Blog

Nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei: cosa cambia per risarcimenti, rimborsi e bagaglio a mano

7 luglio 2026

Cos'è il nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei? Si tratta della riforma approvata dal Parlamento europeo che aggiorna le regole in materia di risarcimenti, rimborsi, ritardi, cancellazioni dei voli e bagaglio a mano. Le nuove disposizioni confermano molte tutele già previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004, introducono nuovi diritti per i passeggeri e procedure più semplici nei confronti delle compagnie aeree. Le modifiche, tuttavia, non sono ancora applicabili: entreranno in vigore solo dopo il completamento dell'iter europeo e il successivo periodo transitorio previsto dalla riforma.

Nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei

Il percorso della riforma europea e quando le nuove regole saranno applicabili

L'approvazione da parte del Parlamento europeo rappresenta uno dei passaggi conclusivi della lunga revisione delle norme che disciplinano i diritti dei passeggeri aerei nell'Unione europea. Il testo approvato recepisce gran parte degli orientamenti sviluppati negli ultimi anni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e mira a ridurre le incertezze interpretative che hanno dato origine a numerose controversie tra viaggiatori e compagnie aeree.

È importante, però, distinguere tra approvazione della riforma e applicazione delle nuove regole. Il Parlamento europeo ha approvato il progetto comune elaborato in sede di comitato di conciliazione, che dovrà completare gli ultimi passaggi formali previsti dal procedimento legislativo dell'Unione europea. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il regolamento entrerà in vigore dopo venti giorni, ma le nuove disposizioni saranno applicabili soltanto al termine del periodo transitorio di dodici mesi previsto dalla riforma.

Fino a quel momento continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, che resta la disciplina di riferimento per ritardi, cancellazioni dei voli e negato imbarco. Chi oggi subisce un disservizio può quindi continuare a far valere i diritti riconosciuti dalla normativa attualmente vigente.

Tra gli aspetti più rilevanti della riforma vi sono:

  • conferma delle principali tutele già riconosciute ai passeggeri;
  • procedure più rapide e uniformi per richieste di compensazione e rimborsi;
  • nuove regole in materia di bagaglio a mano e trasparenza delle tariffe;
  • maggiori garanzie per famiglie, persone con disabilità e passeggeri a mobilità ridotta.

Nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei: quali tutele restano invariate

Uno degli aspetti meno evidenziati nei commenti alla riforma riguarda ciò che non cambia. Nei mesi scorsi era stata infatti discussa la possibilità di ridurre le tutele riconosciute ai passeggeri, in particolare innalzando la soglia di ritardo necessaria per ottenere la compensazione pecuniaria. La versione approvata dal Parlamento europeo ha invece confermato l'impostazione già conosciuta dagli utenti.

Resta quindi il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo superiore a tre ore all'arrivo, di cancellazione del volo comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo o di negato imbarco, salvo le ipotesi in cui la compagnia possa dimostrare la presenza di circostanze eccezionali previste dalla normativa.

Anche gli importi rimangono invariati e continuano ad essere collegati alla distanza del volo:

  • 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per determinate tratte superiori a 1.500 chilometri e per altri voli di media percorrenza;
  • 600 euro per i voli di maggiore distanza, con le riduzioni previste nei casi disciplinati dalla riforma.

Rimangono inoltre fermi il diritto al rimborso del biglietto oppure alla riprotezione mediante un volo alternativo quando il viaggio non può essere effettuato come programmato. La riforma, quindi, non rivoluziona il sistema esistente, ma interviene soprattutto per chiarire alcuni aspetti controversi e rendere più efficace la tutela dei passeggeri nei confronti dei vettori.

Le principali novità approvate dal Parlamento europeo

Se molte tutele sono state confermate, la riforma introduce anche numerose novità destinate a incidere concretamente sul rapporto tra passeggeri e compagnie aeree. L'obiettivo dichiarato delle istituzioni europee è rendere l'esercizio dei diritti più semplice, riducendo gli ostacoli pratici che spesso scoraggiano la presentazione delle richieste di rimborso o di compensazione.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la procedura di rimborso. Chi sceglierà il rimborso del biglietto anziché la riprotezione dovrà riceverlo automaticamente, senza dover affrontare procedure inutilmente complesse. Inoltre, in caso di interruzione del viaggio, la compagnia dovrà fornire informazioni chiare sulle modalità per richiedere la compensazione prevista dalla normativa.

La riforma introduce anche termini precisi che aumentano la certezza dei rapporti tra le parti. I passeggeri avranno un periodo determinato per presentare la domanda, mentre la compagnia aerea dovrà pronunciarsi entro un termine prestabilito, pagando quanto dovuto oppure indicando le circostanze eccezionali che giustificano il mancato riconoscimento della compensazione.

Tra le ulteriori novità meritano particolare attenzione:

  • il rafforzamento degli obblighi informativi nei confronti dei passeggeri;
  • procedure uniformi per la gestione delle richieste;
  • maggiore trasparenza nella fase di prenotazione;
  • una disciplina più dettagliata dei rapporti tra rimborso, riprotezione e compensazione pecuniaria.

Queste modifiche sembrano ispirate anche all'esperienza maturata negli anni di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, durante i quali numerose controversie sono nate proprio dalla difficoltà dei passeggeri nel comprendere quali diritti potessero concretamente esercitare e quali fossero gli obblighi della compagnia aerea.

Risarcimenti per ritardi e cancellazioni dei voli: quando spettano e quando possono essere esclusi

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il diritto alla compensazione pecuniaria nei casi di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco. Il nuovo regolamento conferma l'impianto del Regolamento (CE) n. 261/2004, mantenendo il diritto alla compensazione nei casi già previsti dalla normativa e introducendo una disciplina più dettagliata per la gestione dei disservizi e dei rapporti tra passeggeri e vettori.

Restano ferme le ipotesi nelle quali la compagnia aerea riesca a dimostrare che il ritardo o la cancellazione siano stati determinati da circostanze eccezionali. A differenza della disciplina previgente, il nuovo regolamento definisce espressamente tali circostanze nell'articolo 2, stabilendo che possano essere considerate tali soltanto gli eventi che, per natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo. Il Considerando 5 richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e chiarisce la ratio di tali condizioni.

Per agevolare un'applicazione uniforme della normativa, il regolamento contiene inoltre un elenco non esaustivo di circostanze eccezionali, comprendente, tra gli altri, calamità naturali, condizioni meteorologiche incompatibili con il volo, gravi rischi per la sicurezza, instabilità politica e scioperi che interessano soggetti esterni alla compagnia aerea, come i controllori del traffico aereo o i prestatori dei servizi di assistenza a terra.

Ciò non significa, tuttavia, che il semplice richiamo ad una di queste situazioni sia sufficiente ad escludere automaticamente il diritto alla compensazione. Rimane infatti a carico del vettore l'onere di dimostrare che quello specifico evento abbia effettivamente causato il ritardo o la cancellazione e che non sarebbe stato possibile evitarne le conseguenze adottando tutte le misure ragionevoli.

Bagaglio a mano, trasparenza delle tariffe e nuove garanzie per i viaggiatori

Tra le modifiche più attese vi sono quelle dedicate al bagaglio a mano, tema che negli ultimi anni ha dato origine a numerose controversie tra passeggeri e compagnie aeree. La riforma disciplina espressamente il diritto di trasportare gratuitamente un effetto personale e rafforza gli obblighi di trasparenza nella commercializzazione dei biglietti.

Una delle principali novità consiste nell'introduzione di una definizione uniforme di effetto personale, inserita nell'articolo 2 del regolamento. Per effetto personale si intende un bagaglio non registrato con dimensioni massime di 40 × 30 × 15 centimetri, oppure comunque idoneo ad essere completamente collocato sotto il sedile anteriore. Tale bagaglio potrà essere trasportato gratuitamente in cabina, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Il regolamento prevede inoltre che, durante la prenotazione, compagnie aeree, intermediari e portali di ricerca mostrino in modo trasparente le tariffe, consentendo al passeggero di conoscere immediatamente quali servizi siano compresi nel prezzo del biglietto, compresa la presenza del bagaglio a mano. Rimane comunque possibile offrire tariffe differenziate per chi scelga volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano di maggiori dimensioni.

Particolare attenzione è dedicata anche alle famiglie e ai passeggeri più vulnerabili. Le compagnie dovranno assegnare gratuitamente un posto accanto ai minori di età inferiore ai quattordici anni alla persona che li accompagna. Analoga tutela è prevista per le persone con disabilità, i passeggeri a mobilità ridotta e le donne in gravidanza.

Nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei: le modifiche meno conosciute

Oltre alle novità più note relative a ritardi, cancellazioni e bagagli, la riforma contiene numerose disposizioni destinate ad incidere concretamente sull'esperienza dei passeggeri.

Tra le modifiche più significative vi è il superamento della cosiddetta pratica del "no-show". Il nuovo regolamento vieta che il passeggero venga automaticamente penalizzato per il mancato utilizzo della tratta di andata, impedendo alle compagnie di negare l'imbarco sul volo di ritorno o di applicare supplementi esclusivamente per questo motivo.

La riforma introduce inoltre una disciplina più favorevole per la correzione degli errori nel nominativo del passeggero. Le compagnie saranno tenute a correggere gratuitamente gli errori ortografici o gli aggiornamenti meramente amministrativi del nome, purché la richiesta venga presentata almeno 48 ore prima della partenza e non comporti la sostituzione del passeggero né modifiche della data del viaggio o dell'itinerario.

Tra le ulteriori novità figurano il diritto a ricevere gratuitamente la carta d'imbarco digitale senza obbligo di utilizzare applicazioni dedicate, la possibilità di utilizzare la relativa copia cartacea senza rischiare il rifiuto dell'imbarco e una disciplina più dettagliata dei diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta.

