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Sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 su mediazione opposizione a decreto ingiuntivo

11 agosto 2022

Onere mediazione opposizione a decreto ingiuntivo Sezioni Unite Sentenza Cassazione 18 settembre 2020 n. 19596 decide la questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto a instaurare la mediazione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 ci si chiedeva se, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, fosse onere dell’opponente o dell’opposto quello di iniziare la mediazione obbligatoria. Le conseguenze potevano essere rilevanti, potendo giungersi al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto per il quale non fosse stata fatta la mediazione.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 dirime il conflitto indicando che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596).

Sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 Settembre 2020 N. 19596
Sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 Settembre 2020 N. 19596

Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 e onere mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: introduzione sulla sentenza

Abbiamo già indicato quale fosse la questione dubbia sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quale sia stata la decisione di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596: la sentenza indica che “ritengono queste Sezioni Unite che l'orientamento inaugurate dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e a carico del creditore opposto. Militano in questo senso argomenti di carattere testuale, logico e sistematico e tale interpretazione deve ritenersi l'unica costituzionalmente orientata” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Vediamo quali sono le argomentazioni della sentenza sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rinviando comunque anche la testo integrale di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 allegato in pdf.

Mediazione opposizione a decreto ingiuntivo Sezioni Unite: sentenza Cass. Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19596 e le disposizioni coinvolte.

Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anzitutto ricorda le previsioni coinvolte:
La prima norma e quella dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. cit. il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che «l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa»” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
La seconda disposizione e contenuta nell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale dispone, tra l'altro, che chi «intende esercitare in giudizio un'azione» relativa a una controversia nelle materie ivi indicate «e tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto»” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
La terza disposizione significativa e quella dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale dispone che «dal memento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale»” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Alla luce di tali disposizioni la sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596, che si pronuncia sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo indica che “è possibile, dunque, trarre una prima conclusione di carattere testuale e cioè che le tre norme ora richiamate sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore, che e appunto l'opposto” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

Onere Mediazione opposizione a decreto ingiuntivo Sezioni Unite Sezioni: ulteriori ragioni sistematiche indicate nella sentenza.

Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo indica ulteriori ragioni sistematiche che spingono alla soluzione accolta.
La sentenza in esame sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, utilizza due ragionamenti diversi:
instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo);
un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. Se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza e che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, e a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

Mediazione opposizione a decreto ingiuntivo Sezioni Unite: sentenza Cass. Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19596 e interpretazione costituzionalmente orientata

Infine, per Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conferma tale impostazione la necessità di interpretare le disposizioni coinvolte alla luce della Costituzione: “dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non e giurisdizionale. E indubbio, come la sentenza n. 24629 del 2015 ha ricordato, che la procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo; ma e altrettanto evidente che - come ha ancora rilevato il Procuratore generale - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite in esame continua indicando che “le ragioni poste a sostegno della tesi qui recepita dimostrano come sia priva di fondamento la costruzione, in precedenza ricordata, che vorrebbe porre l'onere della procedura di mediazione a carico ora dell'opponente ora dell'opposto, a seconda che sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Simile interpretazione, oltre a prestare il fianco ad evidenti ambiguità, e in contrasto con l'esigenza di dare al sistema una lettura il più possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori del diritto” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Infine, nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, si aggiunge che “rilevano le Sezioni Unite, infine, che l'approdo ermeneutico odierno e pienamente in armonia con le conclusioni raggiunte dal medesimo Collegio nelle recenti sentenze 28 aprile 2020, n. 8240 e n. 8241, le quali hanno esaminato problemi diversi, ma tuttavia relativi a questioni latu sensu assimilabili a quella odierna, relative al tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito dei servizi di telefonia nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19596 sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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