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Fideiussioni, cosa cambia dopo le Sezioni Unite: la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026

29 agosto 2026

Cosa cambia per le fideiussioni dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026? La Cassazione chiarisce tre questioni centrali nel contenzioso sulle fideiussioni ABI: i limiti temporali dell'efficacia probatoria del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005, la possibile applicazione della tutela antitrust alle fideiussioni specifiche e il rapporto tra art. 1957 c.c. e clausola di pagamento “a prima richiesta”. La decisione incide soprattutto sul metodo con cui devono essere esaminati questi contratti: diventano determinanti la tipologia e la data della garanzia, la prova dell'eventuale standardizzazione delle clausole e, ai fini dell'art. 1957 c.c., le iniziative concretamente assunte dal creditore. Ne deriva un quadro che non predetermina il risultato a favore della banca o del garante, ma richiede di ricostruire con precisione il singolo rapporto.

Fideiussione bancaria e contratto di garanzia

Sezioni Unite fideiussioni: i tre principi della sentenza n. 24825/2026

Con Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, la Suprema Corte torna sulle fideiussioni contenenti clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI esaminato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. La decisione nasce dal rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Siracusa e affronta alcuni contrasti emersi nella giurisprudenza successiva a Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Il giudizio di merito riguardava, in particolare, garanzie specifiche sottoscritte nel 2015: un dato che spiega perché la Corte sia stata chiamata a interrogarsi contemporaneamente sui limiti temporali e oggettivi dell'accertamento del 2005.

I problemi sottoposti alle Sezioni Unite possono essere ricondotti a tre questioni:

  • quale valore abbia l'accertamento di Banca d'Italia per una garanzia stipulata fuori dal periodo direttamente esaminato;
  • se una pratica anticoncorrenziale possa interessare anche le fideiussioni specifiche, nonostante il provvedimento del 2005 riguardasse lo schema omnibus;
  • se, una volta dichiarata nulla la deroga all'art. 1957 c.c., una distinta clausola a prima richiesta consenta al creditore di impedire la decadenza attraverso una richiesta stragiudiziale.

Le Sezioni Unite confermano il quadro della nullità parziale delineato nel 2021, ma concentrano l'attenzione anche su un momento logicamente precedente: occorre stabilire quando il singolo contratto possa essere effettivamente ricondotto alla condotta anticoncorrenziale. Le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. non sono infatti illecite in sé: la questione della loro nullità si pone quando risultino inserite in un meccanismo contrattuale “a valle” riconducibile all'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza.

La pronuncia assume così interesse per entrambe le parti del rapporto. Non introduce una regola generale di invalidità delle garanzie bancarie, né sottrae determinate categorie di fideiussioni al controllo antitrust in ragione della loro sola qualificazione contrattuale.

I limiti temporali dell'accertamento di Banca d'Italia

Il primo problema riguarda l'utilizzo del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 rispetto a fideiussioni stipulate in epoche diverse da quelle interessate dall'istruttoria amministrativa. Le Sezioni Unite precisano che la particolare efficacia probatoria riconosciuta a quell'accertamento deve essere mantenuta entro i suoi effettivi confini temporali: non può essere proiettata indefinitamente nel passato o nel futuro.

La Corte richiama nel proprio percorso argomentativo anche l'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, relativo all'efficacia delle decisioni delle autorità garanti della concorrenza nelle azioni per il risarcimento del danno. La controversia esaminata dalle Sezioni Unite si colloca sul diverso terreno della tutela reale e della nullità; il riferimento assume tuttavia valore sistematico nel delimitare gli effetti dell'accertamento amministrativo alla violazione effettivamente accertata e al suo perimetro.

Quando una fideiussione si colloca fuori dall'ambito temporale direttamente interessato dall'istruttoria, il provvedimento del 2005 continua dunque a poter essere utilizzato, ma come elemento di prova da apprezzare insieme agli altri dati disponibili. Non dimostra, isolatamente considerato, che l'intesa o la pratica concordata esistesse già prima oppure fosse ancora operante al momento della stipulazione del contratto controverso.

La distinzione produce conseguenze precise. Una fideiussione successiva al periodo dell'istruttoria non è per questo sottratta alla disciplina antitrust; occorrerà però ricostruire l'eventuale persistenza della condotta nel periodo successivo. Specularmente, la coincidenza letterale con le clausole dello schema ABI non consente di attribuire al provvedimento amministrativo un'efficacia temporale maggiore di quella derivante dall'accertamento compiuto.

Il dato cronologico diventa quindi un passaggio preliminare dell'analisi. Prima di discutere degli effetti dell'eventuale nullità occorre stabilire quale valore probatorio possa essere concretamente attribuito al provvedimento del 2005 rispetto alla data del contratto oggetto del giudizio.

Fideiussioni specifiche: la tutela antitrust può riguardare anche queste garanzie

Sul piano oggettivo, la questione è differente. Banca d'Italia aveva esaminato lo schema ABI della fideiussione omnibus: si discuteva quindi se una garanzia specifica che riproducesse le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all'art. 1957 c.c. potesse essere considerata anch'essa un contratto “a valle” di una pratica anticoncorrenziale.

Le Sezioni Unite escludono che la natura specifica della fideiussione costituisca da sola una ragione per negare la tutela antitrust. Una standardizzazione delle condizioni contrattuali potenzialmente restrittiva della concorrenza può infatti manifestarsi anche in questo segmento del mercato. La differenza rispetto alle fideiussioni omnibus riguarda però l'accertamento disponibile: il provvedimento n. 55/2005 non aveva direttamente verificato una pratica relativa alle garanzie specifiche.

Per queste ultime occorrerà pertanto accertare:

  • se le clausole siano state utilizzate in maniera sufficientemente diffusa e uniforme;
  • se tale uniformità possa essere ricondotta a un'intesa o pratica concordata e non soltanto a comportamenti autonomi degli operatori;
  • se la standardizzazione sia idonea a determinare una restrizione oggettiva della concorrenza;
  • se questi elementi siano riscontrabili nel segmento di mercato e nel periodo rilevanti per la controversia.

È su questo punto che assume particolare rilievo il collegamento tra intesa o pratica “a monte” e contratto “a valle”. La riproduzione delle clausole può costituire un elemento della ricostruzione, ma occorre dimostrare che il contratto oggetto del giudizio si inserisca effettivamente nella condotta anticoncorrenziale.

La decisione supera quindi due impostazioni opposte: da una parte, quella che escluderebbe la problematica ABI per il solo fatto che la garanzia sia specifica; dall'altra, quella che farebbe discendere la nullità dalla semplice coincidenza delle clausole. La possibile applicazione della tutela e la prova dei suoi presupposti rimangono due questioni distinte.

Come si costruisce la prova nel giudizio

Una volta definiti i limiti temporali e oggettivi del provvedimento del 2005, si pone il problema di come dimostrare la pratica anticoncorrenziale quando l'accertamento amministrativo non sia, da solo, sufficiente. È qui che la sentenza n. 24825/2026 assume particolare importanza sul piano processuale.

Le Sezioni Unite cercano un equilibrio tra due soluzioni estreme. Non può operare una presunzione generalizzata secondo cui la presenza delle clausole ABI dimostrerebbe sempre l'intesa; nello stesso tempo, l'onere imposto alla parte non può tradursi in una prova concretamente inesigibile. In questo quadro assumono rilievo anche il principio di vicinanza della prova e gli strumenti che l'ordinamento processuale mette a disposizione per acquisire documentazione non direttamente disponibile alla parte.

Possono essere considerati, in particolare:

  • modelli contrattuali utilizzati da diversi operatori bancari nel periodo considerato;
  • documentazione idonea a ricostruire l'effettiva diffusione delle medesime condizioni;
  • elementi provenienti dall'istruttoria dell'autorità amministrativa;
  • documenti acquisibili, quando ne ricorrano i presupposti, mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

La produzione di altre fideiussioni non dovrebbe però essere valutata in termini meramente quantitativi. È necessario considerarne provenienza, periodo, tipologia e rappresentatività rispetto al mercato interessato. Una raccolta di contratti eterogenei o temporalmente lontani dalla garanzia controversa può avere un significato probatorio assai diverso da una documentazione coerente con il segmento e l'epoca oggetto del giudizio.

Anche la posizione della banca deve essere considerata in questo quadro. L'istituto potrà contestare la significatività e la rappresentatività degli elementi prodotti e offrire dati incompatibili con l'esistenza della pratica allegata, nonché valorizzare, quando rilevanti, le concrete modalità di formazione del rapporto.

Il punto, quindi, non è semplicemente stabilire chi debba produrre determinati contratti. Il giudice deve valutare complessivamente gli elementi disponibili per verificare l'esistenza del collegamento tra la condotta anticoncorrenziale e la singola fideiussione dal quale dipende l'applicazione della disciplina sulla nullità.

Art. 1957 c.c. nella fideiussione: cosa cambia dopo la nullità della deroga

Il terzo tema affrontato dalle Sezioni Unite riguarda gli effetti della nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. La norma prevede, al primo comma, che il fideiussore rimanga obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate. Lo schema ABI conteneva invece una previsione diretta a mantenere integri i diritti della banca senza che questa fosse tenuta ad agire entro i termini stabiliti dall’art. 1957 c.c.

È importante precisare che la clausola di deroga non è illecita per il suo contenuto considerato isolatamente. Il problema della sua invalidità si pone quando sia accertato il collegamento con l’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Quando la deroga all’art. 1957 c.c. è dichiarata nulla in applicazione della disciplina antitrust, la disciplina codicistica torna applicabile, ma nel quadro del regolamento contrattuale residuo, che può comprendere una distinta clausola di pagamento a semplice o prima richiesta scritta.

Questo passaggio evita un possibile equivoco: dalla nullità della deroga non deriva necessariamente la decadenza della banca dalla garanzia. Occorre verificare quali altre pattuizioni siano rimaste efficaci e quali iniziative siano state concretamente assunte dal creditore. Le due questioni, quindi, non coincidono.

Nella pratica sarà necessario ricostruire almeno:

  • il contenuto del regolamento contrattuale residuo dopo l’espunzione della clausola nulla;
  • la presenza e la formulazione della clausola a prima richiesta;
  • il momento dal quale decorre il termine previsto dall’art. 1957 c.c.;
  • le iniziative assunte dal creditore e la loro collocazione temporale.

La sentenza sposta così l’attenzione dalla sola invalidità della clausola alla disciplina concretamente applicabile al rapporto dopo la dichiarazione di nullità. È su questo diverso piano che deve essere verificata l’eventuale decadenza del creditore.

Due clausole con funzioni e conseguenze differenti

Per comprendere il principio affermato dalle Sezioni Unite occorre distinguere la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. dalla clausola di pagamento a prima richiesta. La Corte attribuisce rilievo anche alla diversa valutazione delle due previsioni compiuta dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55/2005.

L’accertamento amministrativo aveva riguardato le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. Non aveva invece formulato la stessa valutazione rispetto alla previsione del pagamento a semplice richiesta scritta. Le Sezioni Unite valorizzano questa differenza perché le due clausole svolgono funzioni contrattuali distinte.

La deroga all’art. 1957 c.c. incide sui limiti temporali entro i quali il creditore deve attivarsi per conservare la garanzia. La clausola a prima richiesta riguarda invece le modalità di attivazione della fideiussione e risponde, secondo la ricostruzione ripresa dalla Corte, all’esigenza di rendere più rapido il recupero del credito, ferma la possibilità per il garante di far valere successivamente le proprie ragioni secondo il concreto assetto del rapporto.

Da questa diversità funzionale deriva una conseguenza precisa: la nullità della clausola derogatoria non si estende automaticamente alla clausola a prima richiesta per il semplice fatto che entrambe siano contenute nello stesso contratto. Il regolamento negoziale deve essere ricostruito dopo l’eliminazione della previsione invalida, verificando quali altre clausole possano continuare a produrre i propri effetti.

Il ragionamento si coordina con Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, che ha individuato nella nullità parziale il rimedio ordinariamente applicabile alle clausole del contratto “a valle” riconducibili all’intesa anticoncorrenziale. La nullità dell’intera fideiussione richiede invece la verifica dei presupposti necessari per estendere l’invalidità all’intero contratto.

Non è quindi sufficiente individuare nel documento le clausole corrispondenti allo schema ABI. Occorre stabilire la sorte di ciascuna previsione in relazione alla propria funzione, evitando di trasferire automaticamente l’invalidità da una clausola all’altra.

Clausola a prima richiesta e art. 1957 c.c.: quando è sufficiente l’istanza stragiudiziale

Sul rapporto tra clausola a prima richiesta e art. 1957 c.c. le Sezioni Unite formulano uno dei principi destinati ad avere maggiore rilievo applicativo. Quando la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., anche se la distinta clausola che esonerava dal rispetto di tali termini sia stata dichiarata nulla perché riconducibile a un’intesa o pratica concordata indebitamente restrittiva della concorrenza.

Il punto centrale è la natura dell’iniziativa richiesta al creditore. In presenza di questa particolare previsione contrattuale, ai fini indicati dalla sentenza non è necessario ritenere che soltanto l’instaurazione di un giudizio entro il termine possa impedire la decadenza: può assumere rilievo anche l’istanza stragiudiziale rivolta al garante.

Sul piano pratico, una comunicazione trasmessa mediante PEC o raccomandata può costituire lo strumento attraverso il quale viene formulata tale istanza. La sentenza n. 24825/2026, tuttavia, non stabilisce requisiti formali specifici per queste modalità di comunicazione. Occorrerà quindi verificare che il contenuto integri effettivamente una richiesta di adempimento, idonea secondo la disciplina applicabile e valutata dal giudice di merito, e che l’iniziativa sia tempestiva.

