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Successione testamentaria: cos’è, come funziona e quote

7 settembre 2026

Cos’è la successione testamentaria? È la successione nella quale la destinazione dell’eredità è regolata, in tutto o in parte, dalle volontà espresse dal defunto attraverso un testamento. Chi fa testamento può stabilire a chi attribuire, in tutto o in parte, i propri beni, nel rispetto delle quote riservate ai legittimari e degli altri limiti previsti dalla legge. Per capire come funziona occorre quindi distinguere ciò che il testatore può decidere liberamente dalle regole inderogabili che possono incidere sull’efficacia concreta delle sue disposizioni.

Successione testamentaria: famiglia e avvocato esaminano un testamento

Successione testamentaria: significato e come funziona

La successione testamentaria trova il proprio titolo nel testamento, cioè nell’atto con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Il testamento può assumere diverse forme. Le principali forme ordinarie sono il testamento olografo, scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore; il testamento pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza dei testimoni secondo le formalità previste dalla legge; e il testamento segreto, consegnato al notaio con le modalità stabilite dal codice civile. Esistono inoltre forme particolari di testamento previste per specifiche situazioni.

La scelta tra queste forme non modifica la funzione successoria dell’atto, ma incide sulle formalità richieste e sulle modalità di conservazione e successiva conoscenza del testamento. Il testamento viene redatto quando il testatore è ancora in vita, resta revocabile fino alla morte e le sue disposizioni patrimoniali mortis causa sono destinate a produrre effetto con l’apertura della successione. L’art. 456 c.c. stabilisce infatti che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Il testamento può disciplinare l’intero patrimonio oppure soltanto una parte. Quando alcune posizioni patrimoniali restano prive di una disposizione testamentaria applicabile, per esse può operare la successione prevista dalla legge. Successione testamentaria e successione legittima possono quindi concorrere nella stessa vicenda.

Le disposizioni contenute nel testamento possono inoltre avere effetti differenti:

  • alcune attribuiscono l’universalità dei beni o una quota del patrimonio e danno luogo a una successione a titolo universale;
  • altre riguardano beni o diritti determinati e producono una successione a titolo particolare.

Da questa distinzione deriva quella tra erede e legatario, che produce conseguenze concrete nella gestione dell’eredità.

La libertà testamentaria non è assoluta. Il testatore può determinare la destinazione del proprio patrimonio, ma deve rispettare le norme poste a tutela dei legittimari e gli altri limiti previsti dalla legge. Ciò non significa che ogni disposizione che incida sui diritti di un legittimario sia automaticamente nulla: validità del testamento e tutela della quota riservata sono questioni differenti. Per comprenderne gli effetti occorre quindi considerare non soltanto il contenuto della scheda, ma anche la situazione familiare e patrimoniale esistente al momento dell’apertura della successione.

Cosa succede dopo la morte di chi ha lasciato testamento

Dopo il decesso occorre anzitutto verificare se esistano uno o più testamenti e quali disposizioni siano effettivamente applicabili. Non è sempre corretto limitarsi a individuare la scheda cronologicamente più recente: un testamento successivo può revocare espressamente quello precedente, può contenere disposizioni incompatibili soltanto con alcune di quelle anteriori oppure può riguardare beni diversi, lasciando spazio alla coesistenza di più schede.

La Cassazione ha recentemente ribadito che, nell’interpretazione di testamenti successivi, occorre verificare il rapporto tra le diverse disposizioni e applicare il principio di conservazione della volontà testamentaria (Cass. civ., Sez. II, ord. 10 aprile 2025, n. 9393). Il testamento più recente, quindi, non cancella automaticamente tutto ciò che è stato disposto in precedenza.

La verifica è normalmente più agevole quando il testamento è pubblico, perché può essere ricercato attraverso il notaio rogante, l’archivio notarile competente o gli strumenti di pubblicità testamentaria, secondo le modalità previste. Maggiori difficoltà possono sorgere quando esistano uno o più testamenti olografi conservati dal testatore o affidati a terzi.

