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Lesione di legittima: quando si verifica, come si calcola e come tutelare i propri diritti

6 luglio 2026

Che cos’è la lesione di legittima? Si verifica quando un legittimario, cioè coniuge, figlio o ascendente nei casi previsti, riceve meno della quota che la legge gli riserva sull’eredità. La lesione può dipendere da un testamento, da donazioni fatte in vita o dalla combinazione di entrambi. Per capirlo non basta guardare ciò che resta al momento della morte: occorre ricostruire il patrimonio secondo i criteri del Codice civile, verificare quanto spettava al legittimario e confrontarlo con quanto ha effettivamente ricevuto. Solo dopo questa verifica si può valutare se proporre l’azione di riduzione.

Lesione di legittima: quando si verifica, come si calcola e come tutelare i propri diritti

Quando si verifica la lesione di legittima

La lesione di legittima si verifica quando una persona che la legge considera legittimaria riceve meno di quanto le spetta per successione necessaria. L’art. 536 c.c. individua i soggetti protetti: il coniuge, i figli, anche adottivi, e, in mancanza di figli, gli ascendenti. Restano invece fuori da questa categoria fratelli e sorelle, che possono essere eredi legittimi in certi casi, ma non hanno una quota di riserva. Questo passaggio è spesso fonte di equivoci nelle successioni familiari, soprattutto quando il defunto non lascia figli e i parenti collaterali ritengono di poter contestare ogni scelta testamentaria.

La lesione può nascere da disposizioni testamentarie, da donazioni compiute durante la vita del defunto o da entrambe. Non basta, però, dire che un figlio ha ricevuto “poco” o che un altro familiare è stato favorito: occorre verificare se il valore ricevuto dal legittimario sia inferiore alla quota che gli spetta per legge. La giurisprudenza più recente, tra cui Cass. civ., Sez. II, Ord. 27 maggio 2026, n. 16422, ribadisce che il controllo va fatto sulla massa calcolata ai sensi dell’art. 556 c.c., cioè considerando patrimonio relitto, debiti e donazioni.

Nella pratica, le situazioni più frequenti sono:

  • testamento che lascia quasi tutto a un solo figlio o al coniuge;
  • donazioni immobiliari fatte in vita a favore di un erede;
  • pagamento del prezzo di una casa intestata a un figlio;
  • conto corrente svuotato prima della morte con attribuzioni non giustificate.

Le disposizioni lesive non sono automaticamente nulle. Come chiarito anche da Trib. Bologna, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 660, diventano inefficaci nei confronti del legittimario solo se viene esercitata l’azione prevista dalla legge.

La quota riservata agli eredi e il patrimonio da prendere in considerazione

Per stabilire se vi sia stata una lesione non si parte dal solo saldo del conto corrente o dal valore degli immobili rimasti al momento della morte. Il Codice civile impone un’operazione più ampia: si forma una massa ideale, detta spesso riunione fittizia, che serve a calcolare la quota disponibile e quella riservata ai legittimari. L’art. 556 c.c. prevede tre passaggi: individuare i beni esistenti alla morte, detrarre i debiti e sommare il valore delle donazioni fatte in vita.

Questa operazione ha natura contabile, non materiale. Significa che i beni donati non rientrano automaticamente nell’eredità, ma vengono considerati per capire se il defunto abbia superato il limite entro cui poteva liberamente disporre del proprio patrimonio. Cass. civ., Sez. II, Sent. 27 dicembre 2023, n. 36082, ha ribadito proprio questa funzione della riunione fittizia: ricostruire il valore complessivo su cui calcolare le quote, con riferimento all’apertura della successione.

Un esempio semplice aiuta a capire. Se il defunto lascia beni per 200.000 euro, debiti per 20.000 euro e in vita aveva donato un immobile del valore di 120.000 euro, il calcolo non si ferma ai 200.000 euro residui. La massa sarà data da 200.000 meno 20.000, più 120.000. Su quel risultato si calcolano la quota riservata e la quota disponibile.

In questa fase è utile raccogliere:

  • visure catastali e atti notarili;
  • estratti conto degli ultimi anni;
  • documentazione su donazioni dirette e indirette;
  • debiti ereditari dimostrabili;
  • eventuali testamenti pubblici, olografi o pubblicati.

Molte cause nascono perché questa ricostruzione viene fatta tardi o in modo incompleto. Prima di contestare un testamento o una donazione, è quindi prudente verificare l’intero quadro patrimoniale.

Come accertare la lesione della quota ereditaria

Accertare la lesione della quota ereditaria significa confrontare due valori: da un lato ciò che il legittimario avrebbe dovuto ricevere secondo la legge, dall’altro ciò che ha concretamente conseguito per effetto della successione, del testamento e delle liberalità ricevute in vita. Non è un confronto puramente aritmetico sul patrimonio rimasto, perché entrano in gioco donazioni, debiti, imputazione delle liberalità e, se ricorrono i presupposti, riduzione delle attribuzioni eccedenti.

L’art. 564 c.c. richiama l’imputazione delle liberalità ricevute dal legittimario. In termini pratici, chi agisce per ottenere la reintegrazione deve mettere nel conto anche quanto ha già ricevuto dal defunto, salvo che vi siano dispense o regole particolari nei limiti consentiti. La dottrina, da Bonilini a Bianca, insiste su questo punto: la lesione emerge solo dal confronto tra quanto è riservato e quanto è stato già attribuito, non da una valutazione isolata del testamento.

Sul piano processuale, la Cassazione ha chiarito che il legittimario non deve necessariamente indicare sin dall’inizio un importo matematico perfetto. Cass. civ., Sez. II, Ord. 12 luglio 2024, n. 19230, e Cass. civ., Sez. II, Ord. 3 giugno 2024, n. 15465, valorizzano una rappresentazione patrimoniale complessiva: beni relitti, donazioni, debiti, valore approssimativo e ragione della lesione. Lo stesso principio è stato confermato da Cass. civ., Sez. II, Ord. 17 giugno 2026, n. 20396.

L’errore da evitare è iniziare una causa limitandosi a dire: “sono stato escluso” oppure “mio fratello ha ricevuto di più”. Serve invece una ricostruzione documentata, anche se inizialmente non definitiva. Il giudice potrà poi disporre accertamenti tecnici, ma la domanda deve già mostrare perché la lesione sia plausibile.

Perché le donazioni fatte in vita possono cambiare il risultato

Le donazioni compiute durante la vita del defunto sono spesso l'elemento decisivo per verificare se vi sia stata una lesione della quota di riserva. Una successione può apparire perfettamente equilibrata osservando soltanto i beni rimasti al momento della morte, ma il risultato cambia se il defunto aveva già trasferito parte del proprio patrimonio a favore di uno o più familiari. Per questo motivo l'art. 556 c.c. impone di considerare anche le liberalità effettuate in vita attraverso la cosiddetta riunione fittizia, sommando il valore delle donazioni al patrimonio relitto ai soli fini del calcolo della legittima.

Le donazioni rilevanti non sono soltanto quelle effettuate con un formale atto notarile. Nella pratica assumono particolare importanza anche le donazioni indirette, cioè quelle realizzate mediante operazioni diverse dal contratto di donazione. Si pensi al genitore che paga il prezzo di un immobile intestato al figlio, estingue il mutuo acceso da quest'ultimo oppure sostiene integralmente il costo di un investimento destinato a un familiare. In presenza di una reale finalità liberale, queste attribuzioni possono incidere sul calcolo della legittima. La Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2023, n. 36082, ha ribadito che le donazioni indirette, quando costituiscono effettive liberalità, rilevano sia ai fini della collazione sia della riduzione. Diversamente, non rientrano in questo meccanismo le ordinarie spese di mantenimento, educazione o assistenza richiamate dall'art. 742 c.c., che non hanno natura di donazione.

Per comprendere se una liberalità possa incidere sulla successione è necessario analizzare concretamente la sua funzione economica e familiare. Non ogni bonifico o trasferimento di denaro rappresenta infatti una donazione indiretta: occorre verificare se il pagamento sia stato effettuato con l'intenzione di arricchire gratuitamente il beneficiario oppure risponda ad altre esigenze, come il mantenimento o l'adempimento di un'obbligazione.

Può essere utile verificare in particolare:

  • la presenza di atti di donazione formalizzati davanti al notaio;
  • acquisti immobiliari finanziati, in tutto o in parte, dal defunto;
  • estinzione di mutui o altri debiti sostenuta dal defunto per conto di un familiare;
  • trasferimenti di denaro che possano avere natura di liberalità;
  • eventuali documenti o movimenti bancari utili a ricostruire tali operazioni.

L'art. 555 c.c. prevede che le donazioni eccedenti la quota disponibile possano essere ridotte, ma solo dopo avere verificato che la lesione non possa essere eliminata intervenendo sulle disposizioni testamentarie. Anche per questo motivo è fondamentale ricostruire con precisione tutte le attribuzioni patrimoniali effettuate in vita prima di valutare se esistano i presupposti per un'azione giudiziale.

Azione di riduzione per lesione di legittima: quando è possibile

Quando il calcolo della quota di riserva dimostra che un legittimario ha ricevuto meno di quanto gli garantisce la legge, lo strumento di tutela previsto dall'ordinamento è l'azione di riduzione. Disciplinata dagli artt. 553-564 c.c., essa consente di ottenere la reintegrazione della quota di legittima rendendo inefficaci, nella misura strettamente necessaria, le disposizioni testamentarie o le donazioni che hanno determinato la lesione. Non si tratta quindi di un'impugnazione del testamento per invalidità, ma di un rimedio specifico volto a garantire il rispetto della quota di riserva spettante ai legittimari.

L'azione segue un ordine preciso stabilito dalla legge. Occorre anzitutto verificare se la lesione possa essere eliminata mediante il meccanismo previsto dall'art. 553 c.c., che, nei casi in cui trovano applicazione le regole della successione legittima, comporta la riduzione proporzionale delle quote spettanti agli altri successibili per consentire la reintegrazione dei legittimari. Solo quando tale rimedio non è sufficiente, oppure quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, si procede alla riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, ai sensi dell'art. 554 c.c.. Se la reintegrazione non è ancora completa, possono infine essere ridotte le donazioni effettuate in vita, secondo l'ordine previsto dall'art. 555 c.c.. La Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2026, n. 4354, ha ribadito che questa sequenza è inderogabile e deve essere rispettata in ogni giudizio.

È importante ricordare che l'azione di riduzione ha natura di azione costitutiva. Come affermato dal Tribunale di Vercelli, sent. 13 novembre 2023, n. 539, deve essere proposta espressamente: non è sufficiente chiedere la divisione ereditaria o la collazione, né può ritenersi implicita in altre domande formulate nel processo. L'accoglimento dell'azione non comporta l'invalidità del testamento o della donazione, ma ne limita l'efficacia soltanto nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario. Anche Bonilini, nel Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, sottolinea che si tratta di un'azione individuale, che ciascun legittimario può esercitare autonomamente senza la partecipazione necessaria degli altri.

Prima di iniziare una causa è opportuno verificare con attenzione alcuni aspetti essenziali:

  • se esiste una reale lesione della quota di legittima;
  • quali beni compongono il patrimonio ereditario;
  • quali donazioni o altre liberalità sono state effettuate in vita;
  • contro quali soggetti debba essere proposta l'azione;
  • se ricorra la necessità dell'accettazione con beneficio d'inventario prevista dall'art. 564 c.c. quando si agisce nei confronti di donatari o legatari non coeredi.

