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Genitori separati, chi sceglie la scuola del figlio? La Cassazione chiarisce i criteri

20 agosto 2026

Chi decide la scelta della scuola con genitori separati quando padre e madre non sono d’accordo? Le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione devono essere assunte congiuntamente e, in caso di contrasto, la scelta passa al giudice. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2026, n. 24522, la Corte ha chiarito che la vicinanza dell’istituto, la comodità per il genitore collocatario e la presenza di amici del minore possono essere considerate, ma non possono diventare automaticamente decisive. La soluzione deve derivare da una valutazione concreta dell’interesse del figlio, comparando anche offerta formativa, identità familiare e culturale, inclinazioni personali e organizzazione di entrambi i genitori.

Bambino con zaino davanti a scuola, scelta della scuola con genitori separati

Scelta della scuola con genitori separati: chi decide in caso di disaccordo?

La scelta dell’istituto scolastico non è una decisione quotidiana che il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente può assumere autonomamente. Rientra invece tra le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione e all’educazione, che devono essere condivise da entrambi i genitori. Per i genitori separati il riferimento principale è l’art. 337-ter, comma 3, c.c., secondo cui la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi e le scelte più importanti devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Se l’accordo non viene raggiunto, la decisione è rimessa al giudice. Non significa però che il giudice possa sostituire semplicemente la propria preferenza a quella dei genitori. Deve individuare, nel caso concreto, la soluzione maggiormente rispondente all’interesse morale e materiale del minore.

Nella pratica è utile distinguere:

  • le decisioni ordinarie, legate alla gestione quotidiana della vita scolastica;
  • la scelta dell’istituto, che incide sul percorso educativo e formativo;
  • le decisioni che comportano un cambiamento rilevante, come il passaggio da scuola pubblica a privata o confessionale;
  • le situazioni nelle quali devono essere considerate anche le inclinazioni e la volontà del figlio.

Neppure l’affidamento esclusivo comporta necessariamente che un solo genitore possa decidere tutte le questioni educative. L’art. 337-quater c.c. consente infatti di mantenere condivise le decisioni di maggiore interesse, salvo diversa disposizione del giudice. Il punto centrale rimane quindi lo stesso: la collocazione del figlio non coincide con un potere esclusivo sulle scelte scolastiche.

Non basta scegliere l’istituto più vicino a casa

Uno degli aspetti più interessanti di Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2026, n. 24522 riguarda proprio il peso da attribuire alla logistica familiare. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva autorizzato la madre a iscrivere la figlia a una scuola pubblica, valorizzando soprattutto la vicinanza all’abitazione, la compatibilità del tragitto con il luogo di lavoro della madre, la presenza di una possibile amica della bambina e la circostanza che la minore fosse collocata prevalentemente presso di lei.

La Cassazione non afferma che questi elementi siano irrilevanti. Al contrario, distanza, tempi di percorrenza e organizzazione quotidiana devono essere valutati, soprattutto quando si tratta di bambini piccoli. Il problema nasce quando uno di questi elementi assume un peso quasi automatico e finisce per sostituire la comparazione complessiva richiesta dalla legge.

La Corte ha infatti censurato la decisione perché aveva considerato in modo prevalente il punto di vista organizzativo della madre, lasciando in secondo piano quello del padre e altri elementi potenzialmente rilevanti per la figlia.

In particolare, il giudice avrebbe dovuto confrontare:

  • l’offerta formativa dei due istituti;
  • le esigenze educative della minore;
  • l’identità culturale e familiare;
  • le sue inclinazioni e aspirazioni;
  • i vantaggi e gli svantaggi organizzativi per entrambi i genitori;
  • la vita sociale e relazionale della bambina.

Anche la presenza di un’amica nella scuola indicata dalla madre è stata considerata dalla Cassazione un elemento di peso limitato, se isolato dal resto della valutazione. La decisione scolastica non può quindi essere costruita attorno alla sola comodità del genitore collocatario: occorre chiedersi quale soluzione sia realmente migliore per quel figlio, in quella specifica situazione.

Genitori separati e scuola pubblica o privata: non esiste una preferenza automatica

Il caso deciso nel 2026 contrapponeva una scuola pubblica a un istituto ebraico. È però importante non trasformare la sentenza in una pronuncia sulla superiorità dell’una o dell’altra soluzione. La Cassazione chiarisce espressamente che non esiste una preferenza automatica né per la scuola pubblica né per quella privata o confessionale.

La Corte richiama il valore pluralistico della scuola pubblica, ricordando che essa non costituisce una scelta di livello inferiore né un semplice ripiego. Allo stesso tempo, però, questo principio non permette di evitare il confronto con l’altra proposta formativa. Se uno dei genitori indica una scuola privata o religiosa, il giudice deve valutarne concretamente programmi, impostazione educativa, attività, organizzazione e rapporto con il percorso personale del minore.

La stessa impostazione emerge dai precedenti più recenti. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2024, n. 13570 ha valorizzato la continuità nella scuola privata già frequentata, tenendo conto dei rapporti costruiti con compagni e insegnanti e della volontà del minore. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26820 ha invece censurato una decisione che aveva privilegiato la scuola privata sulla base di elementi non sufficienti, come attività offerte, presenza di un giardino e disponibilità del padre a sostenere la retta.

Il criterio resta quindi uno solo: l’interesse concreto del figlio, da accertare senza automatismi.

Questo comporta anche che:

  • la disponibilità di un genitore a pagare integralmente la retta non è decisiva;
  • la natura pubblica dell’istituto non determina una preferenza legale;
  • la dimensione religiosa o culturale può essere considerata, ma non prevale necessariamente;
  • la continuità scolastica può assumere particolare peso quando il percorso è già iniziato.

Il giudice deve quindi confrontare le opzioni come progetti educativi concreti, non come categorie astratte.

Cosa deve valutare davvero il giudice nell’interesse del figlio

Cass. n. 24522/2026 offre una vera e propria griglia di valutazione. Il giudice non deve individuare la scuola più comoda per gli adulti, ma quella che, all’esito di un bilanciamento complessivo, appare maggiormente coerente con le esigenze personali, educative e relazionali del minore. Proprio per questo ogni controversia richiede una valutazione individualizzata: non esiste un criterio valido automaticamente per tutte le famiglie.

Tra gli elementi che possono assumere rilievo vi sono:

  • età e fase evolutiva del figlio;
  • inclinazioni, capacità e aspirazioni personali;
  • continuità con il percorso scolastico già intrapreso;
  • rapporti costruiti con compagni e insegnanti;
  • offerta formativa e organizzazione dell’istituto;
  • identità culturale e familiare;
  • distanza da casa e tempi di percorrenza;
  • organizzazione di entrambi i genitori;
  • attività extrascolastiche e vita di relazione.

Il peso di ciascun fattore dipende dal caso concreto. Per un bambino che deve ancora iniziare la scuola primaria, ad esempio, la continuità con la scuola dell’infanzia può avere un significato diverso rispetto alla situazione di un adolescente già inserito da anni nello stesso istituto. Allo stesso modo, pochi minuti in più di tragitto possono essere irrilevanti in una famiglia e diventare importanti in un’altra, se incidono significativamente sulla gestione quotidiana del figlio.

La volontà del minore può inoltre assumere rilievo crescente con l’età e la maturità. Gli artt. 337-octies e 336-bis c.c. prevedono l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di quello più piccolo quando sia capace di discernimento. La sua opinione non vincola automaticamente il giudice, ma deve essere inserita nella valutazione complessiva, soprattutto quando riguarda relazioni scolastiche già consolidate o scelte che incidono profondamente sul suo percorso educativo.

Scelta scuola figlio: cosa ha deciso Cass. 24522/2026

Il caso deciso da Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2026, n. 24522 nasce dal contrasto tra due genitori separati sull’iscrizione della figlia alla scuola primaria. Il padre proponeva una scuola ebraica, ritenendola coerente con il contesto familiare e culturale della minore; la madre preferiva invece una scuola pubblica nel quartiere di residenza, più vicina alla casa e più compatibile con la propria organizzazione lavorativa.

La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta della madre, attribuendo particolare rilievo alla logistica quotidiana. La Cassazione ha però ritenuto questo approccio incompleto, perché il giudice non aveva confrontato in modo sufficiente tutte le ragioni proposte dai due genitori e tutti gli elementi utili a individuare la soluzione migliore per la figlia.

La Corte ha quindi precisato che:

  • la scuola pubblica non gode di una preferenza automatica;
  • la scuola privata o religiosa non prevale per il solo legame con l’identità familiare;
  • la maggiore comodità per il genitore collocatario non può diventare il criterio decisivo;
  • occorre comparare in concreto offerta formativa, identità culturale, esigenze educative, organizzazione familiare e interessi della minore.

La Cassazione non ha quindi imposto l’iscrizione alla scuola ebraica. Ha cassato la decisione e rinviato il caso alla Corte d’Appello, affinché fosse svolta una valutazione più ampia e proporzionata.

Questo passaggio va letto con attenzione anche dal punto di vista pratico. Quando i genitori sono in conflitto sulla scuola, non basta sostenere che un istituto sia “più comodo”, “più vicino” o “più coerente con la tradizione familiare”. Ogni argomento deve essere collegato al concreto interesse del figlio e confrontato con le alternative disponibili.

Quando il contrasto sulla scuola può arrivare fino in Cassazione

La sentenza affronta anche un profilo processuale rilevante. La scelta della scuola non viene considerata una semplice questione organizzativa, perché può incidere in modo duraturo sull’istruzione, sull’educazione e sul percorso di crescita del minore. Per questo, in determinate condizioni, il provvedimento che risolve il contrasto può essere sottoposto anche al controllo della Cassazione.

L’art. 473-bis.24 c.p.c., nel testo vigente dopo il correttivo alla riforma Cartabia, disciplina il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti e consente il ricorso per Cassazione nei casi in cui il provvedimento incida in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale.

Cass. n. 24522/2026 ha ritenuto che una decisione sulla scuola possa rientrare in questa categoria quando il giudice, sostituendosi ai genitori, assume una scelta di maggiore interesse destinata a produrre effetti significativi e duraturi sul percorso educativo del figlio.

La questione, però, va formulata con cautela: non ogni contrasto scolastico apre automaticamente la strada al ricorso in Cassazione. Occorre valutare la natura decisoria, l’incidenza concreta e la stabilità degli effetti del provvedimento.

I precedenti richiamati dalla Corte, tra cui Cass. n. 21553/2021, Cass. n. 6802/2023 e Cass. n. 13570/2024, confermano che le decisioni scolastiche possono incidere direttamente sul diritto-dovere dei genitori di educare e istruire i figli.

Il dato interessante è che la scelta dell’istituto viene così riconosciuta come una decisione che può toccare diritti fondamentali del minore e dei genitori. Per questo il controllo giudiziario non può ridursi a una valutazione sommaria o puramente logistica.

Conclusioni

Quando i genitori separati non riescono a trovare un accordo sulla scuola, nessuno dei due ha automaticamente l’ultima parola solo perché il figlio vive prevalentemente con lui o perché sostiene economicamente una determinata scelta.

La decisione deve essere costruita intorno al concreto interesse del minore, mettendo a confronto tutte le alternative. Distanza, costi, organizzazione familiare, continuità scolastica, relazioni sociali, identità culturale e offerta formativa possono tutti avere rilievo, ma nessuno di questi elementi può trasformarsi da solo in un criterio assoluto.

Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2026, n. 24522 conferma quindi un principio importante: la scelta della scuola richiede una valutazione individualizzata e completa, soprattutto quando il contrasto tra i genitori investe aspetti educativi e formativi destinati a incidere per anni sul figlio.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla scelta della scuola con genitori separati

Un genitore separato può iscrivere da solo il figlio a scuola?

In linea generale no, quando si tratta della scelta dell’istituto scolastico. È una decisione di maggiore interesse relativa all’istruzione e deve essere assunta di comune accordo, salvo diversa disposizione del giudice.

Chi decide se i genitori non sono d’accordo?

In caso di contrasto decide il giudice, applicando il criterio dell’interesse morale e materiale del minore e valutando tutte le circostanze rilevanti.

Il genitore collocatario ha più potere nella scelta della scuola?

No. La collocazione del figlio può incidere sugli aspetti pratici e logistici, ma non attribuisce automaticamente un potere prevalente sulle decisioni scolastiche.

Il giudice deve preferire la scuola pubblica?

No. La Cassazione esclude una preferenza automatica. Anche una scuola privata o confessionale può risultare conforme all’interesse del minore, se le circostanze concrete lo giustificano.

Conta la distanza della scuola da casa?

Sì, ma solo come uno degli elementi da valutare. Cass. n. 24522/2026 chiarisce che la vicinanza non può diventare da sola il criterio decisivo.

La volontà del figlio deve essere considerata?

Sì, soprattutto quando il minore ha almeno dodici anni o, anche se più piccolo, è capace di discernimento. La sua opinione va valutata insieme all’età, alla maturità e al contesto complessivo.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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