responsabilità non nasce soltanto dall’errore tecnico finale, ma anche dalla mancata collaborazione o dalla carenza di informazioni che impediscono alla controparte di assumere decisioni consapevoli.
Come i giudici accertano l’esatto adempimento nella pratica
Nelle controversie sull’inadempimento il giudice non si limita a verificare se la prestazione sia stata formalmente eseguita. L’analisi riguarda soprattutto il modo in cui l’attività è stata svolta e il livello di diligenza concretamente adottato dal debitore o dal professionista.
La valutazione avviene caso per caso e tiene conto di numerosi elementi:
- natura della prestazione;
- difficoltà tecnica dell’attività;
- regole professionali applicabili;
- documentazione disponibile;
- comportamento complessivo delle parti;
- prevedibilità dei rischi e delle conseguenze dannose.
Nelle obbligazioni professionali assumono particolare importanza:
- lettere di incarico;
- comunicazioni inviate al cliente;
- relazioni tecniche;
- verbali;
- pareri;
- documenti che dimostrino l’attività svolta e le informazioni fornite.
Molte controversie nascono proprio dalla mancanza di prove concrete sull’attività effettivamente svolta. Un professionista che non riesce a dimostrare di avere informato il cliente, segnalato un rischio o svolto le verifiche normalmente richieste può incontrare notevoli difficoltà nel provare l’esatto adempimento.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13533/2001, hanno chiarito che il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di avere adempiuto correttamente oppure che l’impossibilità della prestazione dipenda da una causa non imputabile. Questo principio continua a essere richiamato in numerose pronunce recenti relative alla responsabilità professionale.
Nella pratica giudiziaria assumono inoltre grande rilievo le consulenze tecniche, soprattutto quando il giudice deve valutare:
- la correttezza di attività professionali specialistiche;
- il rispetto delle regole tecniche di settore;
- l’adeguatezza delle verifiche effettuate;
- la prevedibilità dell’evento dannoso.
La valutazione della diligenza non coincide quindi con un giudizio astratto o morale sulla persona del debitore. Il controllo riguarda piuttosto la conformità della condotta agli standard concretamente esigibili nella situazione specifica.
Conclusioni
La diligenza rappresenta uno dei concetti centrali del diritto delle obbligazioni e della responsabilità contrattuale. Sebbene nel linguaggio comune il termine richiami semplicemente attenzione e precisione, nel diritto civile assume una funzione molto più ampia: stabilire quale comportamento sia concretamente richiesto al debitore nell’esecuzione della prestazione.
L’art. 1176 c.c. utilizza la diligenza come criterio di valutazione dell’adempimento, distinguendo tra il modello generale del buon padre di famiglia e la diligenza qualificata richiesta nelle attività professionali. La giurisprudenza più recente ha progressivamente ampliato il contenuto di questo obbligo, includendo doveri di informazione, consulenza, protezione e prevenzione dei rischi.
Le decisioni della Cassazione dimostrano inoltre che la responsabilità contrattuale non dipende soltanto dal mancato raggiungimento del risultato, ma soprattutto dalla verifica concreta della condotta tenuta dal debitore e delle cautele adottate nel caso specifico.
Per questo motivo la diligenza continua ad avere un ruolo centrale nelle controversie relative a contratti, attività professionali e obbligazioni in generale, soprattutto quando occorre accertare se l’inadempimento sia imputabile oppure derivi da una causa realmente inevitabile.
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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sulla diligenza
Cosa significa diligenza nel diritto?
Nel diritto civile la diligenza è il criterio utilizzato per valutare se il debitore abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi. L’art. 1176 c.c. richiede che la prestazione venga eseguita con la cura e l’attenzione normalmente richieste dal caso concreto.
Cosa prevede l’art. 1176 c.c.?
L’art. 1176 c.c. stabilisce che il debitore deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia. Per le attività professionali, invece, la diligenza viene valutata in base alla natura dell’attività esercitata.
Qual è la differenza tra diligenza ordinaria e diligenza professionale?
La diligenza ordinaria si basa sul comportamento normalmente atteso da una persona media. La diligenza professionale richiede invece competenze tecniche e standard più elevati, parametrati alla specifica attività svolta.
La diligenza coincide con la prudenza?
No. La prudenza rappresenta soltanto uno degli aspetti della diligenza. Quest’ultima comprende anche attenzione, preparazione tecnica, correttezza professionale e capacità di prevenire rischi prevedibili.
Quando la mancanza di diligenza comporta responsabilità?
La responsabilità nasce quando la violazione dell’obbligo di diligenza provoca un inesatto adempimento oppure un danno al creditore. In questi casi il debitore può essere tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Cosa si intende per diligenza del buon padre di famiglia?
Si tratta del criterio generale previsto dall’art. 1176 c.c. per valutare il comportamento del debitore. Indica il livello di attenzione e correttezza normalmente richiesto a una persona responsabile in una determinata situazione.
L’avvocato o il professionista risponde anche per colpa lieve?
Sì. In linea generale il professionista risponde anche per colpa lieve quando viola gli obblighi di diligenza professionale. L’art. 2236 c.c. limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave soltanto per problemi tecnici di particolare difficoltà.
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