7 agosto 2026
Quali sono, nella servitù di passaggio, diritti e doveri dei proprietari coinvolti? Il proprietario del fondo dominante può esercitare il passaggio nei limiti stabiliti dal titolo o dalla legge; il proprietario del fondo servente deve consentirlo, ma conserva il diritto di utilizzare il proprio bene purché non renda il transito più difficile o gravoso. Le questioni più frequenti riguardano l’ampiezza del passaggio, l’uso pedonale o carrabile, le spese di manutenzione, la presenza di cancelli, parcheggi o ostacoli e la possibilità di modificare il percorso. Per capire cosa sia consentito occorre partire dal titolo costitutivo della servitù e, solo in mancanza di indicazioni sufficienti, applicare i criteri previsti dal Codice civile.
Servitù di passaggio: diritti e doveri dei proprietari
La servitù prediale è definita dall’art. 1027 c.c. come un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Nel caso della servitù di passaggio, il proprietario del cosiddetto fondo dominante beneficia del diritto di transitare sul fondo altrui, mentre il proprietario del fondo servente deve sopportare tale utilizzo nei limiti in cui esso è stato costituito.
Il primo punto da chiarire è che non esiste un diritto di passaggio astratto e sempre uguale. Contano il titolo, le modalità con cui la servitù è sorta e la concreta utilità assicurata al fondo dominante. L’art. 1063 c.c. attribuisce infatti rilievo prioritario al titolo, mentre gli artt. 1064 e 1065 c.c. intervengono quando sia necessario determinare ciò che è indispensabile all’esercizio del diritto e individuare la modalità meno gravosa per il fondo servente.
Nella pratica questo significa che occorre verificare almeno:
- dove può essere esercitato il passaggio e su quale tratto;
- se il transito è pedonale, carrabile o comprende entrambe le modalità;
- quali mezzi possono essere utilizzati;
- se esistono limiti di orario, larghezza o destinazione;
- se sono previste particolari opere o obblighi di manutenzione.
Un errore frequente consiste nel considerare la servitù come una limitazione assoluta della proprietà del fondo servente. Non è così. Il proprietario del fondo gravato rimane titolare del bene e può continuare a utilizzarlo, purché non impedisca o renda più difficile l’esercizio della servitù. Allo stesso modo, chi beneficia del passaggio non può ampliare unilateralmente il diritto oltre ciò che risulta dal titolo o dalla situazione giuridica che ne ha determinato la costituzione.
Il principio di equilibrio tra le due proprietà, approfondito tradizionalmente anche da Branca e Comporti nella trattazione delle servitù prediali, torna in tutta la disciplina: la servitù deve garantire l’utilità del fondo dominante senza trasformarsi in un sacrificio ulteriore e non previsto per il fondo servente.
Cosa può fare il proprietario e quali limiti deve rispettare
Il proprietario del fondo dominante può compiere tutto ciò che è necessario per utilizzare la servitù secondo il suo contenuto, ma non può modificarne unilateralmente l’estensione. Il limite è espresso in modo particolarmente chiaro dall’art. 1067 c.c.: il titolare del fondo dominante non può compiere innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, mentre quest’ultimo non può fare nulla che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Il concetto di aggravamento richiede una valutazione concreta. Non ogni maggiore frequenza di utilizzo costituisce automaticamente un abuso. Occorre piuttosto verificare se il comportamento modifichi qualitativamente o quantitativamente il contenuto originario della servitù. Robles, nel commento all’art. 1067 c.c., distingue proprio l’aggravamento dall’intensificazione di un uso già compreso nel titolo: la seconda può essere consentita, mentre il primo comporta un ampliamento non previsto del peso imposto sul fondo servente.
Un esempio ricorrente riguarda il passaggio automobilistico. La Cassazione, con ordinanza 24 ottobre 2023, n. 29498, ha ribadito che da una servitù di passaggio pedonale non deriva automaticamente un diritto di transito carrabile. La possibilità di utilizzare veicoli deve risultare dal titolo o da un diverso fondamento giuridico idoneo a giustificarla.
Si pensi al proprietario di un’abitazione che, per molti anni, abbia attraversato a piedi il terreno confinante e successivamente pretenda di percorrere lo stesso tratto con autovetture o mezzi commerciali. Il fatto che il percorso sia materialmente sufficientemente largo non basta, da solo, a estendere il contenuto del diritto.
Anche l’uso ridotto nel tempo va valutato con cautela. Cass. civ., Sez. II, 25 settembre 2024, n. 25630 ha precisato che il semplice esercizio parziale della servitù non ne riduce automaticamente l’estensione. Prima di concludere che una modalità di passaggio sia stata persa o modificata occorre quindi verificare titolo, comportamento delle parti ed eventuali fatti giuridicamente incompatibili con l’originario contenuto del diritto.
Servitù di passaggio: manutenzione e spese a carico delle parti
Uno dei problemi più frequenti riguarda chi debba sostenere i costi necessari per mantenere percorribile il tratto gravato dalla servitù. La regola di riferimento è contenuta nell’art. 1069 c.c. Il proprietario del fondo dominante può eseguire sul fondo servente le opere necessarie per conservare e utilizzare il diritto, ma deve scegliere tempi e modalità che provochino il minor disagio possibile al proprietario del terreno.
In via generale, le spese sostenute nell’interesse esclusivo della servitù sono a carico del fondo dominante, salvo che il titolo o la legge prevedano diversamente. Se invece l’intervento reca un’utilità anche al fondo servente, il costo deve essere ripartito in proporzione ai rispettivi vantaggi. Le opere devono però rimanere funzionali alla conservazione o all’esercizio della servitù: l’art. 1069 c.c. non consente di utilizzare la necessità di manutenzione per introdurre innovazioni che determinino un aggravamento non consentito per il fondo servente.
Nella pratica si possono verificare situazioni molto diverse:
- rifacimento del manto di una strada utilizzata esclusivamente per raggiungere il fondo dominante;
- sistemazione di buche o cedimenti che interessano anche l’accesso all’abitazione del proprietario del fondo servente;
- realizzazione di cunette o sistemi di scolo utili a entrambi i terreni;
- danneggiamento del percorso dovuto al transito frequente di mezzi particolarmente pesanti.
In quest’ultimo caso, non è sufficiente affermare genericamente che “la strada è comune” o che “la servitù esiste da molti anni”. Occorre verificare chi trae utilità dall’intervento, quale uso abbia determinato il deterioramento e se il titolo contenga una disciplina specifica delle spese.
Un caso tipico è quello di una strada privata utilizzata dal proprietario del fondo dominante per il passaggio di mezzi agricoli o di veicoli destinati a un’attività produttiva. Se il transito provoca un deterioramento significativamente maggiore rispetto all’uso ordinario, la ripartizione dei costi può diventare oggetto di contestazione e deve essere valutata alla luce del titolo, dell’effettivo vantaggio ricavato dalle parti e del principio del minor aggravio.
L’art. 1070 c.c. disciplina inoltre un’ipotesi particolare: quando il proprietario del fondo servente sia obbligato, per titolo o per legge, a sostenere determinate spese necessarie all’uso o alla conservazione della servitù, può liberarsi dall’obbligo mediante l’abbandono del fondo servente o della parte interessata. Si tratta però di una soluzione specificamente disciplinata dalla legge e ben diversa da una semplice decisione di non contribuire alle spese.
Cancelli, chiavi, parcheggi e ostacoli lungo il percorso
La presenza di un cancello sul fondo servente non è, di per sé, incompatibile con una servitù di passaggio. Il proprietario mantiene infatti il diritto di proteggere e organizzare il proprio immobile, ma deve farlo senza rendere l’esercizio della servitù significativamente più difficile. È ancora l’art. 1067 c.c. a rappresentare il criterio principale: il fondo servente non può essere utilizzato in modo tale da diminuire il diritto altrui o renderne l’esercizio più incomodo.
In concreto, un cancello può quindi essere legittimo quando chi beneficia del passaggio dispone delle chiavi, del telecomando o di un sistema di apertura effettivamente utilizzabile. Diverso è il caso in cui il cancello venga chiuso senza consegnare alcun mezzo di accesso, oppure quando il sistema di apertura imponga modalità tali da ostacolare concretamente il transito.
Anche il parcheggio lungo il percorso può creare problemi. Il proprietario del fondo servente può usare il proprio terreno, ma non può occupare stabilmente l’area destinata al passaggio se ciò impedisce o rende sensibilmente più difficile il transito previsto dalla servitù. Lo stesso vale per fioriere, catene, manufatti, materiali depositati o altri ostacoli.
