20 agosto 2026
Cos’è il contratto preliminare ad effetti anticipati? È un preliminare nel quale le parti, pur rinviando il trasferimento della proprietà al contratto definitivo, anticipano alcune prestazioni, come la consegna dell’immobile o il pagamento di una parte del prezzo. La consegna delle chiavi, quindi, non rende il promissario acquirente proprietario. Proprio questa separazione tra godimento del bene e trasferimento della proprietà pone problemi specifici quando il rogito non viene stipulato: occorre stabilire chi debba restituire l’immobile e le somme versate, quali conseguenze abbia la caparra e se sia dovuto un importo per il periodo di anticipato godimento.
Contratto preliminare ad effetti anticipati: cos’è e come funziona
Nel normale preliminare di compravendita immobiliare le parti assumono l’obbligo di stipulare successivamente il contratto definitivo. Può accadere, però, che venditore e acquirente abbiano interesse ad anticipare alcune prestazioni senza attendere il rogito: il promittente venditore può consegnare le chiavi e consentire l'utilizzo dell'abitazione, mentre il promissario acquirente può versare anticipatamente una parte, o anche la totalità, del prezzo. È in queste situazioni che si parla comunemente di contratto preliminare ad effetti anticipati.
L'espressione descrive quindi un'operazione nella quale viene anticipata l'esecuzione di alcune prestazioni, ma non necessariamente l'effetto principale della futura vendita. In particolare:
- può essere prevista la consegna anticipata dell'immobile;
- possono essere versati acconti sul prezzo prima del definitivo;
- le parti possono disciplinare spese, lavori e utilizzo del bene nel periodo intermedio;
- resta fermo l'obbligo di arrivare alla successiva stipula del contratto definitivo.
Il punto è importante perché la disponibilità materiale della casa non deve essere confusa con l'acquisto della proprietà. La giurisprudenza ha affrontato da tempo la particolare struttura di questa operazione. Cass. civ., Sez. Unite, 27 marzo 2008, n. 7930 ha ricostruito l'anticipata consegna attraverso il collegamento tra il preliminare e un comodato, affiancato, in presenza di anticipazioni del prezzo, dalla funzione propria del mutuo gratuito.
L'autonomia riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente dunque di adattare il contenuto del preliminare alle loro esigenze concrete. Ciò non significa, tuttavia, che consegna e pagamento anticipati trasformino automaticamente l'accordo in una compravendita già perfezionata negli effetti reali. La distinzione diventa decisiva soprattutto quando, dopo l'ingresso dell'acquirente nell'immobile, il contratto definitivo non viene più stipulato.
Entrare nella casa prima del rogito: cosa cambia davvero
Ricevere le chiavi prima del rogito può dare l'impressione che la compravendita sia, nella sostanza, già conclusa. Dal punto di vista giuridico le cose stanno diversamente. Il promissario acquirente può avere la piena disponibilità materiale dell'abitazione, utilizzarla e, se previsto dagli accordi, eseguire determinati interventi, ma il proprietario rimane il promittente venditore sino alla produzione dell'effetto traslativo.
Nella pratica è proprio la distanza tra situazione materiale e situazione giuridica a rendere delicata la consegna anticipata. Si pensi al caso in cui le chiavi vengano consegnate alcuni mesi prima del rogito per consentire all'acquirente di trasferirsi oppure di iniziare dei lavori. Nel frattempo possono sorgere spese condominiali, costi per le utenze, interventi di manutenzione o danni all'immobile. Se il definitivo viene regolarmente stipulato, molte di queste questioni rimangono sullo sfondo. Se invece la vendita non si perfeziona, diventa necessario stabilire chi debba sostenere ciascun costo e in quali condizioni debba essere restituito il bene.
Per questa ragione è utile che il preliminare non si limiti ad autorizzare genericamente la consegna delle chiavi. È preferibile disciplinare almeno:
- la data dalla quale l'acquirente può utilizzare l'immobile;
- lo stato del bene al momento della consegna e le eventuali opere autorizzate;
- la ripartizione delle spese durante il periodo precedente al rogito;
- le modalità di riconsegna se il definitivo non viene concluso.