Come cambiano reclami, rimborsi e rapporti con le compagnie aeree

La riforma dedica particolare attenzione anche alla gestione dei reclami e delle richieste di compensazione, con l'obiettivo di rendere più semplici e omogenee le procedure nell'intera Unione europea. Il nuovo regolamento prevede che il passeggero debba presentare la domanda di compensazione pecuniaria entro nove mesi dalla data del volo, mentre il vettore aereo è tenuto a comunicare la propria decisione motivata oppure a provvedere al pagamento entro i termini previsti dalla nuova disciplina, indicando, in caso di diniego, le ragioni della decisione e le modalità attraverso cui il passeggero può tutelare i propri diritti.

Accanto a tale disciplina, viene introdotto un sistema uniforme per la gestione dei reclami da parte di vettori e intermediari, che dovranno mettere a disposizione procedure facilmente accessibili e informazioni fornite su supporto durevole, senza imporre necessariamente l'utilizzo di applicazioni dedicate o la creazione di un account presso la compagnia aerea. Sarà inoltre il vettore a dover dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi.

Una novità meno conosciuta riguarda la gestione delle contestazioni relative al bagaglio registrato. Le modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 2027/97, in coordinamento con la Convenzione di Montreal, introducono procedure uniformi e un modulo comune per denunciare lo smarrimento, il danneggiamento o il ritardo nella riconsegna del bagaglio. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti a carico del passeggero e ridurre le contestazioni relative all'avvenuta presentazione del reclamo.

Nel complesso, la riforma mira a rendere più semplice l'esercizio dei diritti dei passeggeri, confermando le tutele già esistenti ma introducendo procedure più trasparenti, uniformi e facilmente accessibili. Le nuove disposizioni diventeranno applicabili al termine del periodo transitorio di dodici mesi previsto dal regolamento.

Conclusioni

La riforma approvata dal Parlamento europeo rappresenta il più importante intervento sui diritti dei passeggeri aerei degli ultimi anni. Più che rivoluzionare la disciplina vigente, il nuovo regolamento conferma molte delle tutele già riconosciute dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo al tempo stesso procedure più semplici, maggiore trasparenza e nuovi diritti destinati a ridurre le controversie tra passeggeri e compagnie aeree.

È bene ricordare che le nuove disposizioni non sono ancora applicabili. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo dovranno completarsi gli ultimi passaggi previsti dal procedimento legislativo dell'Unione europea e decorrerà il periodo transitorio previsto dalla riforma. Fino ad allora continuano ad applicarsi le norme oggi vigenti.

Per i passeggeri sarà comunque utile conoscere fin d'ora le novità, poiché molte di esse incideranno concretamente sulle modalità di prenotazione, sull'assistenza in caso di ritardi e cancellazioni e sulle procedure per ottenere rimborso, riprotezione o compensazione pecuniaria.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università Ca' Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sul nuovo regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei

Le nuove regole sono già in vigore?

No. Il Parlamento europeo ha approvato il progetto comune elaborato in sede di comitato di conciliazione nell'ambito della procedura legislativa europea. Dopo la conferma definitiva e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il regolamento entrerà in vigore dopo venti giorni. Le nuove disposizioni diventeranno però applicabili soltanto dopo il periodo transitorio di dodici mesi previsto dalla riforma. Fino ad allora continua ad applicarsi il Regolamento (CE) n. 261/2004 nella versione oggi vigente.

Resta il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo superiore a tre ore?

Sì. La riforma conferma il diritto alla compensazione pecuniaria nei casi previsti dalla normativa, mantenendo l'attuale soglia del ritardo superiore a tre ore all'arrivo.

Cambiano gli importi della compensazione pecuniaria?

No. Restano confermati gli importi di 250 euro, 400 euro e 600 euro, determinati in base alla distanza del volo e alle condizioni previste dal regolamento.

Quando la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione?

La compagnia può escludere il diritto alla compensazione quando dimostra che il ritardo o la cancellazione sono stati determinati da circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Il bagaglio a mano sarà sempre gratuito?

La riforma prevede il diritto di portare gratuitamente a bordo almeno un effetto personale, come una piccola borsa o uno zaino, e introduce maggiori obblighi di trasparenza nella presentazione delle tariffe durante la prenotazione.

Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento?

Tra le innovazioni più rilevanti figurano la conferma del diritto alla compensazione pecuniaria nei casi previsti dalla normativa, procedure più semplici e uniformi per reclami e rimborsi, il termine di nove mesi per presentare la domanda di compensazione, la definizione dell'effetto personale gratuito (con dimensioni massime di 40 × 30 × 15 centimetri), una maggiore trasparenza nella presentazione delle tariffe, il divieto di penalizzare il passeggero per il mancato utilizzo della tratta di andata, la possibilità di correggere gratuitamente gli errori nel nominativo entro i limiti previsti dalla riforma e il rafforzamento delle tutele per famiglie, persone con disabilità e passeggeri a mobilità ridotta.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci