4 settembre 2026
Cos’è la separazione di fatto e come funziona? Si verifica quando i coniugi interrompono concretamente la convivenza e la comunione di vita senza formalizzare la crisi attraverso uno degli strumenti previsti dalla legge. Il matrimonio continua però a esistere e la semplice cessazione della convivenza non produce gli stessi effetti della separazione personale formalizzata. Occorre quindi capire cosa accade rispetto agli obblighi tra coniugi, ai figli, alla casa familiare, al patrimonio e alla possibilità di ottenere successivamente il divorzio.
Separazione di fatto: cos’è e come funziona
La separazione di fatto descrive una situazione concreta nella quale i coniugi cessano di condurre insieme la vita matrimoniale senza formalizzare la crisi attraverso uno degli strumenti previsti dalla legge. Può accadere che uno dei due lasci l’abitazione familiare, che entrambi si trasferiscano altrove oppure, in casi particolari, che continuino temporaneamente a vivere sotto lo stesso tetto pur avendo interrotto la reale comunione di vita.
È utile chiarire subito anche la terminologia. Nel linguaggio comune si parla spesso di “separazione legale” per indicare la separazione personale formalizzata. Tecnicamente, questa può essere giudiziale oppure consensuale. La crisi consensuale può essere formalizzata mediante il procedimento giudiziale, che richiede l’omologazione del tribunale, oppure mediante negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 o, nei casi consentiti, davanti all’ufficiale dello stato civile ai sensi dell’art. 12 dello stesso decreto.
Quest’ultima procedura incontra limiti precisi. Non può essere utilizzata quando vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Nella situazione di fatto, invece, manca proprio questa formalizzazione. In concreto può verificarsi quando:
- uno dei coniugi trasferisce stabilmente la propria residenza;
- entrambi decidono consensualmente di condurre vite autonome;
- la convivenza materiale continua per esigenze economiche o familiari, ma viene meno l’effettiva comunione personale;
- la crisi si prolunga senza che venga intrapresa alcuna procedura.
La permanenza nella stessa abitazione non esclude in assoluto una separazione di fatto, ma non basta la sola dichiarazione dei coniugi di considerarsi separati. Devono emergere elementi concreti relativi alla gestione domestica, alla vita personale, ai rapporti economici, ai pasti, alla socialità e all’eventuale cessazione dei rapporti affettivi, tali da dimostrare che la comunione materiale e spirituale sia effettivamente venuta meno.
Gli artt. 143 e 144 c.c. continuano a costituire il riferimento per i diritti e i doveri matrimoniali. La cessazione della vita comune può incidere sulla loro concreta attuazione e assumere rilievo in un successivo giudizio, ma non estingue il vincolo matrimoniale.
In termini generali, e in una prospettiva non direttamente civilistica, anche Cass. pen., Sez. I, sentenza 4 giugno 2025, n. 20870 ha ribadito che la separazione non estingue il matrimonio, che permane fino al divorzio o alla morte di uno dei coniugi.
Cosa cambia quando i coniugi smettono di vivere insieme
Il trasferimento di uno dei coniugi in un’altra abitazione modifica immediatamente l’organizzazione quotidiana della famiglia, ma non cancella automaticamente i rapporti giuridici derivanti dal matrimonio. Bisogna quindi distinguere tra ciò che cambia nella vita concreta e ciò che richiede invece una specifica regolamentazione giuridica.
L’art. 144 c.c. prevede che i coniugi concordino l’indirizzo della vita familiare e fissino la residenza della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi e di quelle della famiglia. L’allontanamento volontario e unilaterale dalla casa familiare può quindi rappresentare una violazione del dovere di coabitazione e, in determinate circostanze, assumere rilievo in un eventuale giudizio di separazione.
Non significa, però, che chi lascia casa subisca automaticamente l’addebito. Occorre verificare perché si sia allontanato e soprattutto se quella condotta abbia causato la crisi o sia intervenuta quando la convivenza era già divenuta intollerabile. L’allontanamento può essere giustificato, ad esempio, dalla situazione già compromessa del matrimonio o dal comportamento dell’altro coniuge.
L’art. 146 c.c. disciplina specificamente l’allontanamento dalla residenza familiare senza giusta causa e, nelle condizioni previste dalla norma, la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale del coniuge allontanatosi. Questa conseguenza:
- non rende illecito qualsiasi trasferimento dalla casa familiare;
- presuppone l’assenza di una giusta causa;
- non elimina gli obblighi nei confronti dei figli;
- non consente di sottrarsi alla contribuzione dovuta per il loro mantenimento.
Quando la crisi è conflittuale, assume quindi particolare importanza poter ricostruire quando sia cessata la convivenza e in quali circostanze. Comunicazioni tra i coniugi, organizzazione delle abitazioni e gestione delle spese possono diventare elementi utili nel caso in cui successivamente sorga una controversia sulla causa della rottura.
Effetti della separazione su obblighi, casa e patrimonio
La cessazione materiale della convivenza non produce, con il semplice trascorrere del tempo, gli stessi effetti della separazione personale formalizzata. Questo principio assume particolare importanza per rapporti economici, comunione legale e abitazione familiare, perché i coniugi possono ormai condurre vite distinte mentre alcuni rapporti giuridici continuano a essere regolati dalle norme applicabili al matrimonio.
Sul piano economico occorre distinguere la situazione di fatto dal mantenimento disposto nell’ambito della separazione personale. Nella separazione di fatto non nasce automaticamente un assegno giudiziale determinato ai sensi dell’art. 156 c.c. Possono però continuare a sussistere gli obblighi di contribuzione derivanti dal matrimonio, gli obblighi di mantenimento, cura, educazione e istruzione nei confronti dei figli e gli effetti di eventuali accordi validamente conclusi dai coniugi sulle modalità di contribuzione.
Anche il regime patrimoniale non cambia per il solo fatto che uno dei coniugi si sia trasferito altrove:
- la separazione di fatto non scioglie la comunione legale;
- il trasferimento in un’altra abitazione non modifica di per sé il regime patrimoniale;
- l’utilizzo concreto della casa familiare non equivale alla sua assegnazione;
- mutui, conti, debiti e beni comuni possono continuare a richiedere una specifica gestione.
L’art. 191 c.c. individua le cause di scioglimento della comunione legale. La decorrenza dell’effetto deve essere determinata in relazione al tipo di procedimento e alla disciplina applicabile e non coincide semplicemente con il momento in cui i coniugi smettono di abitare insieme. La separazione giudiziale dei beni prevista dall’art. 193 c.c. costituisce, inoltre, un istituto distinto e non deve essere confusa con lo scioglimento della comunione conseguente alla separazione personale.
Un’ulteriore precisazione riguarda la casa familiare. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. opera, in via tipica, quando vi siano figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi e risponde al loro interesse alla conservazione dell’ambiente domestico. Non costituisce quindi uno strumento generale per attribuire un’abitazione al coniuge economicamente più debole. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18556 ha ricondotto l’assegnazione alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti conviventi con il genitore assegnatario. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2026, n. 22942 ha escluso che l’assegnazione possa essere utilizzata come modalità indiretta di mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Una situazione informale protratta per anni può quindi creare uno scollamento tra l’autonomia acquisita nella vita quotidiana e rapporti patrimoniali che, sul piano giuridico, non hanno subito le modifiche che i coniugi potrebbero erroneamente dare per scontate.
Cosa succede quando ci sono figli
La decisione dei genitori di non formalizzare immediatamente la crisi non modifica i loro doveri nei confronti dei figli. Anche durante una separazione non formalizzata continuano a sussistere gli obblighi di mantenimento, cura, educazione e istruzione, oltre alla responsabilità genitoriale. Gli artt. 337-bis e seguenti c.c. costituiscono il riferimento per la regolazione dei rapporti con i figli quando viene meno la convivenza dei genitori.