Nella pratica, una verifica preventiva della successione e della documentazione disponibile consente spesso di evitare giudizi privi dei necessari presupposti oppure di impostare correttamente la domanda fin dall'inizio, aumentando le possibilità di ottenere la reintegrazione della quota riservata dalla legge.

Chi ha diritto ad agire e quali errori evitare

Non tutti gli eredi possono proporre l'azione di riduzione. La legittimazione spetta esclusivamente ai legittimari, cioè ai soggetti indicati dall'art. 536 c.c.: coniuge, figli e loro discendenti per rappresentazione, nonché, in assenza di figli, gli ascendenti. La tutela non nasce quindi dalla semplice qualità di erede, ma dalla particolare protezione che il legislatore riconosce a determinati rapporti familiari.

La Cassazione, con ordinanza 16 settembre 2025, n. 25434, ha ricordato che quando il patrimonio del defunto è stato integralmente attribuito ad altri mediante testamento o donazioni, il legittimario escluso non acquista automaticamente la qualità di erede sulla quota riservata. È proprio l'accoglimento dell'azione di riduzione che gli consente di ottenere il riconoscimento dei propri diritti successori. Anche la sentenza Cass. civ., Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 4220, conferma che la lesione deve essere valutata con riferimento alla posizione del singolo legittimario che agisce, senza considerare in modo indistinto la posizione degli altri.

Tra gli errori che più frequentemente compromettono una causa vi è la convinzione che sia sufficiente chiedere la collazione o la divisione ereditaria. In realtà sono istituti diversi e con finalità differenti. Un altro errore consiste nel trascurare la ricostruzione del patrimonio, confidando che sia il giudice a reperire tutta la documentazione necessaria. Le più recenti pronunce della Cassazione richiedono invece che l'attore alleghi almeno gli elementi essenziali dai quali emerga la probabile esistenza della lesione.

Nella pratica è opportuno evitare soprattutto di:

  • proporre soltanto una domanda di divisione senza chiedere espressamente la riduzione;
  • ignorare le donazioni ricevute personalmente dal legittimario;
  • trascurare estratti conto, atti notarili e documentazione bancaria;
  • attendere molti anni prima di rivolgersi a un professionista, rendendo più difficile reperire le prove;
  • sottovalutare la necessità dell'accettazione con beneficio d'inventario quando prevista dall'art. 564 c.c.

L'esperienza dimostra che molte controversie successorie non vengono respinte perché la lesione non esiste, ma perché la domanda è stata impostata in modo incompleto sotto il profilo giuridico o probatorio.

La tutela del coniuge, dei figli e degli altri legittimari

La disciplina della successione necessaria è costruita per garantire una protezione particolare ai familiari più stretti. Gli artt. 537-542 c.c. stabiliscono la misura della quota riservata nelle diverse situazioni familiari: cambia, ad esempio, se vi è un solo figlio oppure più figli, se concorre il coniuge superstite o se mancano discendenti e subentrano gli ascendenti. Ogni verifica deve quindi partire dalla concreta composizione della famiglia del defunto.

Le controversie più frequenti riguardano proprio la lesione di legittima dei figli e la lesione di legittima del coniuge. È abbastanza comune che un testamento favorisca uno solo dei figli oppure attribuisca l'intero patrimonio al coniuge, confidando nel fatto che gli altri familiari non reagiscano. Tuttavia, se la quota di riserva viene superata, il legittimario può ottenere la reintegrazione attraverso gli strumenti previsti dal Codice civile.

L'ordinanza della Cassazione 17 giugno 2026, n. 20396, offre un esempio significativo. Nel caso esaminato, il testamento aveva sostanzialmente escluso i figli a vantaggio di altro beneficiario. La Corte ha chiarito che una simile disparità di trattamento può essere sufficiente a rendere plausibile la lesione anche quando l'attore non sia ancora in grado di indicarne l'esatto valore economico. Questo orientamento conferma un principio importante: ciò che conta è fornire al giudice una ricostruzione seria e coerente della situazione patrimoniale.

Dal punto di vista operativo è sempre utile verificare:

  • la composizione del nucleo familiare al momento della morte;
  • l'esistenza di precedenti donazioni ai figli o al coniuge;
  • la presenza di un testamento e il suo contenuto;
  • il valore aggiornato degli immobili e degli altri beni;
  • eventuali clausole che incidono sulla posizione dei legittimari.

Come osservano Bonilini e Capozzi, la disciplina della successione necessaria rappresenta un punto di equilibrio tra la libertà del testatore di disporre dei propri beni e la tutela minima che la legge riconosce ai componenti più stretti della famiglia.

I fratelli possono chiedere una quota dell'eredità?

Una delle domande più frequenti riguarda i fratelli del defunto. Molti ritengono che possano lamentare una lesione di legittima, ma il Codice civile esclude questa possibilità. L'art. 536 c.c. non comprende infatti fratelli e sorelle tra i legittimari. Essi possono essere chiamati all'eredità soltanto come eredi legittimi nei casi previsti dalla legge, ma non sono titolari di una quota di riserva che debba essere necessariamente rispettata.

Questo significa che un fratello non può proporre un'azione di riduzione sostenendo di essere stato leso nella legittima. Se esistono coniuge, figli oppure ascendenti aventi diritto, la loro posizione prevale. L'art. 553 c.c. prevede proprio che le quote degli eredi non legittimari possano essere ridotte quando ciò sia necessario per reintegrare la posizione dei legittimari. La Cassazione, con ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4354, ha ribadito che il sistema privilegia sempre la soddisfazione della quota riservata prima di ogni altra attribuzione ereditaria.

Naturalmente i fratelli conservano gli altri diritti che derivano dalla successione legittima quando ricorrono i relativi presupposti. Possono, ad esempio, contestare la validità di un testamento per motivi diversi dalla lesione della legittima oppure far valere i diritti loro spettanti in qualità di eredi legittimi. Ciò che non possono fare è invocare una tutela che la legge riserva esclusivamente ai legittimari.

In concreto è bene distinguere tra:

  • diritto alla successione legittima;
  • diritto alla quota di legittima;
  • azione di riduzione;
  • impugnazione del testamento per cause di invalidità;
  • azioni relative alla divisione ereditaria.

Confondere questi istituti è uno degli errori più frequenti nelle consulenze successorie. Comprendere sin dall'inizio quale sia la propria posizione giuridica consente di evitare iniziative prive di fondamento e di concentrare la tutela sugli strumenti realmente previsti dall'ordinamento.

Lesione di legittima con testamento e con donazione

La lesione della quota di riserva può derivare tanto da un testamento quanto da una o più donazioni effettuate in vita. Nella pratica, le due situazioni si presentano spesso insieme: il defunto ha donato alcuni beni a un familiare e, successivamente, con il testamento ha attribuito il patrimonio residuo a uno o più beneficiari. Per stabilire se i diritti dei legittimari siano stati rispettati è necessario considerare entrambe le forme di attribuzione patrimoniale, applicando il procedimento previsto dagli artt. 554, 555 e 556 c.c.

L'ordine con cui opera la tutela è stabilito dalla legge e non può essere modificato. Dopo avere accertato la lesione mediante la riunione fittizia, si procede innanzitutto alla riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, come dispone l'art. 554 c.c.. Solo se tale intervento non è sufficiente a reintegrare la quota del legittimario diventa possibile ridurre le donazioni effettuate dal defunto durante la vita, ai sensi dell'art. 555 c.c.. La Cassazione, con la sentenza 18 febbraio 2025, n. 4220, ha ribadito questa sequenza, evidenziando che rappresenta un principio cardine della successione necessaria. Lo stesso orientamento è stato confermato dall'ordinanza 27 maggio 2026, n. 16422, che richiama il corretto procedimento di calcolo previsto dall'art. 556 c.c.

Questa disciplina trova una precisa spiegazione anche nella dottrina. Come osserva Sala, nel commento all'art. 555 c.c., il legislatore tutela l'affidamento del donatario, limitando la riduzione delle donazioni ai soli casi in cui la lesione non possa essere eliminata intervenendo prima sulle disposizioni testamentarie. La diversa disciplina delle donazioni rispetto al testamento riflette quindi il principio secondo cui le liberalità compiute in vita devono essere sacrificate soltanto quando ogni altro rimedio si riveli insufficiente.

Dal punto di vista pratico è opportuno verificare:

  • se esiste un testamento e quale sia il suo contenuto;
  • quali donazioni risultano da atti notarili o da altre prove documentali;
  • se vi siano donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di un immobile intestato a un figlio;
  • quale sia il valore dei beni al momento dell'apertura della successione;
  • se la reintegrazione possa avvenire intervenendo esclusivamente sulle disposizioni testamentarie oppure richieda anche la riduzione delle donazioni.

Questa verifica preliminare consente di individuare correttamente i soggetti da convenire in giudizio e di impostare la domanda secondo il percorso previsto dal Codice civile, evitando contestazioni che potrebbero essere respinte per un errato ordine delle richieste.

Termini, prove e aspetti pratici prima di iniziare una causa

Una volta accertata la possibile lesione, è fondamentale verificare se il diritto possa ancora essere fatto valere e raccogliere tutta la documentazione necessaria prima di avviare un giudizio. L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., ma la decorrenza del termine non è sempre identica. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 27 ottobre 2004, n. 20644, hanno chiarito che, quando la lesione deriva da un'istituzione di erede contenuta nel testamento, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede istituito. In altre ipotesi, come quelle in cui la lesione dipende esclusivamente da donazioni o da diverse attribuzioni successorie, la decorrenza può invece coincidere con l'apertura della successione. Individuare correttamente il momento iniziale della prescrizione è quindi essenziale e richiede una valutazione della concreta vicenda successoria.

Sul piano probatorio, le più recenti pronunce della Corte di cassazione hanno adottato un orientamento che evita formalismi eccessivi. Le ordinanze 12 luglio 2024, n. 19230, 3 giugno 2024, n. 15465, 5 marzo 2026, n. 4949 e 17 giugno 2026, n. 20396 precisano che il legittimario non è tenuto a indicare fin dall'inizio l'esatto ammontare economico della lesione. È invece necessario fornire una ricostruzione attendibile del patrimonio ereditario, indicando i principali beni, le donazioni conosciute, gli eventuali debiti e le ragioni per cui quanto ricevuto risulta inferiore alla quota di riserva. Anche il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti può essere sufficiente per rendere plausibile la domanda, ferma restando la successiva verifica nel corso del giudizio.

Prima di promuovere una causa è inoltre opportuno valutare se ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge. In particolare, quando l'azione è proposta contro donatari o legatari che non siano coeredi, occorre verificare l'applicazione dell'art. 564 c.c. e l'eventuale necessità dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. È altrettanto importante distinguere le vere donazioni dalle ordinarie spese di mantenimento, educazione o assistenza, che normalmente non incidono sul calcolo della legittima.

Prima di iniziare un giudizio è consigliabile verificare:

  • quando decorre il termine di prescrizione nel caso concreto;
  • la consistenza del patrimonio relitto e dei debiti;
  • l'esistenza di donazioni dirette o indirette rilevanti;
  • i soggetti nei cui confronti deve essere proposta l'azione;
  • la documentazione bancaria, notarile e catastale utile a ricostruire la massa ereditaria.

Una ricostruzione patrimoniale completa consente spesso di comprendere se vi sia una reale lesione della quota di legittima e, in molti casi, favorisce una soluzione della controversia anche prima dell'inizio del processo.

Conclusioni

La lesione di legittima non coincide con una semplice percezione di ingiustizia nella distribuzione dell'eredità. Esiste soltanto quando, applicando le regole del Codice civile, il legittimario riceve meno della quota che la legge gli riserva. Per verificarlo è necessario ricostruire il patrimonio attraverso la riunione fittizia, considerare le donazioni effettuate in vita, distinguere la funzione della collazione da quella dell'azione di riduzione e seguire il procedimento previsto dagli artt. 553 e seguenti c.c.

Le pronunce più recenti della Corte di cassazione confermano che la tutela dei legittimari richiede un'analisi tecnica della successione, ma allo stesso tempo valorizzano una ricostruzione concreta dei fatti, senza pretendere fin dall'inizio una quantificazione matematica perfetta della lesione. Una corretta valutazione della documentazione patrimoniale e delle liberalità effettuate dal defunto consente spesso di comprendere se vi siano i presupposti per agire e quale sia la strategia più efficace.

Quando emergono dubbi sulla validità di un testamento, sull'incidenza di una donazione o sul calcolo della quota di riserva, è consigliabile rivolgersi a un professionista che possa ricostruire la successione e valutare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca' Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla lesione di legittima

Quando si perde il diritto alla legittima?

Il diritto alla quota di legittima non si perde per il solo fatto di essere esclusi dal testamento. Si può però perdere la possibilità di ottenerne la reintegrazione se l'azione di riduzione viene proposta dopo il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge oppure se mancano i presupposti richiesti dal Codice civile.

Come si verifica la lesione della quota di legittima?

Occorre ricostruire il patrimonio del defunto mediante la riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c., sommando al patrimonio relitto il valore delle donazioni effettuate in vita e detraendo i debiti. Solo dopo questo calcolo è possibile confrontare la quota spettante al legittimario con quanto egli ha effettivamente ricevuto.

Quali sono i termini per proporre l'azione di riduzione?

L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni. La decorrenza del termine, però, non è sempre la stessa: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27 ottobre 2004, n. 20644), quando la lesione deriva da un'istituzione di erede contenuta nel testamento il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede istituito; in altre ipotesi può decorrere dall'apertura della successione. Per questo motivo è opportuno verificare il caso concreto prima di ritenere prescritta l'azione.

Le donazioni fatte in vita possono essere impugnate?

Sì, ma soltanto se, dopo la riduzione delle disposizioni testamentarie, risultano ancora lesive della quota di riserva spettante ai legittimari. Le donazioni vengono quindi ridotte solo nei casi e con l'ordine stabiliti dagli artt. 554 e 555 c.c.

Le donazioni indirette possono essere ridotte?

Sì, se costituiscono vere liberalità e contribuiscono a ledere la quota di legittima. Ad esempio, il pagamento del prezzo di una casa intestata a un figlio può rilevare nel calcolo della legittima e, se ne ricorrono i presupposti, essere interessato dall'azione di riduzione.

I fratelli hanno diritto alla quota di legittima?

No. Fratelli e sorelle non sono legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c. e non possono quindi esercitare l'azione di riduzione per lesione della legittima. Possono far valere esclusivamente i diritti che spettano loro come eventuali eredi legittimi.

È possibile contestare un testamento che favorisce un solo figlio?

Sì, se il testamento attribuisce a un figlio beni eccedenti la quota disponibile e ciò determina una lesione della quota riservata agli altri legittimari. In tal caso è possibile chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti necessari alla reintegrazione della legittima.

Qual è la differenza tra collazione e azione di riduzione?

La collazione riguarda il conferimento di determinate donazioni tra coeredi per la formazione della massa ereditaria, mentre l'azione di riduzione serve a reintegrare la quota di legittima quando questa risulta lesa. Si tratta di istituti diversi, con finalità e presupposti differenti.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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