Blog

Denuncia del medico di base: responsabilità dell’ASL e risarcimento

29 agosto 2026

Quando la denuncia di un medico di base può portare a un risarcimento? Se il sanitario tiene una condotta professionalmente colposa, per esempio in caso di errore o ritardo diagnostico, e da questa deriva un danno alla salute, può sorgere una responsabilità civile. Quando il medico opera in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, può essere chiamata a rispondere anche l’ASL. Occorre però distinguere la responsabilità verso il paziente dall’eventuale responsabilità interna del professionista e, soprattutto, la richiesta di risarcimento dal reclamo, dalla segnalazione disciplinare e dalla denuncia penale.

Medico di base durante una visita con una paziente per responsabilità sanitaria e risarcimento danni

Denuncia medico di base: quando nasce una responsabilità civile

Chi cerca informazioni su come fare una denuncia medico di base utilizza spesso la parola “denuncia” in senso generico. Dal punto di vista giuridico, invece, il primo passaggio consiste nel capire che cosa si contesta al sanitario e quale risultato si vuole ottenere. Un reclamo relativo al servizio, una segnalazione all’Ordine professionale, una denuncia o querela in sede penale e una domanda di risarcimento sono strumenti differenti, con finalità e presupposti propri.

Se il paziente lamenta un danno alla salute, il problema diventa anzitutto civilistico. Non basta che il medico abbia commesso un errore o che il paziente sia insoddisfatto della prestazione. Occorre verificare se vi sia stata una condotta professionalmente colposa e se questa abbia provocato un pregiudizio risarcibile. Possono venire in considerazione, ad esempio:

  • la sottovalutazione di sintomi che richiedevano ulteriori verifiche;
  • l’omessa prescrizione di accertamenti necessari;
  • il ritardo ingiustificato nell’invio a uno specialista;
  • una prescrizione terapeutica inadeguata che abbia prodotto conseguenze dannose.

La posizione dell’ASL e quella personale del medico devono però essere tenute distinte. L’art. 7 della legge n. 24/2017 prevede che la struttura sanitaria risponda ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose dei professionisti dei quali si avvale; il comma 2 estende espressamente tale disciplina anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzione con il SSN. Il sanitario, invece, risponde in via generale ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale con il paziente.

È quindi possibile che una stessa vicenda coinvolga il medico e l’azienda sanitaria, ma sulla base di regimi di responsabilità che non devono essere confusi.

Quando un errore sanitario diventa fonte di risarcimento

Non ogni errore diagnostico o terapeutico comporta un diritto al risarcimento. In una controversia sanitaria occorre ricostruire una sequenza precisa: condotta, evento lesivo, nesso causale e conseguenze dannose. È questo che distingue una prestazione criticabile da un fatto capace di produrre responsabilità civile.

Il problema emerge con particolare evidenza nei casi di ritardo diagnostico. Si pensi al paziente che si rivolge più volte al medico per determinati sintomi e riceve la diagnosi corretta soltanto alcuni mesi dopo. La successione temporale, da sola, non dimostra che il ritardo abbia provocato un danno. Bisogna chiedersi se una condotta professionale corretta avrebbe consentito di individuare prima la patologia e, soprattutto, se una diagnosi tempestiva avrebbe evitato il peggioramento o ne avrebbe ridotto l’entità.

La giurisprudenza di legittimità insiste sulla necessità di questa verifica. Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27142 e Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2025, n. 745 ribadiscono che, quando viene dedotto un aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia, il paziente deve provare il collegamento causale con la condotta sanitaria. Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2025, n. 13162 distingue inoltre la causalità tra condotta ed evento dal diverso collegamento tra l’evento e le conseguenze delle quali viene chiesto il risarcimento.

In sede civile la causalità viene valutata secondo il criterio del “più probabile che non”. Non è quindi sufficiente prospettare che una diversa condotta avrebbe forse prodotto un risultato migliore: occorre raggiungere, sulla base degli elementi disponibili e delle conoscenze scientifiche applicabili al caso, il grado di probabilità richiesto per attribuire il danno alla condotta contestata.