Neppure il pagamento anticipato dell'intero prezzo cambia, di per sé, la natura di questa situazione. Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5044 ha ribadito che pagamento e immissione anticipata nel godimento costituiscono effetti prodromici rispetto all'assetto finale voluto dalle parti. È quindi possibile trovarsi nella situazione, apparentemente singolare, di avere già pagato e ricevuto l'immobile senza esserne ancora divenuti proprietari.
Contratto preliminare con consegna anticipata dell’immobile: quali effetti produce
Nel contratto preliminare con consegna anticipata dell'immobile, il problema giuridico consiste nello stabilire quale titolo giustifichi la disponibilità della casa da parte di chi non ne è ancora proprietario. La questione non è soltanto teorica: dalla qualificazione del rapporto dipendono gli obblighi delle parti durante la fase precedente al rogito e, soprattutto, le conseguenze che si producono se l'operazione viene meno.
La giurisprudenza ha fatto ricorso alla figura del comodato per spiegare l'attribuzione anticipata del godimento. Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5891 ha ricondotto la promessa di vendita accompagnata dalla consegna anticipata a un contratto misto, nel quale confluiscono la funzione del preliminare di compravendita e quella del comodato precario. Le due componenti non devono però essere considerate come rapporti privi di collegamento: la consegna avviene proprio in vista della futura vendita.
Questa unitarietà funzionale ha conseguenze concrete. Il promissario acquirente riceve l'immobile perché esiste un preliminare e perché le parti prevedono di arrivare al trasferimento della proprietà. Se successivamente viene meno il rapporto che giustificava l'anticipato godimento, occorre valutare anche la sorte della disponibilità del bene.
La distinzione emerge con particolare chiarezza in tre momenti:
- durante l'esecuzione del preliminare, l'acquirente utilizza legittimamente il bene secondo gli accordi;
- al momento del definitivo, la situazione materiale viene normalmente fatta coincidere con quella proprietaria;
- se il rapporto viene meno, sorgono gli obblighi restitutori relativi all'immobile e, secondo i casi, al godimento già ricevuto.
La qualificazione accolta dalla Cassazione permette quindi di comprendere perché la gratuità iniziale della consegna non significhi necessariamente che l'utilizzo dell'immobile rimanga privo di conseguenze economiche anche dopo il venir meno del preliminare. È proprio su questo passaggio che assume particolare rilievo la più recente Cass. civ., Sez. II, ord. 18 agosto 2026, n. 24687, che verrà esaminata specificamente più avanti.
La proprietà resta al venditore fino al definitivo
Consegna delle chiavi, ingresso nell'abitazione e pagamento del prezzo possono creare una situazione economicamente molto vicina a quella successiva alla vendita, ma non producono da soli il trasferimento della proprietà. Questo è uno dei punti che maggiormente interessa chi sottoscrive un preliminare con prestazioni anticipate, perché nella pratica la disponibilità piena dell'immobile può durare anche a lungo prima della stipula definitiva.
Il passaggio della proprietà richiede il contratto definitivo oppure, quando ne ricorrono i presupposti, la sentenza prevista dall'art. 2932 c.c. Con l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, la parte interessata può infatti chiedere una pronuncia che produca gli effetti del definitivo non stipulato. Per i contratti che comportano il trasferimento della proprietà, l'accoglimento della domanda presuppone inoltre l'esecuzione o l'offerta della prestazione dovuta dall'attore, salvo che questa non sia ancora esigibile.
Cass. civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5044 ha confermato questa separazione tra anticipazione dell'esecuzione e trasferimento del diritto: anche l'immissione nel godimento accompagnata dal pagamento anticipato del prezzo non basta, di per sé, a produrre l'effetto traslativo.
Da questa distinzione derivano conseguenze pratiche rilevanti. Prima del definitivo:
- il venditore conserva la titolarità dell'immobile;
- l'acquirente non può considerarsi proprietario per il solo fatto di aver ricevuto le chiavi;
- eventuali lavori, modifiche e spese dovrebbero essere regolati espressamente;
- se una parte rifiuta successivamente di stipulare, occorre individuare il rimedio contrattuale applicabile.
Anche la forma conserva quindi un ruolo centrale. Gli artt. 1350 e 1351 c.c. impongono per il preliminare immobiliare la forma richiesta per il definitivo. Quando è prevista anche una consegna anticipata, documentare con precisione gli accordi relativi alla disponibilità del bene riduce il rischio che, se la vendita non arriva al rogito, sorgano controversie proprio su ciò che le parti avevano consentito prima del trasferimento.
Preliminare con effetti anticipati e comodato: perché le due figure sono collegate
Quando il promissario acquirente riceve l'immobile prima del rogito occorre individuare il titolo che gli consente di utilizzarlo, dato che la proprietà è ancora del promittente venditore. La giurisprudenza individua nel comodato lo strumento che giustifica questa disponibilità anticipata, ma ciò non significa necessariamente che preliminare e comodato debbano essere considerati come due rapporti completamente autonomi.
Un riferimento centrale è Cass. civ., Sez. Unite, 27 marzo 2008, n. 7930. Le Sezioni Unite hanno ricostruito l'operazione considerando il collegamento tra il preliminare e gli ulteriori negozi attraverso i quali vengono anticipate alcune prestazioni. Alla consegna può corrispondere un comodato, mentre l'eventuale anticipazione del prezzo è stata ricondotta alla funzione propria di un mutuo gratuito. Questa impostazione permette di spiegare perché l'acquirente possa utilizzare legittimamente un bene che appartiene ancora al venditore senza attribuire alla consegna un effetto traslativo che essa non possiede.
Più recentemente, Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5891 ha qualificato la promessa di vendita con consegna anticipata come contratto misto, risultante dalla fusione delle cause del preliminare di compravendita e del comodato precario. La Corte valorizza soprattutto l'unitarietà funzionale dell'operazione: la casa viene consegnata in anticipo proprio perché esiste il progetto contrattuale di trasferirne successivamente la proprietà.
Questa ricostruzione diventa particolarmente importante quando il definitivo non viene stipulato. Il comodato non può essere isolato artificialmente dal rapporto nel quale trova la propria giustificazione. Se viene meno il preliminare, occorre quindi valutare anche la sorte dell'anticipata disponibilità dell'immobile. È questo collegamento che consente di comprendere perché possano sorgere obblighi restitutori nonostante l'originaria gratuità della consegna.
Possesso o detenzione? La posizione di chi riceve le chiavi
Un altro problema frequente riguarda la posizione giuridica di chi vive nell'immobile per mesi o anni prima del trasferimento della proprietà. Avere le chiavi, abitare stabilmente nella casa, sostenerne alcune spese e comportarsi materialmente come chi ne dispone non significa necessariamente averne il possesso in senso giuridico. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il promissario acquirente immesso anticipatamente nell'immobile è normalmente un detentore qualificato.
Il principio è stato chiarito da Cass. civ., Sez. Unite, 27 marzo 2008, n. 7930. Chi riceve il bene in esecuzione degli accordi collegati al preliminare sa che la proprietà appartiene ancora al promittente venditore e dispone dell'immobile sulla base di quel titolo. La relazione materiale con il bene viene quindi esercitata alieno nomine, ossia riconoscendo l'altrui posizione proprietaria.
La distinzione ha un'importante conseguenza in materia di usucapione. Il semplice trascorrere del tempo non trasforma automaticamente la detenzione in possesso. Perché ciò accada è necessaria una interversione del possesso, che non può consistere nella sola intenzione interna del promissario acquirente di considerarsi proprietario. Deve manifestarsi attraverso un comportamento esteriore idoneo a rendere riconoscibile al proprietario il mutamento della relazione con il bene.
In concreto, quindi:
- abitare per lungo tempo nell'immobile non è di per sé sufficiente;
- pagare spese o effettuare interventi sulla casa non comporta automaticamente interversione;
- occorre verificare se sia intervenuto un comportamento inequivoco incompatibile con l'originaria detenzione;
- la prova del mutamento della situazione giuridica non può essere ricavata dalla sola durata dell'occupazione.
È un aspetto da non sottovalutare quando il rogito viene rinviato ripetutamente. Disponibilità materiale, detenzione e proprietà restano concetti distinti, anche quando nella vita quotidiana sembrano coincidere.
Risoluzione del contratto preliminare ad effetti anticipati: cosa deve essere restituito
Il problema più complesso si presenta quando, dopo la consegna dell'immobile, il contratto definitivo non viene concluso e il preliminare viene meno. In questo caso non è sufficiente stabilire chi sia responsabile dell'inadempimento: occorre anche ricostruire le conseguenze delle prestazioni che le parti hanno già eseguito. Nel contratto preliminare ad effetti anticipati, infatti, l'acquirente può avere ricevuto per mesi il godimento della casa e il venditore può avere già incassato acconti sul prezzo.
L'art. 1458 c.c. attribuisce alla risoluzione per inadempimento effetto retroattivo tra le parti. Da questo principio discende l'esigenza di ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente. Possono quindi venire in rilievo:
- la restituzione dell'immobile al promittente venditore;
- la restituzione delle somme versate, secondo il titolo e la posizione delle parti;
- il valore dei frutti o dell'anticipato godimento del bene;
- eventuali ulteriori danni, quando ne ricorrano autonomamente i presupposti.
Sul godimento dell'immobile la distinzione è particolarmente importante. Cass. civ., Sez. II, 30 novembre 2022, n. 35280 e, successivamente, Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5891 hanno ricondotto l'obbligo di corrisponderne l'equivalente alla logica restitutoria, collegata anche all'art. 2033 c.c. La prestazione era stata ricevuta legittimamente in forza di un rapporto contrattuale; è il successivo venir meno della sua causa a determinare l'obbligo di restituzione.
Non bisogna quindi sovrapporre automaticamente questa voce al risarcimento per un'occupazione abusiva. La distinzione ha conseguenze concrete anche sul piano della prova e sarà centrale nell'esame della recente Cass. civ., Sez. II, ord. 18 agosto 2026, n. 24687.
Se la vendita salta, chi paga? Caparra, restituzioni e uso della casa
Quando la compravendita non arriva al rogito, le conseguenze economiche dipendono anzitutto dalla causa della mancata stipula e dagli strumenti utilizzati dalla parte non inadempiente. Non esiste quindi una regola secondo cui chi ha ricevuto anticipatamente l'immobile debba sempre pagare la stessa somma o perda automaticamente quanto già versato. Occorre distinguere caparra, restituzioni, valore del godimento e risarcimento del danno, perché si tratta di voci con presupposti differenti.
Se è stata pattuita una caparra confirmatoria, trova applicazione l'art. 1385 c.c. In presenza dei relativi presupposti, se inadempiente è la parte che l'ha versata, l'altra può recedere trattenendo la caparra; se è inadempiente chi l'ha ricevuta, la controparte può recedere ed esigerne il doppio. Resta distinta la possibilità di scegliere gli altri rimedi previsti dall'ordinamento, secondo le condizioni applicabili al caso concreto.
La cessazione del rapporto pone poi il problema di ciò che ciascuna parte ha già ricevuto. Per il promissario acquirente può significare restituire la casa e riconoscere l'equivalente economico dell'anticipato godimento; per il venditore può significare restituire somme ricevute che non possa legittimamente trattenere. Un eventuale risarcimento ulteriore, invece, richiede che ne sussistano i relativi presupposti.
Anche in presenza di inadempimenti di entrambe le parti non è corretto concludere automaticamente che il contratto si sciolga senza ulteriori valutazioni. Cass. civ., Sez. II, ord. 18 agosto 2026, n. 24687 ha confermato la necessità di una comparazione dei reciproci inadempimenti, mentre la risoluzione di diritto opera nelle specifiche ipotesi previste dall'ordinamento o dal contratto.
Nella pratica, proprio la consegna anticipata rende questa fase più complessa: oltre alla sorte del preliminare, occorre regolare un periodo nel quale una parte ha avuto la disponibilità di un bene ancora appartenente all'altra. Per questo la qualificazione delle singole pretese economiche può diventare decisiva.
