27 agosto 2026
Cos’è la quota di legittima e quanto spetta davvero agli eredi? È la parte del patrimonio che la legge riserva a determinati familiari, anche quando esiste un testamento. Le percentuali cambiano in presenza di coniuge, uno o più figli oppure ascendenti e non coincidono necessariamente con le quote applicabili quando si eredita senza testamento. Per effettuare il calcolo, inoltre, non basta considerare ciò che il defunto possedeva alla morte: possono assumere rilievo debiti, donazioni e attribuzioni già ricevute dai legittimari. Vediamo quali sono le percentuali nei principali casi familiari e come verificare se testamento o donazioni hanno inciso sulla parte riservata dalla legge.
Quota di legittima: cos’è e perché limita anche il testamento
Chi redige un testamento può scegliere a chi lasciare i propri beni, ma questa libertà incontra un limite quando esistono familiari ai quali la legge riconosce una posizione successoria protetta. La quota di legittima è la parte del patrimonio riservata a questi soggetti e deve essere considerata anche quando il testatore avrebbe voluto destinare tutto a un'altra persona.
L’art. 536 c.c. individua come legittimari il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti. Nei casi previsti dalla rappresentazione, ai discendenti dei figli sono riservati i diritti che sarebbero spettati al loro ascendente. La parte non riservata prende invece il nome di quota disponibile e può essere destinata liberamente dal testatore.
Per comprendere il meccanismo conviene distinguere tre elementi:
- quota di riserva, che la legge destina ai legittimari;
- quota disponibile, della quale il testatore può disporre;
- massa patrimoniale sulla quale devono essere calcolate queste percentuali.
Quest’ultimo aspetto è spesso decisivo. Se alla morte risultano beni per 200.000 euro, non è detto che la riserva debba essere calcolata semplicemente su questa cifra. L’art. 556 c.c. richiede infatti di ricostruire una massa che tiene conto del patrimonio relitto netto e delle donazioni rilevanti compiute durante la vita.
Ne deriva una conseguenza pratica importante: un testamento che attribuisce tutti i beni a una sola persona non cancella i diritti dei legittimari. Questo non significa, però, che la disposizione testamentaria sia automaticamente nulla. Occorre prima ricostruire il patrimonio rilevante, determinare la riserva e verificare se quanto ricevuto dal legittimario sia effettivamente inferiore a quanto gli spetta.
Chi rientra tra i familiari protetti
Essere parenti del defunto non significa necessariamente avere diritto a una parte minima del suo patrimonio. La legge riserva questa particolare protezione soltanto ai soggetti individuati dall’art. 536 c.c.: coniuge, figli e, quando mancano figli, ascendenti, oltre ai discendenti che subentrano nei casi previsti dalla rappresentazione.
Una situazione frequente riguarda il coniuge separato. La separazione personale non determina automaticamente la perdita dei diritti successori. Ai sensi degli artt. 548 e 585 c.c., il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Diversa è la posizione di chi abbia subito l’addebito della separazione con sentenza passata in giudicato: in questo caso non conserva la normale quota di riserva, ma può avere diritto all’assegno vitalizio previsto dall’art. 548 c.c. se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto. L’assegno viene determinato tenendo conto delle sostanze ereditarie, della qualità e del numero degli eredi e non può superare quanto ricevuto a titolo di alimenti.
Fratelli e sorelle occupano invece una posizione differente: non rientrano tra i legittimari indicati dall’art. 536 c.c. Un fratello può essere chiamato alla successione legittima quando ricorrono le condizioni previste dalla legge e mancano successibili prevalenti, ma non acquista per questo una quota minima protetta contro il testamento.
La distinzione ha conseguenze concrete. Un fratello escluso dalle disposizioni testamentarie non può chiedere la riduzione soltanto perché avrebbe potuto ereditare in assenza del testamento. Prima di valutare una possibile lesione occorre quindi individuare quali soggetti rivestivano la qualità di legittimari al momento dell’apertura della successione.
Coniuge e figli: percentuali della legittima
Quanto spetta a ciascun legittimario dipende dalla situazione familiare esistente al momento dell’apertura della successione. Gli artt. 537, 538, 540, 542 e 544 c.c. prevedono percentuali differenti a seconda della presenza del coniuge, del numero dei figli e, quando questi mancano, degli ascendenti.
Le principali combinazioni possono essere riassunte così:
- Coniuge senza figli né ascendenti: al coniuge è riservata la metà del patrimonio; la restante metà costituisce la quota disponibile.
- Un figlio senza coniuge: al figlio è riservata la metà; la disponibile è pari alla restante metà.
- Due figli senza coniuge: ai figli sono riservati complessivamente i due terzi, quindi un terzo ciascuno; la disponibile è un terzo.
- Tre figli senza coniuge: ai figli sono riservati complessivamente i due terzi, quindi 2/9 ciascuno; la disponibile è un terzo.
- Coniuge e un figlio: al coniuge è riservato un terzo e al figlio un terzo; rimane disponibile un terzo.
- Coniuge e due figli: al coniuge è riservato un quarto e ai figli complessivamente la metà, quindi un quarto ciascuno; la disponibile è un quarto.
- Coniuge e tre figli: al coniuge è riservato un quarto e ai figli complessivamente la metà, quindi un sesto a ciascun figlio; la disponibile è un quarto.
- Coniuge e più figli: al coniuge è riservato un quarto e ai figli complessivamente la metà, da dividere in parti uguali; la disponibile è un quarto.
- Ascendenti senza coniuge e senza figli: agli ascendenti è riservato complessivamente un terzo; la disponibile è pari a due terzi.
- Coniuge e ascendenti, senza figli: al coniuge è riservata la metà e agli ascendenti complessivamente un quarto; la disponibile è un quarto.
La metà riservata ai figli quando concorrono con il coniuge è quindi una quota complessiva e non individuale. È questo che spiega perché, con due figli, ciascuno abbia una riserva di un quarto, mentre con tre figli ciascuno abbia diritto a un sesto.
Per il coniuge devono inoltre essere considerati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, quando ricorrono i presupposti dell’art. 540 c.c. Tali diritti non rappresentano semplicemente una percentuale aggiuntiva da sommare alla riserva, ma devono essere considerati nella concreta sistemazione patrimoniale della successione.
Cosa cambia quando esiste un testamento
Il testamento consente di decidere a chi attribuire i beni e di utilizzare liberamente la parte disponibile, ma non elimina la protezione riconosciuta ai legittimari. Un figlio o il coniuge possono anche non ricevere nulla in base al testamento: ciò non significa che abbiano perso la possibilità di far valere la riserva qualora, dopo il necessario calcolo, risulti effettivamente lesa.
È importante, però, non confondere quota di riserva e quota spettante nella successione senza testamento. Successione necessaria e successione legittima rispondono infatti a funzioni differenti.
Un esempio è particolarmente utile:
- nel concorso tra coniuge e più figli, l’art. 542 c.c. riserva un quarto al coniuge e la metà complessivamente ai figli, lasciando disponibile un quarto;
- quando invece manca un testamento efficace, l’art. 581 c.c. attribuisce al coniuge un terzo dell’eredità se concorre con più figli.
Le percentuali sono diverse perché nel primo caso si individua il limite che testamento e liberalità incontrano rispetto ai diritti dei legittimari; nel secondo si stabilisce direttamente come deve essere devoluta l’eredità in assenza di disposizioni testamentarie efficaci.
Alla domanda “il testamento può escludere la legittima?” bisogna quindi rispondere con precisione. Il testatore può materialmente non attribuire nulla a un legittimario, ma non può far venir meno la tutela che la legge gli riconosce. La disposizione testamentaria che incide sulla riserva non è automaticamente nulla: occorre determinare la massa patrimoniale, verificare l'esistenza della lesione e, se necessario, utilizzare gli strumenti previsti per ottenere la reintegrazione.
Per questo la sola lettura del testamento spesso non permette di sapere quanto spetti davvero a un figlio o al coniuge. Il passaggio successivo consiste nel ricostruire beni, debiti e donazioni secondo le regole applicabili al calcolo della riserva.
Come si calcola la quota nell’eredità tra beni, debiti e donazioni
Per stabilire quanto spetta a un legittimario non basta applicare la relativa percentuale ai beni ancora presenti nel patrimonio del defunto. L’art. 556 c.c. richiede una ricostruzione più ampia, nella quale assumono rilievo il patrimonio lasciato, i debiti e le donazioni effettuate durante la vita. È proprio questo calcolo che può far emergere una lesione non evidente dalla semplice lettura del testamento o dall’inventario dei beni esistenti alla morte.