Responsabilità del medico di base per errori e ritardi nella diagnosi

Il medico di medicina generale è spesso il primo professionista al quale il paziente riferisce un nuovo sintomo. Questo ruolo non significa che debba individuare immediatamente qualsiasi patologia, né che una diagnosi successivamente risultata errata dimostri di per sé una responsabilità del medico di base. L’accertamento riguarda piuttosto il comportamento concretamente esigibile dal professionista sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui ha visitato o assistito il paziente.

Il medico può quindi essere chiamato a rispondere quando l’errore sia riconducibile alla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia e ricorrano gli ulteriori presupposti della responsabilità. Nella pratica possono assumere rilievo:

  • sintomi persistenti o significativi non adeguatamente considerati;
  • accertamenti non prescritti nonostante il quadro clinico;
  • mancato invio allo specialista quando fossero necessari approfondimenti;
  • omesso controllo dell’evoluzione di una situazione già conosciuta.

Un riferimento particolarmente pertinente è Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14846. La controversia traeva origine dalla diagnosi tardiva di una grave insufficienza renale attribuita al medico di base. La vicenda mostra bene perché non sia corretto ragionare a posteriori partendo soltanto dalla diagnosi definitiva: bisogna ricostruire quali sintomi fossero stati manifestati, quali informazioni fossero disponibili e quali accertamenti potessero ragionevolmente essere richiesti in quel momento.

Questo aspetto assume un peso concreto anche prima di iniziare un’azione. Quando si sospetta una negligenza del medico di base, è utile ricostruire cronologicamente visite, prescrizioni, esami e successivi accessi specialistici. Il giudizio sulla condotta non può infatti essere formulato semplicemente confrontando ciò che il medico sapeva allora con ciò che è diventato noto soltanto in seguito.

Perché dei danni può rispondere anche l’ASL

Uno degli aspetti meno intuitivi per il paziente riguarda il rapporto tra medico di medicina generale e azienda sanitaria. Il medico convenzionato non deve essere un dipendente dell’ASL perché quest’ultima possa rispondere del danno causato nell’esecuzione della prestazione riconducibile al Servizio sanitario nazionale.

Il riferimento civilistico centrale è l’art. 1228 c.c., secondo il quale chi si avvale dell’opera di terzi nell’adempimento della propria obbligazione risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi. Questo principio va letto insieme all’organizzazione dell’assistenza sanitaria pubblica e, oggi, all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 24/2017, che comprende espressamente anche le prestazioni svolte in regime di convenzione con il SSN.

Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14846 ha applicato tale principio proprio al medico di medicina generale. Secondo la Corte, l’ASL è tenuta a garantire l’assistenza medico-generica e adempie a tale funzione anche avvalendosi di medici convenzionati. Il rapporto di convenzionamento non interrompe quindi il collegamento tra prestazione sanitaria e obbligazione dell’azienda verso l’assistito. In dottrina, la decisione è stata esaminata specificamente da Torrisi, Responsabilità dell’ASL per il fatto colposo del medico di base e pagamento con surroga del terzo, Danno e Responsabilità, 2024.

Il principio ha trovato un'ulteriore applicazione in Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5673, relativa a una prestazione resa a un cittadino non residente. La decisione non significa che l’ASL risponda automaticamente di qualsiasi attività svolta da un medico convenzionato nei confronti di un non residente. Occorre accertare a quale titolo sia stata resa concretamente la prestazione: se nell’ambito dell’assistenza riconducibile al SSN oppure come attività esclusivamente privatistica. Nella fattispecie esaminata, la Cassazione ha posto a carico dell’ASL la prova della natura puramente privata dell’attività.

Per il paziente la conseguenza è rilevante: quando il danno deriva da una prestazione resa dal medico di base nell’ambito del SSN, la valutazione della domanda risarcitoria non può fermarsi alla sola posizione personale del professionista. La responsabilità dell’ASL verso il paziente costituisce però un problema distinto dall’eventuale rapporto interno con il medico, che segue regole differenti e che affronteremo separatamente.

Denuncia medico di base: quali danni possono essere risarciti

Accertare una condotta colposa non basta ancora per stabilire quanto debba essere risarcito. Occorre individuare le conseguenze concretamente riconducibili all’errore sanitario, distinguendole dagli effetti che la patologia avrebbe comunque prodotto. L’art. 1223 c.c. collega infatti il risarcimento alla perdita subita e al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Nel caso del medico di medicina generale, il danno può derivare, ad esempio, dall’aggravamento di una malattia che avrebbe potuto essere trattata prima oppure dalle conseguenze di una terapia non appropriata. A seconda della vicenda possono venire in considerazione:

  • il danno alla salute conseguente all’aggravamento della patologia o all’insorgenza di una nuova malattia;
  • le spese e le ulteriori cure rese necessarie;
  • le conseguenze patrimoniali documentabili, comprese eventuali perdite reddituali;
  • quando ne ricorrano rigorosamente i presupposti, la perdita di una concreta e apprezzabile possibilità favorevole.

La perdita di chance richiede particolare cautela: non può diventare uno strumento per ottenere un risarcimento quando non sia possibile dimostrare il rapporto causale richiesto per il danno concretamente lamentato. La possibilità perduta deve avere una propria consistenza e non ridursi a una mera ipotesi astratta.

È altrettanto importante distinguere danno e disservizio. Un medico difficilmente reperibile, un appuntamento rinviato o un comportamento scortese possono eventualmente giustificare altre iniziative, ma non determinano automaticamente un diritto al risarcimento. Se invece, per esempio, la mancata valutazione tempestiva di sintomi rilevanti determina un ritardo nelle cure e un aggravamento della patologia, il problema assume una diversa rilevanza civilistica.

La richiesta risarcitoria deve quindi essere costruita sulle conseguenze effettivamente attribuibili alla condotta contestata, evitando di imputare al sanitario l’intera evoluzione negativa della malattia quando una parte di essa si sarebbe verificata comunque.

Come provare l’errore, il danno e il nesso causale

La prova rappresenta spesso il passaggio decisivo nelle controversie di responsabilità sanitaria. Il paziente deve anzitutto ricostruire la condotta contestata e dimostrare il nesso causale tra questa e il danno alla salute, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. La semplice successione temporale tra visita medica e successivo peggioramento non è sufficiente.

Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27142 e Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2025, n. 745 ribadiscono il rilievo della causalità quando il paziente deduce l’aggravamento di una patologia o l’insorgenza di una nuova malattia. Più recentemente, Cass. civ., sez. III, ord. 18 marzo 2026, n. 6499 ha confermato che la causalità materiale costituisce un elemento costitutivo della responsabilità in queste ipotesi.

Sul piano pratico, prima di formulare una richiesta è quindi utile acquisire e ordinare:

  • prescrizioni, referti ed esami relativi al periodo interessato;
  • documentazione delle visite e delle terapie;
  • documenti relativi ai successivi accessi presso specialisti o strutture sanitarie;
  • ogni elemento utile a ricostruire quando sono comparsi i sintomi e come si sono evoluti.

La documentazione sanitaria può assumere rilievo anche nella ricostruzione presuntiva dei fatti, secondo le ordinarie regole probatorie. La sua valutazione deve però essere accompagnata, quando necessario, da un esame medico-legale della vicenda.

Va poi distinta la posizione dell’ASL da quella personale del professionista. Una volta dimostrato il nesso causale, nel rapporto contrattuale con la struttura sanitaria si apre il diverso piano della prova dell’esatto adempimento o dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Il medico, invece, risponde normalmente secondo l’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, salvo che abbia assunto direttamente una specifica obbligazione contrattuale con il paziente.

Questa distinzione evita un errore frequente: ritenere che le medesime regole sull’onere della prova possano essere applicate indistintamente all’ASL e al medico.

Come denunciare un medico di base e a chi rivolgersi

Una volta ricostruiti i fatti, occorre scegliere lo strumento coerente con il risultato perseguito. Denunciare un medico di base può significare, nel linguaggio comune, iniziative giuridicamente molto diverse. Non esiste quindi un unico destinatario al quale rivolgersi in ogni situazione.

In particolare:

  • il reclamo all’azienda sanitaria riguarda problemi o disservizi nell’erogazione dell’assistenza;
  • la segnalazione all’Ordine professionale può riguardare la violazione di doveri deontologici;
  • la richiesta risarcitoria mira a ottenere il ristoro del danno;
  • denuncia e querela appartengono al diverso ambito penale, quando ne ricorrano i presupposti.

Questa distinzione ha una conseguenza pratica: un reclamo all’URP o una segnalazione all’Ordine non equivalgono a un’azione per il risarcimento. Se il paziente sostiene di aver subito un danno alla salute, occorre valutare separatamente la pretesa civilistica e individuare i soggetti nei cui confronti farla valere.

Anche l’accesso al giudizio risarcitorio in materia sanitaria segue regole specifiche. L’art. 8 della legge n. 24/2017 disciplina una condizione di procedibilità della domanda. Prima di iniziare la causa, il danneggiato può esperire alternativamente il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsto dall’art. 696-bis c.p.c. oppure il procedimento di mediazione. Non si tratta, quindi, di due passaggi che debbano necessariamente essere svolti uno dopo l’altro.

La consulenza tecnica preventiva può essere particolarmente utile nelle controversie in cui il nodo principale riguarda l’accertamento medico-legale, perché consente di affrontare tecnicamente i profili della condotta e della causalità e contempla anche un tentativo di conciliazione.

Prima di scegliere come procedere è quindi utile individuare con precisione che cosa si vuole contestare e quale risultato si intende ottenere. È questo, più del termine utilizzato per descrivere l’iniziativa, a determinare lo strumento appropriato.

Rivalsa dell’azienda sanitaria e responsabilità del professionista

Il risarcimento dovuto al paziente e il successivo rapporto tra azienda sanitaria e medico costituiscono due questioni differenti. Il fatto che l’ASL risponda verso l’assistito ai sensi dell’art. 1228 c.c. non significa che possa automaticamente trasferire sul professionista l’intero peso economico del risarcimento.

Per le fattispecie alle quali si applica il regime anteriore alla legge n. 24/2017, la Cassazione ha escluso che la responsabilità della struttura possa essere considerata una semplice responsabilità per fatto altrui dalla quale derivi il diritto di recuperare integralmente quanto pagato. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28987 ha ricondotto il rapporto interno alle regole delle obbligazioni solidali, con la presunzione di pari contribuzione prevista dagli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salva la prova di una diversa incidenza delle rispettive condotte. Il principio è stato sviluppato, tra le altre, da Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 29001.

Per il regime introdotto dalla legge n. 24/2017 occorre invece considerare l’art. 9, che distingue anche in relazione alla natura pubblica o privata della struttura. Nel caso che interessa questo articolo, quello dell’ASL, assume rilievo la responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, la cui azione è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. La disposizione stabilisce inoltre condizioni e limiti specifici, anche rispetto alla misura della responsabilità in caso di colpa grave.

Non è quindi corretto descrivere il meccanismo semplicemente dicendo che “l’ASL paga il paziente e poi si rivale sul medico”. Nel settore pubblico il quadro è più articolato.

Anche sotto il profilo temporale bisogna evitare automatismi. Per individuare la disciplina applicabile occorre verificare il regime normativo della fattispecie e del rapporto interno, distinguendo le vicende soggette al diritto previgente da quelle alle quali trova applicazione l’art. 9 della legge n. 24/2017. Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2025, n. 15446 e Cass. civ., sez. III, 25 aprile 2026, n. 11168 risultano particolarmente utili proprio per questa distinzione.

Per il paziente, tuttavia, il punto essenziale resta un altro: l’eventuale responsabilità interna del professionista non deve essere confusa con il suo diritto di chiedere il risarcimento ai soggetti che ne rispondono nei suoi confronti.

Conclusioni: quando è utile valutare un’azione per il risarcimento

Quando si ritiene che la condotta del medico di base abbia provocato un danno, è utile evitare di partire direttamente dalla domanda “come lo denuncio?”. Il primo passaggio consiste nel ricostruire ciò che è accaduto e verificare se esistano i presupposti per una richiesta risarcitoria.

Nella pratica, è opportuno raccogliere prescrizioni, referti, esami e documentazione relativa alle visite, ordinandoli cronologicamente. Questa ricostruzione consente di individuare quali informazioni fossero disponibili nei diversi momenti e se vi siano stati ritardi, omissioni o altre condotte che richiedano un approfondimento. Quando il problema riguarda aspetti clinici, la valutazione medico-legale può essere necessaria per verificare sia la condotta professionale sia il nesso causale con il danno lamentato.

Un ulteriore passaggio riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili. Come affermato da Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14846, l’ASL può rispondere ai sensi dell’art. 1228 c.c. dell’attività colposa del medico di medicina generale convenzionato quando la prestazione è resa nell’ambito dell’assistenza del SSN. L’art. 7 della legge n. 24/2017 conferma sul piano normativo la rilevanza delle prestazioni svolte in regime di convenzione.

Questo non significa che ogni errore del medico dia diritto a un risarcimento. Devono essere accertati condotta rilevante, danno e nesso causale, tenendo distinti il regime di responsabilità dell’ASL e quello personale del sanitario. Allo stesso modo, l’eventuale responsabilità interna del medico nei confronti dell’azienda sanitaria costituisce una questione diversa dalla pretesa del paziente.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su denuncia medico di base

Come si fa a denunciare un medico di base?

Dipende dalla finalità. Se si vuole ottenere il risarcimento di un danno alla salute, occorre valutare una richiesta risarcitoria e gli strumenti previsti per le controversie di responsabilità sanitaria. Un reclamo all’azienda sanitaria o una segnalazione all’Ordine dei medici hanno invece finalità differenti. Denuncia e querela appartengono al diverso ambito penale, quando ne ricorrano i presupposti.

Quando il medico di base è responsabile civilmente?

Non basta che una diagnosi si riveli successivamente errata. Occorre verificare se il medico abbia tenuto una condotta professionalmente colposa e se questa abbia causato il danno lamentato. L’accertamento deve considerare le informazioni e il quadro clinico disponibili nel momento in cui il sanitario ha assunto le proprie decisioni.

Chi risarcisce il danno provocato dal medico di base?

Quando la prestazione è resa nell’ambito del SSN, può essere chiamata a rispondere anche l’ASL. Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2024, n. 14846 ha riconosciuto la responsabilità dell’azienda ai sensi dell’art. 1228 c.c. per il fatto colposo del medico di base convenzionato. La posizione personale del sanitario deve essere valutata separatamente secondo il regime a lui applicabile.

L’ASL risponde sempre degli errori del medico di base?

No. Devono sussistere i presupposti della responsabilità e occorre verificare che la prestazione sia riconducibile all’attività svolta nell’ambito del SSN. Come emerge anche da Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2025, n. 5673, è importante stabilire a quale titolo il medico abbia concretamente prestato la propria attività, distinguendola da un’eventuale prestazione esclusivamente privata.

Come si dimostra un errore diagnostico del medico di base?

Occorre ricostruire la situazione esistente quando il paziente si è rivolto al medico, utilizzando prescrizioni, referti, esami e altra documentazione disponibile. Deve poi essere verificato se la condotta sia stata professionalmente inadeguata e se, secondo il criterio del “più probabile che non”, un comportamento corretto avrebbe evitato il danno o ne avrebbe ridotto l’entità.

Quando l’ASL può rivalersi sul medico?

Bisogna distinguere il regime applicabile alla singola fattispecie. Per le vicende soggette alla legge n. 24/2017, nel caso di una struttura pubblica come l’ASL assume rilievo l’art. 9, che disciplina la responsabilità amministrativa del sanitario per dolo o colpa grave davanti alla Corte dei conti. Per le fattispecie soggette al regime precedente trovano invece applicazione le regole civilistiche elaborate dalla giurisprudenza per i rapporti interni.

Un comportamento scorretto del medico dà diritto al risarcimento?

Non necessariamente. Scortesia, difficoltà di contatto o altri disservizi possono eventualmente essere oggetto di reclamo o segnalazione, ma il risarcimento presuppone un danno giuridicamente rilevante causalmente riconducibile alla condotta contestata. Se il disservizio ha invece prodotto conseguenze sulla salute – ad esempio perché un’omissione ha determinato un ritardo nelle cure – la situazione deve essere valutata sotto il diverso profilo della responsabilità sanitaria.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci