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La fideiussione: cos’è, come funziona e quali rischi comporta

31 agosto 2026

Una fideiussione è una garanzia personale con cui un soggetto, il fideiussore, si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento di un debito altrui. Come funziona la fideiussione? Se il debitore non adempie, il creditore può chiedere il pagamento anche al garante, secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto. Per comprendere l’effettiva portata dell’impegno occorre quindi controllare il debito garantito, il massimale, la durata, le modalità di escussione e le clausole che regolano la responsabilità del fideiussore.

Fideiussione: firma del contratto di garanzia tra le parti

Fideiussione: cos’è e come funziona la garanzia

La disciplina parte dall’art. 1936 c.c.: il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Il debito originario resta in capo al debitore principale, ma alla sua responsabilità patrimoniale se ne aggiunge un’altra. Il creditore dispone così di un’ulteriore garanzia per ottenere quanto gli spetta.

I soggetti coinvolti sono tre:

  • il debitore principale, che ha assunto l’obbligazione originaria;
  • il creditore, titolare del diritto al pagamento;
  • il fideiussore, che presta la propria garanzia personale.

Non si verifica quindi una sostituzione del debitore. La fideiussione crea un rapporto ulteriore tra garante e creditore e mantiene, come regola generale, uno stretto legame con il debito garantito. È il carattere di accessorietà della garanzia: l’obbligazione del fideiussore presuppone quella principale.

Il collegamento emerge anche dall’art. 1941 c.c., secondo cui la garanzia non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né essere prestata a condizioni più onerose. Può invece riguardare soltanto una parte del debito oppure essere assunta a condizioni meno gravose. Se eccede l’obbligazione principale o viene prestata a condizioni più onerose, è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Un altro aspetto riguarda la formazione dell’accordo. L’art. 1937 c.c. richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa. Ciò non impone l’utilizzo di formule sacramentali: è necessario, però, che dal contenuto dell’accordo emerga in maniera certa la volontà di assumere l’obbligo di garanzia. Nella pratica, quindi, occorre leggere le clausole e non fermarsi al titolo attribuito al documento.

Chi garantisce un debito altrui e con quali conseguenze

Prestare una garanzia per un’altra persona può essere percepito, soprattutto nei rapporti familiari o societari, come un adempimento formale necessario per consentire al debitore di ottenere un finanziamento. Le conseguenze sono invece concrete: il fideiussore espone il proprio patrimonio al rischio derivante dall’inadempimento altrui.

L’art. 1944 c.c. stabilisce che il garante è normalmente obbligato in solido con il debitore principale. In assenza di una diversa pattuizione, il creditore non deve necessariamente tentare prima il recupero nei confronti del debitore e soltanto dopo rivolgersi al fideiussore.

Le parti possono tuttavia convenire il beneficio della preventiva escussione. Se il beneficio è stato pattuito, il fideiussore convenuto dal creditore, per avvalersene, deve indicare i beni del debitore principale sui quali può essere utilmente promossa l’esecuzione.

Un caso frequente è quello del familiare che garantisce il finanziamento ottenuto da un parente. Se le rate non vengono pagate e la garanzia prevede la normale solidarietà, la banca può rivolgersi anche al fideiussore. Il fatto che il denaro sia stato utilizzato esclusivamente dal debitore non esclude l’obbligo assunto dal garante.

Esistono però difese che derivano proprio dal carattere accessorio della garanzia. L’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità di quest’ultimo.

Questo collegamento con il rapporto principale rappresenta uno degli elementi che distinguono la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia. Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 ha chiarito la diversa funzione dei due strumenti: nella garanzia autonoma assume particolare rilievo l’esigenza di assicurare al creditore una prestazione indipendente dalle vicende tipiche del rapporto garantito.

Fideiussione bancaria: funzionamento, durata e costi

Si parla di fideiussione bancaria quando il garante è una banca. Lo strumento può essere utilizzato per finanziamenti, rapporti commerciali, locazioni e altre operazioni nelle quali il creditore richiede la presenza di un soggetto ulteriore che garantisca l’adempimento.

Non esiste un costo universale. Anche la domanda “quanto costa una fideiussione di 6.000 euro?” non può ricevere una risposta attendibile basata sul solo importo. Il prezzo dipende da elementi quali durata, rischio dell’operazione e situazione patrimoniale del richiedente, oltre alle commissioni applicate dalla banca e alle eventuali garanzie collaterali richieste.

Un'altra distinzione importante è quella tra garanzia specifica e omnibus. La prima riguarda una determinata obbligazione o uno specifico rapporto. La seconda può garantire una pluralità di obbligazioni del debitore nei confronti della banca, comprese quelle future. L’art. 1938 c.c., per le obbligazioni future, richiede la previsione dell’importo massimo garantito.

Prima della firma è quindi utile controllare:

  • il rapporto o i rapporti effettivamente garantiti;
  • il massimale complessivo;
  • l’inclusione di interessi, spese e altri accessori;
  • la durata della garanzia;
  • l’eventuale estensione a obbligazioni future.

La durata non coincide necessariamente con quella del rapporto principale. Occorre considerare la scadenza del debito, il testo contrattuale, eventuali proroghe e la disciplina relativa alle iniziative che il creditore deve assumere.

Un errore frequente consiste nel ritenere che la chiusura del finanziamento o del rapporto bancario determini automaticamente la liberazione del garante. Prima di considerare estinto l’impegno occorre verificare che siano cessate tutte le obbligazioni garantite e valutare eventuali clausole destinate a produrre effetti anche successivamente.

Cosa accade quando il debitore non paga

In caso di inadempimento, il creditore può escutere il fideiussore secondo le condizioni previste dalla garanzia. Il rischio patrimoniale può comprendere capitale e, nei limiti dell’impegno assunto, interessi, spese e altri accessori.

Una particolare attenzione richiedono le clausole che disciplinano il pagamento su richiesta del creditore. Occorre distinguere la formula “a prima richiesta e senza eccezioni” dalla semplice previsione del pagamento “a prima richiesta”.

Cass. civ., Sez. III, ord. 18 aprile 2025, n. 10265 ha ribadito che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” normalmente vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo che emerga un’evidente incompatibilità con il contenuto complessivo dell’accordo. La semplice clausola “a prima richiesta”, invece, non consente da sola di raggiungere la medesima conclusione: Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2025, n. 25268 ha confermato la necessità di ricostruire la volontà delle parti attraverso l’esame dell’intero contratto.

Per il garante il rischio può essere maggiore quando:

  • sono garantite obbligazioni future;
  • il massimale è elevato;
  • sono presenti clausole di reviviscenza o sopravvivenza;
  • il contratto contiene deroghe alla disciplina legale;
  • il fideiussore non conosce l’evoluzione dell’esposizione del debitore.

Se il garante paga, entra in gioco l’art. 1950 c.c. e il relativo diritto di regresso. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese nei termini stabiliti dalla norma, oltre agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento.

Nella pratica, tuttavia, avere un credito di regresso non significa necessariamente recuperare il denaro. Se il debitore è ormai insolvente o non dispone di un patrimonio utilmente aggredibile, il fideiussore può essere costretto a pagare il creditore senza riuscire successivamente a recuperare quanto versato.

Per questo, prima della firma, non basta valutare l’affidabilità personale del debitore: bisogna capire quanto, quando e a quali condizioni il garante potrebbe essere chiamato a pagare.

Fideiussione assicurativa e differenze rispetto alla banca

La fideiussione assicurativa viene rilasciata da un’impresa di assicurazione anziché da una banca. La funzione economica è quella di offrire al beneficiario una garanzia ulteriore rispetto al patrimonio del debitore, ma condizioni, costi e modalità di escussione possono essere differenti.

Non è corretto considerare in astratto la garanzia assicurativa sempre più conveniente o meno sicura rispetto a quella bancaria. Il confronto deve riguardare il soggetto emittente e, soprattutto, le condizioni contrattuali.

È utile controllare:

  • massimale e somme effettivamente garantite;
  • durata ed eventuali proroghe;
  • modalità e termini di escussione;
  • franchigie, scoperti o condizioni particolari;
  • eccezioni opponibili;
  • eventuale rivalsa nei confronti del contraente.

Occorre inoltre distinguere tra fideiussione civilistica, polizza fideiussoria, cauzione, deposito cauzionale e contratto autonomo di garanzia. Non tutte le polizze denominate “fideiussorie” costituiscono necessariamente una fideiussione in senso tecnico. La qualificazione dipende dalla funzione concreta dell’accordo e dalle obbligazioni effettivamente assunte.

Assume rilievo, anche in questo ambito, l'eventuale presenza di clausole di pagamento “a prima richiesta” o “a prima richiesta e senza eccezioni”. Il nome attribuito al documento non permette da solo di stabilire quale disciplina debba essere applicata.

Per chi deve accettare una garanzia assicurativa, quindi, non è sufficiente verificare che esista una “polizza”. È necessario controllare chi l’abbia emessa, quale sia la somma garantita, quando possa essere richiesta e quali condizioni debbano essere rispettate dal beneficiario.

Prima di firmare: clausole e limiti da controllare

La lettura preventiva del contratto permette di comprendere la reale esposizione del garante. Il primo dato da verificare è il massimale e, in particolare, se comprenda interessi, spese, mora, commissioni e ulteriori accessori.

Occorre poi individuare il debito garantito. Una garanzia può riferirsi a una singola operazione oppure estendersi a più rapporti e, nei casi consentiti, anche a obbligazioni future.

Tra gli aspetti da controllare rientrano:

  • natura specifica oppure omnibus della garanzia;
  • beneficio della preventiva escussione;
  • clausole di pagamento a prima richiesta;
  • deroghe all’art. 1957 c.c.;
  • clausole di reviviscenza e sopravvivenza.

Un capitolo specifico riguarda le fideiussioni che riproducono clausole dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 ha affermato il principio della nullità parziale delle clausole che costituiscono applicazione dell’intesa anticoncorrenziale, salva la possibilità di estendere la nullità all’intero contratto quando ne ricorrano i presupposti.

Sul tema è intervenuta da ultimo Cass. civ., Sez. Un., sent. 28 agosto 2026, n. 24825. Per le fideiussioni specifiche stipulate al di fuori dell’ambito temporale e oggettivo direttamente considerato dal provvedimento della Banca d’Italia, il giudice deve accertare concretamente la riconducibilità del modello utilizzato a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. In tale situazione, l’accertamento amministrativo del 2005 costituisce un elemento di prova, ma non è da solo sufficiente.

La stessa decisione ha affrontato l’art. 1957 c.c.: quando la garanzia contiene una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza attraverso un’istanza stragiudiziale inviata al garante entro il termine previsto dalla norma, anche se la contestuale clausola di esenzione dal rispetto di quei termini sia stata dichiarata nulla perché riconducibile all’intesa anticoncorrenziale.

Si tratta di aspetti che rendono poco affidabili conclusioni basate sulla semplice presenza di determinate formule nel contratto: occorre esaminare il testo e le circostanze del singolo rapporto.

Fideiussione per affitto: come tutela il proprietario

Nelle locazioni la fideiussione per affitto può essere richiesta per ridurre il rischio derivante dall’inadempimento del conduttore. L’esistenza della garanzia, tuttavia, non significa che qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di locazione sia automaticamente coperta.

La garanzia può riguardare i canoni e, se espressamente previsto dalla fideiussione, anche oneri accessori, spese condominiali, danni imputabili al conduttore, obblighi di ripristino o altre somme.

Prima di accettare o sottoscrivere una garanzia locatizia è opportuno controllare:

  • il numero di mensilità coperte;
  • gli eventuali oneri accessori garantiti;
  • la copertura di danni e obblighi di ripristino;
  • la durata rispetto al contratto di locazione;
  • proroghe e rinnovi;
  • termini e modalità per richiedere il pagamento.

Un errore pratico frequente è concentrarsi esclusivamente sull’importo. Una garanzia apparentemente elevata può offrire una tutela inferiore alle aspettative se ha una durata breve oppure impone al locatore specifici termini o adempimenti per l’escussione.

Va poi distinta dal deposito cauzionale. Nella fideiussione interviene un terzo garante; nel deposito cauzionale viene invece consegnata preventivamente una somma destinata a svolgere una funzione di garanzia nel rapporto locatizio.

Non si può affermare in astratto che una soluzione sia sempre preferibile all’altra. Per il conduttore incidono costi e disponibilità di liquidità; per il proprietario assumono particolare rilievo l’affidabilità del garante e le condizioni per ottenere il pagamento. La scelta richiede quindi di confrontare concretamente i due strumenti.

Quando termina la responsabilità del garante

La responsabilità del fideiussore può cessare per l’estinzione dell’obbligazione garantita, per le cause di liberazione previste dalla legge oppure, quando ne ricorrono i presupposti, per effetto del recesso dalla fideiussione. Si tratta però di situazioni diverse: in particolare, recedere non significa necessariamente essere liberati da tutti i debiti già sorti.

La questione assume particolare importanza nelle garanzie destinate a coprire rapporti continuativi o obbligazioni future. In questi casi occorre verificare innanzitutto se il contratto consenta il recesso e con quali modalità ed effetti. Quando il recesso è ammesso ed esercitato validamente, la sua efficacia opera normalmente per il futuro: il fideiussore può quindi non garantire le nuove obbligazioni sorte successivamente, ma resta obbligato per l’esposizione già maturata fino al momento in cui il recesso diviene efficace, secondo quanto previsto dal contratto e dalla natura del rapporto garantito.

Un esempio rende più chiaro il problema. Se una garanzia copre un rapporto bancario continuativo e il fideiussore comunica il recesso, non può presumere che con quella comunicazione venga cancellata anche la responsabilità relativa al debito già esistente. Occorre determinare quale fosse l’esposizione garantita al momento di efficacia del recesso e verificare le clausole contrattuali applicabili. Recesso ed estinzione del debito sono quindi concetti distinti.

Accanto al recesso esistono specifiche cause legali di liberazione del garante:

  • l’art. 1955 c.c. disciplina la liberazione quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti e nelle garanzie del creditore;
  • l’art. 1956 c.c. tutela, a determinate condizioni, il fideiussore per obbligazioni future quando il creditore continua a concedere credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore;
  • l’art. 1957 c.c. regola invece la permanenza della garanzia dopo la scadenza dell’obbligazione principale e le iniziative che il creditore deve assumere nei termini previsti dalla norma.

Su quest’ultimo punto assume rilievo Cass. civ., Sez. Un., sent. 28 agosto 2026, n. 24825, che ha precisato gli effetti della clausola di pagamento “a prima richiesta” rispetto all’istanza stragiudiziale rivolta tempestivamente al garante ai fini dell’art. 1957 c.c.

Dopo il pagamento vengono invece in considerazione il regresso ex art. 1950 c.c. e l’art. 1952 c.c. Il fideiussore che paga può quindi avere diritto a recuperare quanto versato al creditore, ma ciò non assicura che il recupero sia concretamente possibile se il debitore è insolvente.

Prima di considerarsi liberato è pertanto necessario verificare perché la garanzia dovrebbe essere cessata, da quale momento e quali debiti erano già sorti a quella data. Soprattutto nelle fideiussioni relative a rapporti di durata, una comunicazione di recesso non deve essere confusa con la cancellazione retroattiva degli obblighi già assunti.

Conclusioni: cosa valutare prima di prestare una garanzia

Firmare come fideiussore significa assumere un’obbligazione che può incidere direttamente sul proprio patrimonio. Prima della sottoscrizione è quindi necessario capire quale debito venga garantito, entro quale importo e per quanto tempo.

Particolare attenzione meritano le garanzie relative a obbligazioni future o a una pluralità di rapporti. Massimale, accessori, beneficio di preventiva escussione, clausole “a prima richiesta”, disciplina dell’art. 1957 c.c. e clausole di reviviscenza o sopravvivenza possono modificare sensibilmente la posizione del garante.

Per le fideiussioni contenenti clausole riconducibili allo schema ABI, il quadro deve oggi essere letto considerando insieme Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994 e Cass. civ., Sez. Un., sent. 28 agosto 2026, n. 24825. Quest’ultima esclude automatismi nell'utilizzo del provvedimento della Banca d’Italia al di fuori del suo ambito temporale e oggettivo e richiede un accertamento concreto della pratica anticoncorrenziale. Ha inoltre chiarito gli effetti della clausola “a prima richiesta” rispetto alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

Anche il diritto di regresso non elimina il rischio economico. Avere diritto alla restituzione non significa essere certi di recuperare quanto pagato: se il debitore è insolvente, il credito del fideiussore potrebbe rimanere insoddisfatto.

Prima di prestare una garanzia economicamente significativa, oppure quando viene richiesto il pagamento sulla base di una fideiussione già sottoscritta, può essere utile far esaminare il documento da un avvocato. La verifica deve riguardare le singole clausole, il debito garantito e ciò che è accaduto durante il rapporto.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla fideiussione

In che cosa consiste la fideiussione?

È una garanzia personale con cui il fideiussore si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del debitore principale. Ai sensi dell’art. 1944 c.c., di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore, salva la possibilità di pattuire il beneficio della preventiva escussione.

Quanto costa una fideiussione di 6.000 euro?

Non esiste un costo determinabile sulla base del solo importo. Possono incidere durata, rischio, soggetto garante, situazione patrimoniale del richiedente, eventuali garanzie collaterali e commissioni. Occorre quindi verificare le condizioni economiche concretamente proposte dalla banca o dall’impresa assicurativa.

Che rischi si corrono con la fideiussione?

Il fideiussore può essere chiamato a pagare il debito garantito entro i limiti dell’impegno assunto, eventualmente comprensivo di interessi, spese e accessori. Dopo il pagamento può esercitare il regresso contro il debitore, ma il recupero effettivo può essere difficile se quest’ultimo è insolvente.

Come funziona la fideiussione per l’affitto?

Garantisce il locatore rispetto agli inadempimenti del conduttore compresi nel documento. Può coprire i canoni e, se espressamente previsto, anche oneri accessori, spese, danni o obblighi di ripristino. Vanno controllati soprattutto massimale, durata e condizioni per richiedere il pagamento.

Qual è la differenza tra fideiussione bancaria e assicurativa?

Nella prima il garante è una banca, nella seconda un’impresa assicurativa. Non è possibile stabilire soltanto da questo elemento quale sia la soluzione migliore: devono essere confrontati costi, massimale, durata, condizioni di escussione e contenuto delle clausole.

Quanto dura una fideiussione?

La durata dipende dal contratto e dall’obbligazione garantita. Assume rilievo anche l’art. 1957 c.c. e, quando presente, la clausola di pagamento “a prima richiesta”. Cass. civ., Sez. Un., sent. 28 agosto 2026, n. 24825 ha precisato gli effetti di tale clausola rispetto alla tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante.

Il fideiussore può liberarsi dalla garanzia?

Può accadere quando ricorrono le condizioni previste dalla legge o dal contratto. Oltre all’estinzione del debito, possono assumere rilievo gli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c. La possibilità di considerare cessata la responsabilità deve però essere verificata sul singolo contratto e sulle vicende concrete del rapporto garantito.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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