Preliminare e consegna anticipata: cosa stabilisce Cass. 24687/2026 sull’indennità
La questione dell'anticipato godimento dell'immobile è stata affrontata di recente da Cass. civ., Sez. II, ord. 18 agosto 2026, n. 24687. Nel caso esaminato, l'immobile oggetto del preliminare era stato consegnato alla promissaria acquirente prima del definitivo. Dopo la mancata stipula, il promittente venditore aveva ottenuto il riconoscimento della legittimità del recesso, il diritto a trattenere la caparra e una somma per l'occupazione dell'immobile. La promissaria acquirente contestava quest'ultima conseguenza sostenendo, tra l'altro, che la disponibilità del bene fosse stata concessa gratuitamente.
La Cassazione ha respinto questa impostazione. Richiamando Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2024, n. 5891, ha ribadito che la promessa di vendita accompagnata dalla consegna anticipata integra un contratto misto, nel quale confluiscono preliminare di compravendita e comodato precario. La gratuità iniziale della consegna, pertanto, non impedisce che il venir meno del rapporto produca conseguenze restitutorie.
Il passaggio è importante perché non significa che durante la normale esecuzione del preliminare sorga automaticamente un canone paragonabile a quello di una locazione. La disponibilità dell'immobile era originariamente giustificata dagli accordi tra le parti. Quando tale giustificazione viene meno, entrano invece in gioco gli effetti restitutori collegati agli artt. 1458 e 2033 c.c. La Corte richiama, sul punto, anche Cass. n. 35280/2022 e Cass. n. 10145/2025.
Nel caso deciso nel 2026, l'indennità riconosciuta al venditore è stata quindi ricondotta agli obblighi restitutori conseguenti al recesso legittimamente esercitato. La Corte precisa inoltre che la pretesa inagibilità del bene non poteva escludere automaticamente tale conseguenza e osserva, rispetto alla decisione impugnata, che l'indennità era stata ritenuta dovuta a prescindere dall'effettiva abitazione dell'immobile.
La distinzione resta essenziale: una cosa è restituire l'equivalente del godimento ricevuto nell'ambito di un rapporto poi venuto meno; altra cosa è chiedere il risarcimento di un autonomo danno da occupazione senza titolo.
Le clausole da valutare prima di consegnare le chiavi
Molte controversie non nascono dalla consegna anticipata in sé, ma dal fatto che il preliminare si limita a prevederla senza regolare ciò che deve accadere nel periodo compreso tra la consegna e il rogito. Quando la vendita procede regolarmente, questa lacuna può non creare particolari difficoltà. Se invece una delle parti non vuole o non può più stipulare il definitivo, ogni aspetto lasciato indeterminato può diventare oggetto di discussione.
È quindi utile che l'accordo stabilisca con precisione almeno:
- data e modalità della consegna, possibilmente accompagnate da un verbale sullo stato dell'immobile;
- soggetto tenuto a sostenere utenze, spese condominiali e altri costi durante il periodo intermedio;
- lavori che il promissario acquirente può effettuare e necessità dell'autorizzazione del proprietario;
- responsabilità per eventuali danni arrecati al bene;
- modalità e termini per la restituzione delle chiavi se il definitivo non viene stipulato;
- sorte delle opere eventualmente realizzate e delle relative spese;
- disciplina di caparra e acconti in relazione ai rimedi previsti per l'inadempimento;
- eventuale indennità convenzionale per il ritardo nella riconsegna.
Particolare attenzione merita la distinzione tra il valore del godimento ricevuto prima dello scioglimento del rapporto e l'eventuale pregiudizio derivante dalla mancata riconsegna successiva. Utilizzare genericamente espressioni come “indennità di occupazione” può non essere sufficiente a chiarire titolo e funzione della somma richiesta.
Anche il termine fissato per il rogito deve essere formulato con attenzione. Non basta indicare una data perché il termine sia necessariamente essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.; se le parti intendono attribuire alla scadenza specifiche conseguenze, la clausola deve essere coerente con tale volontà. Lo stesso vale per un'eventuale clausola risolutiva espressa.
La consegna prima del definitivo può rispondere a esigenze perfettamente legittime, ma richiede una disciplina contrattuale più accurata di quella necessaria per un preliminare nel quale il bene rimane al venditore fino al rogito. Regolare in anticipo anche l'ipotesi in cui la vendita non si concluda consente di ridurre uno dei principali rischi di questa operazione.
Conclusioni
Il preliminare con prestazioni anticipate permette alle parti di organizzare con una certa flessibilità il periodo precedente alla compravendita: l'acquirente può ricevere l'immobile e il venditore può ottenere anticipatamente parte del prezzo. Questa flessibilità non deve però far perdere di vista la distinzione tra godimento del bene e trasferimento della proprietà. Fino al definitivo, o alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., il proprietario rimane il promittente venditore.
La questione diventa particolarmente rilevante quando il rapporto si interrompe. La restituzione dell'immobile non esaurisce necessariamente le conseguenze economiche della vicenda: può assumere rilievo anche il valore dell'anticipato godimento, secondo la logica restitutoria chiarita dalla giurisprudenza. Cass. civ., Sez. II, ord. 18 agosto 2026, n. 24687 conferma questo orientamento e mostra anche perché gratuità originaria della consegna e gratuità delle conseguenze successive allo scioglimento non siano concetti equivalenti.
Prima di consentire l'ingresso nell'immobile è quindi utile disciplinare non soltanto ciò che deve accadere se si arriva regolarmente al rogito, ma anche restituzioni, spese, lavori e riconsegna nell'ipotesi opposta. Nei casi in cui siano già sorti contrasti sull'inadempimento, sulla caparra o sull'utilizzo del bene, la qualificazione giuridica delle diverse pretese richiede invece una valutazione delle clausole sottoscritte e della concreta condotta delle parti.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sul preliminare ad effetti anticipati
Cos’è un contratto preliminare ad effetti anticipati?
È un preliminare nel quale le parti anticipano alcune prestazioni normalmente collegate alla futura vendita, come la consegna dell'immobile o il pagamento di una parte o dell'intero prezzo. L'anticipazione delle prestazioni non comporta, di per sé, l'anticipazione del trasferimento della proprietà.
Si può consegnare l’immobile prima del rogito?
Sì. Le parti possono accordarsi affinché il promissario acquirente riceva anticipatamente l'immobile. È però opportuno stabilire per iscritto condizioni di utilizzo, spese, lavori consentiti e modalità di restituzione nel caso in cui il definitivo non venga stipulato.
Chi riceve le chiavi prima del rogito diventa proprietario?
No. La semplice consegna non trasferisce la proprietà. L'effetto traslativo si produce con il contratto definitivo oppure, quando ne ricorrono i presupposti, con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Il preliminare con consegna anticipata equivale a un comodato?
La giurisprudenza utilizza il comodato per spiegare il titolo in forza del quale il promissario acquirente gode anticipatamente dell'immobile. Cass. n. 5891/2024 ha parlato di contratto misto, nel quale confluiscono preliminare di compravendita e comodato precario, valorizzando l'unitarietà funzionale dell'operazione.
Il promissario acquirente è possessore o detentore dell’immobile?
Normalmente è detentore qualificato, come chiarito da Cass., Sez. Unite, n. 7930/2008. La disponibilità prolungata dell'immobile non determina automaticamente un possesso utile all'usucapione: per mutare la detenzione in possesso è necessaria una vera interversione.
Cosa succede se il contratto definitivo non viene stipulato?
Dipende dalla ragione della mancata stipula e dagli accordi sottoscritti. Possono venire in rilievo esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., risoluzione, recesso collegato alla caparra confirmatoria e obblighi restitutori relativi all'immobile, alle somme versate e al godimento già ricevuto.
Dopo la risoluzione è dovuta un’indennità per l’uso dell’immobile?
La Cassazione riconduce, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione dell'equivalente dell'anticipato godimento agli effetti restitutori derivanti dal venir meno del rapporto. Cass. n. 24687/2026 ha confermato tale impostazione anche rispetto a un immobile originariamente consegnato gratuitamente. Questa voce non deve essere automaticamente confusa con il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, che ha presupposti differenti.
Si può ottenere il trasferimento dell’immobile con l’art. 2932 c.c.?
Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. La parte interessata può chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. Nei contratti con prestazioni corrispettive occorre inoltre considerare l'esecuzione o l'offerta della prestazione dovuta, salvo che questa non sia ancora esigibile.
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