Nella pratica è quindi utile controllare:

  • l’esistenza di più schede testamentarie;
  • l’eventuale revoca espressa oppure l’incompatibilità tra le disposizioni successive e quelle precedenti;
  • quali beni appartenevano effettivamente al defunto al momento della morte;
  • se le persone e i beni indicati siano identificabili senza equivoci.

Chi possiede un testamento olografo, una volta avuta notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione ai sensi dell’art. 620 c.c. Questo passaggio, però, è distinto dall’interpretazione della scheda.

Anche errori materiali non rendono necessariamente inefficace una disposizione. L’art. 625 c.c. prende in considerazione l’erronea indicazione dell’erede, del legatario o del bene quando sia comunque possibile ricostruire senza equivoci la persona o la cosa voluta dal testatore.

Successione testamentaria e legittima: quali sono le differenze

La distinzione tra successione testamentaria e successione legittima riguarda anzitutto il titolo in base al quale vengono individuati i successori. Nella prima è il testamento a disciplinare, nei limiti consentiti dalla legge, la destinazione dei beni; nella seconda intervengono direttamente le norme del codice civile quando manca, in tutto o in parte, una disposizione testamentaria applicabile.

L’art. 457 c.c. stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento e che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, totalmente o parzialmente, quella testamentaria. È quindi possibile che le due forme operino contemporaneamente nella stessa vicenda.

Diversa è la cosiddetta successione necessaria. Questa espressione non indica propriamente un terzo autonomo titolo di devoluzione accanto a legge e testamento, ma il complesso delle norme che proteggono i legittimari e le rispettive quote di riserva.

Rientrano tra i legittimari:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile;
  • i figli;
  • i discendenti dei figli che vengono alla successione in luogo di questi;
  • in mancanza di figli e dei relativi discendenti, gli ascendenti nei casi previsti dalla legge.

Questa distinzione chiarisce anche perché “erede legittimo” e “legittimario” non siano sinonimi. Un soggetto può essere successibile secondo le norme della successione legittima senza essere titolare di una quota di riserva; viceversa, la tutela del legittimario può operare proprio quando esiste un testamento.

Prima di stabilire se le volontà del defunto abbiano leso una quota riservata occorre quindi verificare chi siano concretamente i legittimari e quale massa patrimoniale debba essere presa in considerazione. Solo dopo si può affrontare il tema delle quote.

Eredi, legatari e beni lasciati dal defunto

Una delle questioni più rilevanti nell’interpretazione di un testamento consiste nello stabilire se il beneficiario sia stato istituito erede oppure abbia ricevuto un legato. La differenza incide sulla posizione giuridica del beneficiario e può avere conseguenze in tema di acquisto, responsabilità per i debiti ereditari e partecipazione alla comunione ereditaria.

L’art. 588 c.c. qualifica come disposizioni a titolo universale quelle che comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore e attribuiscono la qualità di erede. Le altre attribuzioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Non è però sufficiente verificare se il testamento menzioni un singolo bene. Può infatti ricorrere la cosiddetta institutio ex re certa: l’attribuzione di uno o più beni determinati può integrare un’istituzione di erede quando dal contenuto complessivo del testamento risulti che quei beni sono stati utilizzati per rappresentare una quota del patrimonio destinata al beneficiario.

La Cassazione ha ribadito che questa distinzione richiede un’analisi sia oggettiva sia soggettiva, considerando l’intero atto e l’effettiva intenzione del testatore (Cass. civ., Sez. II, ord. 2 maggio 2026, n. 12325).

In concreto, una disposizione come “lascio a Tizio il mio appartamento” integra di regola un legato quando l’immobile viene attribuito come bene autonomamente considerato. La conclusione può essere diversa se dal resto del testamento emerge che proprio quell’immobile rappresenta la porzione di patrimonio con cui il testatore ha voluto individuare la posizione ereditaria del beneficiario.

Per qualificare correttamente la disposizione assumono quindi rilievo:

  • le parole utilizzate dal testatore;
  • il rapporto tra il bene attribuito e l’intero patrimonio;
  • le altre disposizioni contenute nella scheda;
  • la struttura complessiva della ripartizione voluta.

La distinzione diventa particolarmente importante quando esistano beni non menzionati, più beneficiari o passività ereditarie. Stabilire correttamente chi sia erede e chi legatario è necessario prima di affrontare la destinazione del patrimonio residuo e i rapporti tra gli interessati.

Quote ereditarie e parte disponibile: quanto si può lasciare per testamento

La presenza di un testamento non significa che il testatore possa sempre decidere liberamente la destinazione dell’intero patrimonio. Gli artt. 536 e ss. c.c. riconoscono infatti a determinati familiari una quota di riserva, mentre la parte che rimane costituisce la quota disponibile. È su quest’ultima che la libertà testamentaria può esercitarsi senza incidere sui diritti dei legittimari.

La misura della riserva varia in relazione alla situazione familiare esistente al momento dell’apertura della successione. Le principali ipotesi possono essere così sintetizzate:

  • se vi è soltanto il coniuge, la metà del patrimonio è riservata al coniuge e l’altra metà è disponibile;
  • con un solo figlio, metà è riservata al figlio e metà è disponibile;
  • con due o più figli, sono loro riservati complessivamente due terzi e un terzo è disponibile;
  • con coniuge e un figlio, un terzo è riservato al coniuge, un terzo al figlio e un terzo è disponibile;
  • con coniuge e due o più figli, un quarto è riservato al coniuge, metà complessivamente ai figli e un quarto è disponibile;
  • in presenza dei soli ascendenti, in assenza di figli e dei relativi discendenti, un terzo è loro riservato e due terzi sono disponibili;
  • con coniuge e ascendenti, in assenza di figli, metà è riservata al coniuge, un quarto agli ascendenti e un quarto è disponibile.

Ai fini successori, la disciplina riferita al coniuge trova applicazione anche alla parte dell’unione civile, secondo quanto previsto dalla legge n. 76/2016.

Le percentuali non esauriscono la posizione del coniuge. L’art. 540, comma 2, c.c. gli riconosce, quando ricorrano i relativi presupposti, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quando il loro valore supera quello della quota disponibile, tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile e, per l’eventuale eccedenza, sulla quota di riserva del coniuge e, per il residuo, su quella dei figli.

Per stabilire se una disposizione abbia leso la legittima non basta considerare quanto rimasto alla morte. Ai sensi dell’art. 556 c.c. occorre ricostruire il patrimonio, detrarre i debiti e aggiungere fittiziamente il valore delle donazioni rilevanti. La riunione fittizia è un’operazione di calcolo e non determina il rientro automatico dei beni donati nell’asse: è distinta sia dalla collazione sia dagli eventuali effetti restitutori conseguenti alla riduzione.

Cosa accade se il testamento riguarda solo alcuni beni

Può accadere che una persona disponga per testamento soltanto di alcuni beni: per esempio, attribuisca un immobile a un beneficiario senza menzionare i rapporti bancari o altri cespiti, oppure rediga la scheda quando il proprio patrimonio è diverso da quello esistente al momento della morte. Questa circostanza non rende, da sola, inefficace il testamento.

Le disposizioni valide e non revocate continuano a regolare quanto da esse previsto mentre, per la parte effettivamente rimasta priva di una disposizione testamentaria applicabile, può intervenire la successione legittima. Prima di arrivare a questa conclusione è però necessario interpretare l’intera scheda.

Non è infatti corretto ritenere automaticamente che ogni bene non nominato debba essere attribuito secondo le regole della successione legittima. Se il testatore ha istituito una persona erede dell’intero patrimonio o di una sua quota, tale istituzione può comprendere anche beni non specificamente elencati. Allo stesso modo, l’attribuzione di un bene determinato potrebbe, in base all’art. 588 c.c., essere utilizzata per individuare una quota ereditaria anziché costituire un semplice legato.

Il problema si presenta soprattutto quando:

  • vengono scoperti beni non indicati nella scheda;
  • il patrimonio è cambiato dopo la redazione del testamento;
  • non è chiara la natura dell’attribuzione di uno specifico bene;
  • esistono più testamenti che contengono disposizioni differenti.

Si pensi al caso di una persona che abbia lasciato per testamento la propria abitazione a un familiare senza indicare espressamente la destinazione del resto del patrimonio. Prima di concludere che tutto ciò che rimane debba seguire la successione legittima, occorre stabilire quale significato assuma l’attribuzione dell’immobile nell’economia complessiva del testamento.

L’analisi serve quindi a individuare quale parte dell’asse sia realmente rimasta priva di regolamentazione testamentaria, evitando di applicare impropriamente la successione legittima a beni già compresi, anche indirettamente, nelle disposizioni del testatore.

Testamento olografo, pubblicazione e dichiarazione di successione

Quando dopo la morte viene rinvenuto un testamento olografo, chi ne è in possesso non può limitarsi a consegnarlo ai beneficiari affinché procedano alla ripartizione dei beni. L’art. 620 c.c. stabilisce che chiunque possieda un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena abbia notizia della morte del testatore.

Il notaio procede alla pubblicazione nelle forme previste dalla legge. Una volta effettuato questo adempimento, è possibile procedere all’esecuzione del testamento. La pubblicazione, tuttavia, non costituisce un giudizio sulla validità della scheda: non accerta definitivamente, ad esempio, l’autenticità del documento, la capacità del testatore o l’assenza di eventuali vizi della volontà. Queste questioni possono essere oggetto di una successiva controversia.

È inoltre necessario distinguere operazioni che, nella pratica, vengono talvolta confuse:

  • la pubblicazione riguarda specificamente il testamento olografo;
  • la dichiarazione di successione costituisce un adempimento di natura fiscale;
  • l’accettazione riguarda l’acquisto dell’eredità da parte del chiamato;
  • volture e trascrizioni assolvono ulteriori funzioni relative ai beni e alla loro pubblicità.

La pubblicazione del testamento olografo e la presentazione della dichiarazione di successione, considerate da sole, non costituiscono accettazione tacita dell’eredità. Occorre però verificare separatamente gli ulteriori atti compiuti dal chiamato, perché alcuni comportamenti possono assumere rilievo ai fini dell’accettazione tacita.

La distinzione assume particolare importanza quando il defunto abbia lasciato debiti. In simili situazioni è prudente ricostruire attivo e passivo prima di compiere atti che potrebbero incidere sulla posizione del chiamato, valutando, quando ne ricorrono le condizioni, anche l’accettazione con beneficio d’inventario. Pubblicare il testamento, conoscere il suo contenuto e acquistare l’eredità sono dunque momenti giuridicamente distinti.

Tempi e adempimenti pratici dopo il decesso

I tempi necessari per definire una vicenda ereditaria dipendono dalla composizione del patrimonio, dal contenuto del testamento e dai rapporti tra gli interessati. Esistono però specifiche scadenze che non devono essere confuse con il tempo necessario per interpretare la scheda, ricostruire l’asse o eventualmente dividere i beni.

La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via ordinaria entro dodici mesi dall’apertura della successione, normalmente coincidente con la morte. Sono previste situazioni particolari nelle quali la decorrenza del termine segue regole specifiche.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 si applica il sistema di autoliquidazione dell’imposta di successione, secondo la disciplina vigente ratione temporis. L’imposta autoliquidata deve essere versata nei termini previsti dalla normativa applicabile. La disciplina fiscale è soggetta a modifiche e, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2027, occorre verificare le disposizioni applicabili introdotte dal d.lgs. n. 123/2025.

Sul piano pratico occorre tenere distinti:

  • la pubblicazione dell’eventuale testamento olografo;
  • l’individuazione di eredi, legatari e legittimari;
  • la ricostruzione dell’attivo e delle passività;
  • la dichiarazione e i relativi adempimenti fiscali;
  • le scelte del chiamato rispetto all’accettazione dell’eredità.

Anche il costo non può essere espresso attraverso una cifra unica. Possono concorrere imposte e tributi, eventuali spese notarili per la pubblicazione dell’olografo e costi professionali legati alle ulteriori attività richieste dal caso concreto. La presenza del testamento, da sola, non determina quindi uno specifico costo.

Poiché qui interessano principalmente gli aspetti civilistici, è soprattutto utile ricordare che gli adempimenti tributari non risolvono eventuali questioni relative all’interpretazione del testamento, alla qualità di erede o legatario, ai debiti ereditari o ai diritti dei legittimari.