Va inoltre mantenuto distinto un ulteriore profilo. L’art. 1957, primo comma, c.c. fa riferimento non soltanto alla proposizione delle istanze entro il termine, ma anche alla loro diligente continuazione. Le Sezioni Unite chiariscono l’idoneità dell’iniziativa stragiudiziale in presenza della clausola a prima richiesta, ma non formulano un autonomo principio che definisca tutte le successive scansioni temporali o stabilisca, ad esempio, l’automatica decorrenza di un nuovo termine semestrale.

Per questo, quando la decadenza viene contestata, è prudente ricostruire l’intera successione degli atti compiuti dal creditore e non fermarsi alla sola esistenza della prima comunicazione.

Cosa verificare concretamente in una garanzia bancaria

Dopo la sentenza n. 24825/2026, l’esame di una garanzia bancaria richiede di tenere distinti i diversi problemi che possono emergere dal contratto. La presenza di clausole corrispondenti allo schema ABI costituisce soltanto un primo dato: devono essere considerati anche la data della stipulazione, la natura della fideiussione, gli elementi relativi alle condizioni applicate nel mercato rilevante e, quando viene sollevata un’eccezione ai sensi dell’art. 1957 c.c., la cronologia dell’attività del creditore.

In concreto, prima di assumere una posizione sulla validità o sull’efficacia della garanzia è utile controllare:

  • data e tipologia della fideiussione, distinguendo in particolare tra omnibus e specifica;
  • testo effettivo delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.;
  • presenza, formulazione e autonomia della clausola a prima richiesta;
  • elementi disponibili sulla standardizzazione delle condizioni contrattuali nel periodo e nel segmento di mercato interessati;
  • scadenza dell’obbligazione garantita, richieste rivolte al garante e attività successivamente compiute dal creditore.

Questa verifica serve a entrambe le parti. Chi prospetta la nullità dovrà considerare se gli elementi disponibili consentano di collegare il contratto alla pratica anticoncorrenziale, soprattutto quando la garanzia sia specifica o temporalmente esterna all’istruttoria del 2005. La banca, a sua volta, potrà contestare la rappresentatività delle prove offerte, evidenziare le caratteristiche del singolo rapporto e documentare le iniziative compiute per conservare la garanzia.

La sentenza rende quindi poco affidabili le conclusioni fondate su un solo elemento. Né la natura specifica della fideiussione né la semplice presenza delle clausole ABI permettono, isolatamente, di anticipare l’esito della controversia. Allo stesso modo, la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. non consente da sola di stabilire se il creditore sia decaduto: quest’ultima verifica dipende dal regolamento contrattuale residuo e dalla concreta successione degli atti.

Gli effetti della decisione per banche e garanti

La sentenza n. 24825/2026 non può essere letta come una pronuncia favorevole in modo univoco alla banca oppure al fideiussore. Le Sezioni Unite definiscono piuttosto i confini entro i quali possono essere utilizzati i principi elaborati nel contenzioso sulle clausole dello schema ABI. Il risultato è un sistema nel quale acquistano maggiore importanza la qualificazione del singolo rapporto, la prova disponibile e il contenuto effettivo delle pattuizioni.

Per il garante assume particolare rilievo il riconoscimento della possibile applicazione della tutela antitrust anche alle fideiussioni specifiche. Questa apertura non comporta però un’equiparazione automatica alle garanzie omnibus direttamente interessate dall’accertamento di Banca d’Italia: quando il contratto si colloca fuori dal perimetro temporale od oggettivo di quell’istruttoria, occorreranno elementi ulteriori.

Dal punto di vista della banca, acquistano invece particolare rilievo i limiti posti all’estensione temporale dell’efficacia probatoria del provvedimento n. 55/2005 e il riconoscimento dell’autonomia della clausola a prima richiesta rispetto alla deroga all’art. 1957 c.c. Anche per l’istituto di credito, tuttavia, la difesa non può essere costruita soltanto sulla natura specifica della garanzia o sulla sua data: gli elementi prodotti dalla controparte dovranno essere esaminati e, quando necessario, contrastati sul piano probatorio.

Rimane inoltre fermo il quadro della nullità parziale delineato da Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Una volta dimostrati i presupposti per ricondurre le clausole del contratto “a valle” alla condotta anticoncorrenziale, l’invalidità riguarda ordinariamente le clausole interessate; l’eventuale estensione all’intera fideiussione richiede la verifica dei presupposti propri della nullità totale.

