3 agosto 2026
Cos’è lo sfratto esecutivo e cosa accade dopo la convalida? È la fase nella quale il proprietario, dopo aver ottenuto un titolo che ordina il rilascio dell’immobile, può chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per rientrarne materialmente in possesso. Il procedimento non coincide quindi con la sola intimazione ricevuta dall’inquilino: tra l’udienza di convalida e la liberazione dei locali devono essere compiuti diversi atti, tra cui la notificazione del precetto e del preavviso di rilascio. I tempi dello sfratto esecutivo non sono uguali in ogni caso, perché dipendono dall’attività dell’UNEP, dagli eventuali accessi successivi e dalla necessità di richiedere l’assistenza della forza pubblica. Conoscere le singole fasi permette al locatore di evitare ritardi e al conduttore di esercitare tempestivamente le difese ancora consentite.
Cos’è lo sfratto esecutivo e quando inizia la fase esecutiva
Lo sfratto esecutivo non è il primo atto ricevuto dall’inquilino, ma il risultato di un percorso che parte dall’intimazione e prosegue con la formazione di un titolo utilizzabile per ottenere il rilascio forzato dell’immobile. Gli articoli 657 e 658 c.p.c. regolano rispettivamente la licenza o lo sfratto per finita locazione e lo sfratto per morosità. In entrambi i casi il locatore può chiedere al giudice, mediante un procedimento speciale, un provvedimento che ordini al conduttore di riconsegnare i locali.
Punzi, in Il processo civile. Sistema e problematiche, qualifica la convalida come un giudizio contenzioso speciale, costruito per consentire al locatore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. L’ordinanza di convalida, tuttavia, non comporta sempre l’immediata liberazione dell’immobile. Se l’inquilino non lascia spontaneamente i locali, occorre passare all’esecuzione per rilascio disciplinata dagli articoli 605 e seguenti c.p.c.
La sequenza può essere sintetizzata così:
- il giudice emette l’ordinanza di convalida o una sentenza di rilascio;
- il proprietario notifica il titolo e il precetto per rilascio;
- in mancanza di adempimento spontaneo, interviene l’ufficiale giudiziario;
- viene notificato il preavviso previsto dall’art. 608 c.p.c., con data e ora dell’accesso.
Sul momento iniziale dell’esecuzione è intervenuta la Cassazione civile, Sez. III, con ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27852, poi richiamata da Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 marzo 2026, n. 6702. Secondo tali decisioni, l’esecuzione per rilascio comincia con la notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c., non con il successivo accesso materiale dell’ufficiale giudiziario. La distinzione è concreta: da quella notifica decorrono termini processuali molto brevi, tra cui quello previsto per l’opposizione tardiva alla convalida nei casi ammessi dalla legge.
Dal provvedimento del giudice al rilascio dell’immobile: tutte le fasi
Il provvedimento con cui il giudice convalida lo sfratto attribuisce al proprietario il diritto di ottenere il rilascio, ma non autorizza iniziative private per riprendere l’immobile. Il locatore non può cambiare autonomamente la serratura, interrompere le utenze o allontanare i beni del conduttore. La riconsegna deve avvenire spontaneamente oppure attraverso la procedura esecutiva prevista dal codice di procedura civile.
Il primo passaggio è la disponibilità di un titolo esecutivo, normalmente costituito dall’ordinanza di convalida o dalla sentenza pronunciata dopo la trasformazione del procedimento in giudizio ordinario. Al titolo segue il precetto disciplinato, per il rilascio, dall’art. 605 c.p.c. Con questo atto il proprietario intima formalmente all’occupante di lasciare l’immobile entro il termine indicato. Se la riconsegna non avviene, il legale del locatore richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
L’art. 608 c.p.c. prevede quindi la notifica del preavviso di rilascio, che deve indicare il giorno e l’ora in cui verrà effettuato l’accesso. Tra la notifica e l’accesso devono intercorrere almeno dieci giorni. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27852, ha attribuito a questo avviso un rilievo decisivo, qualificandolo come primo atto del processo esecutivo; la stessa impostazione è stata ribadita da Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 marzo 2026, n. 6702.
Nella pratica il rilascio può chiudersi al primo accesso, per esempio quando l’inquilino consegna le chiavi e ha già liberato i locali. Può invece rendersi necessario fissare altri accessi se l’immobile è ancora occupato, se vi sono persone fragili, beni da gestire o difficoltà organizzative. Nei casi di resistenza o rischio per l’ordine pubblico, l’ufficiale giudiziario può chiedere l’assistenza della forza pubblica. L’ultima fase consiste nella redazione del verbale e nell’immissione del locatore nel possesso, normalmente accompagnata dalla consegna delle chiavi.
Quanto tempo passa prima del rilascio dell’immobile
Non esiste un numero di giorni valido per ogni sfratto. La legge disciplina alcuni termini minimi, ma la durata effettiva dipende dalla fase processuale, dal comportamento delle parti e dall’organizzazione dell’ufficio competente. Per questo non è corretto affermare che, dopo la convalida, l’inquilino debba lasciare necessariamente l’immobile entro dieci, trenta o sessanta giorni.
Il termine di almeno dieci giorni previsto dall’art. 608 c.p.c. riguarda soltanto l’intervallo tra la notifica del preavviso e il giorno fissato per il primo accesso. Non rappresenta la durata complessiva dello sfratto. Prima del preavviso devono infatti essere ottenuti e notificati il titolo esecutivo e il precetto; dopo il primo accesso possono inoltre essere fissate nuove date.
I fattori che incidono più spesso sui tempi del rilascio sono:
- il carico di lavoro dell’UNEP e l’agenda dell’ufficiale giudiziario;
- l’eventuale opposizione proposta dal conduttore;
- il numero di accessi necessario per liberare l’immobile;
- la presenza di beni, minori, persone anziane o soggetti con particolari fragilità;
- la necessità di ottenere l’assistenza dei Carabinieri o di altra forza di polizia.
Un esempio concreto si ricava dal caso esaminato da Cass. civ., Sez. III, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27852: l’intimazione risaliva al 22 agosto 2017, la convalida al 5 settembre e il preavviso di rilascio all’11 novembre dello stesso anno. La vicenda mostra che anche tra provvedimento giudiziale e avvio dell’esecuzione possono trascorrere alcune settimane o alcuni mesi.
Per il proprietario è utile avviare senza ritardo gli adempimenti successivi alla convalida e verificare con il proprio legale lo stato della richiesta presso l’UNEP. Per l’inquilino, invece, è rischioso considerare la data dell’accesso come l’unica scadenza rilevante: la notifica del preavviso può far decorrere termini difensivi molto brevi, che non vengono sospesi da trattative informali con il locatore.
Il ruolo dell'ufficiale giudiziario durante gli accessi
L'ufficiale giudiziario è il pubblico ufficiale incaricato di eseguire il provvedimento di rilascio emesso dal giudice. Il suo ruolo non consiste nel valutare se lo sfratto sia legittimo – questione già decisa dal giudice con il titolo esecutivo – ma nel dare concreta esecuzione all'ordine di rilascio seguendo le modalità previste dagli artt. 605 e seguenti c.p.c.
L'esecuzione inizia con la notificazione del preavviso di rilascio previsto dall'art. 608 c.p.c., nel quale sono indicati il giorno e l'ora del primo accesso. Proprio su questo punto la Cass. civ., Sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27852, confermata dalla Cass. civ., Sez. III, ord. 20 marzo 2026, n. 6702, ha precisato che tale notificazione costituisce l'atto iniziale dell'esecuzione per rilascio e segna anche la decorrenza di alcuni importanti termini processuali, tra cui quello previsto per l'opposizione tardiva alla convalida nei casi consentiti dall'art. 668 c.p.c.
Nel corso dell'esecuzione l'ufficiale giudiziario svolge numerose attività operative, tra cui:
- notifica il preavviso di rilascio previsto dall'art. 608 c.p.c.;
- accerta la situazione dell'immobile durante gli accessi;
- redige il verbale di ogni operazione compiuta;
- valuta se richiedere l'assistenza della forza pubblica;
- provvede all'immissione del proprietario nel possesso quando il rilascio può essere completato.
Nella pratica non è raro che il primo accesso abbia una funzione prevalentemente organizzativa. Può accadere che il conduttore manifesti la volontà di lasciare l'immobile entro pochi giorni oppure che emergano circostanze che rendano necessario programmare un ulteriore accesso. L'ufficiale giudiziario documenta ogni attività nel verbale, che costituisce un atto ufficiale della procedura esecutiva.
Quando nell'immobile rimangono beni mobili appartenenti all'esecutato, trova applicazione la disciplina dell'art. 609 c.p.c.. L'ufficiale giudiziario invita il debitore ad asportarli entro il termine stabilito dalla legge; la presenza dei beni, tuttavia, non impedisce normalmente l'immissione del proprietario nel possesso dell'immobile, mentre la loro successiva gestione segue le modalità previste dal codice.
Sfratto esecutivo con ufficiale giudiziario: cosa succede durante l'accesso
Il giorno indicato nel preavviso è quello che comunemente viene definito "giorno dello sfratto". Nella realtà, però, non tutti gli accessi si concludono con l'immediata liberazione dell'immobile. Molto dipende dal comportamento del conduttore e dalle condizioni riscontrate sul posto. L'obiettivo dell'esecuzione è consentire al proprietario di rientrare nel possesso dell'immobile nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, evitando inutili tensioni quando il rilascio può avvenire spontaneamente.
All'arrivo presso l'immobile l'ufficiale giudiziario verifica anzitutto se il conduttore sia presente e se intenda consegnare le chiavi. Quando ciò avviene, il rilascio si conclude normalmente con la redazione del verbale e con l'immissione del proprietario nel possesso. Se invece l'immobile continua ad essere occupato oppure il conduttore si oppone all'esecuzione, l'ufficiale giudiziario valuta le iniziative consentite dalla legge e, se necessario, programma un nuovo accesso.
Le situazioni che si verificano più frequentemente sono:
- consegna spontanea delle chiavi con immediata conclusione della procedura;
- rinvio ad un successivo accesso quando non è ancora possibile completare il rilascio;
- richiesta dell'assistenza dei Carabinieri o della Polizia di Stato nei casi di resistenza;
- apertura dell'immobile con l'intervento di un fabbro quando ciò sia necessario;
- applicazione dell'art. 609 c.p.c. per i beni mobili eventualmente lasciati nei locali.
L'esperienza pratica dimostra che molti sfratti si risolvono senza ricorrere alla forza pubblica. La semplice presenza dell'ufficiale giudiziario induce spesso il conduttore a collaborare e a consegnare l'immobile. Diversamente, chi continua ad occupare i locali senza titolo può determinare un aggravio dei tempi e delle spese dell'esecuzione. Per il proprietario è quindi importante presentarsi all'accesso con tutta la documentazione richiesta e seguire le indicazioni del proprio difensore, evitando iniziative autonome che potrebbero interferire con la procedura.
Le ordinanze Cass. civ., Sez. III, n. 27852/2025 e n. 6702/2026 confermano il rilievo processuale dell'attività dell'ufficiale giudiziario, evidenziando come gli atti da lui notificati segnino l'inizio della fase esecutiva e incidano direttamente sull'esercizio dei rimedi processuali riconosciuti al conduttore.
Quando possono intervenire le forze dell'ordine
Una delle domande più frequenti riguarda il ruolo dei Carabinieri durante lo sfratto esecutivo. È opportuno chiarire subito un equivoco: le forze dell'ordine non decidono se uno sfratto sia legittimo né valutano il contenuto del provvedimento del giudice. Il loro eventuale intervento serve esclusivamente ad assistere l'ufficiale giudiziario quando l'esecuzione non può svolgersi in sicurezza o quando è necessario garantire l'ordine pubblico.
Nella maggior parte dei casi lo sfratto si conclude senza alcun intervento della forza pubblica. Se il conduttore consegna spontaneamente l'immobile, la presenza di Carabinieri o Polizia non è normalmente necessaria. Diverso è il caso in cui vi sia un rifiuto di lasciare i locali, un concreto rischio di tensioni oppure situazioni che possano compromettere la sicurezza delle persone coinvolte.
In concreto, l'assistenza può essere richiesta quando ricorrono circostanze come:
- resistenza fisica all'esecuzione;
- necessità di prevenire problemi di ordine pubblico;
- tutela dell'incolumità delle persone presenti;
- accessi particolarmente complessi per la presenza di numerosi occupanti.
È sempre l'ufficiale giudiziario a richiedere l'intervento della forza pubblica alle autorità competenti. I Carabinieri o la Polizia di Stato svolgono quindi una funzione di supporto materiale, senza sostituirsi al giudice né modificare il contenuto del titolo esecutivo. Anche la giurisprudenza più recente, tra cui Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2024, n. 29253, evidenzia che la legittimazione dell'esecuzione deriva esclusivamente dal provvedimento giudiziale, mentre le forze dell'ordine collaborano affinché esso possa essere eseguito in condizioni di sicurezza.
Proroga del rilascio: quando è possibile ottenere un rinvio
Una delle convinzioni più diffuse è che sia sufficiente chiedere qualche settimana in più all'ufficiale giudiziario per ottenere una proroga dello sfratto esecutivo. In realtà la legge non riconosce un diritto automatico al rinvio. L'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire il titolo emesso dal giudice e non può sospendere discrezionalmente la procedura per ragioni di mera opportunità.
Ciò non significa che il rilascio non possa essere rinviato in alcuna circostanza. L'ordinamento prevede specifici strumenti processuali e, in alcuni periodi, il legislatore è intervenuto con norme eccezionali di sospensione degli sfratti. Al di fuori di tali ipotesi, il conduttore può ottenere una sospensione soltanto quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge e il giudice ritenga fondate le ragioni dedotte.
Tra le situazioni che possono incidere sull'esecuzione vi sono:
- opposizione tardiva alla convalida ai sensi dell'art. 668 c.p.c., quando ne ricorrono i rigorosi presupposti;
- opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi previste dal codice di procedura civile;
- eventuali sospensioni introdotte da disposizioni legislative speciali;
- accordi formalizzati tra locatore e conduttore per differire volontariamente il rilascio.
La Cass. civ., Sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27852, e la successiva Cass. civ., Sez. III, ord. 20 marzo 2026, n. 6702, hanno chiarito che l'opposizione tardiva costituisce un rimedio eccezionale, utilizzabile soltanto quando il conduttore non abbia avuto conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. Il termine per proporla decorre dalla notificazione del preavviso di rilascio previsto dall'art. 608 c.p.c. e non dal giorno dell'accesso dell'ufficiale giudiziario.
Nella pratica uno degli errori più frequenti consiste nel confidare in una generica richiesta di rinvio rivolta all'ufficiale giudiziario. Se non esiste un provvedimento del giudice oppure un accordo con il proprietario, la procedura prosegue regolarmente. Per questo motivo, quando si riceve un'intimazione di sfratto o un preavviso di rilascio, è opportuno rivolgersi tempestivamente ad un avvocato esperto in diritto delle locazioni, così da verificare se esistano effettivi strumenti giuridici per sospendere o ritardare l'esecuzione.
Ho ricevuto l'intimazione: quali errori evitare e come tutelarsi
Ricevere un'intimazione di sfratto non significa che ogni possibilità di difesa sia ormai perduta. Al contrario, la fase iniziale del procedimento è quella nella quale il conduttore può far valere le proprie ragioni con maggiore efficacia. Molti problemi nascono proprio da comportamenti superficiali, come ignorare la notificazione o confidare esclusivamente in accordi verbali con il proprietario senza assumere iniziative sul piano processuale.
L'ordinanza di convalida produce effetti particolarmente rilevanti. Come evidenziato da Redenti, già negli anni Cinquanta, e successivamente da Punzi e Luiso, il procedimento speciale di convalida conduce alla formazione di un titolo destinato ad acquisire una notevole stabilità. È quindi un errore pensare che sarà sempre possibile contestare lo sfratto in un momento successivo.
Tra gli errori più frequenti si possono ricordare:
- non leggere con attenzione gli atti notificati;
- non comparire all'udienza di convalida senza una valida ragione;
- confidare esclusivamente in trattative informali con il locatore;
- attendere il preavviso di rilascio senza chiedere assistenza legale;
- ritenere che l'opposizione tardiva possa essere proposta in qualsiasi situazione.
La Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 27852, ha ribadito che l'opposizione successiva alla convalida è ammissibile solo in presenza dei rigorosi presupposti previsti dall'art. 668 c.p.c. e deve essere proposta entro il termine decorrente dalla notificazione del preavviso di rilascio. La successiva ordinanza n. 6702 del 20 marzo 2026 conferma che tali limiti non comprimono il diritto di difesa, ma servono a garantire un equilibrio tra le esigenze del proprietario e quelle del conduttore. Per questo motivo, sia il locatore sia l'inquilino dovrebbero evitare iniziative improvvisate: una consulenza tempestiva consente spesso di prevenire errori che, una volta formato il titolo esecutivo, possono diventare difficilmente rimediabili.
Vendita dell'immobile con sfratto esecutivo: cosa cambia
La vendita di un immobile nel quale è già in corso uno sfratto esecutivo solleva spesso dubbi sia per il proprietario sia per il potenziale acquirente. Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di vendere l'abitazione prima che venga materialmente liberata. In linea generale, la risposta è positiva: la vendita è possibile, ma occorre verificare con attenzione lo stato della procedura, il contenuto del contratto di locazione e gli effetti del trasferimento della proprietà.
Dal punto di vista pratico è importante distinguere tra il trasferimento dell'immobile e il procedimento di rilascio. In molti casi il nuovo proprietario subentra nella posizione del precedente locatore, ma la concreta gestione dello sfratto richiede una valutazione del titolo esecutivo e degli atti già compiuti. La disciplina delle locazioni contenuta nella L. n. 392/1978 e nella L. n. 431/1998, insieme alle regole processuali, impone infatti di verificare se il rapporto locativo sia opponibile all'acquirente e quale sia l'effetto della vendita sulla procedura già iniziata.
Prima di acquistare o vendere un immobile interessato da uno sfratto è opportuno verificare:
- in quale fase si trovi la procedura esecutiva;
- se sia già stata emessa l'ordinanza di convalida o una sentenza di rilascio;
- se sia stato notificato il precetto e fissato il primo accesso dell'ufficiale giudiziario;
- il contenuto del contratto di locazione e l'eventuale presenza di clausole rilevanti;
- gli accordi eventualmente intervenuti tra proprietario e conduttore.
La dottrina ha dedicato particolare attenzione a questi aspetti. Frasca, nel commento all'art. 657 c.p.c., evidenzia che il procedimento di convalida può trovare applicazione anche in specifiche ipotesi contrattuali legate alla vendita dell'immobile, mentre altri Autori, tra cui Garbagnati, Lazzaro, Preden e Varrone, richiamano la natura eccezionale del rito speciale e la necessità di rispettarne i limiti applicativi. Sul piano giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. III, ord. 11 dicembre 2025, n. 30, pur occupandosi dell'affitto d'azienda, ha rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa all'ambito di applicazione del procedimento di sfratto, confermando l'esistenza di un dibattito interpretativo che rende opportuno esaminare ogni situazione concreta con particolare attenzione. Per questo motivo, prima di acquistare un immobile occupato o procedere alla vendita durante uno sfratto esecutivo, è consigliabile richiedere una valutazione legale della documentazione disponibile.
Chi deve pagare le spese dello sfratto esecutivo
Un aspetto spesso trascurato riguarda i costi della procedura. Nella pratica è il proprietario ad anticipare le spese necessarie per proseguire l'esecuzione, comprese quelle relative agli adempimenti richiesti per ottenere il rilascio dell'immobile. Ciò non significa, però, che tali somme rimangano definitivamente a suo carico. Se ricorrono i presupposti di legge e il titolo lo consente, il locatore può infatti agire per recuperarle nei confronti del conduttore.
Le spese possono aumentare sensibilmente quando l'esecuzione richiede più accessi oppure l'intervento di soggetti esterni. Si pensi, ad esempio, ai casi nei quali sia necessario incaricare un fabbro, richiedere la presenza della forza pubblica o procedere alla gestione dei beni rimasti nell'immobile. Anche per questa ragione è nell'interesse di entrambe le parti favorire, quando possibile, una riconsegna spontanea dei locali.
Tra i costi che più frequentemente vengono anticipati dal proprietario rientrano:
- spese dell'ufficiale giudiziario e degli adempimenti esecutivi;
- compensi del difensore;
- eventuali costi del fabbro;
- spese connesse agli accessi successivi e alle attività necessarie per il rilascio.
Dal punto di vista pratico, uno degli errori più comuni consiste nel ritenere che il recupero di tali somme sia automatico. Se il conduttore è insolvente, ottenere una pronuncia favorevole non significa necessariamente riuscire ad incassare quanto dovuto. Per questo motivo è opportuno valutare sin dall'inizio della controversia la situazione patrimoniale della controparte e le concrete possibilità di recupero del credito. Un'assistenza legale tempestiva consente spesso di pianificare la strategia più efficace, limitando tempi e costi della procedura.
Conclusioni
Lo sfratto esecutivo costituisce la fase finale del procedimento con cui il proprietario ottiene il rilascio dell'immobile quando il conduttore non provvede spontaneamente. Sebbene la procedura sia disciplinata da regole precise, ogni caso presenta caratteristiche proprie che possono incidere sui tempi, sulle modalità di esecuzione e sugli strumenti di tutela ancora esperibili.
Per il locatore è importante attivarsi senza ritardi dopo la formazione del titolo esecutivo, seguendo con attenzione ogni adempimento previsto dal codice di procedura civile. Per il conduttore, invece, è essenziale non sottovalutare l'intimazione di sfratto e verificare immediatamente, con l'assistenza di un professionista, se esistano rimedi processuali ancora utilizzabili. Un intervento tempestivo può evitare errori destinati ad avere conseguenze difficilmente reversibili.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca' Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su sfratto esecutivo
Quanto tempo si ha dopo lo sfratto esecutivo?
Non esiste un termine uguale per tutti i procedimenti. Dopo la convalida devono essere notificati il precetto e il preavviso di rilascio; la durata complessiva dipende anche dall'attività dell'UNEP, dagli eventuali accessi successivi e dalla necessità della forza pubblica.
Cosa succede quando arriva l'ufficiale giudiziario?
L'ufficiale giudiziario verifica se l'immobile viene riconsegnato spontaneamente. Se ciò non avviene, redige il verbale e adotta le iniziative consentite dalla legge per portare a termine l'esecuzione, eventualmente richiedendo l'assistenza della forza pubblica.
I Carabinieri intervengono sempre nello sfratto esecutivo?
No. L'intervento dei Carabinieri o della Polizia di Stato avviene solo quando l'ufficiale giudiziario ritiene necessaria la forza pubblica per garantire l'esecuzione in sicurezza o superare situazioni di resistenza.
È possibile ottenere una proroga dello sfratto esecutivo?
Non esiste una proroga automatica. In presenza dei presupposti previsti dalla legge possono essere esperiti specifici rimedi processuali oppure trovare applicazione particolari disposizioni legislative, ma ogni situazione deve essere valutata caso per caso.
Si può vendere un immobile con uno sfratto esecutivo in corso?
Sì, la vendita è generalmente possibile, ma occorre verificare gli effetti del trasferimento sulla procedura esecutiva e sul rapporto di locazione. Prima di concludere l'operazione è opportuno esaminare attentamente la documentazione disponibile.
Chi paga le spese dello sfratto esecutivo?
Le spese vengono normalmente anticipate dal proprietario che promuove l'esecuzione. In presenza dei presupposti di legge, tali somme possono essere richieste al conduttore, fermo restando che il recupero effettivo dipende anche dalla sua solvibilità.
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