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Truffa Man in the Middle: cos'è e come difendersi

4 giugno 2026

Che cos'è una truffa man in the middle e come funziona questo attacco informatico? L'espressione man in the middle, traducibile come "uomo nel mezzo", indica una frode nella quale un soggetto terzo si inserisce nelle comunicazioni tra debitore e creditore per modificare dati essenziali, come l'IBAN destinato a ricevere un bonifico. Sapere come difendersi da un attacco man in the middle è importante, ma quando il pagamento è già stato eseguito occorre comprendere anche quali siano le conseguenze giuridiche. Il debitore che ha versato la somma sul conto indicato dal truffatore deve pagare una seconda volta? È possibile invocare il pagamento al creditore apparente? In questo articolo analizziamo il significato della truffa man in the middle, le modalità con cui viene realizzata, le prove da raccogliere e le tutele che possono essere fatte valere nei confronti del creditore e degli altri soggetti coinvolti.

Truffa Man in the Middle: cos'è e come difendersi

Truffa Man in the Middle: significato, traduzione e funzionamento dell'attacco

La truffa man in the middle è una particolare frode informatica nella quale un soggetto terzo si inserisce abusivamente in una comunicazione che dovrebbe avvenire esclusivamente tra due interlocutori. L'espressione inglese man in the middle, traducibile come "uomo nel mezzo", descrive proprio il ruolo dell'aggressore: un soggetto che si colloca tra debitore e creditore, intercetta le comunicazioni e ne altera il contenuto senza che le parti coinvolte se ne accorgano.

Dal punto di vista tecnico, un attacco man in the middle consiste nell'intercettazione di dati trasmessi tra due soggetti. Dal punto di vista giuridico, invece, assume particolare rilevanza quando l'alterazione delle comunicazioni induce una delle parti ad effettuare un pagamento a favore di un soggetto diverso dal reale destinatario.

La situazione più frequente nelle controversie civili riguarda il cosiddetto cambio fraudolento dell'IBAN. Dopo aver ottenuto accesso alla casella di posta elettronica di uno dei soggetti coinvolti oppure dopo aver monitorato gli scambi di comunicazioni, il truffatore interviene poco prima del pagamento e comunica nuove coordinate bancarie apparentemente riferibili al creditore. Il debitore, convinto di dialogare con la propria controparte contrattuale, dispone così il bonifico verso un conto controllato dagli autori della frode.

La particolare insidiosità di questi episodi deriva dal fatto che il messaggio fraudolento contiene spesso informazioni perfettamente corrette: importi esatti, riferimenti a fatture realmente emesse, dati contrattuali autentici e indirizzi di posta elettronica quasi identici a quelli utilizzati abitualmente. Per questo motivo il debitore può trovarsi nella convinzione di eseguire correttamente il pagamento, salvo scoprire successivamente che il denaro è stato dirottato verso un soggetto estraneo al rapporto.

Proprio da questa situazione nasce la questione giuridica più delicata: stabilire se il pagamento effettuato a seguito della frode possa comunque produrre effetti liberatori oppure se il debitore sia tenuto ad adempiere una seconda volta nei confronti del vero creditore.

Quando le comunicazioni vengono alterate: il meccanismo della frode

Le frodi man in the middle possono assumere forme diverse, ma presentano una caratteristica comune: l'aggressore riesce ad acquisire informazioni riservate sulle comunicazioni tra le parti prima di intervenire. Nella maggior parte dei casi ciò avviene attraverso la compromissione di una casella di posta elettronica aziendale o professionale, che viene monitorata per un periodo di tempo sufficiente a comprendere il contenuto dei rapporti commerciali in corso.

Una volta ottenuto l'accesso alle comunicazioni, il truffatore attende generalmente il momento in cui deve essere effettuato un pagamento e trasmette istruzioni apparentemente provenienti dal creditore. Il messaggio può contenere la richiesta di utilizzare nuove coordinate bancarie, la comunicazione di un conto dedicato a una specifica operazione oppure la sostituzione dell'IBAN precedentemente utilizzato.

Le vittime più frequenti sono imprese, professionisti e società che effettuano pagamenti mediante bonifico bancario sulla base di istruzioni ricevute via e-mail. Il rischio aumenta nei rapporti commerciali internazionali e nei casi in cui le variazioni delle coordinate bancarie vengano comunicate senza ulteriori verifiche attraverso canali indipendenti.

Quando la frode viene scoperta, uno dei primi aspetti da chiarire riguarda l'origine dell'attacco. Occorre infatti comprendere:

  • quale casella di posta elettronica sia stata compromessa;
  • da dove provengano le comunicazioni fraudolente;
  • se fossero presenti elementi idonei a far sospettare un'anomalia;
  • quali verifiche siano state effettuate prima dell'esecuzione del bonifico.

Questi accertamenti assumono un'importanza che va ben oltre l'individuazione dell'autore della frode. La ricostruzione delle modalità dell'attacco può infatti incidere sulla valutazione della buona fede del debitore, sull'eventuale concorso di responsabilità del creditore e sull'applicazione delle regole relative al pagamento effettuato in favore di un soggetto soltanto apparentemente legittimato a riceverlo.

Pagamento al creditore apparente: quando il debitore può considerarsi liberato

La questione più delicata nelle frodi da cambio IBAN riguarda una domanda molto concreta: il debitore che ha eseguito il bonifico verso il conto indicato dal truffatore deve pagare una seconda volta?

La risposta non può essere uguale in tutti i casi e dipende dalle circostanze concrete. In questo contesto assumono particolare importanza gli articoli 1188 e 1189 del codice civile. Il primo stabilisce che il pagamento deve essere effettuato al creditore o a un soggetto legittimato a riceverlo. Il secondo disciplina invece il cosiddetto pagamento al creditore apparente, prevedendo che il debitore possa essere liberato quando abbia pagato in buona fede a chi appariva legittimato a ricevere la prestazione sulla base di circostanze univoche.

Su questo tema merita attenzione la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione V, 13 giugno 2024, n. 6055, che affronta espressamente un caso di truffa man in the middle. Il giudice milanese ha ricostruito il meccanismo della frode evidenziando come l'hacker si fosse inserito nello scambio di comunicazioni tra le parti, inviando un IBAN diverso da quello effettivamente riferibile al creditore.

La decisione richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza sull'art. 1189 c.c. e ribadisce che la liberazione del debitore richiede la presenza di due elementi fondamentali:

  • circostanze idonee a far apparire legittimato il soggetto che riceve il pagamento;
  • buona fede del debitore al momento dell'adempimento.

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano, alcuni elementi hanno indotto il giudice a ritenere non pienamente scusabile la condotta della debitrice. In particolare, era emerso che il nuovo IBAN differiva da quello normalmente utilizzato e che il pagamento era stato disposto mediante l'inserimento manuale di coordinate diverse da quelle impiegate in precedenza.

La pronuncia mostra come la valutazione sia sempre fortemente legata ai fatti concreti. Quanto più la frode risulta sofisticata e difficilmente riconoscibile, tanto più diventa plausibile sostenere che il debitore abbia agito in buona fede e possa invocare la disciplina del pagamento al creditore apparente.

Le condotte del creditore che possono incidere sulla ripartizione del rischio

Nelle controversie relative alle frodi man in the middle l'attenzione si concentra spesso sulla condotta del debitore. Tuttavia, anche il comportamento del creditore può assumere un ruolo rilevante nella valutazione complessiva della vicenda.

La stessa sentenza del Tribunale di Milano n. 6055/2024 richiama infatti il tema del possibile contributo causale del creditore alla produzione dell'errore. In base all'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice, l'applicazione dell'art. 1189 c.c. richiede di verificare se il comportamento del creditore abbia contribuito a creare l'apparenza che ha indotto il debitore ad effettuare il pagamento.

Accanto a questo profilo, assume rilievo anche l'art. 1227 c.c., che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore. In determinate situazioni può infatti emergere che il danno sia stato favorito, almeno in parte, da carenze organizzative o da comportamenti negligenti imputabili alla controparte.

Possono assumere importanza, ad esempio:

  • sistemi di sicurezza informatica inadeguati;
  • mancata protezione delle caselle di posta elettronica;
  • assenza di procedure di verifica per le variazioni delle coordinate bancarie;
  • ritardi nella segnalazione di anomalie già conosciute;
  • mancata reazione dopo la ricezione di documentazione che avrebbe potuto evidenziare il problema.

Naturalmente non ogni incidente informatico comporta automaticamente una responsabilità del creditore. Occorre valutare le misure concretamente adottate e il loro rapporto causale con la frode verificatasi. Proprio per questo motivo, nelle controversie più complesse, l'accertamento tecnico assume spesso un'importanza decisiva e richiede un'attenta ricostruzione delle modalità con cui il truffatore è riuscito a inserirsi nelle comunicazioni tra le parti.

Man in the Middle reato: denuncia e conservazione delle prove

Sotto il profilo penalistico, la truffa man in the middle può integrare diverse fattispecie di reato a seconda delle modalità con cui viene realizzata. Nella maggior parte dei casi vengono in rilievo la truffa prevista dall'art. 640 c.p. e la frode informatica disciplinata dall'art. 640-ter c.p., soprattutto quando l'autore interviene sui sistemi informatici o sui dati trasmessi tra le parti per ottenere l'accredito delle somme su conti a lui riconducibili.

Per chi subisce la frode, tuttavia, la questione più urgente non è normalmente la qualificazione giuridica del fatto, ma la raccolta delle prove necessarie a ricostruire quanto accaduto. Le prime ore successive alla scoperta dell'anomalia sono spesso decisive sia per le indagini sia per l'eventuale tutela in sede civile.

Nella pratica è opportuno conservare immediatamente:

  • tutte le email scambiate con la controparte;
  • gli allegati ricevuti e inviati;
  • le contabili dei bonifici;
  • gli screenshot delle comunicazioni;
  • eventuali registrazioni o annotazioni relative a telefonate di verifica;
  • la documentazione relativa alle segnalazioni effettuate alla banca.

Uno degli errori più frequenti consiste nel limitarsi a stampare le email. In molte situazioni risultano invece fondamentali anche i dati tecnici contenuti nei messaggi elettronici, come gli header e le informazioni sui server utilizzati per l'invio. Elementi di questo tipo possono contribuire a ricostruire il percorso della comunicazione e a individuare la provenienza dell'attacco.

La presentazione di una denuncia tempestiva può inoltre agevolare le richieste di collaborazione rivolte agli intermediari coinvolti e consentire l'acquisizione di informazioni che potrebbero non essere più disponibili a distanza di tempo. Sebbene il recupero delle somme trasferite sia spesso difficile, la tempestività delle iniziative adottate rimane uno degli aspetti che vengono maggiormente valutati anche nelle successive controversie civili.

Il contributo dei consulenti informatici nella ricostruzione della frode

Le controversie relative alle truffe da cambio IBAN dimostrano come la documentazione bancaria, da sola, raramente sia sufficiente per comprendere l'origine dell'accaduto. In molti casi è necessario ricostruire tecnicamente l'intero percorso delle comunicazioni per individuare il momento in cui il truffatore è riuscito a inserirsi nello scambio di informazioni tra le parti.

Uno degli aspetti più rilevanti consiste nell'accertare quale soggetto sia stato effettivamente colpito dall'attacco. La compromissione potrebbe infatti riguardare la casella di posta elettronica del debitore, quella del creditore oppure entrambe. Questa verifica può incidere in modo significativo sulla successiva valutazione delle responsabilità e sulla possibilità di invocare la disciplina del pagamento al creditore apparente o il concorso di colpa della controparte.

L'attività dei consulenti informatici forensi può comprendere:

  • l'analisi degli header delle email;
  • la verifica degli accessi agli account di posta elettronica;
  • l'esame dei log dei sistemi utilizzati;
  • la ricostruzione cronologica delle comunicazioni;
  • l'individuazione di eventuali manipolazioni dei messaggi.

Nella pratica processuale tali elementi possono assumere un valore determinante. Non è raro che una controversia venga decisa proprio sulla base della ricostruzione tecnica delle modalità con cui è stata realizzata la frode. Dimostrare che il debitore ha ricevuto comunicazioni apparentemente autentiche oppure che la compromissione è dipesa da carenze di sicurezza riconducibili alla controparte può incidere in modo significativo sull'esito della causa.

Per questa ragione, nelle vicende più complesse, la collaborazione tra avvocato e consulente informatico forense rappresenta spesso uno strumento essenziale sia nella fase stragiudiziale sia nell'eventuale giudizio. La tempestiva conservazione delle prove digitali e la corretta acquisizione dei dati tecnici possono infatti fare la differenza quando occorre dimostrare la buona fede del debitore o ricostruire il ruolo avuto dai diversi soggetti coinvolti nella frode.

Man in the Middle risarcimento: quali tutele restano quando il pagamento non è considerato liberatorio

Quando non risultano integrati i presupposti per invocare l'art. 1189 c.c., il debitore può trovarsi nella difficile situazione di aver perso il denaro trasferito al truffatore e, al tempo stesso, di dover ancora adempiere nei confronti del vero creditore.

In questi casi si pone il problema delle possibili azioni recuperatorie o risarcitorie. Occorre tuttavia evitare aspettative irrealistiche. Nella maggior parte delle frodi man in the middle, le somme vengono rapidamente trasferite tra diversi conti, spesso situati in Stati esteri, rendendo particolarmente complessa l'individuazione degli autori e il recupero delle disponibilità sottratte.

Anche le azioni nei confronti delle banche incontrano limiti significativi. La giurisprudenza più recente ha evidenziato che, quando il bonifico viene eseguito utilizzando l'IBAN indicato nell'ordine impartito dal cliente, la responsabilità dell'intermediario non può essere affermata automaticamente. Restano naturalmente gli obblighi di collaborazione nel tentativo di recupero delle somme e le eventuali responsabilità derivanti da specifiche condotte negligenti, ma non ogni truffa consente di formulare pretese fondate nei confronti della banca.

Proprio per questo motivo, nelle controversie relative al cambio fraudolento dell'IBAN, la tutela principale consiste spesso nella dimostrazione che il pagamento debba essere considerato efficace nei confronti del creditore oppure che quest'ultimo abbia contribuito, in tutto o in parte, alla verificazione dell'evento dannoso.

L'accertamento della buona fede del debitore, delle modalità della frode e delle condotte tenute dalle parti coinvolte assume quindi un'importanza spesso superiore rispetto alla ricerca di ipotetici responsabili risarcitori. Ogni caso richiede una valutazione concreta della documentazione disponibile e delle circostanze che hanno caratterizzato l'esecuzione del pagamento.

Assistenza legale nelle truffe da cambio IBAN

Le frodi man in the middle presentano quasi sempre profili tecnici e giuridici strettamente intrecciati. Per questo motivo una valutazione efficace del caso richiede normalmente l'esame congiunto della documentazione contrattuale, delle comunicazioni intercorse tra le parti e degli elementi informatici che possono contribuire a ricostruire l'origine dell'attacco.

Tra le attività che meritano attenzione nelle prime fasi della vicenda vi sono:

  • la raccolta e conservazione delle prove digitali;
  • la verifica della possibilità di richiamare o tracciare il bonifico;
  • l'analisi delle comunicazioni intercorse con la controparte;
  • la predisposizione della denuncia;
  • la valutazione dei profili di responsabilità delle parti coinvolte.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la ricostruzione della sequenza degli eventi. Comprendere quando è avvenuta la compromissione delle comunicazioni, quali verifiche siano state effettuate prima del pagamento e quali informazioni fossero concretamente disponibili al debitore può risultare determinante per valutare la possibilità di invocare il pagamento al creditore apparente oppure il concorso di colpa della controparte.

La recente giurisprudenza dimostra che non esistono soluzioni automatiche. La decisione dipende spesso da dettagli apparentemente secondari: una variazione dell'IBAN, una richiesta insolita, una conferma telefonica effettuata o omessa, il contenuto di una specifica comunicazione. Proprio per questo motivo è opportuno procedere rapidamente alla raccolta della documentazione e alla valutazione delle possibili strategie difensive.

Conclusioni

La truffa man in the middle rappresenta una delle forme più insidiose di frode informatica perché sfrutta la fiducia esistente tra soggetti che stanno già intrattenendo un rapporto commerciale o professionale. Nella maggior parte dei casi il problema non consiste soltanto nella perdita della somma trasferita al truffatore, ma nella successiva contestazione tra debitore e creditore circa l'efficacia del pagamento eseguito.

La disciplina del pagamento al creditore apparente prevista dall'art. 1189 c.c., insieme alla valutazione della buona fede del debitore e dell'eventuale contributo causale del creditore, può assumere un ruolo decisivo nella soluzione della controversia. La sentenza del Tribunale di Milano n. 6055 del 13 giugno 2024 conferma come l'esito della vicenda dipenda da una verifica concreta delle circostanze che hanno accompagnato il pagamento e del comportamento tenuto dalle parti.

In questo contesto, la tempestiva conservazione delle prove digitali e la collaborazione tra professionisti legali e consulenti informatici rappresentano spesso strumenti essenziali per ricostruire correttamente i fatti e individuare la strategia più adeguata.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca' Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su Truffa Man in the Middle

Che cos'è una truffa man in the middle?

È una frode nella quale un soggetto terzo si inserisce nelle comunicazioni tra debitore e creditore, alterando i messaggi e inducendo una delle parti ad effettuare un pagamento verso coordinate bancarie fraudolente.

Il pagamento eseguito all'IBAN comunicato dal truffatore libera il debitore?

Non sempre. In determinate circostanze il debitore può invocare l'art. 1189 c.c. e sostenere di aver pagato in buona fede a un soggetto apparentemente legittimato a ricevere la prestazione.

Quali elementi vengono valutati per accertare la buona fede del debitore?

Tra gli aspetti più rilevanti vi sono la credibilità delle comunicazioni ricevute, l'eventuale presenza di segnali di anomalia, le verifiche effettuate prima del pagamento e il comportamento complessivo delle parti coinvolte.

La banca è responsabile se il bonifico è stato eseguito verso un IBAN fraudolento?

Non automaticamente. Occorre verificare le circostanze del caso concreto e l'eventuale presenza di specifiche condotte negligenti dell'intermediario.

Perché è importante una perizia informatica?

L'analisi tecnica può consentire di individuare la casella di posta compromessa, ricostruire il percorso delle comunicazioni e fornire elementi utili per dimostrare la buona fede del debitore o il contributo causale di altri soggetti.

Quali documenti è opportuno conservare dopo la scoperta della frode?

Email, allegati, contabili dei bonifici, schermate delle comunicazioni, eventuali conferme telefoniche documentate e ogni altro elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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