La decisione del 2026 porta quindi a concentrare l’attenzione meno sulle formule generali e più sui fatti che caratterizzano la singola controversia. È su questi elementi che banca e garante devono costruire le rispettive posizioni.

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Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su fideiussioni ABI

La sentenza n. 24825/2026 riguarda anche le fideiussioni specifiche?

Sì. Le Sezioni Unite chiariscono che una fideiussione specifica non è esclusa, per la sua sola natura, dalla possibile applicazione della tutela antitrust. Occorre però dimostrare i relativi presupposti e, in particolare, che la standardizzazione delle clausole nel segmento interessato sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 aveva infatti esaminato lo schema della fideiussione omnibus e non costituisce, da solo, un accertamento della medesima pratica per ogni garanzia specifica.

Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 prova sempre l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale?

No. Il valore dell’accertamento deve essere rapportato al suo perimetro temporale e oggettivo. Quando la fideiussione è stata stipulata fuori dal periodo direttamente interessato dall’istruttoria, il provvedimento rimane un elemento probatorio rilevante, ma deve essere valutato insieme agli ulteriori dati disponibili per stabilire se la pratica fosse operante anche nel momento considerato.

È sufficiente trovare nel contratto le tre clausole dello schema ABI?

Non necessariamente. Nei casi non direttamente coperti dall’accertamento amministrativo deve essere verificato il collegamento tra la condotta anticoncorrenziale “a monte” e il contratto “a valle”. La corrispondenza delle clausole costituisce un elemento da considerare, ma non consente di prescindere dalla prova richiesta rispetto al periodo e al segmento di mercato interessati.

Se le clausole ABI sono nulle, diventa nulla l’intera fideiussione?

No, non automaticamente. Resta fermo il principio della nullità parziale affermato dalle Sezioni Unite n. 41994/2021. L’invalidità riguarda ordinariamente le clausole riconducibili all’intesa vietata. L’estensione della nullità all’intero contratto richiede invece la verifica dei presupposti necessari per stabilire che la fideiussione non possa rimanere efficace senza le previsioni colpite da invalidità.

La nullità della deroga all’art. 1957 c.c. comporta la decadenza della banca?

Non necessariamente. Quando la deroga è dichiarata nulla in applicazione della disciplina antitrust, l’art. 1957 c.c. torna applicabile nel quadro del regolamento contrattuale residuo. Occorre quindi verificare quali altre pattuizioni continuino a produrre effetti e quali iniziative siano state tempestivamente assunte dal creditore. Particolare importanza può avere una distinta clausola di pagamento a prima richiesta.

Con una clausola a prima richiesta è sufficiente una PEC o una raccomandata?

Le Sezioni Unite affermano che, in presenza di una valida clausola a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza mediante un’istanza stragiudiziale tempestivamente inviata al garante, anche quando la distinta clausola di esenzione dai termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla. Una PEC o una raccomandata possono essere utilizzate per formulare tale richiesta, ma la sentenza n. 24825/2026 non stabilisce requisiti formali specifici per questi mezzi. Il contenuto dovrà integrare effettivamente una richiesta di adempimento, idonea secondo la disciplina applicabile e valutata dal giudice di merito, e l’iniziativa dovrà essere tempestiva.

Cosa accade dopo la richiesta stragiudiziale del creditore?

Occorre distinguere ciò che le Sezioni Unite hanno espressamente deciso dalle questioni che possono presentarsi nella successiva applicazione dell’art. 1957 c.c. La Corte chiarisce l’idoneità dell’istanza stragiudiziale in presenza della clausola a prima richiesta; la norma fa però riferimento anche alla diligente continuazione delle iniziative. La sentenza non stabilisce un’automatica decorrenza di un nuovo termine semestrale dopo la richiesta né definisce in un autonomo principio tutte le attività successive necessarie. Questi aspetti devono quindi essere valutati alla luce della concreta successione degli atti.

Quali documenti è opportuno esaminare quando nasce una controversia sulla garanzia?

Occorre partire dal contratto completo e non soltanto dalle clausole contestate. Sono poi rilevanti la documentazione relativa alla stipulazione, gli eventuali elementi utilizzati per dimostrare la standardizzazione delle condizioni nel mercato e nel periodo interessati e, per le questioni relative all’art. 1957 c.c., le comunicazioni e gli atti compiuti dal creditore nel corso del rapporto. La sentenza n. 24825/2026 rende proprio questa ricostruzione documentale uno dei passaggi centrali per valutare tanto una contestazione della garanzia quanto la sua concreta azionabilità.

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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