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Trust: cos'è, come funziona e quando conviene utilizzarlo

26 luglio 2026

Cos’è il trust e come funziona in Italia? È uno strumento con cui determinati beni vengono affidati a un trustee, che deve amministrarli secondo un programma definito dal disponente, nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per uno scopo specifico. Il suo tratto caratteristico è la separazione del patrimonio conferito rispetto ai beni personali del disponente e del trustee. Proprio per questo può essere impiegato nella pianificazione familiare, successoria e imprenditoriale, ma non costituisce una protezione automatica contro i creditori: validità, riconoscibilità ed effetti dipendono dalla struttura concreta dell’operazione e dal rispetto delle norme imperative italiane.

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Trust: cos'è e quali sono le caratteristiche essenziali

Il trust è uno degli strumenti di pianificazione patrimoniale più flessibili conosciuti dagli ordinamenti di common law. Attraverso il trust uno o più beni vengono destinati al perseguimento di uno scopo determinato oppure nell'interesse di uno o più beneficiari, mediante un programma di gestione affidato a un trustee. La funzione dell'istituto non consiste semplicemente nel trasferire un patrimonio, ma nel disciplinarne l'amministrazione secondo regole predeterminate, garantendo che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità individuate dal disponente.

Nell'ordinamento italiano il trust non trova la propria disciplina nel codice civile. Il suo riconoscimento deriva dalla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata con la legge 16 ottobre 1989 n. 364. È opportuno precisare che la Convenzione non introduce un modello di trust "italiano", ma contiene norme di diritto internazionale privato che impongono agli Stati aderenti di riconoscere gli effetti dei trust disciplinati dalla legge straniera individuata secondo i criteri convenzionali.

L'art. 2 della Convenzione individua gli elementi essenziali del trust. I beni sono posti sotto il controllo del trustee nell'interesse di uno o più beneficiari oppure per il perseguimento di uno scopo; costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio personale del trustee; sono intestati al trustee oppure ad altro soggetto per suo conto. L'art. 3 precisa inoltre che la Convenzione riguarda i trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto, ossia gli express trusts.

La Cassazione (Sez. I, ord. 18 aprile 2026 n. 10017) ha recentemente ribadito che il trust non costituisce un autonomo soggetto di diritto. Si tratta, piuttosto, di un complesso di beni e rapporti giuridici destinati alla realizzazione di un determinato programma, formalmente intestati al trustee, il quale è l'unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti inerenti al patrimonio segregato nei rapporti con i terzi. Analogo orientamento era già stato espresso da Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014 n. 10105 e da Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2015 n. 3886, che hanno individuato nella separazione patrimoniale finalizzata al perseguimento di uno scopo l'elemento caratteristico dell'istituto.

Nella forma più diffusa il disponente trasferisce i beni al trustee, che ne assume la titolarità formale per amministrarli secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo. Questa, però, non è l'unica configurazione possibile. La giurisprudenza riconosce anche il trust autodichiarato (self declared trust), nel quale il disponente e il trustee coincidono. In questa ipotesi non si realizza un trasferimento dei beni a un soggetto diverso, ma viene impresso un vincolo di destinazione su beni che rimangono formalmente intestati allo stesso soggetto, il quale li gestisce nella diversa qualità di trustee. La Corte di cassazione ha riconosciuto la configurabilità di tale modello, tra l'altro, con Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2016 n. 21614 e con Cass. civ., Sez. Trib., 24 dicembre 2020 n. 29496.

Come evidenzia Lupoi nella più recente edizione di Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia (2024), la compatibilità del trust con il diritto italiano non dipende dalla presenza di una disciplina codicistica, ma dal sistema delineato dalla Convenzione dell'Aja e dal costante sviluppo della giurisprudenza di legittimità. Anche Reali sottolinea come il trust convenzionale rappresenti oggi uno strumento stabilmente inserito nell'ordinamento, purché venga utilizzato per finalità meritevoli di tutela.

Perché il trust possa operare correttamente è necessario che l'atto istitutivo disciplini con precisione alcuni elementi essenziali:

  • i beni destinati al trust;
  • la legge regolatrice applicabile;
  • i poteri e i doveri del trustee;
  • i beneficiari oppure lo scopo perseguito;
  • la durata del trust;
  • le modalità di amministrazione e di cessazione del rapporto.