Quando il rapporto tra i genitori rimane collaborativo, nella pratica è possibile organizzare consensualmente molti aspetti della vita quotidiana. Possono essere concordati i tempi trascorsi con ciascun genitore, la gestione delle vacanze, la ripartizione delle spese e le modalità con cui assumere le decisioni di maggiore interesse. Queste intese non attribuiscono però ai genitori una libera disponibilità dei diritti della prole: l’interesse dei figli rimane il criterio prevalente.
È quindi utile definire con sufficiente chiarezza:
- tempi e modalità della frequentazione con ciascun genitore;
- contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie;
- decisioni relative a scuola, salute e altre questioni di maggiore interesse;
- organizzazione dell’abitazione e della quotidianità dei figli.
I genitori possono concordare le modalità concrete con cui adempiere ai propri obblighi, ma tali accordi non possono comprimere il diritto dei figli al mantenimento, alla cura, all’educazione, all’istruzione e a una relazione equilibrata con entrambi. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 ha ribadito, con riferimento agli accordi riguardanti i minori, la necessità di verificarne la conformità al loro migliore interesse.
Un altro aspetto spesso frainteso riguarda la casa familiare. L’assegnazione prevista dall’art. 337-sexies c.c. risponde all’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi alla conservazione dell’ambiente domestico e non ha la funzione di tutelare genericamente il coniuge economicamente più debole. Né il proprietario dell’immobile ha, per il solo titolo di proprietà, un diritto automatico a rimanervi, né l’assegnazione deriva automaticamente dal fatto che l’altro genitore disponga di un reddito inferiore.
Nella pratica, una gestione informale può funzionare inizialmente e diventare problematica quando aumentano i contrasti. Formalizzare adeguatamente le condizioni relative ai figli consente allora di ridurre l’incertezza su tempi, spese e decisioni che incidono sulla loro vita quotidiana.
Separazione di fatto e scrittura privata tra i coniugi
Quando i coniugi decidono di vivere separatamente senza formalizzare immediatamente la crisi, può essere utile mettere per iscritto alcune regole. Una scrittura privata nella separazione di fatto può contenere sia intese organizzative relative alla nuova vita separata sia pattuizioni patrimoniali autonome. Non tutte le clausole, però, hanno la stessa efficacia: occorre considerare il loro contenuto concreto, la natura dei diritti coinvolti e l’eventuale presenza di figli.
Nell’ordinario procedimento giudiziale, l’art. 158 c.c. prevede che la separazione consensuale acquisti efficacia con l’omologazione del giudice. Questa disciplina deve oggi essere coordinata con gli strumenti alternativi introdotti dal d.l. n. 132/2014: la negoziazione assistita dagli avvocati e, nei casi consentiti dall’art. 12, l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile. Una semplice scrittura sottoscritta privatamente dai coniugi non equivale, per ciò solo, a una separazione personale formalizzata attraverso uno di questi strumenti.
L’accordo privato può comunque riguardare diversi aspetti della vita separata, ad esempio:
- data della cessazione della convivenza e rispettive abitazioni;
- modalità di contribuzione alle spese e gestione di conti o mutui;
- utilizzo provvisorio dell’abitazione;
- impegni relativi alla vendita o alla divisione di determinati beni;
- indicazioni sull’organizzazione dei rapporti con i figli, come tempi di permanenza, frequentazione e ripartizione delle spese.
Quest’ultimo aspetto richiede particolare cautela. I genitori possono organizzare concretamente l’esercizio dei propri obblighi, ma non possono comprimere i diritti dei figli. In caso di contrasto, le intese devono essere valutate alla luce del loro interesse. Sul punto, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 ha ribadito la centralità del migliore interesse del minore nella valutazione degli accordi che lo riguardano.
Quanto ai rapporti tra coniugi, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20034 distingue il contenuto essenziale della separazione dalle pattuizioni patrimoniali autonome concluse in occasione della crisi. La distinzione è stata ripresa da Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2026, n. 3442: nello stesso accordo possono quindi coesistere pattuizioni di natura diversa, sottoposte a discipline differenti.
Per questo è rischioso attribuire a un modello di scrittura privata reperito autonomamente effetti che potrebbe non avere. In presenza di figli, immobili o rapporti patrimoniali complessi, è utile verificare preventivamente quali accordi possano essere conclusi, quale efficacia abbiano e se sia necessaria una diversa forma giuridica.
Nuova relazione, allontanamento da casa e possibili rischi
L’inizio di una nuova relazione e l’allontanamento dall’abitazione familiare sono circostanze frequenti quando la crisi matrimoniale non è stata ancora formalizzata. Nessuna delle due comporta, però, conseguenze automatiche. Per valutarne gli effetti occorre ricostruire quando sia iniziata la crisi, quali ne siano state le cause e quale incidenza abbia avuto la condotta del singolo coniuge sulla prosecuzione della convivenza.
L’allontanamento volontario e unilaterale dalla casa familiare può costituire una violazione del dovere di coabitazione e può assumere rilievo ai fini dell’addebito. La violazione del dovere coniugale e la concreta pronuncia di addebito non devono però essere confuse. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 27 marzo 2025, n. 8071 ha ribadito che l’allontanamento può giustificare l’addebito, salvo che il coniuge dimostri una giusta causa, che la decisione sia stata determinata dal comportamento dell’altro oppure che la convivenza fosse già divenuta intollerabile.
Anche Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 giugno 2026, n. 22235 ha valorizzato il rapporto causale tra condotta e crisi. Lo stesso criterio è importante quando uno dei coniugi inizia una nuova relazione: ai fini dell’addebito non basta considerare isolatamente l’infedeltà, ma occorre verificare se abbia contribuito causalmente a rendere intollerabile la convivenza oppure sia intervenuta quando la crisi era già in atto.
Nella pratica è quindi necessario distinguere:
- una frequentazione occasionale da una relazione stabile;
- una relazione iniziata durante una convivenza ancora effettiva da una successiva alla crisi;
- il profilo dell’addebito della separazione dalle conseguenze economiche;
- l’allontanamento privo di giustificazione da quello conseguente a una convivenza già divenuta intollerabile.
Una nuova relazione non determina automaticamente la perdita del mantenimento o di ogni altro diritto. Può assumere rilievo ai fini dell’addebito quando abbia contribuito causalmente alla crisi e può essere valutata, nei singoli casi, anche rispetto alla situazione economica concreta del coniuge, senza comportare automaticamente la perdita del mantenimento.
Differenza tra separazione personale e vita separata
La differenza principale riguarda gli effetti giuridici. Nella vita separata non formalizzata i coniugi interrompono concretamente la comunione matrimoniale; con la separazione personale, invece, la crisi viene regolata attraverso uno degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento. La distinzione assume particolare importanza per patrimonio, mantenimento, casa familiare e successiva possibilità di ottenere il divorzio.
La separazione personale può essere giudiziale oppure consensuale. La separazione consensuale giudiziale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale; la crisi consensuale può inoltre essere formalizzata mediante negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 oppure, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso l’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile previsto dall’art. 12 dello stesso decreto.
La semplice cessazione della convivenza, invece:
- non determina da sola lo scioglimento della comunione legale;
- non comporta automaticamente un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c.;
- non equivale all’assegnazione della casa familiare;
- non modifica lo status matrimoniale;
- non fa decorrere il termine previsto per il divorzio.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante. In caso di separazione personale formalizzata, l’art. 3 della legge n. 898/1970 prevede, in via ordinaria, un termine di sei mesi per la separazione consensuale e di dodici mesi per quella giudiziale. Il momento dal quale calcolare il termine dipende dallo strumento utilizzato: nel procedimento giudiziale rileva la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale; nella negoziazione assistita la data certificata nell’accordo; nella procedura davanti all’ufficiale dello stato civile la data dell’atto contenente l’accordo.
Oggi la domanda di divorzio può anche essere proposta nello stesso procedimento della domanda di separazione, ma la sua procedibilità resta subordinata ai presupposti previsti dalla legge e, secondo l’art. 473-bis.49 c.p.c., al decorso del relativo termine e al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
Due coniugi che abbiano vissuto separati informalmente per anni non possono quindi utilizzare quel periodo per anticipare il divorzio. La separazione di fatto può essere rilevante per ricostruire la storia della crisi e sotto altri specifici profili, ma non sostituisce la separazione personale richiesta dalla legge ai fini della successiva domanda di divorzio.
