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Marco Ticozzi

Fideiussione omnibus nullità: schema abi e antitrust

6 febbraio 2023
Schema abi fideiussione omnibus nullità: sono valide o nulle le fideiussioni che le banche hanno fatto sottoscrivere seguendo lo schema ABI e frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dall’Antitrust?
Uno dei più recenti filoni del contenzioso bancario è rappresentato dalla nullità – illegittimità delle fideiussioni omnibus, che sorgerebbe laddove le banche facciano sottoscrivere una fideiussione omnibus sulla base di moduli riproduttivi di uno schema elaborato dall’ABI, dichiarato illegittimo dall’Antitrust.
Essendo l’ABI un’associazione tra imprese bancarie, le sue indicazioni, per la normativa Antitrust, potrebbero costituire un’intesa limitativa della concorrenza tra i suoi associati: di qui l’ipotizzata nullità delle fideiussioni a valle, redatte dalle banche imponendo l’utilizzo nella fideiussione di tale schema standard.
Uno degli aspetti più rilevanti e se vi sia tale invalidità e se la nullità colpisca solo le clausole riprodotte o l’intera fideiussione. Ecco un recente provvedimento del 2020 Tribunale di Venezia proprio sulla questione della nullità della fideiussione omnibus.
Fideiussione Omnibus Nullità: Schema Abi E Antitrust
Fideiussione Omnibus Nullità: Schema Abi E Antitrust


Schema abi fideiussione omnibus: vi è nullità?


Non è questa la sede per ripercorrere l’intera questione della ipotizzata nullità della fideiussione omnibus redatta sulla base di moduli riproduttivi di uno schema elaborato dall’ABI, dichiarato illegittimo dall’Antitrust, i cui tratti salienti sono richiamati nell’introduzione.
Il dato centrale è dato dalle conseguenze ipotizzabili in relazione all’utilizzo nel testo della fideiussione omnibus dello schema ABI sanzionato dall’antitrust: vi è nullità delle fideiussioni omnibus? La nullità colpisce le sole clausole della fideiussione omnibus che fossero presenti nello schema ABI sanzionato dall’antitrust o colpisce l’intero contratto di fideiussione?
Le conseguenze sarebbero ben diverse: nel primo caso, è da valutare nel caso concreto se la nullità della singola clausola possa avere delle conseguenze nel caso concreto; nel secondo, invece la fideiussione omnibus (in relazione allo schema ABI sanzionato dall’antitrust) verrebbe meno totalmente perché nulla.

 

Nullità fideiussione omnibus conforme allo schema ABI. Tribunale di Venezia: invalidità dei contratti a valle?

 

Il provvedimento qui segnalato sulla ipotizzata nullità della fideiussione omnibus (in relazione allo schema ABI sanzionato dall’antitrust) richiama peraltro precedente giurisprudenza su un punto rilevante: ci si chiede, nella sostanza, se il contratto a valle (la fideiussione omnibus tra la banca e il garante) risenta e in quali casi dell’eventuale presenza di un’intesa restrittiva della concorrenza a monte in violazione della normativa antitrust.
Ecco, quindi, che il Tribunale di Venezia -richiamando precedenti di quello di Treviso sulla ipotizzata nullità della fideiussione omnibus in relazione allo schema ABI sanzionato dall’antitrust- indica che “perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'infrazione anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte, legame questo che non sembra invece riscontrarsi con riguardo alla normale dinamica della contrattazione individuale in cui, al contrario, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia….
Infine, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe.
Giova rammentare che, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento negoziale, ove difetti tale identità, intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un’ interdipendenza funzionale…
Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi il quale, essendo res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest” (Tribunale di Venezia, 6 ottobre 2020, dott.ssa Zanon, sull’ipotizzata nullità della fideiussione omnibus in relazione allo schema ABI sanzionato dall’antitrust).

 

Fideiussione omnibus nullità: conclusioni sulle garanzie conformi allo schema ABI

 

La decisione qui riportata sulla ipotizzata nullità della fideiussione omnibus (in relazione allo schema ABI sanzionato dall’antitrust) è solo un provvedimento provvisorio emesso in sede di valutazione della sospensione della provvisoria esecutività, ma ritenevamo comunque fosse da segnalare.
Come detto il problema della nullità delle fideiussioni omnibus riproduttive delle previsioni contenute nello schema ABI, redatte in violazione delle norme antitrust, è rilevante e coinvolge diversi aspetti dei contenziosi sulla fideiussione omnibus: se vi è tale invalidità della fideiussione; a quali condizioni; quale è l’onere della prova; se la nullità della fideiussione omnibus sia totale o parziale; se il giudicato impedisca o meno di far valere la nullità della fideiussione omnibus; ecc.
di Marco Ticozzi

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