L'esperienza professionale dimostra che la qualità dell'atto istitutivo incide direttamente sulla stabilità dell'intera operazione. Clausole poco chiare, finalità formulate in modo generico oppure una distribuzione non equilibrata dei poteri tra disponente, trustee e guardiano rappresentano alcune delle principali cause di contenzioso.

Un patrimonio separato con uno scopo preciso

La vera peculiarità del trust è costituita dalla segregazione patrimoniale. I beni conferiti non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee, pur essendo a lui formalmente intestati. Essi costituiscono una massa autonoma, destinata esclusivamente al perseguimento delle finalità individuate nell'atto istitutivo. La separazione patrimoniale rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale il programma predisposto dal disponente può essere realizzato senza che i beni vengano confusi con il patrimonio personale di chi li amministra.

Il fondamento normativo di tale effetto si rinviene negli artt. 2 e 11 della Convenzione dell'Aja, che riconoscono la distinta appartenenza del patrimonio in trust rispetto ai beni del trustee. La Cassazione (Sez. I, ord. 18 aprile 2026 n. 10017) ha ribadito che il trustee esercita i diritti conferiti sul patrimonio segregato esclusivamente per realizzare il programma previsto dal trust. Egli non può utilizzare i beni come se appartenessero liberamente al proprio patrimonio, ma deve amministrarli nell'interesse dei beneficiari oppure per il raggiungimento dello scopo stabilito dal disponente.

Proprio questa destinazione funzionale distingue il trust dagli ordinari atti di trasferimento della proprietà. L'effetto segregativo non tutela un interesse del trustee, bensì l'attuazione del programma delineato nell'atto istitutivo. Anche Cass. civ., Sez. II, 20 febbraio 2015 n. 3456 ha definito il trust come un insieme di beni e rapporti destinati a uno scopo determinato e formalmente intestati al trustee, il quale costituisce l'unico punto di riferimento nei rapporti con i terzi.

Dal punto di vista pratico, la segregazione patrimoniale richiede una gestione rigorosamente separata. Il trustee dovrebbe mantenere distinta la contabilità del trust, utilizzare conti dedicati, documentare ogni operazione e conservare una rendicontazione completa dell'attività svolta. Come osserva Busani (Il trust. Istituzione, gestione, cessazione, 2020), la corretta amministrazione rappresenta uno degli elementi essenziali per dimostrare che il patrimonio segregato è stato effettivamente gestito nell'interesse previsto dall'atto istitutivo.

La separazione patrimoniale non deve tuttavia essere interpretata come una forma di protezione assoluta. L'art. 15 della Convenzione dell'Aja fa salve le norme imperative dello Stato del foro, comprese quelle poste a tutela dei creditori, dell'insolvenza, del trasferimento della proprietà e dei terzi in buona fede. Di conseguenza, la segregazione opera entro i limiti fissati dall'ordinamento italiano e non può essere utilizzata per eludere diritti riconosciuti dalla legge.

Nella pratica professionale si riscontra spesso un equivoco: ritenere che la semplice costituzione del trust renda automaticamente inattaccabile il patrimonio. In realtà la tutela offerta dall'effetto segregativo dipende dalla corretta costruzione dell'operazione, dalla reale perdita della disponibilità dei beni da parte del disponente e dal rispetto delle condizioni richieste dalla Convenzione e dalla giurisprudenza. Proprio questi aspetti assumono rilievo quando il trust viene sottoposto al vaglio dei giudici nell'ambito delle controversie promosse dai creditori o nelle procedure concorsuali.

Come funziona il trustee e quali poteri esercita

Il trustee rappresenta la figura centrale del trust. È il soggetto che riceve il compito di amministrare il patrimonio vincolato e di attuare il programma delineato dal disponente nell'atto istitutivo. La titolarità formale dei beni gli consente di compiere gli atti necessari alla gestione, ma non gli attribuisce una disponibilità piena e libera assimilabile a quella del proprietario disciplinata dall'art. 832 c.c. Ogni potere trova infatti il proprio limite nella destinazione impressa al patrimonio e nelle finalità del trust.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja ammette che il disponente possa riservarsi alcuni diritti o poteri senza che ciò comporti, di per sé, la perdita della natura del trust. Tuttavia, tali prerogative non possono tradursi in un controllo costante sull'attività del trustee. La Cassazione (Sez. I, ord. 18 aprile 2026 n. 10017) ha precisato che il trustee agisce nei rapporti con i terzi in nome proprio, quale unico soggetto formalmente titolare dei beni conferiti, e non come rappresentante di un autonomo soggetto giuridico inesistente. La sua autonomia costituisce quindi uno degli elementi qualificanti dell'istituto.

In dottrina, Russo (Il trust, i poteri di controllo del disponente e la revoca del trustee, I Contratti, 2026) osserva che il trustee non dispone dei beni nell'interesse proprio, ma esclusivamente in funzione della destinazione impressa dal disponente. Se quest'ultimo conserva un potere così penetrante da determinare ogni scelta gestionale, il trust rischia di perdere la propria autonomia funzionale e di risultare non coerente con la causa concreta dell'operazione.

Sul piano operativo il trustee è chiamato a svolgere numerosi compiti:

  • amministrare il patrimonio con diligenza, correttezza e imparzialità;
  • rispettare le finalità indicate nell'atto istitutivo;
  • mantenere separati i beni del trust dal patrimonio personale;
  • predisporre una rendicontazione trasparente della gestione;
  • evitare situazioni di conflitto di interessi;
  • distribuire beni o redditi ai beneficiari nei tempi e secondo le modalità previste.

Nei trust di maggiore complessità è frequente la presenza del guardiano (protector), figura incaricata di vigilare sull'operato del trustee. L'atto istitutivo può attribuirgli il potere di autorizzare determinate operazioni, approvare il rendiconto oppure promuovere la sostituzione del trustee in caso di gravi irregolarità. Come evidenzia ancora Russo, il guardiano non deve però trasformarsi in un gestore occulto del patrimonio, poiché anche il suo intervento deve rispettare l'equilibrio tra controllo e autonomia che caratterizza il trust.

Nella pratica uno degli errori più frequenti consiste nella scelta di un trustee privo delle competenze necessarie oppure eccessivamente legato al disponente. Una gestione non realmente autonoma, una rendicontazione carente o la commistione tra patrimonio personale e patrimonio segregato rappresentano elementi che possono compromettere la credibilità dell'intera operazione e alimentare future contestazioni.

Perché questo strumento viene scelto nella pratica

Il trust viene utilizzato quando il semplice trasferimento della proprietà non è sufficiente a disciplinare nel tempo la gestione di un patrimonio. L'interesse del disponente, infatti, non consiste soltanto nell'individuare il futuro titolare dei beni, ma soprattutto nel definire come, quando e a quali condizioni tali beni dovranno essere amministrati o attribuiti ai beneficiari. È proprio questa capacità di programmare la gestione nel lungo periodo che rende il trust uno strumento particolarmente apprezzato nella pianificazione patrimoniale.

La prassi professionale mostra applicazioni molto diverse tra loro. In ambito familiare il trust può essere utilizzato per garantire il mantenimento di figli minori o di familiari con disabilità, assicurare risorse economiche destinate allo studio oppure disciplinare la gestione di patrimoni immobiliari destinati a più beneficiari. In ambito imprenditoriale viene frequentemente preso in considerazione per favorire il passaggio generazionale, evitare la frammentazione delle partecipazioni societarie o assicurare continuità nella gestione dell'azienda durante il ricambio tra generazioni.

La giurisprudenza conferma questa pluralità di utilizzi. La Cass. civ., Sez. III, ord. 19 maggio 2026 n. 15113 ha esaminato un trust istituito per soddisfare esigenze di vita e di studio dei figli, mentre la Cass. civ., Sez. II, sent. 9 giugno 2026 n. 18809 ha affrontato un'operazione riguardante partecipazioni societarie destinate a finalità familiari e successorie. Anche la Cass. civ., Sez. I, ord. 27 giugno 2026 n. 22024 si è occupata di un trust familiare collegato alla gestione del patrimonio dell'imprenditore e alla tutela dei componenti della famiglia.

Tra le principali finalità perseguite mediante il trust si possono ricordare:

  • pianificazione del passaggio generazionale;
  • tutela di familiari con esigenze particolari;
  • amministrazione di patrimoni immobiliari complessi;
  • gestione di partecipazioni societarie;
  • destinazione di beni a finalità assistenziali o solidaristiche;
  • organizzazione della successione in patrimoni di rilevante consistenza.

La flessibilità dell'istituto non significa, tuttavia, assenza di limiti. La scelta del trust deve sempre essere giustificata da un interesse concreto e meritevole di tutela. Un progetto costruito esclusivamente con finalità elusive oppure privo di una reale funzione di destinazione rischia di essere sottoposto a contestazioni sotto il profilo civilistico e processuale. È proprio la causa concreta dell'operazione, più che il nome attribuito allo strumento, a rappresentare il criterio con cui la giurisprudenza valuta la legittimità del trust.

L'esperienza professionale dimostra che i risultati migliori si ottengono quando il trust viene inserito all'interno di una più ampia pianificazione patrimoniale, predisposta con largo anticipo rispetto all'insorgere di conflitti familiari, difficoltà economiche o esigenze successorie. Una valutazione preventiva consente infatti di scegliere lo strumento più idoneo e di costruire un atto coerente con gli obiettivi perseguiti, riducendo sensibilmente il rischio di future controversie.

Trust in Italia: quando può essere utilizzato

Pur non essendo disciplinato dal codice civile, il trust è ormai uno strumento stabilmente riconosciuto anche nel nostro ordinamento grazie alla legge 16 ottobre 1989 n. 364, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Tale Convenzione non introduce una disciplina sostanziale del trust, ma detta le regole di diritto internazionale privato che consentono di individuare la legge applicabile e di riconoscere gli effetti dei trust istituiti secondo una legge straniera.

Nella pratica si parla frequentemente di trust interno. Con questa espressione si indica un trust nel quale disponente, trustee, beneficiari e beni si trovano in Italia, mentre la legge regolatrice appartiene a un ordinamento straniero che conosce e disciplina il trust. La possibilità di ricorrere a questa figura è ormai pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, purché l'operazione persegua interessi meritevoli di tutela e non sia utilizzata per aggirare norme imperative dell'ordinamento italiano.

Gli artt. 6 e 15 della Convenzione dell'Aja delineano il punto di equilibrio tra autonomia privata e tutela degli interessi generali. L'art. 6 riconosce al disponente la facoltà di scegliere la legge regolatrice del trust, mentre l'art. 15 fa salve le disposizioni imperative dello Stato del foro in materie quali il trasferimento della proprietà, la tutela dei creditori, l'insolvenza, il regime patrimoniale della famiglia e la protezione dei terzi in buona fede.

La Corte di cassazione ha progressivamente consolidato questi principi. Cass. civ., Sez. I, sent. 9 maggio 2014 n. 10105, Cass. civ., Sez. I, ord. 20 febbraio 2015 n. 3456 e Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2015 n. 3886 hanno riconosciuto la piena ammissibilità del trust interno, subordinandola al controllo sulla causa concreta e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Successivamente le Sezioni Unite (ord. 1° ottobre 2025 n. 26471) hanno ribadito che il trust convenzionale può operare anche quando tutti gli elementi del rapporto sono localizzati in Italia, fermo restando il rispetto delle norme imperative nazionali.

Nella pratica professionale il trust viene preso in considerazione in numerose situazioni:

  • pianificazione del passaggio generazionale;
  • amministrazione di patrimoni immobiliari rilevanti;
  • tutela di soggetti fragili o con disabilità;
  • gestione di partecipazioni societarie;
  • organizzazione della successione familiare;
  • realizzazione di finalità assistenziali o solidaristiche.

Come osservano Lupoi e Reali, la questione oggi non consiste più nello stabilire se il trust possa essere utilizzato in Italia, bensì nel verificare se il singolo progetto sia coerente con la funzione dell'istituto e con i principi inderogabili del nostro ordinamento.