Successione testamentaria: impugnazione e lesione della legittima

La presenza di un testamento non impedisce che, dopo l’apertura della successione, sorgano contestazioni. Prima di agire occorre però individuare quale diritto sia stato concretamente violato, perché la lesione della legittima e l’invalidità del testamento sono questioni differenti, sottoposte a presupposti e rimedi diversi.

Un testamento può essere valido e, nello stesso tempo, contenere attribuzioni che comprimono la quota riservata a un legittimario. In questo caso occorre ricostruire la massa sulla quale calcolare la riserva, tenendo conto anche delle donazioni rilevanti effettuate in vita. Se emerge una lesione, gli artt. 553 e ss. c.c. disciplinano l’azione di riduzione, attraverso la quale il legittimario può chiedere la reintegrazione dei propri diritti.

La semplice lesione non determina quindi automaticamente la nullità della disposizione. La giurisprudenza distingue infatti tra la validità dell’attribuzione testamentaria e la sua eventuale riducibilità. Cass. civ., Sez. II, 9 maggio 2025, n. 12268 ha inoltre precisato gli oneri di allegazione gravanti sul legittimario che agisce in riduzione, nell’ambito della verifica della lesione della quota riservata.

Diverso è il problema quando si contesta la validità stessa del testamento o di una disposizione. A seconda della fattispecie possono assumere rilievo:

  • il mancato rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge;
  • questioni relative alla capacità del testatore;
  • vizi che abbiano inciso sulla formazione della volontà;
  • specifiche cause di nullità o annullabilità.

Una disciplina particolare è contenuta nell’art. 549 c.c., che vieta di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla divisione ereditaria. Occorre distinguere il peso imposto dal testatore direttamente sulla legittima dalla diversa ipotesi nella quale venga attribuito un bene già gravato da una situazione giuridica preesistente. Su questa distinzione è intervenuta Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2026, n. 16912.

Riduzione, nullità e annullamento non sono quindi rimedi intercambiabili. Prima di contestare il testamento è necessario individuare la natura giuridica del problema e l’effetto che si intende ottenere.

Quando nasce una controversia tra gli eredi

Non tutte le controversie ereditarie riguardano la validità del testamento o la quota dei legittimari. Molti contrasti sorgono quando occorre trasformare quanto scritto dal testatore in concrete attribuzioni patrimoniali. Una clausola poco chiara, l’esistenza di più schede o un patrimonio diverso da quello esistente al momento della redazione possono rendere incerta la posizione dei beneficiari.

In questi casi il problema è anzitutto interpretativo. La Cassazione ha affermato che la volontà testamentaria deve essere ricostruita valutando congiuntamente il dato letterale, il significato logico e il complesso delle disposizioni, senza attribuire valore decisivo a singole parole isolate dal contesto (Cass. civ., Sez. II, ord. 11 gennaio 2024, n. 1149).

Nella pratica, il contrasto può riguardare anche la ricostruzione dell’asse. Un coerede può sostenere che determinati beni appartenessero al defunto, mentre un altro può contestarlo. Possono emergere donazioni precedenti, passività non inizialmente conosciute oppure divergenze sulla successiva divisione.

Prima di assumere una posizione è quindi utile raccogliere:

  • tutti i testamenti reperiti, e non soltanto quello apparentemente più recente;
  • gli atti di provenienza e la documentazione relativa agli immobili;
  • le informazioni sui rapporti bancari e sugli altri beni;
  • la documentazione disponibile sulle donazioni compiute in vita;
  • gli elementi relativi a debiti e altre passività;
  • eventuali atti o scritture rilevanti nei rapporti tra gli interessati.

Questa ricostruzione permette di capire se la questione riguardi l’interpretazione della scheda, la qualificazione di un beneficiario, la composizione del patrimonio oppure la divisione tra coeredi.

Individuare con precisione l’origine del contrasto è utile anche per valutare se esistano le condizioni per una soluzione condivisa oppure se sia necessario ricorrere alla tutela giudiziale.

Come gestire concretamente l’eredità lasciata con testamento

Quando esiste un testamento, procedere secondo un ordine logico aiuta a evitare decisioni premature. Non è utile, ad esempio, discutere immediatamente della divisione di un immobile se non è ancora chiaro chi abbia acquistato o possa acquistare la qualità di erede, quale sia il significato della disposizione relativa al bene oppure se esistano altre schede applicabili.

Una verifica pratica può essere organizzata attraverso alcuni passaggi:

  • reperire tutte le schede testamentarie conosciute e, per il testamento olografo, verificare che chi ne è in possesso provveda alla presentazione al notaio per la pubblicazione;
  • verificare il rapporto tra disposizioni anteriori e successive;
  • ricostruire beni, crediti, debiti e precedenti donazioni rilevanti;
  • individuare eredi, legatari e legittimari;
  • valutare separatamente gli adempimenti fiscali e le scelte relative all’accettazione;
  • verificare l’eventuale lesione della quota riservata;
  • affrontare successivamente la divisione o le eventuali contestazioni.

L’ordine delle verifiche cambia naturalmente in base al caso concreto. La presenza di debiti, ad esempio, può rendere prioritaria una valutazione sulla posizione del chiamato; l’esistenza di più testamenti può richiedere anzitutto di stabilire quali disposizioni siano ancora applicabili.

L’intervento di un avvocato esperto in successioni può essere particolarmente utile quando sorgano dubbi sull’interpretazione della scheda, sulla posizione di eredi e legatari, sulla lesione della legittima o sui rapporti tra più beneficiari. L’assistenza legale non presuppone necessariamente l’avvio di una causa: una corretta ricostruzione preventiva può consentire agli interessati di comprendere le rispettive posizioni e valutare una soluzione prima che il contrasto diventi giudiziale.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia - Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ sulla successione testamentaria

Quanto si paga per una successione testamentaria?

Non esiste un costo determinato dalla sola presenza del testamento. Possono essere dovuti imposte e tributi e possono aggiungersi le spese per la pubblicazione dell’olografo e per le attività professionali necessarie. L’importo dipende quindi dal patrimonio e dagli adempimenti richiesti dal caso concreto.

Quali quote devono essere rispettate quando esiste un testamento?

Dipende dai legittimari presenti al momento della morte. La legge riserva determinate quote al coniuge o alla parte dell’unione civile, ai figli e, nei casi previsti, agli ascendenti. Al coniuge possono inoltre spettare i diritti di abitazione e uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c.

Come funziona la successione quando c’è un testamento?

Occorre individuare le disposizioni applicabili, interpretarne il contenuto, stabilire chi siano eredi e legatari e ricostruire il patrimonio. Se viene rinvenuto un testamento olografo, chi ne è in possesso deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione prevista dall’art. 620 c.c.

Il testatore può privare un legittimario della quota di riserva?

Le disposizioni testamentarie non possono sottrarre definitivamente al legittimario la quota che la legge gli riserva. Se tale quota è lesa, il soggetto interessato può valutare, ricorrendone i presupposti, l’azione di riduzione. La lesione non rende però automaticamente nulla la disposizione testamentaria.

Quali sono i tempi per la dichiarazione e per il pagamento dell’imposta?

In via ordinaria, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 trova applicazione il sistema di autoliquidazione dell’imposta, secondo la disciplina fiscale vigente per la successione interessata. I termini e le modalità di pagamento devono quindi essere verificati in relazione alla normativa applicabile ratione temporis.

Cosa bisogna fare quando si trova un testamento olografo?

Chi ne è in possesso, dopo avere avuto notizia della morte del testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione consente di procedere all’esecuzione del testamento nelle forme previste dalla legge, ma non costituisce un giudizio definitivo sulla sua validità.

Successione testamentaria e successione legittima possono coesistere?

Sì. Se il testamento non disciplina tutto il patrimonio, per la parte effettivamente rimasta priva di una disposizione applicabile può operare la successione legittima. Prima è però necessario interpretare la scheda per verificare l’effettiva portata delle attribuzioni.

Quando si può contestare un testamento?

Dipende dal problema concreto. Possono venire in rilievo nullità o annullamento del testamento, azione di riduzione per lesione della legittima oppure controversie sull’interpretazione delle disposizioni. Prima di agire è quindi necessario individuare quale vizio o quale diritto si intenda far valere.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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