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La responsabilità professionale: quando il professionista risponde dei danni causati al cliente

19 maggio 2026

Cos’è la responsabilità professionale e quando il cliente può ottenere il risarcimento? La responsabilità del professionista nasce quando l’incarico viene eseguito senza la diligenza richiesta dagli artt. 1176 e 1218 c.c., causando un danno concreto al cliente. Dalla responsabilità dell’avvocato agli errori di tecnici e consulenti, contano soprattutto prova del danno, nesso causale e obblighi informativi.

La responsabilità professionale: quando il professionista risponde dei danni causati al cliente

Responsabilità professionale: significato e fondamento normativo

La responsabilità professionale nasce quando il professionista viola i doveri derivanti dall’incarico ricevuto e provoca un danno al cliente. Il riferimento principale è rappresentato dagli artt. 1176 e 1218 c.c.: il primo stabilisce che, nelle attività professionali, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata; il secondo prevede invece che il debitore risponda dell’inadempimento se non prova che questo dipende da causa a lui non imputabile.

Nel rapporto tra professionista e cliente la responsabilità è normalmente di natura contrattuale. Questo vale per avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti e, più in generale, per le professioni intellettuali disciplinate dagli artt. 2229 ss. c.c. Non basta però dimostrare che il risultato sperato non è stato raggiunto. Un processo perso, una pratica edilizia respinta o un investimento rivelatosi sfavorevole non implicano automaticamente un illecito professionale.

La giurisprudenza più recente insiste proprio su questo punto. Cass. civ., Sez. II, ord. 3 dicembre 2025, n. 31587 ha ribadito che le obbligazioni dell’avvocato sono normalmente obbligazioni di mezzi: il professionista non garantisce il risultato, ma deve utilizzare la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, co. 2, c.c. Lo stesso orientamento emerge da Cass. civ., Sez. II, ord. 10 giugno 2025, n. 15526, che collega la responsabilità alla violazione concreta dei doveri professionali e non al semplice esito negativo della vicenda.

La dottrina segue da tempo questa impostazione. Favale, nel volume “La responsabilità civile del professionista forense” (2002), descrive il rapporto professionale come un contratto d’opera intellettuale in cui assumono rilievo non soltanto la competenza tecnica, ma anche gli obblighi di correttezza, informazione e tutela degli interessi del cliente.

Quando l’errore del professionista diventa fonte di risarcimento

Non ogni errore professionale genera automaticamente un diritto al risarcimento. Il cliente deve dimostrare che la condotta del professionista abbia prodotto un danno concreto e giuridicamente rilevante. Questo aspetto è spesso sottovalutato nelle contestazioni contro avvocati, medici o consulenti tecnici.

Un caso frequente riguarda l’avvocato che lascia decorrere il termine di prescrizione del credito del cliente oppure deposita tardivamente un’impugnazione. L’errore professionale può essere evidente, ma il risarcimento non è automatico. Occorre verificare se quella domanda o quell’appello avessero reali probabilità di successo. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 settembre 2024, n. 25023, relativa a un appello dichiarato improcedibile per tardivo deposito, ha chiarito che il danno non coincide con la semplice perdita della possibilità di partecipare al giudizio.

Situazioni analoghe si verificano anche fuori dall’ambito forense. Può accadere, ad esempio, che:

  • il commercialista ometta un adempimento fiscale facendo perdere un’agevolazione tributaria;
  • il notaio non segnali irregolarità urbanistiche dell’immobile acquistato;
  • il direttore dei lavori non rilevi tempestivamente infiltrazioni o difetti costruttivi;
  • il consulente del lavoro trasmetta dati errati con conseguenti sanzioni previdenziali.

In tutte queste ipotesi il giudice deve accertare se il danno derivi realmente dall’inadempimento professionale oppure da fattori diversi, come documentazione incompleta, scelte del cliente o criticità già esistenti. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 settembre 2024, n. 24670 conferma infatti che la responsabilità professionale non può essere fondata su mere ipotesi astratte o su possibilità di successo soltanto teoriche.

La diligenza professionale prevista dall’art. 1176 c.c.

L’art. 1176, co. 2, c.c. introduce il concetto di diligenza qualificata. Significa che il professionista non viene valutato secondo la normale diligenza dell’uomo medio, ma in base alle competenze tecniche richieste dalla professione esercitata.

Per un avvocato, ad esempio, la diligenza comprende:

  • il rispetto delle scadenze processuali;
  • l’aggiornamento giurisprudenziale;
  • l’obbligo di informare il cliente sui rischi della lite;
  • la corretta impostazione delle strategie difensive.

Per un direttore dei lavori, invece, la diligenza riguarda soprattutto i controlli tecnici sull’esecuzione dell’opera. Cass. civ., Sez. III, ord. 9 aprile 2024, n. 9572 ha affermato che il direttore dei lavori non può limitarsi a un controllo formale dell’attività dell’appaltatore, ma deve vigilare concretamente sugli aspetti tecnici essenziali dell’opera. Nel caso esaminato, la controversia riguardava problemi di impermeabilizzazione in presenza di falda acquifera.

Un altro profilo importante riguarda gli obblighi informativi. La responsabilità professionale può derivare anche da omissioni apparentemente secondarie. Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8312 ha riconosciuto la responsabilità dell’avvocato che non aveva comunicato al cliente la notificazione della sentenza, provocando la decadenza dal termine per impugnare.

La dottrina più recente considera questi obblighi di informazione e consiglio come obblighi autonomi rispetto alla mera prestazione tecnica. Spinelli Francalanci, in “La responsabilità contrattuale dell’avvocato” (Giur. It., 2003), evidenzia come la diligenza professionale moderna comprenda anche attività di avvertimento, sollecitazione e dissuasione del cliente rispetto a scelte manifestamente rischiose.

Obbligazioni di mezzi e risultato nelle prestazioni professionali

Uno dei temi più discussi nella responsabilità professionale riguarda la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. La differenza incide direttamente sulla valutazione dell’inadempimento e sulle prove richieste in giudizio.

Nelle obbligazioni di mezzi il professionista non garantisce il raggiungimento del risultato finale, ma assume l’impegno di svolgere l’attività con la diligenza tecnica richiesta dalla professione esercitata. È il modello tradizionalmente applicato all’attività dell’avvocato, del medico o del commercialista. Cass. civ., Sez. II, ord. 3 dicembre 2025, n. 31587 ha ribadito che il difensore non risponde per il semplice esito sfavorevole della causa, ma solo quando abbia violato i doveri professionali imposti dagli artt. 1176 e 1218 c.c.

Diversa è invece la posizione del notaio. Pur continuando a qualificare la sua prestazione come obbligazione di mezzi, la giurisprudenza richiede un livello di affidabilità molto elevato, vicino a un risultato “funzionale”. Il notaio, infatti, non si limita a redigere l’atto, ma deve assicurare che l’operazione persegua concretamente lo scopo voluto dalle parti. Trib. Napoli, Sez. VIII, 25 aprile 2025, n. 4083 ha richiamato proprio questo principio, sottolineando che la prestazione notarile è orientata al conseguimento dell’utilità pratica dell’atto.

Nella pratica, la distinzione assume rilievo soprattutto nei casi in cui il cliente ritiene che il professionista “avesse garantito” un determinato esito. Accade frequentemente:

  • nelle operazioni immobiliari;
  • nelle controversie fiscali;
  • nelle pratiche urbanistiche;
  • nei contenziosi giudiziari complessi.

In questi casi i giudici verificano con attenzione il contenuto dell’incarico professionale, le informazioni fornite al cliente e le aspettative concretamente create durante il rapporto.

La dottrina notarile più recente, in particolare gli studi di Fusaro e Palazzo sulla responsabilità civile del notaio, evidenzia come il professionista debba oggi svolgere anche una funzione di protezione e di consulenza preventiva, segnalando rischi, invalidità o possibili conseguenze sfavorevoli dell’operazione richiesta.

Responsabilità professionale e nesso causale

Nelle cause di responsabilità professionale il punto più delicato è spesso il nesso causale tra condotta del professionista e danno lamentato dal cliente. Anche quando l’errore appare evidente, il risarcimento richiede la prova che, senza quell’inadempimento, il risultato sarebbe stato con elevata probabilità diverso.

La giurisprudenza utilizza il criterio del “più probabile che non”, fondato su un giudizio controfattuale: il giudice deve ricostruire quale sarebbe stato il verosimile sviluppo della vicenda se il professionista avesse agito correttamente.

Questo accertamento è particolarmente rigoroso nella responsabilità dell’avvocato. Cass. civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2025, n. 13857 ha chiarito che il cliente non deve dimostrare la certezza assoluta della vittoria della causa, ma almeno una concreta probabilità di successo. Se, ad esempio, un appello tardivo sarebbe stato comunque rigettato perché infondato, il danno risarcibile potrebbe essere escluso nonostante l’errore processuale.

Lo stesso principio viene applicato anche alle altre professioni. Si pensi:

  • al commercialista accusato di avere fatto perdere un beneficio fiscale già contestabile dall’Agenzia delle Entrate;
  • al tecnico incaricato di seguire lavori edilizi già compromessi da vizi progettuali preesistenti;
  • al notaio coinvolto in operazioni immobiliari che il cliente avrebbe comunque concluso nonostante i rischi segnalabili.

Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2026, n. 5448 ha ulteriormente precisato che la perdita di chance non può essere usata per aggirare l’assenza di prova causale. Se il cliente non dimostra che il risultato favorevole fosse concretamente probabile, manca il presupposto stesso del danno risarcibile.

Perdita di chance e prova del danno nel rapporto con il cliente

La perdita di chance rappresenta uno dei temi più delicati nella responsabilità professionale. Il concetto viene spesso invocato nelle contestazioni contro avvocati, medici o consulenti quando non è possibile dimostrare con certezza che il cliente avrebbe ottenuto il risultato sperato, ma esisteva una concreta possibilità favorevole andata perduta a causa dell’errore professionale.

La giurisprudenza più recente richiede però grande rigore nella prova. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 settembre 2024, n. 25023 e Cass. civ., Sez. III, ord. 13 settembre 2024, n. 24670 escludono che sia sufficiente la mera perdita della possibilità di partecipare a un giudizio. Se l’impugnazione non aveva reali probabilità di successo, il danno non è risarcibile neppure sotto forma di chance.

La perdita di chance deve essere:

  • concreta;
  • attuale;
  • apprezzabile sul piano economico;
  • fondata su elementi oggettivi.

In pratica, il cliente deve dimostrare che l’attività diligente del professionista avrebbe consentito almeno una seria probabilità di conseguire un vantaggio. Cass. civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2026, n. 5448 ha chiarito che la chance non costituisce una scorciatoia per superare l’assenza di prova del nesso causale.

Nella pratica giudiziaria questo problema emerge spesso nelle cause contro avvocati per:

  • decadenze processuali;
  • omessa impugnazione;
  • prescrizioni;
  • mancata produzione di documenti;
  • errori difensivi.

Può accadere, ad esempio, che il cliente sostenga di aver perso la possibilità di ottenere un risarcimento milionario a causa dell’omessa impugnazione di una sentenza. In questi casi il giudice non si limita a verificare l’errore del legale, ma analizza il probabile esito dell’appello non proposto o dichiarato improcedibile.

Torresi, nel saggio “Perdita di chance e tutela civile dei diritti” (Giur. It., 1999), sottolinea che la chance risarcibile deve avere consistenza reale e non ridursi a una semplice aspettativa soggettiva. Lo stesso orientamento emerge oggi nella più recente giurisprudenza della Cassazione, sempre più rigorosa nella verifica della prova causale.

Colpa lieve, colpa grave e limiti dell’art. 2236 c.c.

L’art. 2236 c.c. è una delle norme più richiamate nelle controversie sulla responsabilità professionale, ma spesso viene interpretato in modo troppo estensivo. La disposizione prevede che, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde soltanto per dolo o colpa grave.

Non significa però che il professionista sia responsabile solo nei casi più gravi. La regola generale rimane quella della responsabilità anche per colpa lieve, secondo gli artt. 1176 e 1218 c.c. L’art. 2236 c.c. rappresenta un’eccezione applicabile solo a prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o scientifico.

La Cassazione richiama costantemente questo principio. Cass. civ., Sez. II, ord. 10 giugno 2025, n. 15526 ha ribadito che la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera soltanto in presenza di problemi tecnici eccezionali, non nelle attività professionali ordinarie. Lo stesso orientamento emerge nella dottrina di Spinelli Francalanci e Favale, che sottolineano come la norma non possa trasformarsi in una forma generalizzata di protezione del professionista.

Sul piano pratico, la distinzione assume rilievo soprattutto:

  • nella responsabilità medica;
  • nelle attività progettuali particolarmente complesse;
  • nelle operazioni societarie o fiscali straordinarie;
  • nelle controversie caratterizzate da elevata incertezza interpretativa.

Un errore nella gestione di una normale scadenza processuale o nell’invio di una comunicazione al cliente difficilmente potrà rientrare nella “speciale difficoltà tecnica” richiesta dall’art. 2236 c.c. Diverso può essere il caso di una questione giuridica nuova, priva di precedenti consolidati, oppure di una complessa operazione multidisciplinare che coinvolga profili fiscali, urbanistici e societari.

La giurisprudenza tende quindi a distinguere tra:

  • errore professionale evitabile con ordinaria diligenza;
  • errore maturato in un contesto tecnico eccezionalmente complesso.

Nel primo caso il professionista risponde anche per colpa lieve; nel secondo, il cliente deve dimostrare almeno la colpa grave.

Obblighi di informazione, consiglio e dissuasione

Negli ultimi anni la responsabilità professionale si è progressivamente estesa oltre il semplice errore tecnico. Oggi assumono grande rilievo gli obblighi di informazione, consiglio e dissuasione nei confronti del cliente.

Il professionista non deve limitarsi a eseguire l’incarico ricevuto, ma deve anche:

  • spiegare rischi e conseguenze delle scelte prospettate;
  • segnalare possibili criticità;
  • sconsigliare iniziative manifestamente infondate o pericolose;
  • richiedere documentazione necessaria;
  • mantenere il cliente costantemente informato sull’andamento della pratica.

Questo principio emerge chiaramente nella giurisprudenza sull’attività forense. Cass. civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2025, n. 13857 richiama i doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione dell’avvocato, già valorizzati da Cass. ord. 34993/2021. La responsabilità può derivare non soltanto da errori processuali, ma anche dall’omessa comunicazione di rischi prevedibili o dalla mancata richiesta di documenti indispensabili.

Un caso frequente riguarda le decadenze processuali causate dall’assenza di documentazione che il cliente avrebbe potuto produrre se adeguatamente avvisato. App. Roma, Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 890 ha evidenziato che il professionista, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere effettivamente sollecitato il cliente a fornire gli atti necessari.

Gli obblighi informativi assumono rilievo anche fuori dall’ambito forense. Il notaio, ad esempio, deve segnalare rischi di invalidità o inefficacia dell’atto; il commercialista deve avvertire il cliente delle possibili conseguenze fiscali; il direttore dei lavori deve informare il committente di anomalie tecniche o difetti esecutivi.

Secondo Martini, nel saggio “La violazione di norme deontologiche quale fonte di responsabilità professionale dell’avvocato” (NGCC, 1998), le regole deontologiche non hanno soltanto rilievo disciplinare, ma possono diventare parametro per valutare l’inadempimento civile del professionista.

Responsabilità di avvocati, notai, tecnici e consulenti

Le regole generali della responsabilità professionale trovano applicazione diversa a seconda dell’attività esercitata. Pur restando centrale la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., cambiano i contenuti concreti degli obblighi professionali.

Nel caso dell’avvocato, le contestazioni riguardano soprattutto:

  • prescrizioni non interrotte;
  • decadenze;
  • impugnazioni tardive;
  • errori nella strategia difensiva;
  • omissioni informative.

Per il notaio assumono invece rilievo:

  • verifiche catastali e ipotecarie;
  • validità dell’atto;
  • controlli urbanistici;
  • adeguate informazioni alle parti.

Cass. civ., Sez. III, ord. 1 settembre 2025, n. 24344 ha precisato che il danno risarcibile richiede comunque la prova di un concreto peggioramento patrimoniale derivante dall’omissione notarile. Anche qui, quindi, il cliente deve dimostrare il nesso causale tra condotta ed evento dannoso.

Nelle professioni tecniche il tema centrale è spesso quello della vigilanza. Cass. civ., Sez. III, ord. 2 febbraio 2026, n. 2189 ha confermato che il direttore dei lavori non può limitarsi a controlli superficiali, ma deve svolgere verifiche coerenti con le proprie competenze tecniche.

Per commercialisti e consulenti del lavoro, invece, le controversie più frequenti riguardano:

  • errori fiscali;
  • omessi versamenti;
  • perdita di agevolazioni;
  • sanzioni tributarie;
  • consulenze errate.

In tutte queste ipotesi assume importanza decisiva la documentazione del rapporto professionale. Lettere di incarico, email, pareri scritti, verbali e comunicazioni al cliente diventano spesso gli elementi principali utilizzati in giudizio per valutare:

  • contenuto dell’incarico;
  • informazioni fornite;
  • comportamento delle parti;
  • eventuale concorso di colpa del cliente stesso.

Mediazione obbligatoria nelle controversie professionali

La mediazione obbligatoria non riguarda automaticamente tutte le cause di responsabilità professionale. L’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010 contiene infatti un elenco tassativo delle materie per cui il previo tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La giurisprudenza di legittimità esclude interpretazioni estensive, trattandosi di una limitazione del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

La situazione più chiara riguarda la responsabilità sanitaria. Per le controversie contro medici, strutture sanitarie e assicurazioni, la mediazione è espressamente prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 e dall’art. 8 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), che consente al danneggiato di scegliere alternativamente:

  • mediazione;
  • consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Cass. civ., Sez. III, ord. 10 giugno 2025, n. 15466 ha precisato che, quando il danneggiato sceglie la mediazione anziché il 696-bis, non trova applicazione il termine perentorio di 90 giorni previsto per il deposito della domanda giudiziale dopo la consulenza tecnica preventiva. Trib. Patti, 7 maggio 2025, n. 519 ha inoltre confermato che è sufficiente esperire uno solo dei due strumenti per soddisfare la condizione di procedibilità.

Diversa è invece la responsabilità dell’avvocato verso il cliente. La malpractice forense non rientra espressamente tra le materie indicate dall’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 28/2010. Parte della giurisprudenza di merito aveva tentato di ricondurre queste controversie alla categoria del “contratto d’opera”, ma la dottrina più recente, tra cui Lupano in nota a Trib. Verona 24 novembre 2023, ha criticato questa impostazione, evidenziando che il contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2230 ss. c.c. non coincide automaticamente con le materie tipizzate dalla norma sulla mediazione.

Anche Cass. civ. 18 dicembre 2024, n. 33216 e Cass. civ. 2 luglio 2024, n. 18106 ribadiscono indirettamente il principio di tassatività delle ipotesi di mediazione obbligatoria. Per questo motivo, nelle azioni di responsabilità contro avvocati, notai, commercialisti o tecnici, la mediazione è normalmente facoltativa, salvo che la controversia riguardi direttamente:

  • contratti assicurativi;
  • contratti bancari;
  • contratti finanziari;
  • altre materie espressamente indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.

Cosa fare prima di agire contro il professionista

Prima di iniziare una causa per responsabilità professionale è opportuno svolgere una verifica preliminare della vicenda con un legale esperto della materia. Molte azioni vengono avviate sulla base del solo esito negativo della pratica, senza considerare che in giudizio sarà necessario dimostrare:

  • l’inadempimento del professionista;
  • il danno economico effettivo;
  • il nesso causale tra condotta ed evento dannoso.

La prima attività utile consiste nella raccolta completa della documentazione:

  • lettere di incarico;
  • email;
  • relazioni tecniche;
  • atti giudiziari;
  • pareri professionali;
  • fatture;
  • comunicazioni intercorse con il cliente.

In diversi casi è indispensabile una valutazione tecnica preventiva. Chi lamenta un errore medico, ad esempio, deve spesso acquisire una consulenza medico-legale; nelle contestazioni edilizie può servire una perizia tecnica; nelle controversie contro avvocati occorre normalmente ricostruire il possibile esito del giudizio perso o non correttamente gestito.

Va verificato anche il tema della prescrizione. Nella responsabilità contrattuale professionale il termine ordinario è generalmente di dieci anni ex art. 2946 c.c., ma individuare il momento iniziale non è sempre semplice. Un vizio notarile, un errore fiscale o una carenza progettuale possono emergere anche molto tempo dopo l’attività professionale svolta.

Prima della causa può essere utile tentare una soluzione stragiudiziale tramite:

  • diffida;
  • richiesta risarcitoria;
  • negoziazione;
  • mediazione facoltativa.

In molte situazioni interviene inoltre la compagnia assicurativa del professionista. L’art. 1917 c.c. disciplina l’assicurazione della responsabilità civile e numerose categorie professionali sono oggi obbligate a stipulare una polizza RC. Per gli avvocati, il DM 2017 prevede una copertura che comprende anche i danni causati da collaboratori, praticanti e sostituti.

Una valutazione preliminare accurata consente spesso di evitare iniziative giudiziarie prive di reali possibilità di accoglimento oppure, al contrario, di individuare tempestivamente errori professionali che rischierebbero di prescriversi se non contestati in tempo.

Conclusioni

La responsabilità professionale rappresenta un settore in continua evoluzione, nel quale assumono un ruolo centrale la diligenza qualificata del professionista, gli obblighi informativi e il corretto accertamento del nesso causale. La giurisprudenza più recente mostra un orientamento rigoroso: il risarcimento non dipende dal semplice insuccesso dell’attività professionale, ma dalla prova concreta che l’errore abbia inciso in modo determinante sugli interessi del cliente.

Le controversie contro avvocati, medici, notai, tecnici o consulenti richiedono quindi un’attenta ricostruzione dei fatti, della documentazione e delle probabilità di successo che il cliente avrebbe avuto in assenza dell’inadempimento. In questo contesto assumono sempre maggiore importanza gli obblighi di informazione, consiglio e vigilanza, ormai considerati parte integrante della prestazione professionale.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su responsabilità professionale

Quando un professionista è responsabile dei danni causati al cliente?

Il professionista risponde quando viola i doveri di diligenza richiesti dalla sua attività e da tale condotta deriva un danno concreto al cliente. Non basta il semplice esito negativo della pratica o della causa.

La responsabilità professionale è sempre contrattuale?

Nella maggior parte dei casi sì, perché deriva dal contratto d’opera professionale disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c. In alcune situazioni possono però concorrere anche profili di responsabilità extracontrattuale.

Il professionista risponde anche per colpa lieve?

Sì. La regola generale prevede la responsabilità anche per colpa lieve. L’art. 2236 c.c. limita la responsabilità a dolo o colpa grave solo nei casi di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Come si prova la responsabilità dell’avvocato?

Il cliente deve dimostrare:

  • l’inadempimento del professionista;
  • il danno subito;
  • il nesso causale tra errore e danno, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Cos’è la perdita di chance nella responsabilità professionale?

È la perdita di una concreta possibilità favorevole causata dall’errore del professionista. La chance deve essere seria e dimostrabile, non una semplice speranza astratta.

La mediazione è obbligatoria nelle cause contro professionisti?

Solo in alcuni casi previsti dalla legge. È obbligatoria, ad esempio, nelle controversie di responsabilità sanitaria. Per le azioni contro avvocati, commercialisti o tecnici, la mediazione è normalmente facoltativa.

Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento?

Nella responsabilità contrattuale professionale il termine ordinario è generalmente di dieci anni, ma la decorrenza va valutata caso per caso.

L’assicurazione professionale copre anche gli errori dei collaboratori?

Spesso sì. Per gli avvocati, ad esempio, il DM 2017 prevede che la polizza RC copra anche i danni causati da praticanti, collaboratori e sostituti.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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