La protezione dei beni e i limiti da conoscere

Uno dei motivi che più frequentemente induce a valutare il trust è la possibilità di beneficiare dell'effetto segregativo. I beni conferiti costituiscono una massa patrimoniale separata rispetto al patrimonio personale del trustee e sono destinati esclusivamente al perseguimento dello scopo individuato nell'atto istitutivo oppure all'interesse dei beneficiari. Tale separazione rappresenta il principale elemento distintivo dell'istituto, ma non equivale a una protezione assoluta del patrimonio.

La stessa Convenzione dell'Aja, agli artt. 2, 11 e 15, chiarisce che l'effetto segregativo deve convivere con le norme imperative dello Stato nel quale il trust produce i propri effetti. Di conseguenza, la tutela dei creditori, le regole sull'insolvenza, le disposizioni in materia di trasferimento della proprietà e la disciplina delle procedure concorsuali continuano a trovare applicazione anche quando i beni siano stati conferiti in trust.

Un principio particolarmente importante riguarda l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c.. La Cass. civ., Sez. I, ord. 9 gennaio 2026 n. 490 ha chiarito che la costituzione di un trust finalizzato alla protezione del patrimonio non è, di per sé, illecita né determina automaticamente la nullità dell'atto. La Corte distingue infatti tra frode alla legge e pregiudizio delle ragioni creditorie, precisando che, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., il creditore può ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto nei propri confronti attraverso l'azione revocatoria.

Sotto il profilo processuale è opportuno distinguere il ruolo del trustee da quello dei soggetti che devono partecipare al giudizio. Il trustee rimane il soggetto formalmente titolare dei beni e il principale interlocutore nei rapporti con i terzi. Diverso è il tema del litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria. La Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2018 n. 13388, seguita da un orientamento ormai consolidato, ha affermato che, quando l'azione riguarda l'atto di dotazione di un trust con beneficiari già individuati o determinabili, devono partecipare al giudizio il disponente, il trustee e i beneficiari, poiché la decisione è destinata a incidere direttamente anche sulle posizioni giuridiche attribuite a questi ultimi.

Anche nelle procedure concorsuali la segregazione incontra limiti precisi. Come evidenzia Panzani (L'opponibilità del conferimento dei beni in trust nella liquidazione giudiziale, 2026), assumono particolare rilievo la data certa degli atti, gli adempimenti pubblicitari e le regole sull'opponibilità dei trasferimenti. La segregazione patrimoniale, pertanto, non può essere considerata un meccanismo automatico di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, ma uno strumento che opera entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

Beneficiari, disponente e guardiano: i soggetti del rapporto fiduciario

Il corretto funzionamento del trust dipende dall'equilibrio tra le figure che ne fanno parte. Il disponente (settlor) istituisce il trust, individua gli obiettivi dell'operazione e trasferisce i beni al trustee oppure, nel caso del trust autodichiarato, li assoggetta a un vincolo di destinazione mantenendone l'intestazione formale. Il trustee è il soggetto chiamato ad amministrare il patrimonio secondo il programma previsto dall'atto istitutivo. I beneficiari sono i destinatari finali delle utilità derivanti dal trust, mentre il guardiano (protector), quando previsto, esercita funzioni di vigilanza sull'operato del trustee.

La Cassazione (ord. 18 aprile 2026 n. 10017) ha ribadito che il trustee è l'unico soggetto formalmente intestatario dei beni conferiti e l'unico legittimato ad esercitare i relativi diritti nei confronti dei terzi. Questa posizione, tuttavia, non gli attribuisce una libertà assoluta di gestione. Egli è vincolato alle finalità del trust, ai limiti fissati dall'atto istitutivo e agli obblighi di correttezza, imparzialità e rendicontazione che caratterizzano il suo incarico.

La posizione dei beneficiari varia invece in funzione del contenuto dell'atto istitutivo. Essi possono essere titolari di diritti immediatamente esigibili oppure di semplici aspettative subordinate al verificarsi di determinati eventi. Ciò assume rilievo anche sul piano processuale. Come chiarito da Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2018 n. 13388, qualora l'azione revocatoria abbia ad oggetto l'atto di dotazione del trust e i beneficiari siano già individuati o determinabili, essi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, poiché la decisione incide direttamente sulle attribuzioni loro riconosciute.

Particolare attenzione merita anche la figura del guardiano. La sua funzione consiste nel controllare l'operato del trustee e, quando previsto, autorizzare specifiche operazioni oppure promuovere la sua sostituzione. Come osserva Russo, il sistema dei controlli deve però mantenere un corretto equilibrio: un'ingerenza eccessiva del disponente o del guardiano nella gestione del patrimonio potrebbe compromettere l'effettiva autonomia del trustee e mettere in discussione la stessa funzione del trust.

Una corretta ripartizione dei ruoli rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono alla stabilità dell'operazione:

  • il disponente individua finalità e struttura del trust;
  • il trustee gestisce il patrimonio in piena autonomia funzionale;
  • il guardiano esercita i poteri di controllo eventualmente attribuiti;
  • i beneficiari ricevono le utilità secondo quanto previsto dall'atto istitutivo.

Errori frequenti nella costituzione del vincolo patrimoniale

L'esperienza professionale mostra come molte controversie non derivino dall'istituto del trust in sé, bensì da una progettazione inadeguata dell'operazione. Uno degli errori più frequenti consiste nel predisporre un atto formalmente corretto, lasciando però che il disponente continui a gestire il patrimonio come se nulla fosse cambiato. In queste situazioni il trustee finisce per svolgere un ruolo meramente apparente, mentre il disponente conserva il controllo sostanziale dei beni.

Un secondo profilo critico riguarda la causa concreta dell'operazione. La giurisprudenza valuta con particolare attenzione le finalità perseguite dal trust. Come ricordato dalla Cass. civ., ord. 9 gennaio 2026 n. 490, la mera volontà di sottrarre beni ai creditori non determina automaticamente la nullità del trust, ma può integrare i presupposti dell'azione revocatoria e rendere inefficace il conferimento nei confronti dei creditori che agiscono in giudizio.

Occorre poi prestare attenzione agli aspetti formali. La documentazione dei conferimenti, la pubblicità degli atti, la data certa e il corretto adempimento delle formalità richieste assumono particolare rilievo soprattutto nelle procedure concorsuali. Come evidenziato da Panzani, eventuali irregolarità possono incidere sull'opponibilità del trust ai terzi e compromettere gli effetti della segregazione patrimoniale.

Tra gli errori che ricorrono con maggiore frequenza si possono ricordare:

  • eccessiva ingerenza del disponente nella gestione del trust;
  • scelta di un trustee privo delle competenze necessarie;
  • finalità formulate in modo generico o meramente apparente;
  • carenze nella documentazione dei conferimenti;
  • utilizzo del trust quando altri strumenti risultano più adeguati;
  • mancata valutazione preventiva dei possibili profili di tutela dei creditori.

Un trust ben costruito nasce sempre da un'attenta analisi della situazione patrimoniale, familiare e imprenditoriale del disponente. La fase progettuale rappresenta il momento nel quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire, i limiti imposti dall'ordinamento e la soluzione giuridica più idonea. È proprio questa attività preliminare che consente di ridurre il rischio di future contestazioni e di valorizzare le potenzialità offerte dall'istituto.

Trust per successione, famiglia e impresa

La flessibilità del trust trova la sua principale applicazione nella pianificazione patrimoniale di lungo periodo. La possibilità di separare determinati beni dal patrimonio personale del disponente e di disciplinarne dettagliatamente la gestione consente di affrontare situazioni molto diverse tra loro, purché l'operazione persegua interessi leciti e meritevoli di tutela. Nella pratica, il trust viene frequentemente utilizzato in ambito familiare, successorio e imprenditoriale, dove la semplice intestazione dei beni a uno o più soggetti non sarebbe sufficiente a garantire una gestione ordinata nel tempo.

In materia successoria, il trust può rappresentare uno strumento utile per programmare il passaggio del patrimonio alle generazioni successive, disciplinando tempi, modalità e condizioni delle future attribuzioni. Ciò assume particolare rilievo quando il patrimonio comprende partecipazioni societarie, aziende, immobili di rilevante valore oppure beni che sarebbe opportuno mantenere unitariamente amministrati per un determinato periodo. Naturalmente, il trust non consente di derogare alle norme imperative del diritto successorio, comprese quelle poste a tutela dei legittimari, che continuano a trovare applicazione secondo il diritto italiano.

Anche nell'ambito della famiglia il trust viene frequentemente preso in considerazione per assicurare il mantenimento di figli minori, garantire assistenza economica a persone con disabilità oppure disciplinare la gestione di patrimoni destinati a soddisfare esigenze future. La Cass. civ., Sez. III, ord. 19 maggio 2026 n. 15113 ha esaminato un trust istituito nell'interesse dei figli, ribadendo che tale scelta costituisce espressione dell'autonomia privata e richiede una valutazione della concreta meritevolezza dell'operazione, oltre al rispetto della tutela riconosciuta ai creditori.

Nel settore imprenditoriale il trust viene spesso valutato nell'ambito del passaggio generazionale. La concentrazione temporanea delle partecipazioni societarie nelle mani del trustee può favorire la continuità della gestione, evitando frammentazioni immediate tra gli eredi e consentendo un trasferimento graduale delle quote secondo criteri stabiliti dal disponente. La Cass. civ., Sez. II, sent. 9 giugno 2026 n. 18809 ha affrontato proprio un'operazione avente ad oggetto beni societari destinati a finalità familiari, ricordando come gli strumenti di segregazione patrimoniale costituiscano una deroga al principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e debbano quindi essere utilizzati nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento.

Le applicazioni più ricorrenti riguardano:

  • pianificazione della successione familiare;
  • tutela di figli minori o persone con disabilità;
  • gestione di patrimoni immobiliari complessi;
  • amministrazione di partecipazioni societarie;
  • continuità dell'impresa familiare;
  • destinazione di patrimoni a finalità assistenziali o solidaristiche.

Ogni progetto richiede comunque un'analisi preventiva della situazione patrimoniale, familiare e imprenditoriale. La scelta del trust dovrebbe rappresentare il punto di arrivo di una pianificazione consapevole e non la risposta improvvisata a problematiche già emerse.

Quando è preferibile valutare strumenti alternativi

Il trust costituisce uno strumento estremamente versatile, ma non sempre rappresenta la soluzione più appropriata. L'ordinamento italiano mette infatti a disposizione altri istituti che, in presenza di specifiche esigenze, possono risultare maggiormente adeguati oppure più semplici da utilizzare. La scelta deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della composizione del patrimonio, delle finalità perseguite e dei limiti propri di ciascun istituto.

Uno dei principali termini di confronto è rappresentato dal fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del codice civile. Si tratta di un istituto tipico destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia e caratterizzato da una disciplina inderogabile quanto ai beneficiari, alla durata e alle modalità di amministrazione. La Cass. civ., Sez. II, sent. 9 giugno 2026 n. 18809 e la Cass. civ., Sez. I, ord. 27 giugno 2026 n. 22024 hanno evidenziato come, quando la finalità perseguita sia strettamente familiare, il giudice possa valutare con particolare attenzione la scelta di ricorrere al trust invece che agli strumenti tipizzati previsti dal legislatore.

Un diverso istituto è costituito dai vincoli di destinazione disciplinati dall'art. 2645-ter c.c.. Sebbene condividano con il trust la finalità di destinare determinati beni al perseguimento di interessi meritevoli, i due strumenti non sono sovrapponibili. L'art. 2645-ter riguarda esclusivamente beni immobili e beni mobili registrati, opera entro i limiti temporali stabiliti dalla norma e presenta una struttura molto diversa rispetto al trust. Quest'ultimo, invece, può avere ad oggetto una pluralità di beni e rapporti patrimoniali, comprese partecipazioni societarie, crediti, disponibilità finanziarie, opere d'arte e altri diritti, consentendo inoltre di disciplinare in modo assai più articolato i poteri del trustee, i diritti dei beneficiari e le modalità di amministrazione del patrimonio.

Prima di scegliere lo strumento più adatto è opportuno valutare almeno i seguenti aspetti:

  • composizione e valore del patrimonio;
  • obiettivi perseguiti dal disponente;
  • durata della destinazione patrimoniale;
  • presenza di attività imprenditoriali o partecipazioni societarie;
  • esigenze dei futuri beneficiari;
  • costi e complessità della gestione.

Come osservano Lupoi, Reali e Busani, trust, fondo patrimoniale e vincoli di destinazione rispondono a logiche differenti e non possono essere considerati istituti equivalenti. Una corretta consulenza consiste proprio nell'individuare, tra gli strumenti disponibili, quello maggiormente coerente con le esigenze concrete del caso.

Quando rivolgersi a un avvocato per valutare il trust

Il trust è uno strumento di elevata complessità tecnica che richiede una progettazione accurata sin dalla fase iniziale. La predisposizione dell'atto istitutivo, la scelta della legge regolatrice, l'individuazione del trustee, la definizione dei poteri del guardiano e la valutazione dei possibili effetti nei confronti dei creditori sono aspetti che incidono direttamente sulla validità e sull'efficacia dell'operazione.

La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione conferma che il trust è pienamente utilizzabile anche nel nostro ordinamento, purché venga impiegato per realizzare finalità meritevoli e nel rispetto delle norme imperative italiane. Non rappresenta uno strumento destinato a sottrarre indiscriminatamente beni ai creditori né una soluzione idonea a superare automaticamente le regole del diritto di famiglia, della successione o delle procedure concorsuali. Al contrario, la sua efficacia dipende dalla corretta costruzione dell'operazione e dalla coerenza tra il programma delineato nell'atto istitutivo e la concreta gestione del patrimonio.

Per questo motivo, prima di istituire un trust è consigliabile svolgere un'analisi complessiva della situazione patrimoniale, familiare e imprenditoriale, verificando se questo istituto rappresenti davvero la soluzione più adeguata oppure se sia preferibile ricorrere ad altri strumenti previsti dall'ordinamento.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università Ca' Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sul trust

Che cos'è un trust?

Il trust è un rapporto giuridico mediante il quale uno o più beni vengono destinati al perseguimento di uno scopo oppure nell'interesse di determinati beneficiari e sono amministrati da un trustee secondo quanto stabilito nell'atto istitutivo.

Il trust è valido in Italia?

Sì. Il trust è riconosciuto in forza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la legge n. 364 del 1989. La giurisprudenza della Corte di cassazione ne ammette l'utilizzo purché siano rispettate le norme imperative dell'ordinamento italiano.

Che differenza c'è tra trust ordinario e trust autodichiarato?

Nel trust ordinario i beni vengono trasferiti dal disponente al trustee. Nel trust autodichiarato, invece, disponente e trustee coincidono e non si verifica un trasferimento a un soggetto diverso, ma viene impresso un vincolo di destinazione sui beni che restano formalmente intestati allo stesso soggetto.

Il trust protegge sempre i beni dai creditori?

No. La segregazione patrimoniale non impedisce automaticamente ai creditori di esercitare i rimedi previsti dalla legge. In presenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c., ad esempio, può essere proposta l'azione revocatoria dell'atto di conferimento.

Chi può essere nominato trustee?

Il trustee può essere una persona fisica oppure una persona giuridica. È essenziale che possieda competenza, indipendenza e capacità di amministrare il patrimonio secondo quanto previsto dall'atto istitutivo.

Il trust può essere utilizzato per il passaggio generazionale dell'impresa?

Sì. È una delle applicazioni più frequenti, soprattutto quando occorre garantire continuità nella gestione dell'azienda o delle partecipazioni societarie prima del definitivo trasferimento agli eredi.

Qual è la differenza tra trust e fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è un istituto tipico previsto dal codice civile e destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia. Il trust presenta invece una maggiore flessibilità, può riguardare una più ampia categoria di beni e consente di disciplinare dettagliatamente la gestione del patrimonio, pur nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?

È consigliabile richiedere una consulenza prima della costituzione del trust, così da verificare se lo strumento sia realmente adatto agli obiettivi perseguiti e predisporre un atto coerente con la normativa vigente e con la più recente giurisprudenza.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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