19 giugno 2026
Che cos'è la collazione e quando trova applicazione nella successione? Si tratta dell'istituto che impone a determinati eredi di tenere conto delle donazioni ricevute in vita dal defunto al momento della divisione ereditaria. La sua funzione è evitare che alcune attribuzioni effettuate prima della morte alterino l'equilibrio tra i coeredi. Comprendere il significato della collazione, i soggetti coinvolti e le conseguenze pratiche delle donazioni è essenziale per affrontare correttamente una successione ed evitare contestazioni durante la divisione del patrimonio.
Collazione significato: che cos'è e quale funzione svolge
Nel linguaggio giuridico, la collazione è il meccanismo attraverso il quale alcuni eredi devono conferire nella massa ereditaria il valore dei beni e delle utilità ricevuti dal defunto a titolo di donazione durante la sua vita. L'istituto è disciplinato principalmente dall'art. 737 c.c., che individua i soggetti obbligati e stabilisce il principio secondo cui le liberalità ricevute devono essere considerate al momento della divisione dell'eredità.
La funzione della collazione non è quella di annullare la donazione né di privare il beneficiario di quanto ricevuto. L'obiettivo è diverso: evitare che attribuzioni effettuate quando il disponente era in vita producano uno squilibrio nella ripartizione finale del patrimonio tra determinati successibili. In questa prospettiva, la donazione viene considerata come una sorta di anticipazione di ciò che il beneficiario avrebbe potuto ottenere in sede successoria.
La giurisprudenza ha più volte chiarito tale finalità. In particolare, Cass. civ., Sez. II, ord. 8 ottobre 2021, n. 27377 ha affermato che la collazione serve a conservare la proporzione tra le quote spettanti ai coeredi, facendo sì che il valore dell'eredità venga determinato considerando non soltanto i beni rimasti al momento della morte, ma anche quelli già attribuiti mediante donazione.
La dottrina tradizionale offre una lettura sostanzialmente convergente. Secondo Carnevali, il conferimento delle liberalità comporta un aumento reale della massa da dividere; per Bianca, invece, la disciplina si giustifica perché le donazioni effettuate a favore di coniuge e discendenti vengono normalmente considerate come anticipazioni della futura successione.
Tra gli aspetti più spesso fraintesi vi è la distinzione tra collazione e altri istituti successori. Non bisogna infatti confondere:
- la collazione, che opera nei rapporti tra determinati coeredi;
- la riunione fittizia, utilizzata per calcolare la quota disponibile e la legittima;
- l'azione di riduzione, che tutela il legittimario leso.
Si tratta di strumenti diversi, destinati a svolgere funzioni differenti all'interno della disciplina successoria. Comprendere questa distinzione sin dall'inizio consente di evitare molti errori interpretativi che emergono frequentemente nelle successioni familiari.
Perché le donazioni fatte in vita possono incidere sulla divisione
Molte controversie ereditarie nascono da una convinzione errata: quella secondo cui una donazione effettuata anni prima della morte del disponente non abbia più alcuna rilevanza una volta aperta la successione. In realtà, il sistema successorio attribuisce alle liberalità compiute in vita un ruolo centrale nella ricostruzione dell'equilibrio patrimoniale tra gli eredi.
Chi riceve un immobile, una somma di denaro o un'altra utilità dal futuro de cuius beneficia infatti di un vantaggio economico che potrebbe incidere sensibilmente sulla ripartizione finale del patrimonio. Se tali attribuzioni fossero ignorate, il risultato potrebbe essere una distribuzione non coerente con i criteri previsti dalla legge o con la volontà del testatore.
È proprio per questo motivo che il codice civile prevede diversi strumenti destinati a tenere conto delle donazioni pregresse. Tra questi assume particolare rilievo la riunione fittizia disciplinata dall'art. 556 c.c., attraverso la quale il valore delle donazioni viene sommato idealmente al patrimonio esistente al momento della morte per verificare il rispetto delle quote riservate ai legittimari.
Sul punto è significativa Cass. civ., Sez. II, sent. 22 maggio 2024, n. 14211, che ha ribadito come il valore delle donazioni debba essere considerato nel calcolo della massa ereditaria anche quando il beneficiario non rientra tra i soggetti obbligati alla collazione. La Corte ha precisato che il rilievo delle liberalità ai fini della determinazione della legittima non dipende dalla qualità di coerede del donatario.
Nella pratica professionale capita frequentemente di imbattersi in situazioni come:
- trasferimenti immobiliari effettuati a favore di un figlio molti anni prima della morte;
- acquisti pagati dal genitore ma intestati al discendente;
- consistenti attribuzioni di denaro effettuate senza particolari formalità;
- donazioni indirette realizzate mediante pagamento del prezzo di un bene.
In tutte queste ipotesi il valore delle attribuzioni può assumere rilievo nelle operazioni successorie. Proprio per questo motivo, quando si apre una successione caratterizzata da precedenti liberalità, è opportuno ricostruire con attenzione i rapporti patrimoniali intercorsi tra il defunto e i suoi familiari, evitando valutazioni frettolose che potrebbero generare future contestazioni.
Quando nasce l'obbligo di conferimento tra coeredi
L'obbligo di conferimento non sorge automaticamente nel momento in cui viene effettuata una donazione. Esso si manifesta soltanto quando si verificano determinati presupposti previsti dalla disciplina successoria.
Il primo elemento è rappresentato dall'apertura della successione. Finché il donante è in vita, infatti, non esiste alcuna massa ereditaria da ricostruire né alcuna divisione da effettuare. Solo dopo il decesso diventa possibile valutare se le attribuzioni compiute debbano essere considerate nell'ambito dei rapporti tra gli eredi.
Un secondo presupposto è costituito dalla presenza di una comunione ereditaria. La collazione è strettamente collegata alle operazioni divisionali e presuppone l'esistenza di un patrimonio da ripartire tra più soggetti. La dottrina evidenzia da tempo che, in assenza di una massa ereditaria da dividere, l'istituto perde la propria funzione.
La collazione è infatti funzionale alla formazione delle quote ereditarie e trova la propria disciplina negli artt. 737 e seguenti c.c., che il legislatore ha inserito nell'ambito delle norme dedicate alla divisione. Il conferimento delle liberalità non costituisce quindi una fase autonoma della successione, ma uno strumento diretto a ricostruire correttamente la massa da dividere e a garantire un trattamento equilibrato tra i coeredi.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato questo collegamento tra collazione e divisione. Cass. civ., Sez. II, sent. 9 maggio 2025, n. 12258 ha ricordato che il valore dei beni oggetto di conferimento concorre alla formazione della massa ereditaria sulla quale devono essere calcolate le quote spettanti ai partecipanti alla successione.
Dal punto di vista pratico, il momento in cui emerge la questione è spesso quello dell'avvio delle trattative tra gli eredi. È in questa fase che vengono richiesti documenti, atti notarili e informazioni sulle donazioni effettuate in passato. Non di rado la ricostruzione si rivela complessa, soprattutto quando le liberalità risalgono a molti anni prima o sono state realizzate mediante operazioni indirette.
Per questo motivo può essere utile:
- reperire tempestivamente gli atti di donazione;
- verificare eventuali trasferimenti immobiliari effettuati dal defunto;
- ricostruire i movimenti patrimoniali più rilevanti;
- analizzare la presenza di attribuzioni indirette suscettibili di assumere rilievo successorio.
Una verifica accurata fin dall'inizio consente spesso di prevenire controversie che, una volta avviate le operazioni divisionali, possono risultare particolarmente complesse e costose.
Collazione successione: in quali casi si applica
Per stabilire quando opera concretamente la collazione successione è necessario verificare la presenza di specifici presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Sotto il primo profilo, l'art. 737 c.c. individua una categoria ben precisa di soggetti: figli, loro discendenti e coniuge che partecipano alla successione. L'obbligo non riguarda quindi qualsiasi erede o beneficiario di donazioni, ma soltanto coloro che rientrano nelle ipotesi previste dalla norma.
Particolare attenzione merita il meccanismo della rappresentazione disciplinato dall'art. 740 c.c. Quando un discendente succede nel luogo del proprio ascendente, può essere tenuto a considerare anche le liberalità che erano state attribuite a quest'ultimo. Si tratta di una regola che spesso sorprende chi affronta per la prima volta una successione caratterizzata da più generazioni coinvolte.
Sul piano oggettivo, la disciplina riguarda le donazioni provenienti dal de cuius. L'accertamento della natura liberale dell'attribuzione assume quindi un'importanza decisiva. In assenza di una vera donazione, infatti, non può trovare applicazione il meccanismo del conferimento.
La recente Cass. civ., Sez. II, ord. 4 luglio 2023, n. 18814 ha affrontato proprio questo tema, escludendo l'applicazione dell'istituto in relazione ad attribuzioni economiche effettuate nell'ambito di una stabile convivenza quando non risulti dimostrato il necessario animus donandi. La Corte ha evidenziato come non ogni trasferimento patrimoniale gratuito debba automaticamente essere qualificato come donazione.
Tra le situazioni nelle quali la disciplina trova più frequentemente applicazione rientrano:
- donazioni immobiliari a favore di figli;
- trasferimenti di somme di denaro di rilevante entità;
- acquisti effettuati con denaro del genitore e intestati al discendente;
- liberalità indirette adeguatamente dimostrate.
Diversamente, la presenza di semplici contribuzioni familiari o di attribuzioni prive di natura donativa potrebbe impedire l'operatività dell'istituto. Proprio per questo, nelle successioni caratterizzate da rapporti patrimoniali complessi, la qualificazione giuridica delle operazioni compiute dal defunto rappresenta spesso uno degli aspetti più delicati dell'intera vicenda ereditaria.
Chi deve tenere conto delle liberalità ricevute dal defunto
Non tutte le persone che hanno beneficiato di una donazione sono obbligate a considerarla nella fase di divisione ereditaria. Uno degli errori più frequenti consiste proprio nel ritenere che qualsiasi attribuzione effettuata dal defunto debba necessariamente essere conferita nell'asse da dividere. La disciplina della collazione segue invece criteri molto più specifici.
L'art. 737 c.c. individua i soggetti tenuti al conferimento nei figli, nei loro discendenti e nel coniuge che partecipano alla successione. Il presupposto non è soltanto l'aver ricevuto una donazione, ma anche l'essere coeredi del defunto. Se manca tale qualità, l'obbligo di collazione non trova applicazione.
Particolare attenzione deve essere prestata alle successioni nelle quali opera la rappresentazione. L'art. 740 c.c. stabilisce infatti che il discendente chiamato a succedere al posto del proprio ascendente deve conferire anche quanto quest'ultimo aveva ricevuto dal de cuius. In pratica, il nipote che subentra al genitore premorto può dover tenere conto di donazioni che non ha ricevuto personalmente.
La distinzione tra soggetti obbligati e soggetti semplicemente rilevanti ai fini del calcolo assume grande importanza pratica. Una persona estranea alle categorie indicate dall'art. 737 c.c. non è tenuta alla collazione, ma ciò non significa che le attribuzioni ricevute siano irrilevanti sotto ogni profilo.
Lo ha chiarito Cass. civ., Sez. II, sent. 22 maggio 2024, n. 14211, affermando che le donazioni effettuate a favore di terzi devono comunque essere considerate nella riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c. quando occorre determinare la consistenza del patrimonio ereditario e verificare il rispetto delle quote di riserva.
È importante distinguere anche tra collazione e imputazione ex se, istituti spesso confusi nella pratica:
- la collazione opera tra determinati coeredi;
- l'imputazione riguarda il legittimario che ha ricevuto donazioni o legati;
- la prima è funzionale alla divisione;
- la seconda rileva principalmente nella tutela della legittima.
Nelle successioni caratterizzate da numerose liberalità effettuate nel corso degli anni, individuare correttamente i soggetti coinvolti rappresenta il primo passaggio per evitare contestazioni e ricostruire in modo corretto la posizione di ciascun partecipante alla divisione.
Collazione: quali beni entrano nel calcolo dell'eredità
Una volta individuati i soggetti obbligati, occorre stabilire quali attribuzioni debbano essere prese in considerazione. Anche sotto questo profilo il legislatore adotta una formulazione particolarmente ampia.
L'art. 737 c.c. fa riferimento a tutto ciò che il coerede abbia ricevuto per donazione dal defunto, direttamente o indirettamente. Il concetto comprende quindi non soltanto le donazioni formalizzate mediante atto notarile, ma anche una serie di operazioni che, pur assumendo una veste diversa, realizzano sostanzialmente una liberalità.
Rientrano normalmente nel perimetro dell'istituto gli immobili donati ai figli, le somme di denaro trasferite senza obbligo di restituzione e le attribuzioni patrimoniali che comportano un arricchimento del beneficiario a spese del disponente. Anche le donazioni indirette possono assumere rilievo, purché sia possibile dimostrare l'effettiva volontà liberale.
Un caso particolarmente ricorrente riguarda l'acquisto di un immobile intestato al figlio ma pagato integralmente dal genitore. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato dalle Sezioni Unite n. 9282 del 1992, in situazioni di questo tipo l'oggetto della valutazione non è il denaro utilizzato per il pagamento ma direttamente il bene acquistato.
L'oggetto del conferimento può quindi comprendere:
- immobili ricevuti mediante donazione;
- quote societarie;
- somme di denaro;
- beni mobili di valore rilevante;
- liberalità indirette adeguatamente dimostrate.
Dal punto di vista operativo, spesso la difficoltà maggiore consiste nella ricostruzione di attribuzioni avvenute molti anni prima dell'apertura della successione. Non è raro che gli eredi dispongano soltanto di informazioni frammentarie o che la documentazione sia incompleta.
Per questo motivo è opportuno esaminare con attenzione:
- atti notarili;
- documentazione bancaria;
- contratti di compravendita;
- eventuali dichiarazioni rese dal defunto;
- movimentazioni patrimoniali particolarmente significative.
Una verifica accurata permette di individuare correttamente le liberalità rilevanti ed evitare che beni o valori economicamente importanti restino esclusi dalle operazioni divisionali.
Le attribuzioni che restano escluse dalla massa da dividere
Se il principio generale è quello dell'inclusione delle donazioni ricevute dai soggetti obbligati, esistono tuttavia numerose eccezioni previste dalla legge. Si tratta di esclusioni che trovano giustificazione nella natura delle spese sostenute o nella funzione che esse svolgono all'interno dei rapporti familiari.
L'art. 742 c.c. individua alcune categorie di attribuzioni che non sono soggette a conferimento. Tra queste rientrano le spese di mantenimento, quelle per l'educazione dei figli, le spese sostenute durante la malattia, gli ordinari esborsi per abbigliamento e nozze, nonché le cosiddette liberalità d'uso.
La ratio della norma è facilmente comprensibile. Tali attribuzioni non vengono considerate anticipazioni della futura successione, ma manifestazioni ordinarie dei doveri familiari o delle consuetudini sociali. Per questa ragione non devono incidere sulla successiva divisione dell'eredità.
La giurisprudenza ha progressivamente precisato i confini di tali esclusioni. Ad esempio, Cass. civ. 11 febbraio 1970, n. 630 ha escluso dalla collazione le spese di mantenimento sostenute in favore del figlio in stato di bisogno. Diversamente, Cass. civ. 11 febbraio 1977, n. 609 ha ritenuto soggette a collazione le spese processuali sostenute dal genitore per assistere il figlio imputato in un procedimento penale, ritenendo che non potessero essere equiparate alle ordinarie spese di mantenimento.
Il secondo comma dell'art. 742 c.c. precisa inoltre che le spese sostenute per il corredo nuziale sono soggette a collazione soltanto nella parte che eccede notevolmente la misura ordinaria. La norma distingue quindi le attribuzioni riconducibili alle consuete esigenze familiari da quelle che, per il loro valore particolarmente elevato, assumono una vera funzione di liberalità patrimoniale.
In applicazione di tale principio, Cass. civ. 5 dicembre 1978, n. 5731 ha confermato che un corredo nuziale di valore eccezionale può essere trattato come una donazione e, come tale, essere considerato nelle operazioni di collazione.
Particolarmente attuale è poi il tema delle attribuzioni tra conviventi. Cass. civ., Sez. II, ord. 4 luglio 2023, n. 18814 ha escluso la collazione in relazione a somme versate nell'ambito di una lunga convivenza familiare, ritenendo che tali apporti fossero espressione della normale solidarietà derivante dal rapporto esistente tra le parti e non di una vera liberalità.
Nella pratica, le contestazioni riguardano spesso proprio la qualificazione dell'attribuzione. Occorre quindi valutare caso per caso:
- finalità del trasferimento;
- rapporto tra le parti;
- entità economica dell'attribuzione;
- esistenza di un effettivo spirito di liberalità;
- contesto familiare in cui l'operazione è stata effettuata.
Una corretta ricostruzione dei fatti consente di evitare che vengano considerate donazioni attribuzioni che la legge esclude espressamente dal meccanismo della collazione.
Donazioni, immobili e denaro: le modalità pratiche di conferimento
Accertata l'esistenza di una liberalità soggetta a collazione, occorre stabilire in che modo il conferimento debba essere effettuato. Le modalità variano a seconda della natura del bene e possono incidere in maniera significativa sull'esito della divisione ereditaria.
Per gli immobili trova applicazione l'art. 746 c.c., che riconosce al coerede donatario la possibilità di scegliere tra il conferimento in natura e quello per imputazione. Nel primo caso il bene viene materialmente restituito alla massa ereditaria; nel secondo il bene resta nella disponibilità del beneficiario, mentre il relativo valore viene considerato ai fini della formazione delle quote.
La seconda soluzione è quella che si riscontra più frequentemente nella pratica. Cass. civ., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409 ha ricordato che, in assenza di una diversa scelta del donatario, la giurisprudenza tende a ritenere operante il meccanismo dell'imputazione.
Particolarmente importante è il criterio di valutazione. L'art. 747 c.c. stabilisce che il valore dell'immobile deve essere determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione. Ciò significa che non rileva il valore posseduto al momento della donazione, ma quello esistente quando il decesso determina l'apertura della successione.
Cass. civ., Sez. II, sent. 9 maggio 2025, n. 12258 ha confermato questo principio, precisando che il bene può restare al donatario ma il suo valore entra nella massa ereditaria in sostituzione dell'immobile stesso.
Per i beni mobili e per il denaro si applicano regole differenti. L'art. 750 c.c. prevede infatti che il conferimento avvenga normalmente mediante imputazione, tenendo conto del valore esistente al momento dell'apertura della successione.
Dal punto di vista operativo, le questioni più delicate riguardano spesso:
- la stima degli immobili;
- la prova delle donazioni indirette;
- la determinazione del valore di quote societarie;
- la ricostruzione di trasferimenti di denaro avvenuti molti anni prima;
- la documentazione necessaria per dimostrare l'esistenza della liberalità.
Proprio in presenza di patrimoni articolati o di donazioni particolarmente rilevanti può risultare utile il supporto di professionisti esperti in successioni, così da evitare errori nella ricostruzione dei valori e nella formazione delle quote ereditarie.
Collazione successione e dispensa prevista dal testatore
La regola generale prevede che le donazioni ricevute dai soggetti indicati dall'art. 737 c.c. debbano essere considerate nella divisione ereditaria. Esiste tuttavia una deroga importante: la dispensa dalla collazione.
Attraverso questa previsione il donante può manifestare la volontà che una determinata liberalità non venga conferita alla massa ereditaria. La facoltà è espressamente riconosciuta dall'art. 737, comma 2, c.c., il quale precisa però che la dispensa produce effetti soltanto entro i limiti della quota disponibile.
Questo aspetto è fondamentale. La dispensa non attribuisce al disponente un potere illimitato di sottrarre beni alle regole della successione. Se la liberalità eccede la porzione di patrimonio che poteva essere liberamente destinata, la parte eccedente può comunque essere contestata dai legittimari mediante gli strumenti previsti dalla legge.
Negli ultimi anni la Cassazione è intervenuta più volte sul tema. Con l'ordinanza 24 maggio 2023, n. 14274, la Corte ha chiarito che il limite della disponibile non significa che l'eccedenza debba automaticamente rientrare nella collazione. La conseguenza è diversa: il beneficiario resta esposto all'eventuale azione di riduzione promossa dai legittimari lesi.
La stessa pronuncia ha ribadito un principio spesso trascurato nella pratica professionale: la dispensa non elimina il rilievo della donazione ai fini della riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c. Anche quando il conferimento è escluso, il valore della liberalità continua a essere considerato per verificare il rispetto delle quote di riserva.
Un altro equivoco frequente riguarda le formule utilizzate negli atti di donazione. Non sempre una clausola apparentemente favorevole al donatario integra una vera dispensa. La giurisprudenza ha infatti precisato che l'indicazione secondo cui la donazione deve essere imputata alla legittima e, per l'eventuale eccedenza, alla disponibile non equivale automaticamente a una rinuncia alla collazione.
Nella pratica è opportuno verificare attentamente:
- il contenuto dell'atto di donazione;
- l'eventuale presenza di una clausola di dispensa espressa;
- l'ammontare della quota disponibile;
- l'esistenza di altri legittimari;
- il valore complessivo delle attribuzioni effettuate in vita.
Una lettura superficiale delle clausole contenute negli atti può infatti generare contenziosi particolarmente complessi, soprattutto quando il patrimonio familiare comprende immobili o liberalità di rilevante valore economico.
Errori frequenti nelle successioni familiari e come evitarli
Le controversie in materia successoria nascono spesso da interpretazioni errate di istituti che, pur essendo collegati tra loro, svolgono funzioni differenti. La collazione non fa eccezione.
L'errore più diffuso consiste nel confondere collazione, riunione fittizia e azione di riduzione. Si tratta di strumenti che operano in momenti diversi e con finalità differenti. Come ricordato da Cass. civ., Sez. II, n. 28196/2020, la collazione è un meccanismo destinato ai rapporti interni tra determinati coeredi; la riunione fittizia serve invece a determinare la consistenza del patrimonio sul quale calcolare la legittima; l'azione di riduzione è il rimedio giudiziale utilizzato per eliminare le lesioni delle quote riservate.
Un secondo errore consiste nel ritenere irrilevanti le donazioni effettuate a favore di soggetti estranei alla successione. Cass. n. 14211/2024 ha invece chiarito che tali attribuzioni possono incidere in modo significativo sul calcolo della massa ereditaria e sulla verifica delle quote di riserva.
Molto frequenti sono anche le contestazioni relative ai rapporti di convivenza. Non ogni trasferimento di denaro o sostegno economico costituisce una donazione. La Cassazione, con l'ordinanza n. 18814/2023, ha evidenziato la necessità di accertare concretamente l'esistenza di uno spirito di liberalità prima di applicare le regole proprie delle successioni.
Tra gli errori più ricorrenti si segnalano inoltre:
- ignorare la differenza tra conferimento e riduzione;
- trascurare vecchie donazioni immobiliari effettuate molti anni prima;
- considerare automaticamente irrilevanti le donazioni indirette;
- interpretare in modo errato le clausole di dispensa;
- utilizzare valori non aggiornati nella stima dei beni.
Un'ulteriore criticità riguarda la valutazione degli immobili. Gli artt. 746 e 747 c.c., insieme alla recente Cass. n. 12258/2025, confermano che il valore rilevante è quello esistente al momento dell'apertura della successione. Utilizzare parametri differenti può alterare sensibilmente il risultato della divisione.
Nella pratica professionale, molte liti ereditarie potrebbero essere evitate attraverso una ricostruzione preliminare accurata delle donazioni effettuate dal defunto e una corretta distinzione tra gli strumenti previsti dal sistema successorio. Quando emergono dubbi interpretativi o patrimoni particolarmente complessi, il supporto di un professionista specializzato consente spesso di prevenire contenziosi lunghi e costosi.
Conclusioni
La collazione rappresenta uno degli istituti centrali del diritto delle successioni. La sua funzione non è quella di annullare le donazioni effettuate in vita dal defunto, ma di garantire che la divisione dell'eredità avvenga tenendo conto delle attribuzioni già ricevute da determinati coeredi.
La disciplina coinvolge numerosi aspetti pratici: dall'individuazione dei soggetti obbligati alla distinzione tra donazioni e semplici attribuzioni familiari, dalla valutazione dei beni conferiti fino al rapporto con la tutela della legittima. Proprio per questo motivo è essenziale analizzare ogni successione tenendo conto delle specifiche caratteristiche del patrimonio e delle liberalità effettuate nel corso degli anni.
Una corretta ricostruzione delle operazioni compiute dal de cuius consente di evitare errori nella formazione delle quote ereditarie e di ridurre il rischio di future contestazioni tra gli eredi.
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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca' Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su Collazione
Chi è obbligato alla collazione? Sono tenuti alla collazione i figli, i loro discendenti e il coniuge o l'unito civile che partecipano alla successione, secondo quanto previsto dall'art. 737 c.c.
Le donazioni a un figlio devono sempre essere considerate nella successione? In linea generale sì. Le liberalità ricevute dal figlio rientrano nella disciplina della collazione, salvo che il donante abbia previsto una valida dispensa nei limiti della quota disponibile.
Le donazioni a favore di persone estranee alla successione sono irrilevanti? No. Pur non essendo soggette a collazione, possono assumere rilievo nella riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c. per il calcolo della legittima.
Qual è la differenza tra collazione e azione di riduzione? La collazione è uno strumento utilizzato nella divisione tra determinati coeredi e non richiede una lesione della legittima. L'azione di riduzione è invece il rimedio giudiziale che permette di eliminare donazioni o disposizioni testamentarie lesive delle quote riservate.
Le spese di mantenimento e di educazione dei figli devono essere conferite? No. L'art. 742 c.c. esclude dalla collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento ordinario, nozze non eccedenti l'uso e le liberalità d'uso.
Come viene calcolato il valore di un immobile ricevuto in donazione? Per la collazione per imputazione si considera il valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, come previsto dall'art. 747 c.c.
La dispensa dalla collazione elimina ogni possibile contestazione? No. La dispensa opera soltanto nei limiti della quota disponibile e non impedisce la verifica del rispetto delle quote di legittima né l'eventuale esercizio dell'azione di riduzione.
Le donazioni indirette possono essere soggette a collazione? Sì. Anche le liberalità indirette, come l'acquisto di un immobile intestato al figlio ma pagato dal genitore, possono assumere rilievo ai fini della collazione quando ne sia dimostrata la natura liberale.
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