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Usi civici: cosa sono, come incidono sulla proprietà e quando possono creare problemi​

2 agosto 2026

Cosa sono gli usi civici? Sono diritti spettanti a una collettività su determinati terreni, esercitati per ricavarne utilità come il pascolo, la raccolta della legna o altre risorse legate alla destinazione rurale. La loro presenza può incidere sulla proprietà, sulla compravendita, sull’edificabilità e sulla possibilità di usucapire il bene. Occorre però distinguere i fondi privati gravati da diritti collettivi dalle terre appartenenti al demanio civico, perché i due regimi producono conseguenze molto diverse.

Usi civici

Usi civici: cosa sono e quale funzione hanno

L’espressione usi civici indica un insieme di situazioni giuridiche sorte storicamente per consentire agli appartenenti a una comunità di utilizzare un terreno e ricavarne determinate utilità. Può trattarsi, ad esempio, del diritto di pascolare animali, raccogliere legna, seminare, utilizzare acque o procurarsi altri prodotti necessari alla vita della popolazione locale. Non si tratta, quindi, di un diritto attribuito a una singola persona, ma di una posizione collegata all’appartenenza a una collettività.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766 distingue due fenomeni che, nella pratica, vengono spesso confusi. Da un lato vi sono i diritti esercitati dalla collettività su un terreno appartenente a un privato, definiti anche diritti collettivi in re aliena. Dall’altro vi sono le terre appartenenti direttamente alla comunità, amministrate spesso da Comuni, frazioni, università agrarie o altri enti esponenziali: in questo caso si parla di demanio civico o dominio collettivo.

La distinzione è decisiva perché comporta regole differenti:

  • il fondo privato gravato da un diritto collettivo resta, in linea generale, nella proprietà del privato;
  • il bene di demanio civico appartiene alla collettività ed è sottoposto a un regime particolarmente rigoroso;
  • per le terre collettive operano normalmente inalienabilità, inusucapibilità e vincolo di destinazione;
  • eventuali trasformazioni o trasferimenti richiedono provvedimenti e procedure specifiche.

La Cassazione ha ribadito questa separazione nelle sentenze 12 gennaio 2025, nn. 769, 773 e 774, chiarendo che la disciplina non tutela soltanto antiche esigenze agricole. Oggi i diritti collettivi svolgono anche una funzione ambientale e paesaggistica, perché contribuiscono a conservare il territorio e a impedire trasformazioni incompatibili con la sua destinazione.

L’art. 1021 c.c., relativo al diritto di uso individuale, può aiutare a comprendere il meccanismo del godimento di un bene altrui, ma non costituisce la fonte degli usi civici. Questi ultimi derivano da una disciplina speciale e da assetti collettivi che non possono essere ricondotti integralmente ai tradizionali diritti reali previsti dal Codice civile.

Le origini storiche dei diritti collettivi e la loro evoluzione

I diritti collettivi sono molto più antichi della legge del 1927. Per secoli numerose comunità rurali hanno utilizzato boschi, pascoli e terreni agricoli secondo consuetudini locali, senza che il godimento fosse necessariamente fondato su un moderno titolo di proprietà individuale. Le risorse naturali venivano sfruttate in comune per assicurare legna, pascolo, acqua e prodotti agricoli alle famiglie residenti.

Con l’affermazione del modello ottocentesco di proprietà privata, esclusiva e liberamente trasferibile, queste forme di godimento entrarono progressivamente in tensione con la sistemazione civilistica dei beni. La proprietà collettiva non scomparve, ma venne spesso considerata un residuo del passato da riordinare o trasformare.

Grossi, in Un altro modo di possedere, ha mostrato come tali forme di appartenenza non rappresentino necessariamente una proprietà incompleta o irregolare. Esse esprimono un diverso rapporto tra comunità e territorio, nel quale l’interesse individuale convive con quello delle generazioni presenti e future. Anche Agrifoglio ha ricostruito la vicenda degli assetti collettivi come una storia parallela rispetto al modello dominante della proprietà privata.

La legge n. 1766/1927 perseguiva principalmente un obiettivo di riordino. Prevedeva la liquidazione dei diritti esercitati sui fondi privati, la sistemazione delle occupazioni e la classificazione delle terre appartenenti alle comunità. Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 completò il quadro disciplinando accertamenti, perizie, piani di sistemazione e procedimenti amministrativi.

La prospettiva è però mutata nel tempo. I passaggi principali possono essere riassunti in questo modo:

  • iniziale attenzione alle esigenze agricole e alla distribuzione delle terre;
  • progressiva valorizzazione della funzione sociale degli assetti collettivi;
  • riconoscimento del loro rilievo ambientale e paesaggistico;
  • qualificazione dei domini collettivi come ordinamenti delle comunità originarie.

La legge 20 novembre 2017, n. 168 ha consolidato questa evoluzione, riconoscendo ai domini collettivi una funzione permanente di conservazione del patrimonio naturale e culturale. La giurisprudenza recente ha quindi superato una lettura esclusivamente rurale degli istituti: la tutela riguarda oggi anche il paesaggio, la biodiversità e l’utilizzazione responsabile del suolo.

Terreni gravati da usi civici: come riconoscerli

Individuare la presenza di usi civici su un terreno non è sempre semplice. In molti casi il vincolo deriva da situazioni storiche risalenti nel tempo e non emerge dalla sola documentazione catastale o dagli atti di provenienza più recenti. Per questo motivo, prima di acquistare un immobile o di avviare un intervento edilizio, è opportuno verificare se il fondo sia stato interessato da procedimenti di accertamento o da provvedimenti riguardanti i diritti della collettività.

La legge n. 1766/1927 e il R.D. n. 332/1928 disciplinano le operazioni di accertamento delle terre gravate da usi civici, prevedendo attività istruttorie, perizie e ricostruzioni storiche finalizzate a individuare la natura del terreno. Con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni disposto dall'art. 66 del D.P.R. n. 616/1977, gran parte di queste attività è oggi svolta dagli enti regionali secondo la disciplina statale e le rispettive normative regionali.

Per verificare se un terreno sia gravato da usi civici è utile consultare, oltre agli atti notarili e catastali:

  • gli elenchi e le banche dati predisposti dalle Regioni;
  • gli archivi comunali relativi alle terre civiche;
  • le delibere di accertamento demaniale;
  • gli eventuali provvedimenti di legittimazione, liquidazione o affrancazione;
  • le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Nella pratica, l'esame di questa documentazione consente spesso di chiarire se il terreno appartenga al demanio civico oppure sia una proprietà privata gravata da un diritto collettivo. Tale distinzione è fondamentale perché determina l'applicazione di regole profondamente diverse in materia di circolazione del bene, utilizzazione del fondo e tutela paesaggistica.

Comprare un terreno gravato da usi civici: quali verifiche fare

L'acquisto di un terreno richiede sempre un'attenta attività di verifica, ma quando vi è il sospetto della presenza di usi civici è opportuno svolgere controlli ulteriori prima di sottoscrivere il contratto preliminare o il rogito. La presenza di diritti collettivi può infatti incidere sulla libera disponibilità del bene, sulla possibilità di realizzare interventi edilizi e, in alcuni casi, sul valore economico dell'investimento.

La prima verifica riguarda la natura giuridica del fondo. Occorre infatti distinguere il terreno di proprietà privata gravato da un diritto di uso civico dal demanio civico, poiché le conseguenze sono profondamente diverse. In molti casi è necessario esaminare non solo gli atti notarili e la documentazione catastale, ma anche i provvedimenti adottati dalla Regione, gli eventuali accertamenti amministrativi e le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Prima della stipula è consigliabile verificare:

  • la provenienza del terreno e la continuità dei trasferimenti di proprietà;
  • l'eventuale presenza di provvedimenti di accertamento, liquidazione o legittimazione;
  • la sussistenza di vincoli paesaggistici o di altre limitazioni che possano incidere sull'utilizzazione del fondo;
  • la conformità urbanistica dell'immobile e la compatibilità con l'intervento che si intende realizzare;
  • l'opportunità di inserire nel contratto condizioni sospensive o specifiche garanzie a tutela dell'acquirente.

Nella pratica professionale accade spesso che la presenza di usi civici emerga soltanto durante l'istruttoria di una pratica edilizia oppure nel corso delle verifiche effettuate dal notaio prima della stipula. Affrontare la questione in una fase già avanzata della compravendita può comportare ritardi, costi aggiuntivi o, nei casi più complessi, l'impossibilità di concludere l'operazione.

Per questo motivo è opportuno effettuare tutti gli accertamenti prima di assumere impegni vincolanti. Una verifica preventiva della situazione giuridica del terreno consente di individuare tempestivamente eventuali criticità, valutare le possibili soluzioni previste dalla legge e acquistare il bene con maggiore consapevolezza.

Usi civici e proprietà privata: quali sono gli effetti

Per comprendere gli effetti degli usi civici è necessario distinguere tra i diritti collettivi esercitati su un terreno di proprietà privata e i beni appartenenti al demanio civico. Sebbene entrambe le situazioni rientrino nella disciplina degli usi civici, producono conseguenze profondamente diverse sulla circolazione del bene, sull'esercizio del diritto di proprietà e sulla possibilità di trasformare o utilizzare il fondo.

Nel primo caso il terreno rimane di proprietà del privato, ma è gravato da un diritto reale di godimento spettante alla collettività (jura in re aliena). La Cass. civ., Sez. II, 29 febbraio 2024, n. 5409, richiamando la Corte costituzionale n. 119/2023, ha precisato che tale circostanza non comporta automaticamente l'inalienabilità del fondo. Il proprietario può quindi trasferire il bene, ma l'acquirente subentra nella medesima posizione giuridica del venditore e acquista un terreno ancora gravato dal diritto della collettività, salvo che questo venga eliminato mediante le procedure previste dalla legge.

Diversa è la disciplina applicabile ai beni del demanio civico, appartenenti alla collettività e amministrati dagli enti competenti. La Cass. civ., Sez. V, 12 gennaio 2025, nn. 769, 773 e 774, ha ribadito che tali beni sono assoggettati a un regime assimilabile a quello del demanio pubblico, caratterizzato da inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità e permanenza del vincolo di destinazione, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.

La distinzione assume particolare rilievo anche in materia di usucapione. Le terre del demanio civico non possono essere acquistate per usucapione, mentre un fondo privato gravato da uso civico può essere usucapito limitatamente al diritto del proprietario. L'acquisto per usucapione, tuttavia, non estingue il diritto spettante alla collettività, che continua a gravare sul terreno fino all'eventuale liquidazione secondo le modalità previste dalla legge n. 1766/1927.

Sotto il profilo civilistico, il sistema trova un utile riferimento negli artt. 822 e 845 c.c.. Il primo disciplina il regime dei beni demaniali, cui la giurisprudenza accosta il demanio civico sotto il profilo dell'indisponibilità; il secondo ricorda invece che la proprietà fondiaria può essere assoggettata a limitazioni previste dalla legge per il perseguimento di interessi pubblici. La disciplina degli usi civici si inserisce proprio in questo equilibrio tra tutela della proprietà privata e salvaguardia degli interessi della collettività, oggi rafforzati anche dalla funzione ambientale e paesaggistica riconosciuta dalla legge n. 168/2017.

L'accertamento dei diritti e il ruolo delle amministrazioni

Una volta individuati possibili elementi che fanno ritenere un terreno gravato da usi civici, occorre stabilire quale sia la sua effettiva natura giuridica. Questa attività non è rimessa a una semplice verifica documentale, ma segue le procedure previste dalla legge n. 1766/1927 e dal R.D. n. 332/1928, che disciplinano l'accertamento dei diritti collettivi e la classificazione delle terre civiche.

Sul piano amministrativo, un ruolo centrale è oggi svolto dalle Regioni, alle quali l'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha trasferito gran parte delle funzioni relative agli usi civici, tra cui le operazioni di liquidazione, la legittimazione delle occupazioni, la destinazione delle terre civiche e l'approvazione dei relativi provvedimenti. A queste competenze si affiancano le normative regionali, che disciplinano le modalità operative dei procedimenti e l'attività degli enti locali.

Quando, invece, sorge una controversia sull'esistenza del diritto di uso civico, sull'estensione del vincolo o sulla natura demaniale del terreno, la competenza appartiene al Commissario per la liquidazione degli usi civici. Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza 19 agosto 2024, n. 22893, hanno ribadito che tali questioni rientrano nella giurisdizione del Commissario, il quale rappresenta il giudice speciale competente a decidere sulle controversie previste dalla legge n. 1766/1927.

In concreto, il Commissario è chiamato a pronunciarsi su questioni quali:

  • l'esistenza o meno di un diritto di uso civico;
  • la natura demaniale del terreno;
  • l'appartenenza del bene al demanio civico;
  • le controversie strettamente collegate ai procedimenti di liquidazione previsti dalla legge.

L'accertamento assume un'importanza decisiva anche sotto il profilo pratico. Solo dopo avere chiarito la natura giuridica del terreno è infatti possibile valutare correttamente gli effetti sulla proprietà, sulla commerciabilità del bene, sull'eventuale usucapione e sulla possibilità di procedere a interventi edilizi o a operazioni di trasformazione del fondo.

Liquidazione, legittimazione e affrancazione degli usi civici

La disciplina degli usi civici prevede strumenti differenti per regolare le situazioni esistenti sui terreni gravati da diritti collettivi. Tra i più importanti vi sono la liquidazione, la legittimazione e l'affrancazione, istituti spesso confusi nel linguaggio comune ma che svolgono funzioni diverse e producono effetti giuridici distinti.

La liquidazione, prevista dalla legge n. 1766/1927, riguarda principalmente gli usi civici gravanti su terreni di proprietà privata. Il suo scopo è eliminare il diritto di godimento della collettività, sostituendolo con le modalità compensative previste dalla legge, normalmente attraverso l'assegnazione di una porzione del fondo oppure mediante la costituzione di un canone. In questo modo il diritto collettivo viene trasformato senza comprimere oltre il necessario la proprietà privata.

Diversa è la legittimazione, disciplinata dall'art. 9 della legge n. 1766/1927. Essa consente di regolarizzare, a determinate condizioni, le occupazioni di terre civiche effettuate senza un valido titolo, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge e il provvedimento risponda all'interesse pubblico. La legittimazione non opera automaticamente, ma richiede uno specifico procedimento amministrativo.

L'affrancazione costituisce invece una fase successiva rispetto alla liquidazione o alla legittimazione. Il suo oggetto non è il diritto di uso civico originario, ormai trasformato, bensì il canone derivante da tali procedimenti. Attraverso il riscatto del canone, il proprietario o il soggetto legittimato estingue definitivamente l'obbligazione economica gravante sul bene, completando il percorso previsto dalla legge.

Le modalità di svolgimento di questi procedimenti sono disciplinate dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, mentre numerose Regioni hanno adottato disposizioni specifiche per regolare gli aspetti amministrativi di propria competenza. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha inoltre ribadito che liquidazione, legittimazione e affrancazione costituiscono le principali eccezioni al regime ordinario dei beni collettivi e possono operare soltanto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Gli errori più frequenti prima di acquistare un terreno

Molte delle controversie relative agli usi civici non dipendono dalla complessità della normativa, ma da verifiche svolte in modo superficiale durante la fase delle trattative. Un controllo incompleto può infatti comportare ritardi nella compravendita, limitazioni nell'utilizzo del terreno o, nei casi più complessi, l'insorgere di un contenzioso dopo il rogito.

Uno degli errori più comuni consiste nel ritenere che una visura catastale sia sufficiente per accertare la situazione giuridica del fondo. In realtà il catasto non certifica l'assenza di usi civici e non è idoneo, da solo, a dimostrare la natura del terreno. È quindi necessario esaminare anche la documentazione amministrativa e gli eventuali provvedimenti adottati dagli enti competenti.

Un altro equivoco frequente è quello di confondere una proprietà privata gravata da uso civico con un bene appartenente al demanio civico. Come chiarito dalla Cass. civ., Sez. II, 29 febbraio 2024, n. 5409, le due situazioni sono soggette a discipline differenti e producono effetti diversi sia sulla circolazione del bene sia sulla possibilità di esercitare i diritti del proprietario.

Tra gli errori che si riscontrano più spesso nella pratica si possono ricordare:

  • non verificare l'esistenza di provvedimenti di accertamento o di decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici;
  • sottovalutare la presenza del vincolo paesaggistico che interessa le terre civiche;
  • avviare interventi edilizi senza avere prima accertato il regime giuridico del terreno;
  • firmare un contratto preliminare senza prevedere adeguate clausole di tutela nel caso in cui emergano successivamente limitazioni o vincoli;
  • rinunciare a un approfondimento tecnico e legale quando la documentazione presenta elementi di incertezza.

Anche la prassi notarile evidenzia come una verifica preventiva della natura del terreno rappresenti uno degli aspetti più delicati della compravendita. Un'adeguata attività istruttoria consente infatti di individuare tempestivamente eventuali criticità e di adottare le soluzioni più idonee prima della stipula dell'atto definitivo, riducendo il rischio di successive contestazioni.

Usi civici: quando è opportuno rivolgersi a un avvocato

Le questioni relative agli usi civici presentano spesso profili che coinvolgono contemporaneamente diritto civile, diritto amministrativo, normativa paesaggistica e disciplina urbanistica. Per questo motivo, quando emergono dubbi sulla natura del terreno o sulla validità di un atto di trasferimento, è consigliabile effettuare una verifica prima di assumere decisioni che potrebbero comportare conseguenze economiche rilevanti.

Uno dei casi più frequenti riguarda l'incertezza sulla qualificazione del bene. Non sempre è immediato stabilire se ci si trovi di fronte a una proprietà privata gravata da un diritto collettivo oppure a un bene appartenente al demanio civico. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. 19 agosto 2024, n. 22893), l'accertamento della natura civica del terreno rientra nella competenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici, con effetti che possono incidere anche su eventuali giudizi civili già pendenti.

L'assistenza legale può risultare particolarmente utile quando occorre:

  • verificare la commerciabilità di un terreno prima della stipula del rogito;
  • ricostruire la storia giuridica del fondo attraverso atti amministrativi e provvedimenti del Commissario;
  • valutare la possibilità di avviare procedure di legittimazione, liquidazione o affrancazione;
  • affrontare contestazioni relative alla validità di atti già stipulati;
  • verificare la compatibilità di interventi edilizi con i vincoli derivanti dagli usi civici e dalla normativa paesaggistica;
  • predisporre clausole contrattuali idonee a tutelare acquirente e venditore.

Un ulteriore profilo delicato riguarda l'eventuale responsabilità dei professionisti coinvolti nell'operazione immobiliare. La dottrina notarile ha dedicato particolare attenzione ai controlli preliminari che devono precedere la stipula degli atti di trasferimento, evidenziando come un'adeguata attività di verifica possa prevenire contenziosi complessi e di lunga durata.

Anche nei casi in cui si ritenga di aver maturato l'usucapione di un terreno, è opportuno procedere con cautela. Se il bene dovesse risultare appartenente al demanio civico, troverebbero applicazione regole profondamente diverse rispetto a quelle previste per la proprietà privata, con possibili riflessi sull'intera vicenda acquisitiva.

Come prevenire contestazioni e tutelare il proprio investimento

Quando si acquista un terreno, svolgere verifiche approfondite prima della stipula rappresenta il modo più efficace per evitare contenziosi successivi. Questa esigenza è ancora più evidente se vi è il dubbio che il fondo possa essere interessato da usi civici, poiché la presenza di diritti collettivi può incidere sulla circolazione del bene, sulla possibilità di edificare e sul valore dell'investimento.

Una corretta attività preliminare non dovrebbe limitarsi alla consultazione del catasto o dei registri immobiliari. È opportuno esaminare anche gli atti di provenienza, i provvedimenti regionali di accertamento, gli eventuali provvedimenti di liquidazione o legittimazione e, quando necessario, le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza 19 agosto 2024, n. 22893, hanno infatti ribadito che le controversie sulla natura civica del terreno e sull'esistenza dei relativi diritti appartengono alla competenza di tale giudice speciale.

Prima di procedere all'acquisto è consigliabile verificare, in particolare:

  • se il terreno è compreso negli elenchi regionali o comunali delle terre civiche;
  • se esistono provvedimenti di accertamento, liquidazione, legittimazione o affrancazione;
  • se il fondo è soggetto al vincolo paesaggistico, previsto dall'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 e richiamato anche dall'art. 3, comma 6, della legge n. 168/2017;
  • se l'intervento che si intende realizzare è compatibile con la disciplina urbanistica e paesaggistica;
  • se il contratto di compravendita contiene adeguate garanzie e condizioni sospensive a tutela dell'acquirente.

L'esperienza pratica dimostra che molte controversie derivano da verifiche incomplete oppure dalla convinzione che una semplice visura catastale sia sufficiente a escludere l'esistenza di usi civici. Un'analisi preventiva della documentazione disponibile, accompagnata da un'adeguata consulenza tecnica e legale, consente invece di individuare tempestivamente eventuali criticità e di valutare gli strumenti più idonei per affrontarle prima della conclusione dell'acquisto.

Conclusioni

Gli usi civici rappresentano un istituto di origine storica che continua ad avere un ruolo di grande attualità. La disciplina vigente distingue chiaramente i diritti collettivi esercitati su fondi privati dai beni appartenenti al demanio civico, ai quali si applica un regime speciale caratterizzato da inalienabilità, inusucapibilità e vincolo di destinazione.

Le più recenti pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione hanno contribuito a chiarire questa distinzione, valorizzando al tempo stesso la funzione ambientale e paesaggistica dei domini collettivi, oggi riconosciuta anche dalla legge n. 168/2017.

Per chi acquista, vende o intende valorizzare un terreno, una verifica preventiva della presenza di usi civici costituisce spesso il modo più efficace per evitare contenziosi, ritardi e costi inattesi. Un'attenta analisi della documentazione disponibile e della normativa applicabile consente infatti di individuare tempestivamente eventuali criticità e di valutare gli strumenti giuridici più idonei per affrontarle.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca' Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su usi civici

Che cosa sono gli usi civici? Sono diritti spettanti a una collettività su determinati terreni, che consentono di utilizzare il fondo per finalità tradizionalmente connesse al pascolo, al legnatico, alla raccolta di prodotti naturali o ad altre utilità riconosciute dalla legge e dalla consuetudine.

Come posso sapere se un terreno è gravato da usi civici? Occorre effettuare una verifica documentale che può comprendere atti regionali, provvedimenti del Commissario per la liquidazione degli usi civici, documentazione storica, elenchi delle terre civiche e altri atti amministrativi. La sola visura catastale non è normalmente sufficiente.

È possibile vendere un terreno gravato da usi civici? Dipende dalla natura del bene. Se si tratta di una proprietà privata gravata da un diritto collettivo, il trasferimento può essere possibile, pur con i limiti derivanti dall'esistenza dell'uso civico. Se invece il terreno appartiene al demanio civico, trovano applicazione le regole speciali sulla sua inalienabilità, salvo i casi previsti dalla legge.

Gli usi civici impediscono di costruire? Non necessariamente. Tuttavia la presenza di un uso civico può comportare ulteriori verifiche amministrative e l'applicazione del vincolo paesaggistico previsto dalla normativa sui beni culturali e sul paesaggio.

È possibile eliminare un uso civico? La legge prevede specifici strumenti, come la liquidazione, la legittimazione o l'affrancazione, la cui applicabilità dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla disciplina vigente, anche regionale.

Qual è la differenza tra uso civico e demanio civico? L'uso civico è un diritto collettivo che può gravare anche su un terreno di proprietà privata. Il demanio civico, invece, riguarda beni appartenenti direttamente alla collettività e sottoposti a un regime speciale di tutela.

Chi decide se un terreno appartiene al demanio civico? Quando la natura del terreno è controversa, l'accertamento spetta al Commissario per la liquidazione degli usi civici, secondo le competenze stabilite dalla legge n. 1766/1927 e ribadite dalla giurisprudenza più recente.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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