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La successione ereditaria: cos’è, come funziona e cosa bisogna sapere

8 agosto 2026

Cos’è la successione ereditaria e come funziona? È il meccanismo attraverso il quale, alla morte di una persona, i rapporti patrimoniali trasmissibili vengono attribuiti ai suoi successori secondo il testamento o le regole previste dalla legge. Le successioni ereditarie richiedono quindi di stabilire chi sia chiamato all’eredità, a quale titolo e con quali diritti. Occorre inoltre distinguere la semplice chiamata dall’effettivo acquisto dell’eredità e considerare i limiti posti a tutela di determinati familiari del defunto.

Successione Ereditaria

Successione ereditaria: cos’è e quando si apre

La successione ereditaria consente il subentro di uno o più soggetti nei rapporti giuridici trasmissibili appartenuti alla persona deceduta. Il punto di partenza è individuato dall’art. 456 c.c.: la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Da questo momento occorre stabilire a chi sia devoluta l’eredità e sulla base di quale titolo.

L’apertura della successione, tuttavia, non significa che tutti i soggetti potenzialmente interessati diventino automaticamente eredi. È utile distinguere alcuni passaggi:

  • l’apertura della successione coincide con la morte;
  • la vocazione individua i soggetti chiamati a succedere;
  • la delazione indica l’offerta dell’eredità al chiamato, che potrà poi acquistarla secondo le regole previste dalla legge.

L’art. 457 c.c. stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento. Le due forme non sono necessariamente alternative rispetto all’intero patrimonio. La successione legittima opera infatti quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Su questo punto è intervenuta anche Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920, precisando che successione testamentaria e legittima possono coesistere. Se, ad esempio, il testatore dispone soltanto di determinati beni e la disposizione non comprende l'intero patrimonio, per quanto rimasto fuori dal testamento può trovare applicazione la successione legittima.

Il primo accertamento da compiere dopo un decesso non riguarda quindi soltanto l'esistenza di un testamento. È necessario ricostruire il patrimonio e verificare il titolo della chiamata, perché beni diversi possono essere devoluti secondo regole differenti. Su queste basi sarà poi possibile individuare i chiamati e comprendere quali scelte spettino loro.

Chi sono i chiamati e quando diventano eredi

Essere indicati dalla legge o dal testamento come possibili successori non equivale necessariamente ad avere già acquistato l’eredità. La distinzione tra chiamato all’eredità ed erede è particolarmente importante perché dalla qualità di erede possono derivare conseguenze patrimoniali significative, compresa la responsabilità per i debiti ereditari.

Il chiamato è il soggetto al quale l’eredità viene offerta in forza della delazione. L’acquisto della qualità di erede è invece collegato, di regola, all’accettazione. Per questa ragione, nel periodo che segue la morte è importante prestare attenzione anche ai comportamenti concretamente tenuti sui beni del defunto.

Cass. civ., Sez. III, ord. 25 marzo 2024, n. 7995 ha ricordato che determinate iniziative possono oltrepassare la semplice attività conservativa consentita al chiamato e assumere valore di accettazione tacita. Tra le condotte considerate dalla giurisprudenza rientrano, a seconda delle circostanze, azioni relative alla divisione, alla proprietà dei beni ereditari o alla riscossione di crediti appartenuti al defunto. Anche l’art. 477 c.c. attribuisce conseguenze precise alla donazione, vendita o cessione dei diritti di successione effettuata dal chiamato.

Esiste poi una situazione che richiede particolare attenzione: quella del chiamato che si trova nel possesso di beni ereditari. L’art. 485 c.c. impone specifici adempimenti e termini relativi all’inventario. Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 18056 ha ricostruito tale disciplina come una fattispecie che può condurre all’acquisto dell’eredità per effetto della legge, indipendentemente da una manifestazione di volontà del soggetto.

Nella pratica, dunque, è rischioso comportarsi come proprietari dei beni del defunto pensando di poter decidere soltanto in seguito se accettare o rinunciare. Atti e omissioni possono produrre effetti giuridici che incidono sulla successiva libertà di scelta. Le diverse modalità di accettazione saranno esaminate separatamente, perché richiedono una valutazione specifica.

Successioni ereditarie: legittima, testamentaria e necessaria

Per comprendere le successioni ereditarie occorre distinguere successione testamentaria, successione legittima e successione necessaria. Sono concetti collegati, ma svolgono funzioni differenti e, soprattutto, successione legittima e necessaria non devono essere confuse.

La distinzione di base può essere sintetizzata così:

  • nella successione testamentaria, la destinazione del patrimonio dipende dalle disposizioni validamente lasciate dal defunto;
  • la successione legittima interviene quando manca, totalmente o parzialmente, una disposizione testamentaria;
  • la successione necessaria tutela invece determinati familiari ai quali la legge riserva una parte del patrimonio, ponendo così un limite alla libertà del testatore.

Il rapporto tra le prime due emerge dall’art. 457 c.c. Se una persona muore senza aver fatto testamento, la devoluzione avviene secondo le regole della successione legittima. Lo stesso può accadere, limitatamente a una parte del patrimonio, quando il testamento non dispone di tutti i beni. Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920 ha confermato proprio la possibilità di una successione in parte testamentaria e in parte legittima.

Diversa è la funzione della successione necessaria. L’art. 536 c.c. individua come legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti nei casi previsti dalla legge, oltre a disciplinare la posizione dei discendenti che subentrano secondo le relative regole. A questi soggetti è riservata una quota del patrimonio, che non può essere liberamente sacrificata dal testatore.

Come osserva Bianca, Diritto civile. 2.2. Le successioni, la disciplina successoria deve quindi essere letta considerando sia il titolo della devoluzione sia la tutela riservata ai legittimari. Questa distinzione permette di affrontare il passaggio successivo: stabilire chi concretamente eredita e quale quota può spettargli, senza confondere le regole applicabili in assenza di testamento con quelle poste a protezione dei familiari aventi diritto alla riserva.

Chi eredita e quali quote spettano ai familiari

Stabilire chi eredita richiede anzitutto di verificare se esista un testamento e quali disposizioni contenga. In sua assenza, o per la parte di patrimonio della quale il testatore non abbia disposto, l'individuazione dei successori avviene secondo le regole della successione legittima. La posizione dei familiari cambia in funzione dei soggetti che concorrono all’eredità: coniuge, figli, ascendenti e altri parenti non hanno infatti sempre gli stessi diritti.

Su un piano diverso opera la tutela dei legittimari prevista dall’art. 536 c.c. Per verificare se la quota loro riservata sia stata rispettata non basta guardare ai beni rimasti al momento della morte. Può essere necessario considerare anche le attribuzioni compiute in vita dal defunto.

Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211 ha chiarito l'importanza della riunione fittizia per determinare la quota disponibile e quella riservata ai legittimari. L'operazione richiede, in sintesi, di considerare l'attivo ereditario netto e le donazioni rilevanti ai fini del calcolo. Secondo la Corte, devono essere computate a tale scopo tutte le donazioni, anche quelle effettuate a soggetti non tenuti alla collazione.

Questo aspetto ha conseguenze concrete. Per capire se un figlio, un coniuge o un altro legittimario abbia ricevuto quanto gli spettava, può essere necessario ricostruire non soltanto la situazione esistente alla morte, ma anche precedenti donazioni effettuate dal defunto. Il valore del patrimonio relitto, considerato isolatamente, potrebbe quindi offrire un quadro incompleto.

In presenza di più familiari, testamento e attribuzioni compiute durante la vita, il calcolo delle quote richiede perciò di tenere distinti tre piani: individuazione degli eredi secondo la legge, disposizioni volute dal testatore e tutela della quota riservata ai legittimari. L'eventuale lesione e gli strumenti per reagire saranno affrontati nella parte dedicata alle controversie, evitando di sovrapporre qui il tema delle quote con quello delle successive azioni giudiziarie.

Successione ereditaria e accettazione dell’eredità

L’acquisto dell’eredità richiede, di regola, l’accettazione, che può essere espressa oppure tacita. La distinzione è importante perché non sempre il chiamato manifesta formalmente la volontà di diventare erede: in alcuni casi sono i comportamenti tenuti a produrre questo effetto.

L’accettazione tacita può verificarsi quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Cass. civ., Sez. III, ord. 25 marzo 2024, n. 7995 ha ricondotto a questa categoria diverse iniziative giudiziarie che vanno oltre la mera conservazione del patrimonio, tra cui, secondo le circostanze, azioni di divisione, di rivendica o relative a crediti appartenuti al defunto. L’art. 477 c.c. considera inoltre accettazione la donazione, vendita o cessione dei diritti di successione effettuata dal chiamato.

Occorre poi distinguere tra:

  • accettazione pura e semplice, che determina la normale acquisizione dell’eredità;
  • accettazione con beneficio d’inventario, caratterizzata dalla separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio personale dell’erede.

Particolare cautela richiede il caso del chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari. L’art. 485 c.c. stabilisce termini precisi per l’inventario e per la successiva okdecisione. Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 18056 ha chiarito che, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, l’omissione degli adempimenti può comportare l’acquisto ex lege dell’eredità, senza che occorra una dichiarazione di accettazione. La stessa pronuncia ha escluso, invece, che il possesso di un bene già ricevuto in donazione integri, per questa sola ragione, possesso di un bene ereditario.

Prima di compiere atti sul patrimonio lasciato dal defunto è quindi utile verificare quale sia la propria posizione. Un comportamento apparentemente ordinario può incidere sulla possibilità di scegliere successivamente tra accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia.

Cosa succede se il defunto aveva dei debiti

L’eredità non comprende soltanto beni e crediti. Prima di accettare occorre considerare anche le passività lasciate dal defunto, perché l’acquisto dell’eredità può comportare l’assunzione della responsabilità per i debiti ereditari. Il problema diventa particolarmente rilevante quando non è ancora chiaro se il valore dell’attivo sia sufficiente a coprire quanto dovuto ai creditori.

In queste situazioni assume rilievo il beneficio d’inventario. L’art. 490 c.c. consente di mantenere separato il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 12 dicembre 2025, n. 32406 ha precisato che l’erede beneficiato risponde intra vires e cum viribus hereditatis: la responsabilità resta cioè circoscritta al valore e ai beni dell’eredità, senza estendersi al patrimonio personale secondo il regime proprio dell’accettazione beneficiata.

La presenza di più eredi pone inoltre il problema della ripartizione delle passività. Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27626, richiamando l’art. 754 c.c., ha affermato che, nell’ipotesi esaminata di accettazione beneficiata, i creditori possono pretendere il pagamento dei debiti ereditari pro quota, nei limiti derivanti dal regime del beneficio.

Nella pratica, prima di assumere decisioni può quindi essere necessario ricostruire:

  • finanziamenti, mutui e altri rapporti debitori del defunto;
  • eventuali pretese creditorie già formulate o ancora da accertare;
  • valore e composizione dei beni compresi nell’eredità.

La verifica preventiva è particolarmente importante quando il chiamato non conosce con precisione l’esposizione debitoria. Anche la condotta tenuta nel frattempo deve essere valutata con attenzione: per chi è nel possesso di beni ereditari, infatti, il mancato rispetto degli adempimenti dell’art. 485 c.c. può condurre all’acquisto dell’eredità come erede puro e semplice. Il problema dei debiti deve pertanto essere affrontato prima che comportamenti o scadenze riducano le alternative disponibili.

Eredità e rinuncia: quali conseguenze comporta

Il chiamato che non intende acquistare l’eredità può rinunciarvi secondo le forme previste dalla legge. La rinuncia all’eredità non deve però essere considerata come una semplice dichiarazione con cui ci si libera dei debiti del defunto: produce effetti sulla posizione successoria del rinunciante e può determinare la chiamata di altri soggetti.

La possibilità di rinunciare presuppone inoltre che il chiamato non abbia già acquistato la qualità di erede. Questo è uno dei motivi per cui assumono particolare importanza i comportamenti tenuti dopo l’apertura della successione. Come chiarito da Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 18056, il chiamato nel possesso dei beni ereditari che non rispetti gli adempimenti e i termini stabiliti dall’art. 485 c.c. può diventare erede puro e semplice per effetto della legge. Una successiva rinuncia non può allora cancellare una qualità di erede già acquisita.

La rinuncia può inoltre avere conseguenze diverse a seconda della posizione del soggetto e degli altri successibili. Occorre verificare, tra l’altro:

  • chi venga chiamato a seguito della rinuncia;
  • se operino i meccanismi previsti per il subentro di altri successori;
  • quali effetti derivino da eventuali attribuzioni già ricevute dal rinunciante.

Un profilo specifico riguarda il legittimario. L’art. 552 c.c. disciplina gli effetti della rinuncia in presenza di donazioni o legati in conto di legittima, regolando i rapporti tra tali attribuzioni, quota disponibile e tutela degli altri legittimari.

La scelta deve quindi essere valutata considerando l’intera situazione successoria e non soltanto il valore immediatamente visibile dei beni. In particolare, quando vi siano debiti incerti, beni già posseduti dal chiamato o precedenti atti sul patrimonio, è opportuno verificare prima se la rinuncia sia ancora possibile e quali conseguenze possa produrre sugli altri soggetti coinvolti.

Come vengono divisi i beni tra gli eredi

Quando l’eredità è acquistata da più soggetti, i beni possono trovarsi in una situazione di comunione ereditaria. Ciascun coerede è titolare della propria quota, ma questo non significa che gli appartenga automaticamente una corrispondente porzione materiale di ogni singolo bene. Per arrivare ad attribuzioni individuali occorre procedere alla divisione.

La divisione può essere realizzata mediante accordo tra i coeredi oppure, quando l’intesa non è possibile, attraverso gli strumenti giudiziali previsti dall’ordinamento. Il principio del diritto alla divisione trova disciplina nell’art. 713 c.c., mentre l’art. 715 c.c. contempla specifiche situazioni nelle quali la divisione può essere impedita o richiedere particolari cautele.

Nella pratica le difficoltà emergono soprattutto quando il patrimonio comprende immobili o altri beni non facilmente frazionabili. Le quote spettanti ai coeredi possono infatti avere valori diversi dai beni concretamente disponibili: occorre allora individuare modalità di attribuzione compatibili con i rispettivi diritti ed eventualmente ricorrere a conguagli.

Un ulteriore profilo riguarda le donazioni effettuate in precedenza dal defunto. La collazione, nei casi previsti dall’art. 737 c.c., può incidere sui rapporti tra coeredi in sede divisoria. Non deve però essere confusa con la riunione fittizia utilizzata per verificare la lesione della legittima. Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211 ha infatti evidenziato che riunione fittizia e collazione rispondono a funzioni differenti.

Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2025, n. 26289 ha inoltre collegato la collazione all’esistenza di una comunione ereditaria e di un asse effettivamente da dividere: se il patrimonio è stato esaurito da donazioni e legati e non esiste un relictum apprezzabile, manca il presupposto della divisione, salva l’eventuale tutela ottenibile attraverso l’azione di riduzione.

È proprio quando i coeredi non concordano sulla ricostruzione dell’asse, sulle donazioni pregresse o sulle modalità di attribuzione dei beni che la divisione può trasformarsi in una vera controversia successoria.

Successione ereditaria e controversie tra eredi

Le controversie tra eredi possono riguardare aspetti molto diversi: la validità o l’interpretazione del testamento, la consistenza del patrimonio, le donazioni effettuate in vita, la lesione dei diritti dei legittimari oppure le modalità con cui procedere alla divisione. In questi casi, prima ancora di valutare un’azione giudiziaria, occorre ricostruire correttamente l’asse ereditario e individuare le attribuzioni effettuate dal defunto.

Un problema frequente riguarda la possibile lesione della quota riservata ai legittimari. Come chiarito da Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211, ai fini della riunione fittizia devono essere considerate tutte le donazioni rilevanti, comprese quelle effettuate a soggetti che non sono tenuti alla collazione. Ricostruire quanto il defunto possedeva al momento della morte può quindi non essere sufficiente: occorre verificare anche ciò che è stato attribuito durante la vita.

Sul piano pratico, una contestazione richiede perciò un lavoro preliminare su documenti, beni, donazioni e disposizioni testamentarie. È un passaggio che può incidere direttamente sulla fondatezza della domanda. Il Tribunale di Bologna, Sez. III, sent. 16 febbraio 2022, nel caso richiamato da Bugetti, ha rigettato domande di riduzione caratterizzate da allegazioni generiche sulla lesione della legittima e sulla ricostruzione dell’asse. Non è dunque sufficiente sostenere di avere ricevuto meno di quanto spettante: la lesione deve essere ricostruita e dimostrata sulla base degli elementi patrimoniali rilevanti.

Anche collazione, divisione e riduzione devono restare concettualmente distinte. Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2025, n. 26289 ha ribadito che la collazione presuppone una comunione ereditaria e un asse effettivamente da dividere. Se questo manca perché il patrimonio è stato sostanzialmente esaurito attraverso donazioni e legati, occorre verificare se ricorrano invece i presupposti per la tutela attraverso l’azione di riduzione.

Gli errori da evitare nella gestione del patrimonio

Alcuni dei problemi più seri possono nascere nelle settimane o nei mesi immediatamente successivi alla morte, quando i familiari iniziano a occuparsi concretamente dei beni senza avere ancora chiarito la propria posizione successoria. Il rischio è attribuire a determinati comportamenti un significato soltanto pratico, mentre per la legge possono produrre conseguenze sull’acquisto dell’eredità.

Un primo errore consiste nel disporre dei diritti successori senza considerare gli effetti dell’atto. L’art. 477 c.c. prevede espressamente conseguenze in termini di accettazione per la donazione, vendita o cessione dei diritti di successione compiuta dal chiamato. Anche l’esercizio di determinate azioni giudiziarie può assumere rilievo: Cass. civ., Sez. III, ord. 25 marzo 2024, n. 7995 ha indicato diverse iniziative incompatibili con la semplice gestione conservativa e suscettibili di integrare accettazione tacita.

Prima di agire è quindi consigliabile verificare almeno:

  • quali beni appartenevano effettivamente al defunto e chi ne abbia il possesso;
  • se esistano debiti o passività ancora da accertare;
  • quali atti possano incidere sulla possibilità di accettare con beneficio d’inventario o rinunciare.

Un altro errore riguarda proprio i termini. Il chiamato che possiede beni ereditari non può limitarsi ad attendere indefinitamente prima di scegliere. Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 18056, interpretando l’art. 485 c.c., ha ribadito che il mancato compimento degli adempimenti previsti può determinare l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.

Particolare cautela è necessaria anche dopo l’accettazione beneficiata. Gli atti compiuti sui beni ereditari devono rispettare la relativa disciplina, perché l’art. 493 c.c. contempla ipotesi di decadenza dal beneficio d’inventario. Prima di vendere, trasferire o comunque disporre di beni dell’eredità è pertanto opportuno verificare gli effetti dell’operazione.

Successioni ereditarie: quando serve l’assistenza di un avvocato

Non ogni successione richiede necessariamente un contenzioso. L’assistenza legale diventa però particolarmente utile quando occorre assumere decisioni destinate a produrre effetti difficilmente reversibili oppure quando gli interessi dei diversi successori iniziano a contrapporsi.

Un primo caso riguarda l’esistenza di un testamento di contenuto dubbio o che dispone soltanto di parte del patrimonio. Cass. civ., Sez. II, 6 marzo 2025, n. 5920 ha confermato che successione testamentaria e legittima possono coesistere quando le disposizioni non comprendono l’intero asse. L’interpretazione del testamento può quindi incidere direttamente sull’individuazione degli eredi e dei beni loro destinati.

L’intervento di un professionista può essere utile anche quando:

  • non è chiara l’entità dei debiti ereditari e occorre valutare le modalità dell’accettazione;
  • precedenti donazioni possono avere inciso sui diritti dei legittimari;
  • un erede ritiene che la propria quota di riserva sia stata lesa;
  • i coeredi non riescono a concordare la divisione di immobili o altri beni;
  • occorre ricostruire il patrimonio prima di valutare una contestazione.

L’utilità della consulenza non consiste soltanto nell’avviare una causa. In molti casi il lavoro principale viene svolto prima: acquisire la documentazione, ricostruire attività e passività, verificare testamento e donazioni, individuare le quote e valutare le conseguenze delle diverse scelte. Questo consente anche di comprendere se esistano le condizioni per raggiungere un accordo tra gli interessati oppure se sia necessario ricorrere al giudice.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla successione ereditaria

Quando si apre la successione ereditaria? Ai sensi dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Da questo momento occorre individuare i soggetti chiamati e il titolo, legale o testamentario, in base al quale il patrimonio viene devoluto.

Qual è la differenza tra chiamato all’eredità ed erede? Il chiamato è il soggetto al quale l’eredità viene devoluta, mentre la qualità di erede viene normalmente acquisita attraverso l’accettazione. Occorre però considerare anche l’accettazione tacita e le ipotesi nelle quali determinati comportamenti o omissioni producono gli effetti previsti dalla legge.

Cosa succede alla successione se non c’è un testamento? In mancanza di testamento opera la successione legittima, attraverso la quale la legge individua i soggetti ai quali viene devoluta l’eredità. La successione legittima può operare anche soltanto per una parte del patrimonio quando il testamento non dispone di tutti i beni.

I debiti del defunto passano agli eredi? L’acquisto dell’eredità comporta anche la necessità di considerare le passività ereditarie. Il regime della responsabilità cambia in presenza dell’accettazione con beneficio d’inventario, che mantiene separato il patrimonio ereditario da quello personale dell’erede nei termini previsti dalla legge.

È sempre possibile rinunciare all’eredità? No. La rinuncia presuppone che il chiamato non abbia già acquistato la qualità di erede. Determinati atti possono integrare accettazione tacita e, per il chiamato nel possesso dei beni, il mancato rispetto degli adempimenti dell’art. 485 c.c. può determinare l’acquisto dell’eredità per effetto della legge.

Come vengono calcolate le quote dei legittimari? Per verificare il rispetto della quota riservata non si considerano soltanto i beni presenti alla morte. La riunione fittizia richiede di tenere conto, secondo le regole applicabili, anche delle donazioni effettuate dal defunto, così da determinare la disponibile e la quota riservata.

Come si dividono i beni tra più eredi? Quando più soggetti acquistano l’eredità può formarsi una comunione ereditaria. La divisione serve ad attribuire concretamente i beni ai singoli coeredi in relazione alle rispettive quote e può avvenire consensualmente oppure, quando manca un accordo, attraverso gli strumenti giudiziali previsti dalla legge.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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