19 marzo 2024
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 affronta la questione dell’applicabilità della disciplina dell’usura agli interessi moratori.
Come noto la questione dell’usura degli interessi moratori era discussa, dato che le rilevazioni dei tassi soglia si basavano sugli interessi corrispettivi e non su quelli di mora: come confrontare due dati non omogenei?
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 risponde ai vari interrogativi sull’usura degli interessi moratori, compreso quello delle conseguenze sugli interessi corrispettivi.
Introduzione su Cassazione 19597 del 2000 e usura degli interessi moratori
Come abbiamo indicato, Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 rappresenta una sentenza molto attesa.
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 risolve le varie questioni di cui si è dibattuto in questi anni a proposito dell’usura degli interessi di mora e delle conseguenze su quelli corrispettivi.
Vediamo di seguito i vari aspetti decisi, rinviando al testo integrale della sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 sull’usura degli interessi moratori per ogni approfondimento.
Sezioni Unite 19597 del 2020: applicabilità della disciplina dell’usura agli interessi di mora
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 anzitutto indica che La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 indica che a mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Per Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597, ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
Usura degli interessi moratori e interessi corrispettivi: Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597
Secondo Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 in caso di usura degli interessi moratori si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Questo è uno degli aspetti di maggior rilievo dato che –verosimilmente- la non debenza degli interessi di mora inciderà solo per alcuni periodo del rapporto, mentre gli interessi corrispettivi avranno un impatto maggiore, applicandosi per tutta la durata del contratto.
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 da ultimo evidenzia che anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori, la valutazione dell’usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.
Usura degli interessi di mora e tutela del consumatore: Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597
Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 in materia di usura degli interessi moratori si sofferma poi sulla tutela del consumatore evidenziando che nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..
Cassazione 19597 del 2020: usura degli interessi moratori e onere della prova
Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 si sofferma sull’onere della prova indicando che l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
Usura degli interessi di moratori e Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597 si rivela di grande importanza.
La sentenza chiarisce le varie questioni aperte sul tema dell’usura degli interessi moratori.
Forse la questione di maggior impatto in termini economici e quella sul rapporto tra usura degli interessi moratori e interessi corrispettivi era quella delle conseguenze dell’usura degli interessi di mora su quelli corrispettivi. La riconosciuta autonomia delle due pattuizioni e la salvezza degli interessi corrispettivi anche in caso di usura degli interessi di mora, chiaramente diminuisce di molto l’impatto economico che la dichiarata usura avrebbe potuto portare.
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