Il procedimento può essere sintetizzato così:
massa di calcolo = beni relitti – debiti + donazioni da riunire fittiziamente
In termini tecnici, si sommano quindi il relictum netto e il donatum. Per prima cosa si individuano i beni appartenenti al defunto al momento della morte e si sottraggono i debiti ereditari. Al valore così ottenuto vengono aggiunte, ai fini del calcolo, le donazioni rilevanti.
Un esempio permette di comprendere meglio il risultato:
- beni esistenti al momento della morte: 300.000 euro;
- debiti ereditari: 50.000 euro;
- donazioni rilevanti effettuate in vita: 100.000 euro;
- massa di calcolo: 300.000 – 50.000 + 100.000 = 350.000 euro.
Se vi è un unico figlio e non concorre il coniuge, la sua riserva è pari alla metà, quindi 175.000 euro. I restanti 175.000 euro costituiscono la quota disponibile.
La riunione fittizia è un’operazione contabile: non comporta, per il solo fatto del calcolo, il ritorno materiale dei beni donati nell’asse ereditario. Il valore delle donazioni deve essere determinato secondo i criteri previsti dagli artt. 747-750 c.c. e dalla disciplina della riunione fittizia. In linea generale, per i beni rileva il loro valore al momento dell’apertura della successione, mentre per il denaro assume rilievo il valore nominale.
Occorre infine considerare anche le liberalità già ricevute dallo stesso legittimario. Riunione fittizia, imputazione e collazione non coincidono: la prima forma la massa di calcolo, l’imputazione incide su quanto il legittimario debba ancora conseguire, mentre la collazione opera principalmente nei rapporti divisionali tra determinati coeredi.
Prima di intervenire sulle donazioni occorre verificare l’intera successione
Trovare una donazione di valore elevato non significa automaticamente poter agire contro chi l’ha ricevuta. Prima occorre determinare la massa, calcolare la riserva e verificare quanto sia già pervenuto al legittimario. Inoltre, quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, deve essere considerato il meccanismo previsto dall’art. 553 c.c.
La norma prevede che, quando ricorrono i relativi presupposti, le quote degli altri eredi legittimi siano ridotte di diritto, proporzionalmente e nella misura necessaria a integrare la riserva. Non è quindi corretto partire dal presupposto che il legittimario debba sempre rivolgersi immediatamente contro i donatari.
Cass. civ., sez. II, ord., 22 giugno 2023, n. 17856 ha chiarito che, quando il relictum non è sufficiente, occorre verificare anzitutto se la lesione possa essere eliminata attraverso la riduzione delle quote degli altri eredi legittimi ai sensi dell’art. 553 c.c. Per la parte eventualmente ancora insoddisfatta possono quindi assumere rilievo le altre attribuzioni lesive. Sul rapporto tra relictum, donazioni e operatività dell’art. 553 c.c. è intervenuta anche Cass. civ., sez. II, ord., 26 febbraio 2026, n. 4354.
Quando occorre procedere alla riduzione, non è possibile scegliere liberamente l’attribuzione da colpire. Deve essere rispettata la sequenza prevista dalla legge: prima si verifica se la lesione possa essere eliminata mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie; soltanto se questa non è sufficiente si procede sulle donazioni, iniziando da quella più recente e risalendo progressivamente verso le anteriori. Le disposizioni testamentarie aventi lo stesso grado vengono ridotte secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Cass. civ., sez. II, ord., 2 dicembre 2022, n. 35461 ha ribadito il rilievo dell’ordine previsto per le donazioni. Più recentemente, Cass. civ., sez. II, ord., 22 aprile 2025, n. 10456 ha richiamato espressamente la necessità di rispettare la sequenza tra riduzione delle disposizioni testamentarie e successivo intervento sulle donazioni.
Quota di legittima lesa: quando si può chiedere la riduzione
Ricevere meno di un altro erede non significa necessariamente avere subito una lesione. Il defunto può favorire un figlio rispetto a un altro utilizzando la parte disponibile; ciò che conta è che a ciascun legittimario rimanga almeno il valore che la legge gli riserva. Per stabilirlo bisogna quindi confrontare la riserva risultante dalla massa di calcolo con quanto il singolo legittimario ha ricevuto, considerando anche le attribuzioni rilevanti effettuate durante la vita.
Quando il legittimario ritiene, sulla base di questa ricostruzione, che la propria riserva sia stata lesa, il principale strumento di tutela è l’azione di riduzione. Attraverso questa azione il giudice verifica la lesione e, se la domanda è fondata, elimina gli effetti delle attribuzioni lesive nella misura necessaria alla reintegrazione.
La disposizione testamentaria o la donazione non è automaticamente nulla per il solo fatto di avere inciso sulla quota di riserva. Allo stesso modo, la presenza di una donazione lesiva non determina da sola l’immediato ritorno materiale del bene nell’asse: occorre accertare la lesione, individuare le attribuzioni interessate e applicare l’ordine previsto dalla legge.
Nella ricostruzione possono assumere rilievo anche liberalità indirette oppure atti formalmente onerosi dei quali venga dimostrata, in concreto, la natura gratuita o simulata. La circostanza che un immobile sia stato venduto a un figlio o a un altro familiare, ad esempio, non permette da sola di qualificare l’operazione come liberalità. Occorre dimostrare gli elementi che ne evidenziano la funzione liberale o l’eventuale simulazione e determinarne il valore rilevante per il calcolo.
Anche quanto già ricevuto dallo stesso legittimario deve essere verificato secondo le regole applicabili. Una ricostruzione incompleta delle precedenti attribuzioni può infatti condurre a ritenere esistente una lesione che, una volta considerate tutte le componenti patrimoniali, potrebbe avere una misura diversa.
Cosa deve verificare chi ha ricevuto meno del dovuto
Quando un coniuge, un figlio o un altro legittimario sospetta di essere stato leso, è utile partire dalla documentazione. Testamento e consistenza attuale dell’eredità sono soltanto una parte della verifica: può essere necessario ricostruire anche passività, donazioni, trasferimenti effettuati negli anni precedenti e attribuzioni ricevute personalmente dal soggetto che intende far valere la riserva.
In concreto è utile verificare:
- quali soggetti rivestissero la qualità di legittimari all’apertura della successione;
- quali beni appartenessero al defunto e quale fosse il loro valore rilevante;
- quali debiti debbano essere sottratti;
- quali donazioni debbano essere considerate nella riunione fittizia;
- quali attribuzioni abbia già ricevuto il legittimario;
- se vi siano operazioni delle quali si debba accertare una possibile funzione liberale;
- quali disposizioni incidano effettivamente sulla riserva e secondo quale ordine possano essere ridotte.
Questa ricostruzione assume rilievo anche nel processo. Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268 ha precisato che il legittimario deve indicare gli elementi patrimoniali utili alla determinazione della massa e allegare la lesione, ma non è necessario che quantifichi matematicamente già nell’atto introduttivo il valore definitivo di ogni bene o l’esatto importo della lesione. L’onere di allegazione può essere assolto indicando la riserva spettante e deducendo che, tenuto conto delle disposizioni testamentarie, delle donazioni e di quanto già ricevuto, il valore pervenuto è inferiore a quello dovuto.
Ciò non significa che la ricostruzione possa essere rinviata indistintamente alle fasi successive del giudizio. È prudente individuare sin dall’inizio beni, donazioni e principali elementi patrimoniali rilevanti, anche alla luce delle preclusioni processuali.
Prima di intraprendere un’iniziativa giudiziaria devono inoltre essere verificati gli eventuali termini di prescrizione e gli effetti di atti già compiuti, come accettazioni, rinunce o transazioni. Quando la successione comprende più donazioni, operazioni risalenti o contestazioni sulla natura degli atti, l’assistenza di un avvocato che si occupa di successioni può essere utile per verificare la lesione e individuare il rimedio concretamente applicabile.
Conclusioni
Sapere quale percentuale è riservata a coniuge, figli o ascendenti è utile, ma non basta per stabilire quanto un legittimario debba effettivamente ricevere. Il risultato dipende dalla ricostruzione della massa sulla quale viene calcolata la riserva, considerando patrimonio relitto netto, donazioni rilevanti e attribuzioni già ricevute dal soggetto interessato.