Quando conviene formalizzare la crisi matrimoniale
Non tutte le crisi matrimoniali iniziano con la decisione definitiva di separarsi. In alcuni casi i coniugi scelgono un periodo di distanza per comprendere se il rapporto possa essere recuperato; in altri preferiscono organizzare autonomamente vite separate senza formalizzare subito la situazione. Questa soluzione può però diventare problematica quando si prolunga nel tempo e rimangono figli, beni o rapporti economici privi di una disciplina sufficientemente chiara.
La formalizzazione merita particolare attenzione quando vi sono figli minori, immobili, comunione legale, mutui, significative differenze reddituali o una forte conflittualità. Sono proprio questi gli ambiti nei quali un'intesa verbale, inizialmente rispettata da entrambi, può diventare difficile da ricostruire quando i rapporti peggiorano.
Un caso frequente è quello del coniuge che continua a sostenere il mutuo della casa nella quale rimangono l’altro coniuge e i figli. Se questa situazione prosegue a lungo senza regole precise, possono sorgere contestazioni sulla natura dei pagamenti, sulla contribuzione alle spese familiari e sui rapporti patrimoniali tra le parti. Problemi analoghi possono riguardare conti comuni, spese dei figli, debiti e beni acquistati durante il matrimonio.
Prima di lasciare indefinita la situazione è quindi utile verificare:
- quali rapporti patrimoniali ed economici continuino a coinvolgere entrambi;
- se l'organizzazione relativa ai figli sia sufficientemente chiara;
- quale regime patrimoniale sia ancora vigente;
- come vengano documentati pagamenti e contribuzioni;
- se uno o entrambi i coniugi intendano successivamente chiedere il divorzio.
Formalizzare la crisi, peraltro, non significa necessariamente iniziare una causa contenziosa. Quando i coniugi raggiungono un accordo possono ricorrere agli strumenti consensuali consentiti dalla legge; se invece non è possibile trovare un'intesa, la separazione giudiziale consente di ottenere una regolamentazione delle questioni controverse.
La scelta dello strumento dipende quindi dalla situazione concreta. Quando sono coinvolti figli, immobili o rapporti patrimoniali rilevanti, l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia può essere utile per comprendere quali effetti produca la situazione esistente e quale soluzione consenta di regolare con maggiore certezza la crisi matrimoniale.
Quali aspetti valutare prima di decidere
La separazione di fatto può essere utilizzata per gestire una fase temporanea della crisi, soprattutto quando i coniugi non hanno ancora deciso se interrompere definitivamente il rapporto. Se però questa situazione si prolunga, può crearsi una distanza sempre maggiore tra la vita concreta della coppia e la disciplina giuridica dei rapporti ancora esistenti. Vivere separatamente, infatti, non significa che siano automaticamente regolati gli effetti economici e familiari della crisi.
Prima di mantenere a lungo una situazione informale è quindi utile considerare soprattutto la presenza di figli, l’abitazione familiare, il regime patrimoniale, eventuali mutui e debiti comuni e le modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alle spese. Assume rilievo anche l'eventuale intenzione di arrivare successivamente al divorzio, perché il periodo trascorso semplicemente vivendo separati non fa decorrere i termini previsti dalla legge.
La situazione di fatto può inoltre acquisire importanza sotto il profilo probatorio. In un successivo procedimento potrebbe essere necessario ricostruire quando sia cessata effettivamente la convivenza, per quali ragioni uno dei coniugi abbia lasciato la casa, come siano state sostenute le spese e in quale modo sia stata organizzata la vita dei figli. Per questo, soprattutto nelle situazioni conflittuali, è utile evitare che decisioni economicamente rilevanti rimangano affidate esclusivamente ad accordi verbali difficili da ricostruire a distanza di tempo.
Il semplice trascorrere degli anni non attribuisce alla situazione gli effetti della separazione personale: non scioglie automaticamente la comunione legale, non determina un assegno giudiziale di mantenimento, non assegna la casa familiare e non modifica lo status matrimoniale.
Quando la crisi appare definitiva, valutare tempestivamente gli strumenti previsti dalla legge può consentire di dare maggiore certezza ai rapporti personali e patrimoniali e di prevenire contestazioni successive.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.
FAQ sulla separazione di fatto
Come funziona la separazione di fatto?
Si verifica quando i coniugi interrompono concretamente la convivenza e la comunione di vita senza formalizzare una separazione personale attraverso uno degli strumenti previsti dalla legge. I coniugi restano sposati e la situazione non produce automaticamente gli effetti propri di una separazione personale formalizzata.
Quali sono gli effetti della separazione di fatto?
Può assumere rilievo nella concreta organizzazione della vita dei coniugi e, in alcuni casi, anche sul piano probatorio. Non determina però da sola lo scioglimento della comunione legale, un assegno giudiziale ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegnazione della casa familiare o la decorrenza dei termini per il divorzio. Continuano inoltre a sussistere gli obblighi di mantenimento, cura, educazione e istruzione nei confronti dei figli e possono permanere obblighi economici derivanti dal matrimonio.
Qual è la differenza tra separazione legale e separazione di fatto?
Con “separazione legale” si indica comunemente la separazione personale formalizzata. Questa può essere giudiziale oppure consensuale e produce gli effetti previsti dalla legge. La separazione consensuale può essere formalizzata giudizialmente, mediante negoziazione assistita o, quando ne ricorrono i presupposti, davanti all’ufficiale dello stato civile. Nella situazione di fatto, invece, i coniugi hanno interrotto la vita comune senza utilizzare uno di questi strumenti.
La separazione di fatto può essere regolata con una scrittura privata?
Sì. I coniugi possono sottoscrivere accordi riguardanti l’organizzazione della vita separata e pattuizioni patrimoniali. La loro efficacia dipende però dal contenuto e dalla natura dei diritti coinvolti. Una scrittura non equivale automaticamente a una separazione consensuale formalizzata, non scioglie per ciò solo la comunione legale e non può comprimere i diritti dei figli.
Si può essere separati di fatto vivendo nella stessa casa?
La permanenza nella stessa abitazione non esclude in assoluto la separazione di fatto, ma non è sufficiente che i coniugi dichiarino di considerarsi separati. Devono emergere elementi concreti che dimostrino la cessazione della reale comunione di vita, valutando, tra l'altro, gestione domestica, vita personale, rapporti economici, pasti, socialità e rapporti affettivi.
Chi lascia la casa familiare rischia automaticamente l’addebito?
No. L’allontanamento volontario e unilaterale può costituire una violazione del dovere di coabitazione e assumere rilievo ai fini dell’addebito. Occorre però verificare se vi fosse una giusta causa, se l’allontanamento fosse conseguenza del comportamento dell’altro coniuge oppure se la convivenza fosse già divenuta intollerabile e l’allontanamento non avesse quindi causato la crisi.
La separazione di fatto consente di chiedere il divorzio dopo sei mesi o un anno?
No. Il tempo trascorso semplicemente vivendo separati non fa decorrere autonomamente i termini per il divorzio. Occorre una separazione personale formalizzata. In via ordinaria, il termine è di sei mesi per la separazione consensuale e di dodici mesi per quella giudiziale. Nel procedimento giudiziale il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale; nella negoziazione assistita dalla data certificata nell’accordo; davanti all’ufficiale dello stato civile dalla data dell’atto contenente l’accordo. Anche gli strumenti consensuali extragiudiziali, quando utilizzabili, producono quindi gli effetti previsti dalla legge ai fini del successivo divorzio.
Una nuova relazione fa perdere il diritto al mantenimento?
Non automaticamente. Una nuova relazione può assumere rilievo ai fini dell’addebito quando abbia contribuito causalmente alla crisi e può essere valutata, nel singolo caso, anche rispetto alla situazione economica concreta del coniuge. Non determina però, per il solo fatto di esistere, la perdita automatica del mantenimento o di ogni altro diritto.
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