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Fusione per incorporazione estinzione società incorporata: Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

17 febbraio 2023

Fusione per incorporazione estinzione società incorporata. La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 si esprime sul punto affermando che la fusione per incorporazione di una società in un’altra comporta l’estinzione della società incorporata.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata è interessante anche per molte ulteriori questioni esaminate, anche di carattere processuale.

Fusione Per Incorporazione Estinzione Società Incorporata
Fusione Per Incorporazione Estinzione Società Incorporata: Cassazione Sezioni Unite 30 Luglio 2021, N. 21970

Fusione per incorporazione estinzione società incorporata: il principio di diritto affermato da Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata afferma il seguente principio di diritto: “la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

L’aspetto principale è proprio quello della sopravvivenza o meno della società incorporata: l’ampia motivazione di Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata richiama i vari orientamenti, anche di segno contrario (rinviamo al testo di Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata presente in pdf tra gli allegati alla pagina).

Ma nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 si affrontano numerose ulteriori questioni di rilievo, connesse al tema centrale dell’estinzione della società incorporata a seguito di fusione per incorporazione: vediamoli nei successivi paragrafi.

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 sulle conseguenze derivanti dalla fusione per incorporazione estinzione società incorporata: concentrazione.

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, esamina le varie conseguenze che derivano proprio dalla fusione per incorporazione.

La prima conseguenza è quella della concentrazione.

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, indica infatti che “non vi è dubbio che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v. la L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 5) o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata aggiunge che “la fusione comporta un'ampissima riorganizzazione aziendale.

Beni, persone e capitali vengono diversamente destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente elaborato nel progetto di fusione, nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono tale veste (salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il "rapporto di cambio", richiamato dall'art. 2501-ter c.c..

Che la fusione sia inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della fusione: il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sè ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo.

Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Conseguenze derivanti dalla fusione per incorporazione per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970: estinzione della società incorporata

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, in merito all’estinzione, evidenzia che “se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue.

Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970, su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, aggiunge che “se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini; la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta.

Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Da altro profilo Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata evidenzia che “occorre, in definitiva, tenere distinto il profilo negoziale del contratto di società da quello giuridico-formale dell'originario soggetto di diritto dal primo scaturito, distinguendo tra la società come insieme di rapporti, che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente, che si estingue.

Come, al momento della stipulazione dell'atto costitutivo anche di società personale e, per le persone giuridiche, subordinatamente alla iscrizione della costituzione nel registro delle imprese, si distinguono - da un lato - il contratto di società concluso tra i soci fondatori, quale esercizio dell'autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c., che con lo statuto fissa e regolamenta gli aspetti della futura comune intrapresa economica, e - dall'altro lato - la contestuale nascita di un nuovo soggetto di diritti, autonomo centro d'imputazione di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti quella attività: così, specularmente, al momento della stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese delle diverse società partecipanti e seguito dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci - da un lato - modificano l'originario contratto sociale mediante la delibera di fusione ed i successivi adempimenti, ma - dall'altro lato - provocano, nel contempo, la "scomparsa" dalla scena giuridica dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ossia la sua estinzione.

Alla successione dei soggetti sul piano giuridico-formale si affianca, sul piano economico-sostanziale, una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale, benchè secondo nuovi assetti e piani industriali.

L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue; resta, invece, come soggetto giuridico l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

In definitiva, per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, occorre concludere che “dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 c.c.; restano le persone fisiche - amministratori, sindaci, dipendenti, soci - che perdono, però, tale veste, ove non vengano riassorbiti nella società incorporante o risultante dalla fusione” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Fusione per incorporazione: la successione per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata esamina poi l’ulteriore conseguenza della fusione, data dalla successione.

Infatti, per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970, su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata aggiunge che “riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. (salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis c.c., commi 2 e 3)” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

La legittimazione processuale per i diritti della società incorporata per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata esamina poi le conseguenze che derivano dalla fusione sugli aspetti processuali.

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970, su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, evidenzia che “la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Fusione per incorporazione estinzione società incorporata: effetti sulle cause in corso per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

Da ultimo, Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, si sofferma sulle conseguenze giuridiche sulle liti pendenti che derivano dalla fusione.

Una esigenza avvertita dai precedenti orientamenti ma anche da Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 è quella di evitare l'interruzione del processo.

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata accoglie tale esigenza ma con delle precisazioni: “in ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c.” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata evidenzia come nel caso di specie ci sia propria una previsione derogatoria: “la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

La conseguenza è, quindi, quella per la quale è corretto non interrompere il giudizio seppure solo per i giudizi successivi alla riforma del 2003 sopra richiamata: “il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis c.c., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.

Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis c.c., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

In conclusione “l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

Fusione per incorporazione estinzione: legittimazione società incorporata dopo la fusione per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970

Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata evidenzia che “in conseguenza di quanto esposto, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione”.

Per Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970, su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata, infatti, dopo la fusione la società incorporata non esiste più essendo estinta e i soggetti legittimati a far valere i diritti che erano della società incorporata sono gli amministratori della incorporante.

Si è precisato, infatti, che “una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. Ne deriva che, ove essa intraprenda un giudizio, ciò avviene sulla base di una valutazione operata dai precedenti organi, i quali però non sono ormai più tali, spettando una simile valutazione all'esclusiva titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se la perduranza di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante o unificato giustifica, da un lato, il medesimo ad agire per tutelarli, al fine di vedere realizzate le sue pretese, dall'altro lato non autorizza però la società incorporata o fusa a farle valere essa stessa.

Non si dà dunque applicazione dell'istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, perchè qui non è tale il rappresentante, ma diverso è l'effettivo titolare del diritto” (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970 su Fusione per incorporazione estinzione società incorporata).

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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