Blog

Testamento incapace: incapacità naturale di intendere e volere

13 agosto 2023

Impugnazione del testamento per incapacità del testatore di intendere e volere. È abbastanza frequente nella mia attività di avvocato a Mestre Venezia e Treviso la richiesta di consulenza in merito a un testamento anche pubblico che si dovrebbe impugnare perché redatto da un incapace naturale, vale a dire un testatore con incapacità di intendere di e di volere.
Come evidenzio sempre la prova del fatto che un testamento è stato redatto da un incapace naturale non è semplice, dovendosi dimostrare che il testatore al momento della sottoscrizione del testamento anche pubblico era incapace di intendere e di volere.
Esaminiamo la questione trattata dell'incapacità di recente dalla Corte d’Appello di Venezia alla luce della mia esperienza di avvocato a Mestre Venezia e Treviso

Testamento Incapace: Incapacità Naturale Di Intendere E Volere
Testamento Incapace: Incapacità Naturale Di Intendere E Volere

Impugnazione testamento per incapacità di intendere e volere del testatore: i fatti di Corte Appello Venezia 17 luglio 2020

Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 si occupa del caso di un testamento redatto in tesi da un soggetto incapace naturale, venendo poi affrontata la questione del rilievo delle patologie del testatore incapace al fine di determinare un’incapacità di intendere e volere.
Quella del testamento redatto da un incapace naturale, con incapacità di intendere e volere in tesi al momento dell’atto, è una questione che come avvocato a Mestre Venezia e Treviso mi capita con una certa frequenza di affrontare.
Nella sentenza si indica anzitutto il contesto, non dissimile a quello di tanti casi (esistenza di patologie tali da rendere incapace ma difficoltà di provare l’incapacità naturale di intendere e volere): “dall'inizio del 2006 [la de cuius] era ammalata di demenza mista (vascolare - degenerativa) oltre che, dall'aprile dello stesso anno, di una grave infiammazione al trigemino e non era più in grado di amministrare i propri interessi, né di gestire autonomamente le attività della vita quotidiana […]; nell'ottobre 2006 lo stato di salute della de cuius si era aggravato per l'insorgere di un'epatite tossica causata dai farmaci assunti […]; vi è ragione di credere - per una serie di circostanze indicate in citazione (l'isolamento della madre, la forma del testamento, il ritardo nella consegna del testamento al notaio M., la segretezza con cui detto testamento venne conservato fino alla sua pubblicazione, la terminologia usata nel testamento e il suo contenuto) - che la de cuius sia stata vittima di un'attività di "captazione della volontà della madre", posta in essere da G.L. a proprio profitto e tale da indurre la [de cuius] a disporre delle proprie sostanze in modo difforme da quanto avrebbe fatto ove avesse potuto liberamente determinarsi” (Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 nel caso riguardante un testamento dell’incapace e incapacità naturale di intendere e volere).

Impugnazione testamento per incapacità del testatore: capacità naturale di intendere e volere e prova del suo rilievo

Corte Appello Venezia 17 luglio 2020, in merito al testamento impugnato per la dedotta incapacità naturale del testatore (incapace di intendere e volere al momento dell’atto), affronta -prima in punto di fatto e poi di diritto- la questione sopra ricordata.
In punto di fatto, Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 -con riguardo al testamento redatto da soggetto in ipotesi incapace di intendere e di volere al momento dell’atto- ricorda che “con riguardo ai fatti antecedenti o coevi al momento della redazione del testamento la motivazione della sentenza appellata è esaustiva. Viene presa in esame, innanzitutto, la questione dell'epatite tossica in quanto è lo stesso G.L. che, in citazione (pag. 13), aveva indicato tale condizione come una delle cause della dedotta impossibilità della madre di autodeterminarsi. Il CTU ha segnalato come manchi la prova di un'intossicazione da farmaci (peraltro improbabile, visti i dosaggi prescritti), non essendo per questo sufficiente la segnalazione del mero dato anamnestico ("pregressa epatite tossica da Carbamazepina in ottobre 2006") riportato dalla cartella clinica della ospedalizzazione avvenuta nel 2007. In ogni caso, non vi sarebbe la prova che una simile intossicazione abbia raggiunto il livello di gravità necessario per influenzare la capacità di testare della [de cuius] (anche perché, alla data del 25.10.2006, la de cuius non era ricoverata, come invece sarebbe stato naturale ove fosse stata affetta da una grave intossicazione)” (Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 nel caso riguardante un testamento dell’incapace e incapacità naturale di intendere e volere).
Corte Appello Venezia 17 luglio 2020, in relazione agli elementi di fatto rilevanti per valutare se il testamento sia stato redatto da soggetto in ipotesi incapace di intendere e di volere al momento dell’atto- aggiunge poi anche che “l'analisi del Tribunale, tuttavia, non si arresta al tema della ipotizzata intossicazione iatrogena. Le considerazioni del CTU, che il giudice del primo grado riprende, si estendono infatti alla verifica di qualsiasi patologia idonea ad agire sulla sfera psichica in misura tale da causare l'incapacità di intendere e di volere dell'interessato. In questo senso, da un lato, il dott. Pravato ha osservato che "le modalità di scrittura del testamento non lasciano elementi di sospetto, per semantica e sintassi, sulla presenza in quel momento di un perturbamento psichico rilevante" e, dall'altro, che in nessuno nei verbali di dimissione ospedaliera relativi al 2006 (così come anche per gli anni seguenti, fino al 2010), vi è traccia di condizioni neuropsichiatriche di deterioramento, tali da poter configurare una incapacità di intendere e di volere. Manca, pertanto, la prova dell'incapacità dedotta dall'appellante” (Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 nel caso riguardante un testamento dell’incapace e incapacità naturale di intendere e volere).
Quella del testamento redatto da un incapace naturale, con incapacità di intendere e volere in tesi al momento dell’atto, è una questione che come avvocato a Mestre Venezia e Treviso mi capita con una certa frequenza di affrontare: è proprio quella della prova dell’incapacità al momento dell’atto la questione più difficile da provare.

L’onere della prova sulla capacità naturale

Quella del testamento redatto da un incapace naturale, con incapacità di intendere e volere in tesi al momento dell’atto, è una questione che come avvocato a Mestre Venezia e Treviso mi capita con una certa frequenza di affrontare.
Dal profilo giuridico, come ricorda Corte Appello Venezia 17 luglio 2020 in merito al testamento impugnato per la dedotta incapacità naturale del testatore (incapace di intendere e volere al momento dell’atto), il dato essenziale è proprio quello dell’onere della prova: “ai fini dell'annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (Cass. n. 3934/18, rv. 647981)”.
E, alla luce di questa indicazione in punto di diritto, è chiaro come sia spesso difficoltoso impugnare un testamento per incapacità naturale del testatore: la prova richiesta non è quella di una generica malattia tale da rendere incapace, ma quella relativa al fatto che tale eventuale patologia determini una incapacità di intendere e volere al momento della sottoscrizione del testamento.

Impugnazione testamento per incapacità di intendere e volere del testatore: Cassazione ancora sull’onore della prova

Sempre in merito all’onere della prova in un giudizio in cui si contesti un testamento per la dedotta incapacità naturale del testatore (incapace di intendere e volere al momento dell’atto), la Cassazione ha ben messo in luce come l’onere della prova vari a seconda dei casi, dovendosi in particolare distinguere tra incapacità naturale temporanea e permanente: “per quanto concerne la prova dei fatti rilevanti per la pronuncia di annullamento dell'atto di ultima volontà, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità; tuttavia, qualora il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass. 10 marzo 2014, n. 5527 su testamento dell’incapace naturale).
Sempre in merito al testamento redatto da incapace naturale, che si trovi cioè in uno stato di incapacità di intendere e volere al momento dell’atto, chiaramente la prova può essere in parte differente a seconda della tipologia di testamento utilizzato. Mentre il testamento olografo è fatto in assenza di soggetti terzi, per cui non vi sono elementi di prova che possano confermare l’assenza di una incapacità naturale di intendere e volere al momento del testamento redatto dall’incapace, il testamento pubblico è fatto avanti a un soggetto terzo. La giurisprudenza, pur evidenziando correttamente che le indicazioni del notaio non valgono ad escludere l’incapacità di intendere e volere del testatore in ipotesi incapace, sottolinea comunque come possano avere un qualche rilievo: “l'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 c.c. (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale” (Cass. 4 maggio 1982, n. 2741, in merito all’incapacità di intendere e volere del testatore in ipotesi incapace che abbia fatto un testamento segreto).

Conclusioni

La Corte d'Appello di Venezia ha analizzato la questione dell'impugnazione di un testamento basata sull'incapacità naturale di intendere e volere del testatore. In particolare, si è concentrata sulla difficoltà di provare tale incapacità, sottolineando che non è sufficiente la semplice presenza di una patologia, ma è necessario dimostrare che tale patologia abbia effettivamente compromesso la capacità del testatore di comprendere e volere nel momento della stesura dell'atto. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che l'onere della prova varia a seconda della natura dell'incapacità (temporanea o permanente) e che, mentre un testamento olografo è privo di testimoni terzi, un testamento pubblico ha la presenza di un notaio, il cui ruolo, pur non essendo decisivo, può fornire elementi utili all'analisi. In sintesi, affrontare la questione dell'incapacità naturale in relazione ai testamenti richiede una valutazione approfondita e spesso complessa, con una precisa responsabilità sull'onere della prova.

di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia e Treviso

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci