15 agosto 2026
Come funziona la ripartizione spese condominiali e come si stabilisce quanto deve pagare ciascun proprietario? La regola più conosciuta è quella dei millesimi, ma non tutte le somme vengono necessariamente distribuite nello stesso modo. Il criterio dipende dal tipo di bene o servizio, dalla sua utilità per le diverse unità immobiliari e dalle eventuali regole specifiche previste dalla legge o da una valida convenzione. Per capire se un addebito è corretto occorre quindi verificare non soltanto i millesimi, ma anche quale parte dell'edificio genera la spesa, quali condomini ne possono trarre utilità e quale criterio è stato applicato dall'assemblea. Nei casi concreti, proprio la mancata distinzione tra questi elementi è spesso all'origine delle contestazioni.
Da dove partire per capire quanto deve pagare ogni proprietario
Quando arriva il rendiconto del condominio, il primo controllo non dovrebbe riguardare il semplice importo attribuito all'appartamento. Prima occorre chiedersi da quale bene o servizio nasce la spesa. È questo passaggio a consentire di individuare il gruppo dei soggetti obbligati e, solo successivamente, il criterio con cui distribuire il costo.
L'art. 1117 c.c. individua una serie di parti che, salvo titolo contrario, sono comuni ai proprietari delle diverse unità immobiliari. Tra queste rientrano, ad esempio, strutture dell'edificio e impianti destinati al servizio comune. L'art. 1118 c.c. collega alla partecipazione alla cosa comune anche l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la sua conservazione: il condomino non può quindi liberarsi da tale obbligo semplicemente rinunciando all'utilizzo di una parte comune o modificando l'uso della propria unità, nei limiti previsti dalla legge.
Nella pratica conviene procedere in quest'ordine:
- individuare il bene, l'impianto o il servizio cui si riferisce la spesa;
- verificare se serve tutto l'edificio oppure soltanto alcune unità;
- controllare quale tabella o criterio è stato utilizzato;
- accertare se il regolamento contiene una diversa disciplina valida.
Un errore frequente consiste nel partire direttamente dalla tabella millesimale generale. La tabella è uno strumento di calcolo, ma non risponde da sola alla domanda preliminare: chi deve partecipare a quella specifica spesa? Un intervento sull'impianto che serve tutto il fabbricato pone problemi diversi rispetto alla riparazione di una struttura destinata soltanto a una parte delle unità.
Per questo, prima ancora di discutere se una quota sia alta o bassa, è utile leggere la descrizione della voce nel rendiconto e confrontarla con il verbale che ha approvato il lavoro o il servizio. Molte contestazioni nascono proprio dall'applicazione automatica di un criterio senza aver prima verificato l'effettiva funzione della parte interessata.
Ripartizione spese condominiali: quali sono le regole generali
La norma centrale è l’art. 1123 c.c., che non stabilisce un unico sistema valido per ogni costo del condominio. Prevede invece criteri differenti, da individuare in base alla natura e alla funzione della spesa. La distinzione è importante perché due interventi deliberati nella stessa assemblea possono essere legittimamente ripartiti in modo diverso.
In sintesi, l’art. 1123 c.c. contempla tre situazioni principali:
- quando la spesa riguarda parti o servizi comuni destinati alla generalità dei condomini, il costo è normalmente distribuito in proporzione al valore della proprietà;
- quando una cosa comune è destinata a servire i partecipanti in misura diversa, la contribuzione tiene conto dell’uso che ciascuno può farne;
- quando opere o impianti servono soltanto una parte dell’edificio, il costo grava sul gruppo di proprietari che ne trae utilità.
Prima ancora di scegliere uno di questi criteri, però, occorre stabilire se il bene cui si riferisce la spesa sia effettivamente comune. Cass. civ., Sez. II, ord. 7 maggio 2026, n. 13235, ha ribadito che i criteri di ripartizione dell’art. 1123 c.c. operano con riferimento alle parti comuni e che l’individuazione della natura comune o esclusiva del bene costituisce quindi un passaggio preliminare rispetto all’applicazione delle regole di contribuzione.
Il criterio dell’uso, inoltre, non coincide necessariamente con l’utilizzo concreto che il singolo proprietario decide di fare in un determinato momento. Assume rilievo l’utilità oggettiva o potenziale collegata alla struttura e alla destinazione del bene. Questo spiega perché l’affermazione “non lo uso, quindi non devo pagare” non sia, da sola, sufficiente: un proprietario può non utilizzare abitualmente una parte dell’edificio e restare comunque tenuto a contribuire se quella parte è oggettivamente destinata anche al servizio della sua unità.
I criteri legali possono essere derogati da una diversa convenzione, ad esempio contenuta in un regolamento condominiale di natura contrattuale, con il consenso richiesto di tutti i condomini; non è invece sufficiente una normale deliberazione adottata a maggioranza per introdurre un diverso criterio di ripartizione. Sul punto, Scalettaris, La convenzione sulla ripartizione delle spese nel condominio, approfondisce proprio la distinzione tra applicazione delle regole legali e modifica convenzionale dei criteri di contribuzione.
Tabelle, quote di proprietà e calcolo dell'importo dovuto
Una volta individuato il criterio corretto, occorre tradurlo in una quota concreta. È qui che assumono rilievo le tabelle previste dall'art. 68 disp. att. c.c., attraverso le quali il valore proporzionale delle singole unità viene espresso in millesimi.
Il meccanismo base è semplice. Se una spesa di 10.000 euro deve essere distribuita integralmente secondo la tabella generale e un appartamento rappresenta 85 millesimi, la sua quota sarà pari a 850 euro. Il calcolo deriva dalla proporzione tra il valore dell'unità e il valore complessivo dell'edificio.
La formula può essere sintetizzata così:
- importo complessivo della spesa × millesimi dell'unità ÷ 1.000;
- nel nostro esempio: 10.000 × 85 ÷ 1.000 = 850 euro.
Questo esempio, però, è corretto soltanto se la spesa deve effettivamente seguire quella tabella. È qui che nasce uno degli equivoci più comuni nei rendiconti condominiali: avere una tabella millesimale non significa che debba essere utilizzata indistintamente per ogni voce.
Si pensi a un fabbricato composto da più scale o da impianti che servono soltanto alcune unità. Prima di applicare una percentuale occorre stabilire quali immobili debbano entrare nel calcolo e quale tabella rappresenti correttamente quel rapporto. In certi casi possono esistere tabelle specifiche; in altri il criterio deve essere ricavato applicando le regole legali anche in mancanza di una tabella predisposta espressamente per quel bene.
Dal punto di vista pratico, chi vuole verificare il proprio addebito dovrebbe quindi confrontare almeno tre documenti: rendiconto, tabelle millesimali e verbale assembleare. Se nel prospetto compare soltanto la cifra finale senza un'indicazione chiara del criterio utilizzato, può essere utile chiedere all'amministratore il dettaglio del riparto prima di concludere che la quota sia corretta o, al contrario, illegittima.
Spese condominiali e millesimi: quando il criterio cambia
Alla domanda “quali spese non si dividono in millesimi?” non si può rispondere con un elenco rigido. Il punto non è tanto stabilire se i millesimi scompaiano, quanto capire quale parametro deve rappresentare correttamente l'utilità o il rapporto tra le diverse unità. L'art. 1123 c.c., infatti, affianca al criterio proporzionale generale regole che tengono conto della diversa possibilità d'uso e dell'esistenza di beni destinati soltanto ad alcuni condomini.
Un esempio tipico è quello di un impianto che serve esclusivamente una parte del fabbricato. In questa situazione non avrebbe senso far partecipare automaticamente alla spesa tutti i proprietari soltanto perché appartenenti al medesimo condominio. Il costo deve essere riferito al gruppo interessato, applicando poi all'interno di quel gruppo il criterio previsto dalla legge o dalla valida disciplina convenzionale.
La distinzione diventa particolarmente importante quando il regolamento contiene clausole specifiche. La Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza 8 febbraio 2024, n. 3588, ha ribadito che i criteri legali possono essere derogati mediante regolamento di natura contrattuale o con il consenso di tutti i condomini. Ciò significa che, prima di contestare un riparto diverso da quello che sembrerebbe derivare direttamente dal Codice civile, è necessario controllare l'eventuale presenza di una convenzione derogatoria valida.
Nella pratica si incontrano soprattutto tre situazioni:
- applicazione dei millesimi generali;
- utilizzo di criteri collegati alla diversa utilità del bene o del servizio;
- disciplina convenzionale che modifica il criterio previsto dalla legge.
Non è invece prudente ritenere sufficiente una semplice prassi seguita dall'amministratore negli anni o una scelta adottata perché appare più facile da calcolare. La regola di riparto deve avere una base giuridica verificabile.
Per il condomino, la domanda corretta non è quindi soltanto “perché non hanno usato i miei millesimi?”, ma piuttosto: quale norma, tabella o convenzione giustifica il criterio applicato a questa voce? Da questa verifica dipende anche la possibilità di contestare efficacemente un addebito ritenuto errato.
Scale, ascensore e piano terra: il caso che genera più contestazioni
Per stabilire quanto deve pagare chi possiede un appartamento al piano terra o un negozio con ingresso autonomo dalla strada occorre partire da una distinzione: manutenzione e sostituzione di scale e ascensore non seguono necessariamente lo stesso criterio delle spese di pulizia e illuminazione. Trattare tutte queste voci allo stesso modo può portare a un riparto non corretto.
Per la manutenzione e sostituzione, l’art. 1124 c.c. prevede che le relative spese siano sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui scale e ascensori servono: metà in ragione del valore delle singole unità e metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La posizione al piano terra o l’esistenza di un ingresso direttamente dalla strada non comportano, da sole, l’esclusione da ogni costo di conservazione. Occorre infatti considerare la funzione che scale e ascensore possono svolgere anche per raggiungere la copertura o altre parti comuni dell’edificio.
Diversa è la pulizia delle scale, che costituisce una spesa di godimento e non di conservazione. In questo caso viene in rilievo l’art. 1123, comma 2, c.c., perché il costo deve essere rapportato all’uso potenziale che ciascun condomino può fare della parte comune. Dall’art. 1124 c.c. viene mutuato il parametro dell’altezza del piano, inteso come misura della maggiore intensità dell’uso potenziale per i piani superiori, senza applicare anche la componente del 50% collegata ai millesimi di proprietà. Sul punto si vedano Cass. civ., Sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5068 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. II, sent. 3 marzo 2026, n. 4827.
In concreto occorre quindi distinguere:
- manutenzione e sostituzione, per le quali opera il criterio previsto dall’art. 1124 c.c.;
- pulizia e illuminazione, per le quali assume rilievo l’uso potenziale ai sensi dell’art. 1123, comma 2, c.c.;
- posizione dell’unità rispetto alle scale e possibilità oggettiva di utilizzarle;
- eventuale accesso completamente autonomo e assenza di fruizione della parte comune.
La distinzione assume particolare rilievo per chi si trova al piano terra. Un’unità con accesso del tutto autonomo e priva di possibilità di fruizione delle scale può trovarsi, quanto alle spese di pulizia, in una situazione che giustifica l’esonero. Non è quindi corretto applicare automaticamente alla pulizia la formula del 50% in base ai millesimi e del 50% in base all’altezza prevista dall’art. 1124 c.c. per manutenzione e sostituzione. Occorre verificare la configurazione concreta dell’edificio e l’utilità potenziale delle scale per la singola unità immobiliare.
Ripartizione spese condominiali: ordinarie e straordinarie seguono le stesse regole?
Definire un intervento “straordinario” non significa aver già stabilito come debba essere distribuito il suo costo. Natura della spesa e criterio di riparto sono due questioni distinte. Per capire chi paga occorre prima individuare il bene interessato, la sua funzione e i condomini ai quali serve, per poi applicare la disposizione pertinente o l’eventuale diversa convenzione valida.
Si pensi al rifacimento di una parte dell’edificio, alla sostituzione di un impianto oppure a un intervento particolarmente costoso. Il fatto che l’assemblea lo qualifichi come lavoro straordinario non comporta automaticamente che la somma debba essere divisa tra tutti secondo la tabella generale. Può trattarsi di un bene comune a tutti, di un impianto che serve soltanto alcune unità oppure di una fattispecie per la quale il Codice civile stabilisce un criterio specifico.
La Cassazione civile, Sez. II, con sentenza 1 luglio 2024, n. 18045, occupandosi del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ha escluso la possibilità di sostituire liberamente i criteri legali con riparti forfettari in assenza dei presupposti necessari per una deroga. Il caso mostra bene perché una percentuale apparentemente semplice o consolidata nella pratica non sia, per ciò solo, giuridicamente corretta.
Un problema diverso si presenta quando sulla stessa unità immobiliare coesistono usufrutto e nuda proprietà. Gli artt. 1004 e 1005 c.c. distinguono, nei rapporti tra i due titolari, le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, poste in linea generale a carico dell’usufruttuario, dalle riparazioni straordinarie, che competono al nudo proprietario. Cass. civ., Sez. II, 10 giugno 2026, n. 19011 ha applicato tale disciplina a spese anteriori alla riforma del condominio.
Per le spese successive al 18 giugno 2013 occorre però considerare anche l’art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c., come modificato dalla l. 220/2012, che prevede la responsabilità solidale del nudo proprietario e dell’usufruttuario per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. La distinzione tra gli artt. 1004 e 1005 c.c. conserva quindi rilievo nei rapporti interni tra nudo proprietario e usufruttuario, mentre nei confronti del condominio opera la solidarietà prevista dalla disciplina vigente.
Quando arriva una richiesta di pagamento per lavori importanti è quindi utile verificare quale parte dell’edificio sia stata interessata, quali unità ne ricavino utilità, quale norma disciplini quello specifico bene e, quando vi siano più titolari di diritti sulla stessa unità, in quale rapporto debba essere valutato l’obbligo di pagamento.
Lastrici, terrazze e beni utilizzati soltanto da alcuni proprietari
Per lastrici solari e terrazze a livello di uso o proprietà esclusiva che svolgono funzione di copertura, il punto di partenza è l'art. 1126 c.c.. La disposizione stabilisce una regola precisa: un terzo delle spese grava su chi ha l'uso esclusivo del lastrico, mentre i restanti due terzi sono sostenuti dai proprietari delle unità comprese nella parte dell'edificio cui il lastrico serve da copertura.
La logica della disposizione deriva dalla duplice funzione del bene. Da una parte esiste l'utilità particolare riconducibile al soggetto che dispone in via esclusiva della superficie; dall'altra permane una funzione di copertura a vantaggio delle unità sottostanti. Cass. civ., Sez. III, ord. 28 ottobre 2025, n. 28528 ha ricostruito proprio questo criterio, confermando il riparto di un terzo e due terzi tra i soggetti interessati.
Per le terrazze a livello che svolgono la medesima funzione di copertura, la disciplina dell'art. 1126 c.c. può trovare applicazione in via analogica. Non bisogna però trasformare questa regola in un automatismo basato soltanto sul nome attribuito al manufatto. È necessario verificare come la terrazza si inserisca strutturalmente nell'edificio e quali locali copra.
L'art. 1125 c.c. assume infatti rilievo in situazioni differenti e più specifiche, nelle quali la struttura è sostanzialmente assimilabile a un solaio interpiano. Il problema è stato affrontato, tra le altre, da Cass. civ., Sez. II, ord. 21 luglio 2025, n. 20528 e Cass. civ., Sez. II, ord. 21 aprile 2026, n. 10534.
Prima di applicare una percentuale occorre quindi verificare:
- se esiste un uso o una proprietà esclusiva della superficie;
- quali unità sono effettivamente coperte;
- se la struttura svolge la funzione propria di un lastrico o terrazza di copertura;
- se, per le caratteristiche concrete, ricorre invece una struttura assimilabile a un solaio interpiano.
La distinzione evita un errore significativo: presentare l'art. 1125 c.c. come un criterio alternativo generalmente utilizzabile per terrazze e lastrici. La regola di riferimento resta l'art. 1126 c.c.; l'applicazione dell'art. 1125 c.c. richiede una diversa e specifica configurazione strutturale.
Spese condominiali tra proprietario e inquilino: chi deve pagare?
Quando l’appartamento è locato bisogna tenere separati due rapporti giuridici differenti: quello tra condominio e proprietario e quello interno tra proprietario e conduttore. Confonderli può portare a ritenere che l’amministratore debba rivolgersi direttamente all’inquilino per le somme che, secondo la disciplina della locazione o il contratto, sono poste a carico di quest’ultimo.
Nei rapporti con il condominio, l’obbligazione condominiale fa capo al proprietario dell’unità immobiliare. Le pattuizioni con cui il conduttore assume l’onere di determinate spese operano invece nel rapporto interno tra locatore e inquilino e non trasformano, per questo solo fatto, il conduttore nel soggetto direttamente obbligato verso il condominio. La giurisprudenza ha da tempo distinto questi due piani, escludendo che gli accordi contenuti nel contratto di locazione possano modificare il rapporto obbligatorio con il condominio.
Sul piano dei rapporti tra locatore e conduttore assume particolare rilievo l’art. 9 della l. 392/1978, insieme alle pattuizioni contenute nel contratto. Una somma richiesta dall’amministratore al proprietario può quindi essere, nei rapporti interni, a carico dell’inquilino. È però necessario verificare la natura dell’onere e la disciplina applicabile, senza utilizzare automaticamente la distinzione tra spese “ordinarie” e “straordinarie” come unica regola per ogni voce.
In concreto è utile distinguere:
- chi è obbligato nei confronti del condominio;
- quali oneri sono posti a carico del conduttore dalla legge e dal contratto;
- quali costi restano invece a carico del locatore;
- quale documentazione permette di verificare le somme richieste.
Si pensi alle spese per servizi comuni utilizzati durante la locazione: il fatto che esse possano essere poste a carico del conduttore nel rapporto con il locatore non consente al proprietario di respingere la richiesta dell’amministratore sostenendo semplicemente che “deve pagare l’inquilino”. Se quest’ultimo non versa gli oneri accessori dovuti, il proprietario dovrà far valere separatamente le proprie ragioni nell’ambito del rapporto locativo.
La distinzione ha quindi una conseguenza pratica precisa: il riparto degli oneri tra proprietario e inquilino non modifica il soggetto tenuto verso il condominio. Prima di contestare una richiesta è necessario capire se il problema riguardi il rapporto condominiale oppure l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Cosa succede se le tabelle mancano o il criterio utilizzato sembra sbagliato
Quando si parla di approvazione o modifica delle tabelle millesimali è necessario distinguere due operazioni profondamente diverse. Una cosa è rappresentare correttamente, attraverso i millesimi, i valori e i criteri previsti dalla legge; altra cosa è utilizzare una tabella per modificare convenzionalmente il criterio con cui i condomini devono contribuire alle spese.
Nel primo caso la tabella svolge una funzione ricognitiva. Cass. civ., Sez. II, sent. 12 maggio 2026, n. 13855, nel solco di Cass. civ., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477, ha ribadito che l’approvazione delle tabelle che si limitano a rappresentare i valori proporzionali delle unità secondo i criteri legali non costituisce un negozio dispositivo sui diritti dei condomini. Non è quindi richiesta l’unanimità, trovando applicazione la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c. Nei casi di rettifica o modifica occorre inoltre considerare gli specifici presupposti dell’art. 69 disp. att. c.c., richiamati anche da Cass. civ., Sez. II, ord. 9 luglio 2026, n. 22979.
Il quadro cambia quando attraverso la tabella si vuole introdurre una “diversa convenzione” rispetto ai criteri legali di riparto. Non si sta più semplicemente rappresentando il valore proporzionale delle unità immobiliari, ma si interviene sul criterio con cui i singoli condomini sono chiamati a contribuire alle spese. In questa ipotesi è necessario il consenso di tutti i condomini, quindi 1.000/1.000. La distinzione tra la funzione ricognitiva delle tabelle e una convenzione diretta a derogare ai criteri legali costituisce proprio uno dei punti centrali dell’impostazione affermata dalle Sezioni Unite n. 18477/2010 e ripresa dalla successiva giurisprudenza.
Per controllare una modifica occorre pertanto chiedersi:
- la tabella rappresenta semplicemente i valori e i criteri previsti dalla legge?
- ricorrono i presupposti previsti dall’art. 69 disp. att. c.c. per la rettifica o modifica?
- oppure viene introdotto un sistema di contribuzione diverso da quello legale?
- quale maggioranza ha approvato la decisione?
La differenza non è soltanto formale. Una tabella approvata a maggioranza non può diventare lo strumento per introdurre ciò che richiederebbe il consenso unanime. Per questo, quando il criterio utilizzato appare anomalo, occorre controllare non soltanto i numeri riportati nella tabella, ma la funzione che quella tabella concretamente svolge nel riparto delle spese.
Ripartizione condominiale per teste: si può dividere tutto in parti uguali?
Il cosiddetto condominio parziale si verifica quando determinate cose, opere o impianti sono destinati oggettivamente al servizio soltanto di una parte dell'edificio. L'art. 1123, comma 3, c.c. pone allora le relative spese a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilità. Questo principio, però, individua chi deve partecipare alla spesa: non stabilisce che i partecipanti debbano pagarla in parti uguali.
La distinzione è essenziale. Se una colonna di scarico serve cinque appartamenti su venti, può essere corretto che gli altri quindici restino estranei a quel determinato costo. Da ciò non deriva però che ciascuno dei cinque proprietari interessati debba sostenere automaticamente il 20%.
Cass. civ., Sez. II, ord. 19 gennaio 2026, n. 1095 ha affrontato proprio il caso della sostituzione di una colonna di scarico destinata soltanto a una verticale. La Corte ha chiarito che, in mancanza di una specifica tabella, il costo deve comunque essere distribuito in proporzione al valore delle unità appartenenti al gruppo interessato. L'assenza della tabella speciale non legittima quindi un riparto per teste.
In termini pratici occorre effettuare due verifiche separate:
- individuare quali condomini appartengono al gruppo interessato;
- stabilire come il costo debba essere proporzionalmente distribuito tra questi soggetti.
Il primo passaggio delimita il condominio parziale; il secondo determina la quota dovuta da ciascuno.
È quindi sbagliato ragionare in questi termini: “l'impianto serve soltanto quattro appartamenti, dunque ciascuno paga un quarto”. Prima bisogna verificare il rapporto di valore tra quelle quattro unità. Una divisione in parti uguali richiede un diverso e valido fondamento e non può essere giustificata semplicemente dall'assenza di una tabella dedicata.
Il principio è particolarmente utile quando si controllano spese relative a colonne verticali, impianti o strutture destinate soltanto a una porzione del fabbricato: escludere correttamente alcuni condomini dal costo non rende automaticamente corretto il criterio utilizzato per dividere la somma tra quelli rimasti.
Prima di contestare il conto: i controlli da fare
Una quota ritenuta eccessiva non è necessariamente una quota illegittima. Al contrario, anche una differenza economica modesta può derivare dall'applicazione di un criterio non corretto. Prima di contestare il rendiconto conviene quindi ricostruire come l'amministratore sia arrivato all'importo attribuito alla singola unità.
Il primo documento da esaminare è il rendiconto con il relativo piano di riparto. Va poi controllato il verbale dell'assemblea che ha approvato la spesa o i lavori, insieme al regolamento e alle tabelle utilizzate. Se queste ultime sono state modificate, occorre verificare anche quando, per quale ragione e con quale deliberazione sia intervenuta la modifica.
In particolare, è utile controllare:
- natura e causale della spesa contestata;
- bene o impianto al quale il costo si riferisce;
- unità immobiliari chiamate a partecipare;
- tabella e formula utilizzate per il calcolo;
- eventuali clausole del regolamento;
- deliberazioni che abbiano modificato tabelle o criteri.
In materia di revisione delle tabelle, Cass. civ., Sez. II, 9 luglio 2026, n. 22979 ha richiamato i presupposti previsti dall'art. 69 disp. att. c.c. per la modifica delle tabelle aventi funzione ricognitiva. Anche sotto questo profilo non è quindi sufficiente constatare che l'assemblea abbia votato: occorre capire che cosa sia stato effettivamente modificato e sulla base di quali presupposti.
Particolare attenzione richiede poi la contestazione di una delibera assembleare. Non tutte le violazioni producono le medesime conseguenze e possono assumere rilievo anche i termini previsti per l'impugnazione. Quando il problema non riguarda un semplice errore materiale ma il criterio con cui l'assemblea ha attribuito una spesa, è quindi sconsigliabile lasciare trascorrere il tempo confidando in una successiva correzione spontanea.
Portare al professionista verbale, regolamento, tabelle e prospetto di riparto consente inoltre di verificare il problema concreto senza limitarsi alla cifra finale.
Ripartizione spese condominiali: cosa ricordare prima di pagare o contestare
Non esiste una sola formula capace di risolvere ogni problema di ripartizione spese condominiali. I millesimi costituiscono il criterio più conosciuto, ma il Codice civile prende in considerazione anche la diversa utilità delle parti comuni, l'esistenza di beni destinati soltanto a una parte dell'edificio e regole specifiche per determinate strutture.
Prima di stabilire quanto debba pagare un condomino occorre quindi seguire un ordine preciso: individuare il bene o servizio che ha generato il costo, verificare quali unità ne siano interessate, identificare la disposizione applicabile e soltanto a quel punto effettuare il calcolo della quota.
Questo metodo permette anche di evitare alcuni degli errori più frequenti:
- considerare tutte le spese automaticamente divisibili secondo i millesimi generali;
- escludere un proprietario soltanto perché dichiara di non utilizzare un bene;
- dividere per teste una spesa che riguarda pochi condomini;
- confondere gli obblighi del proprietario verso il condominio con quelli dell'inquilino;
- ritenere immutabile o necessariamente corretta una prassi seguita negli anni.
Scale, ascensori, lastrici, terrazze e impianti destinati soltanto ad alcune unità mostrano quanto sia importante esaminare la situazione concreta. Anche il regolamento può incidere sul risultato, ma una deroga ai criteri previsti dalla legge richiede i presupposti necessari e non può essere desunta automaticamente da qualsiasi deliberazione assembleare.
Se il riparto appare errato, è utile chiedere il dettaglio del calcolo e verificare la documentazione prima di assumere iniziative. Quando la contestazione riguarda una delibera, una tabella o l'applicazione di un criterio derogatorio, l'assistenza di un avvocato esperto in materia condominiale può consentire di individuare la natura del problema e le iniziative esperibili, anche considerando gli eventuali termini applicabili.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ su ripartizione spese condominiali
Come si calcola la ripartizione delle spese condominiali?
Dipende dal criterio applicabile alla singola spesa. Quando opera la tabella generale, l'importo viene normalmente rapportato ai millesimi dell'unità. L'art. 1123 c.c. prevede però anche criteri collegati alla diversa possibilità d'uso e ai beni che servono soltanto una parte dell'edificio.
Quali spese condominiali non si dividono in millesimi?
Non esiste un elenco unico di spese escluse dai millesimi. Alcuni costi seguono criteri specifici stabiliti dalla legge, come quelli relativi a scale, ascensori e lastrici, oppure devono tenere conto della diversa utilità del bene per i condomini.
Chi abita al piano terra deve pagare la pulizia delle scale?
Non necessariamente. Per la pulizia viene in rilievo l’art. 1123, comma 2, c.c., perché si tratta di una spesa collegata al godimento e all’uso potenziale delle scale. Il criterio va distinto da quello dell’art. 1124 c.c. previsto per manutenzione e sostituzione. Cass. civ., Sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5068 e Cass. civ., Sez. II, sent. 3 marzo 2026, n. 4827 collegano il riparto della pulizia al parametro dell’altezza del piano. Un’unità al piano terra con accesso completamente autonomo e priva di possibilità di fruizione delle scale può quindi trovarsi in una situazione che giustifica l’esonero. Occorre però verificare concretamente la configurazione dell’edificio e l’utilità potenziale della parte comune.
Le spese straordinarie si dividono sempre in millesimi?
No. Il carattere straordinario dell'intervento non determina da solo il criterio di riparto. Bisogna verificare quale bene è interessato e quali unità ne ricavano utilità, oltre alle eventuali disposizioni specifiche previste dal Codice civile.
Le spese del condominio possono essere divise per teste?
Non per la sola ragione che la divisione in parti uguali è più semplice. Cass. civ., Sez. II, 19 gennaio 2026, n. 1095 ha escluso, nel caso esaminato, che l'assenza di una tabella specifica consentisse automaticamente di dividere in parti uguali il costo tra i soli condomini interessati.
Come vengono divise le spese se mancano le tabelle millesimali?
L'assenza di una tabella non elimina l'obbligo di contribuzione e non permette di scegliere arbitrariamente un criterio. Occorre ricostruire i valori e applicare le regole legali pertinenti alla specifica spesa, considerando quali unità siano interessate dal bene o dall'impianto.
Chi paga le spese del condominio tra proprietario e inquilino?
Verso il condominio risponde il proprietario. La distribuzione degli oneri tra locatore e conduttore riguarda invece il loro rapporto interno e deve essere verificata sulla base della disciplina applicabile e del contratto di locazione.
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