Cass. civ., Sez. II, ord. 29 novembre 2023, n. 33192 offre inoltre un’indicazione utile sotto un diverso profilo: il semplice parcheggio o transito di veicoli non equivale, di per sé, a un’opera visibile e permanente idonea a dimostrare la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Perché tale forma di costituzione possa operare è necessario un elemento oggettivo più significativo, come un percorso chiaramente predisposto proprio per servire un altro fondo.
Nella pratica, quando nasce una contestazione su cancello o ostacoli, il primo controllo dovrebbe riguardare il titolo costitutivo e la situazione materiale dei luoghi. Se, ad esempio, il titolo prevede un passaggio carrabile di una certa larghezza, la presenza continuativa di un veicolo parcheggiato che restringa il varco al punto da impedire il transito può integrare una compressione del diritto. Se invece il passaggio resta normalmente utilizzabile, la valutazione richiede maggiore cautela.
Quando l’ostacolo è stabile o impedisce concretamente l’esercizio della servitù, può rendersi necessario chiedere la cessazione della turbativa o la rimozione del manufatto, valutando anche la tutela giudiziaria più adeguata al caso concreto.
Diritto di passaggio pedonale e carrabile: estensione e aggravamento
Una delle questioni che genera più facilmente contrasti tra proprietari riguarda la trasformazione, nella pratica, di un passaggio pedonale in un accesso utilizzato con automobili o altri veicoli. Non basta che la strada sia materialmente percorribile in auto. Per stabilire quali modalità siano consentite occorre partire dal titolo che disciplina la servitù, secondo il criterio previsto dall’art. 1063 c.c., e verificare l’estensione del diritto effettivamente costituito.
La Cassazione, Sez. II, con ordinanza 24 ottobre 2023, n. 29498, ha chiarito che da una servitù di passaggio pedonale non può desumersi automaticamente una servitù carrabile. Quest’ultima ha un contenuto più ampio, perché permette il trasporto mediante veicoli di persone e cose. Gli artt. 1064 e 1065 c.c., relativi rispettivamente a quanto è necessario per l’uso della servitù e al minor aggravio del fondo servente, non possono essere utilizzati per attribuire automaticamente al titolare facoltà ulteriori rispetto a quelle risultanti dal titolo.
Questo non significa che un passaggio pedonale non possa mai essere ampliato. Gli artt. 1051 e 1052 c.c. disciplinano le ipotesi di passaggio coattivo e di ampliamento. Su questo punto, Cass. civ., Sez. II, 21 aprile 2026, n. 10494 ha affrontato proprio la richiesta di ampliamento di un passaggio pedonale in carrabile, individuando tra i presupposti la necessità dell’ampliamento per l’uso conveniente del fondo e la situazione di interclusione relativa.
La decisione assume rilievo anche per gli immobili destinati ad abitazione. La Corte valorizza infatti l’esigenza di una concreta accessibilità alla casa, inserendosi in un orientamento che tiene conto delle attuali modalità di utilizzo degli immobili.
Si pensi a una casa raggiungibile dalla strada pubblica soltanto attraverso un sentiero sul terreno vicino. Il proprietario non può semplicemente allargare il tracciato o iniziare a percorrerlo in automobile sostenendo che oggi l’auto sia necessaria. Può però verificare se ricorrano i presupposti per ottenere l’ampliamento del passaggio secondo le forme previste dalla legge. È una distinzione importante: una necessità concreta può giustificare una richiesta di ampliamento, ma non legittima una modifica unilaterale del diritto esistente.
Come nasce, si verifica e può essere modificato il rapporto
Prima di discutere sulle modalità del transito conviene accertare da dove derivi il diritto. Una servitù può essere costituita mediante titolo, nei casi previsti dalla legge attraverso un provvedimento giudiziale, oppure essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia quando ne ricorrono i relativi presupposti. Gli artt. 1031 e 1032 c.c. delineano il quadro generale, mentre l’art. 1062 c.c. disciplina la destinazione del padre di famiglia.
Nelle compravendite immobiliari accade, ad esempio, che una parte affermi: “da questa strada siamo sempre passati”. La circostanza è importante, ma il semplice utilizzo materiale non dimostra da solo contenuto e origine della servitù. Occorre esaminare gli atti di provenienza, eventuali titoli costitutivi e la situazione dei luoghi, verificando poi se esistano i presupposti di una diversa modalità di acquisto.