È quindi possibile che un’eredità apparentemente modesta nasconda una situazione diversa se, durante la vita, il defunto ha effettuato donazioni di valore significativo. Allo stesso modo, l’esistenza di un testamento che favorisce un erede rispetto agli altri non significa necessariamente che vi sia una lesione: il testatore può utilizzare liberamente la disponibile. Il problema si pone quando quanto attribuito a un legittimario risulta inferiore alla quota di riserva determinata secondo le regole applicabili.
Quando emerge una possibile lesione, occorre inoltre individuare correttamente le attribuzioni sulle quali intervenire. La disciplina non consente di scegliere indistintamente una donazione da contestare: devono essere considerati l’eventuale meccanismo previsto dall’art. 553 c.c., le disposizioni testamentarie e, se necessario, le donazioni secondo il relativo ordine di riduzione.
Prima di intraprendere un giudizio è quindi utile raccogliere la documentazione patrimoniale e successoria, verificando anche eventuali termini di prescrizione e gli effetti degli atti già compiuti. Una verifica preventiva consente di capire se la lesione esista realmente, quale ne sia la misura e quale tutela possa essere utilizzata.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sulla quota di legittima
Come si calcola la quota di legittima?
Ai sensi dell’art. 556 c.c., non si considerano soltanto i beni esistenti alla morte. Si parte dai beni relitti, si sottraggono i debiti e si aggiunge contabilmente il valore delle donazioni rilevanti: in termini tecnici, relictum netto + donatum. Sulla massa così determinata vengono applicate le percentuali di riserva previste per i diversi legittimari.
Qual è la quota di legittima dei figli?
Se vi è un solo figlio e non concorre il coniuge, l’art. 537 c.c. gli riserva la metà del patrimonio. Quando i figli sono più di uno, la riserva è complessivamente pari a due terzi, da dividere in parti uguali. Due figli hanno quindi diritto a un terzo ciascuno; con tre figli, la riserva individuale è pari a 2/9.
Quanto spetta al coniuge con uno o più figli?
Se concorrono coniuge e un figlio, l’art. 542 c.c. riserva un terzo al coniuge e un terzo al figlio, lasciando disponibile il restante terzo. Con due o più figli, al coniuge è riservato un quarto e ai figli complessivamente la metà. Con due figli ciascuno ha quindi una riserva di un quarto; con tre figli, ciascuno ha diritto a un sesto.
Il coniuge separato ha diritto alla quota di legittima?
Sì, quando la separazione non gli è stata addebitata con sentenza passata in giudicato: in questo caso conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. In presenza di addebito definitivo non conserva invece la normale riserva, ma può ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, l’assegno vitalizio previsto dall’art. 548 c.c. se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto.
Il testamento può escludere la legittima?
Il testamento può materialmente non attribuire nulla a un legittimario, ma non può eliminare la protezione riconosciutagli dalla legge. Se, effettuato il calcolo, risulta una lesione, può essere esercitata l’azione di riduzione. La disposizione lesiva non è automaticamente nulla: è necessario verificare la lesione e ottenere, ricorrendone i presupposti, la reintegrazione della riserva.
I fratelli hanno diritto alla quota di legittima?
No. Fratelli e sorelle non sono compresi tra i legittimari indicati dall’art. 536 c.c. Possono essere chiamati all’eredità secondo le regole della successione legittima quando ricorrono i relativi presupposti, ma non hanno una quota minima riservata contro la volontà espressa dal defunto nel testamento.
Qual è la differenza tra quota di legittima e successione legittima?
La quota di legittima è la parte del patrimonio riservata a determinati familiari anche contro disposizioni testamentarie lesive. La successione legittima stabilisce invece a chi viene devoluta l’eredità quando manca, in tutto o in parte, un testamento efficace. Le percentuali possono essere diverse: con coniuge e più figli, l’art. 542 c.c. riserva un quarto al coniuge e la metà complessivamente ai figli, mentre, in assenza di testamento, l’art. 581 c.c. attribuisce al coniuge un terzo dell’eredità.
Cosa fare se si ritiene lesa la propria quota?
Occorre ricostruire il patrimonio relitto, i debiti, le donazioni e quanto già ricevuto dal legittimario, individuando poi le disposizioni che incidono sulla riserva. Prima di agire devono essere verificati anche l’ordine previsto per la riduzione, gli eventuali termini di prescrizione e gli effetti degli atti già compiuti. Nei casi complessi è utile sottoporre testamento e documentazione patrimoniale a un avvocato che si occupa di successioni.
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