Cass. civ., Sez. II, ord. 29 novembre 2023, n. 33192, occupandosi della destinazione del padre di famiglia, ha sottolineato la necessità di opere visibili e permanenti che manifestino la relazione di servizio tra i fondi. Non è sufficiente, ad esempio, il mero transito o parcheggio di veicoli. Il percorso deve presentare caratteristiche oggettive dalle quali possa desumersi la sua predisposizione al servizio dell’altro fondo.
Un secondo problema nasce quando la servitù esiste, ma il proprietario vuole spostarne il percorso. L’art. 1068 c.c. impedisce che la localizzazione venga modificata liberamente sulla base della sola convenienza di una delle parti e individua le condizioni nelle quali il trasferimento può avvenire.
Sul tema sono intervenute di recente Cass. civ., Sez. II, ord. 12 aprile 2026, n. 9247 e Cass. civ., Sez. II, ord. 25 giugno 2026, n. 21667. Le decisioni richiamano la necessità di comparare concretamente le diverse soluzioni, considerando la gravosità per il fondo servente e la comodità assicurata al dominante secondo le condizioni previste dall’art. 1068 c.c.
Prima di acquistare un immobile interessato da un passaggio è quindi prudente non limitarsi all'osservazione dello stato dei luoghi. Titoli, planimetrie, atti di provenienza e modalità concrete di esercizio possono fornire informazioni decisive per comprendere quale diritto esista realmente e prevenire successive controversie.
Servitù di passaggio per usucapione ed estinzione per non uso
Una servitù di passaggio può essere acquistata per usucapione quando sussistono le condizioni richieste per le servitù apparenti. Non è sufficiente dimostrare di avere attraversato per vent’anni il terreno del vicino. Il possesso deve presentare i requisiti necessari e devono esistere opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, tali da rendere riconoscibile il peso imposto sul fondo servente.
La presenza di una strada, di un tracciato stabilmente predisposto, di un accesso o di altre opere può assumere rilievo, ma ogni situazione deve essere valutata nel suo contesto. Cass. civ., Sez. II, ord. 29 novembre 2023, n. 33192 mostra bene perché non sia sufficiente confondere l’uso di fatto con l’esistenza dei requisiti necessari per l’acquisto di un diritto reale.
Sul versante opposto si pone l’estinzione. L’art. 1073 c.c. stabilisce che la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent’anni. È importante individuare con precisione anche il momento dal quale questo periodo deve essere calcolato. Per le servitù discontinue, tra le quali rientra normalmente quella di passaggio, il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarle, secondo quanto stabilito dall’art. 1073, comma 2, c.c.
La regola ha conseguenze concrete sul piano della prova. Se il proprietario del fondo servente sostiene che il vicino non passa più da oltre vent’anni, non è sufficiente dimostrare un generico e prolungato inutilizzo del percorso. Diventa determinante ricostruire quando sia avvenuto l’ultimo esercizio della servitù e verificare se da quel momento sia effettivamente trascorso il ventennio.
Cass. civ., Sez. II, ord. 7 novembre 2024, n. 28675 ha inoltre ribadito che non è configurabile la cosiddetta usucapio libertatis: il proprietario non acquista per usucapione la libertà del proprio fondo dalla servitù altrui. L’eventuale estinzione deve essere ricondotta alla disciplina del non uso prevista dall’art. 1073 c.c. Lo stesso principio è stato ripreso da Cass. civ., Sez. II, ord. 29 maggio 2026, n. 16825, nel ricostruire il rapporto tra usucapione della proprietà e permanenza dei diritti reali minori.
Sul piano pratico, le due situazioni non devono quindi essere confuse. Chi sostiene di avere acquistato una servitù per usucapione deve dimostrare i presupposti del proprio acquisto; chi afferma che una servitù già esistente si sia estinta deve invece provare il non uso protratto per il periodo previsto dalla legge. Fotografie, atti, conformazione dei luoghi, testimonianze e altra documentazione relativa agli immobili possono assumere rilievo, ma devono essere valutati rispetto alla specifica vicenda.
Cosa fare quando il vicino impedisce o contesta il transito
Quando il proprietario del fondo servente chiude improvvisamente un accesso, colloca ostacoli sul percorso o nega l’esistenza stessa della servitù, la prima reazione non dovrebbe essere quella di intervenire autonomamente sui manufatti altrui. È preferibile ricostruire il titolo, documentare lo stato dei luoghi e soprattutto distinguere tra una controversia sull’esistenza del diritto e un impedimento al suo concreto esercizio.
L’art. 1079 c.c. riconosce al titolare della servitù la possibilità di farne accertare giudizialmente l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e di ottenere la cessazione di impedimenti e turbative. A seconda della situazione possono inoltre assumere rilievo le azioni possessorie previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c. Se invece è il proprietario del fondo servente a contestare l’esistenza del diritto vantato dal vicino, può venire in considerazione l’azione negatoria prevista dall’art. 949 c.c.
La distinzione non è soltanto teorica, perché può incidere anche sui termini entro i quali occorre reagire. Si pensi al vicino che, da un giorno all’altro, chiuda con una catena un accesso normalmente utilizzato impedendo completamente il transito. Se ricorrono i presupposti dello spoglio, l’azione di reintegrazione prevista dall’art. 1168 c.c. deve essere proposta entro un anno dallo spoglio; quando lo spoglio è clandestino, il termine decorre dalla sua scoperta. La tutela possessoria consente di reagire allo spoglio sul piano del possesso, senza dover attendere l’accertamento definitivo del diritto reale nell’ambito di un giudizio petitorio.
Diversa è la situazione in cui il vicino sostenga che la servitù non sia mai esistita oppure contesti che comprenda il passaggio carrabile anziché quello soltanto pedonale. In questi casi il problema investe l’esistenza o il contenuto del diritto. Cass. civ., Sez. II, ord. 30 aprile 2024, n. 11678 ha affrontato una controversia relativa all’accertamento di una servitù e alla presenza di manufatti che interferivano con l’accesso.
Prima di iniziare una causa è quindi utile raccogliere:
- titolo costitutivo e atti di provenienza degli immobili;
- fotografie e planimetrie del percorso;
- documentazione delle modifiche, delle chiusure o degli altri ostacoli;
- elementi che dimostrino come e da quanto tempo il passaggio viene esercitato.
È utile anche intervenire tempestivamente. Una fotografia della catena o del cancello appena installato, una comunicazione tra i proprietari o altri elementi che consentano di individuare il momento dell’impedimento possono assumere un peso concreto nella ricostruzione dei fatti. Azione possessoria e azione confessoria ex art. 1079 c.c. operano su piani differenti, rispettivamente quello del possesso e quello dell’accertamento e della tutela del diritto di servitù.
Una valutazione preventiva con un avvocato esperto in diritti reali e controversie immobiliari può servire a individuare la tutela corretta, verificare i termini da rispettare e soprattutto evitare di proporre una domanda giudiziale non coerente con la natura effettiva della controversia.
Conclusioni: trovare un equilibrio tra le esigenze dei due fondi
Le controversie relative al passaggio nascono spesso non dall’esistenza della servitù, ma dal modo in cui viene esercitata. Un accesso utilizzato per anni senza problemi può diventare fonte di contrasto quando cambia la destinazione di un immobile, aumenta il numero dei veicoli, viene installato un cancello oppure uno dei proprietari modifica il percorso. In questi casi non è sufficiente stabilire chi sia proprietario del terreno: occorre ricostruire contenuto ed estensione del diritto gravante sul fondo.
Il punto di partenza è normalmente il titolo. In sua assenza o quando il documento non disciplina una determinata modalità di esercizio, acquistano rilievo le altre regole previste dal Codice civile e le circostanze concrete. Il principio del minor aggravio e il divieto previsto dall’art. 1067 c.c. aiutano a individuare il confine tra le esigenze dei due proprietari: chi beneficia della servitù non può ampliarne arbitrariamente il contenuto, mentre chi possiede il fondo servente non può utilizzare la propria proprietà in modo da impedire o rendere più difficile il diritto altrui.
Prima di contestare il comportamento del vicino è quindi utile esaminare gli atti e documentare lo stato dei luoghi. Una fotografia del percorso, una planimetria, il titolo costitutivo, gli atti di provenienza e la documentazione delle eventuali modifiche possono risultare molto più significativi di una ricostruzione basata soltanto sul ricordo delle parti. È inoltre opportuno distinguere un problema relativo alle modalità di esercizio da una vera contestazione sull’esistenza della servitù: le iniziative da assumere possono essere diverse.
Quando non è possibile trovare una soluzione condivisa, l’assistenza di un avvocato consente di valutare il contenuto del diritto, le prove disponibili e lo strumento di tutela adeguato prima di intraprendere un giudizio.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su servitù di passaggio diritti e doveri
Chi ha una servitù di passaggio può transitare come vuole?
No. Le modalità di esercizio dipendono anzitutto dal titolo e dal contenuto del diritto. L’art. 1063 c.c. attribuisce al titolo un ruolo centrale, mentre gli artt. 1064 e 1065 c.c. intervengono in via sussidiaria. Il proprietario del fondo dominante non può quindi modificare autonomamente le modalità di transito causando un aggravamento non consentito al fondo servente.
Chi deve pagare la manutenzione della strada utilizzata per il passaggio?
In base all’art. 1069 c.c., quando le opere sono necessarie per conservare la servitù, le spese sono normalmente sostenute dal proprietario del fondo dominante, salvo diversa previsione del titolo o della legge. Se gli interventi sono utili anche al fondo servente, la spesa viene ripartita in proporzione ai rispettivi vantaggi. Occorre pertanto verificare la funzione concreta dell'intervento prima di stabilire chi debba pagare.
Il proprietario del terreno può mettere un cancello sulla servitù di passaggio?
La presenza di un cancello non è necessariamente illegittima. Il proprietario del fondo servente conserva il diritto di utilizzare e proteggere il proprio immobile, ma non può rendere il transito più difficoltoso in violazione dell’art. 1067 c.c. Se il cancello viene chiuso, deve essere concretamente garantita al titolare della servitù la possibilità di aprirlo, ad esempio mediante chiave o altro sistema adeguato.
Si può parcheggiare su una strada gravata da servitù?
Dipende dalle caratteristiche del percorso e dal contenuto del diritto. Il proprietario del fondo servente può continuare a utilizzare il proprio terreno, ma il parcheggio diventa problematico quando impedisce o rende sensibilmente più difficile il passaggio. Un veicolo lasciato in una posizione che impedisce il transito previsto dal titolo può quindi costituire un ostacolo all'esercizio della servitù.
Una servitù pedonale consente anche di passare in automobile?
Non automaticamente. Cass. civ., Sez. II, ord. 24 ottobre 2023, n. 29498 ha ribadito che dalla servitù pedonale non deriva, per il solo fatto che il percorso sia materialmente percorribile, un diritto di passaggio carrabile. Occorre verificare il titolo o l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per ottenere un eventuale ampliamento.
Dopo quanti anni di passaggio sul terreno altrui si può acquistare la servitù per usucapione?
Il periodo di riferimento è ventennale, ma il semplice fatto di essere passati per vent'anni non è sufficiente. Per le servitù apparenti occorre verificare anche la presenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio e tutti gli altri requisiti richiesti per l'usucapione. È quindi necessario esaminare concretamente come il passaggio sia stato esercitato e come siano configurati i luoghi.
Quando si perde una servitù di passaggio per mancato utilizzo?
L’art. 1073 c.c. prevede l’estinzione della servitù per prescrizione in caso di non uso protratto per vent’anni. Cass. civ., Sez. II, ord. 7 novembre 2024, n. 28675 ha inoltre ribadito che non opera una usucapio libertatis: il proprietario del fondo servente non acquista semplicemente per usucapione la libertà del fondo, ma deve ricorrere la fattispecie estintiva prevista per il non uso.
Cosa si può fare se il vicino chiude il passaggio?
Prima di intervenire è opportuno verificare il titolo e documentare l’impedimento. Quando viene contestata o ostacolata una servitù esistente, l’art. 1079 c.c. consente al titolare di chiederne il riconoscimento e la cessazione degli impedimenti o delle turbative. In determinate circostanze possono essere utilizzati anche gli strumenti di tutela possessoria. La scelta dipende però da come è sorto il diritto, dal tipo di ostacolo e dalle prove disponibili, per cui è utile valutare il caso specifico prima di intraprendere un'azione.
Richiedi una consulenza