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Inammissibilità prova testimoniale: Sezioni Unite 16723 del 2020 su art 2721 e 2725 cc

21 novembre 2022

Inammissibilità prova testimoniale: Sezioni 16723 del 2020 n. 16723 su art 2721 e 2725 cc. Con questa sentenza la S.C. a Sez. Un. si è pronunciata sulla ammissibilità / inammissibilità della prova testimoniale (art. 2721 ss. c.c.) volta a provare l’esistenza di un contratto con forma scritta ad probationem (art. 2725 c.c.) in assenza di una eccezione di parte.
Il quesito posto a Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 era, nella sostanza, se tale prova per testimoni fosse ammissibile in assenza di una eccezione di parte che contestasse la violazione dell’art. 2721 ss. c.c. e in particolare dell’art. 2725 c.c.
Tra i documenti allegati alla pagina è scaricabile il pdf della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723.

Inammissibilità prova testimoniale: Sezioni 16723 del 2020 n. 16723 su art 2721 e 2725
Inammissibilità prova testimoniale: Sezioni 16723 del 2020 n. 16723 su art 2721 e 2725

Inammissibilità prova testimoniale: art 2721 e 2725 cc per Sezioni unite 16723 del 2020

Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia sul inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc) esprime in definita il seguente principio di diritto: “l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione" (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

Inammissibilità prova testimoniale 2721: la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723

La motivazione della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc) è molto ampia e rinviamo al testo integrale della stessa, disponibile tra gli allegati in pdf.

Sottolineiamo, qui, solo alcuni passaggi di rilievo della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723: “poiché gli artt. 2721 e ss. c.c. sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private, e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

La conseguenza alla quale giunge Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc) è quindi che “l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova; qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157, comma 2, c.p.c. in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

Da tale profilo, quindi, per Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 l’eccezione diventa fondamentale e la sua assenza pregiudica la possibilità di far valere la contestazione nel proseguo della causa.
Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc), infatti, indica che “se l'interessato non abbia eccepito dapprima l'inammissibilità della deduzione istruttoria e poi la nullità della prova per testimoni comunque assunta, tale nullità non potrà più essere rilevata o eccepita per la prima volta in appello, e, tanto meno, in sede di legittimità” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).


Inammissibilità prova testimoniale: Cass. Sez. Un. 5 agosto 2020 n. 16723 e forma scritta ad probationem

Sempre in motivazione, Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc) distingue la situazione che si verifica quando la forma scritta sia prevista ad probationem da quello in cui sia prevista ad substantiam.

Per Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 la forma scritta ad probationem coinvolge interessi solo privati per cui, in tale ambito, può avere un rilievo anche il principio processuale di non contestazione. Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 , infatti, indica che “l'essere, del resto, la forma scritta ad probationem onere di natura disponibile, attinente esclusivamente alla tutela degli interessi privati delle parti, e perciò dalle stesse derogabile pure con un patto tacito (desumibile "per facta concludentia" dalla loro condotta, eventualmente consistente proprio nella rinuncia all'applicazione del limite della prova testimoniale ex art. 2725 c.c.), costituisce argomento utilizzato anche per giustificare l'operatività al riguardo del principio della «non contestazione». Ad esempio, si è di frequente sostenuto in giurisprudenza che, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 c.c.), il giudice deve reputare tali fatti non bisognosi di prova e tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (Cass. Sez. 3, 19 ottobre 2006, n. 22395; Cass. Sez. 3, 12 dicembre 2003, n. 19052; Cass. Sez. 2, 13 aprile 1999, n. 3621)” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

La conseguenza per Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 (che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc) è che “così come la non contestazione della stipula e del contenuto di un contratto scritto ad probationem, pur non surrogando la prova di tali fatti, rende la stessa superflua, può avvenire che le parti di un simile contratto, per quanto in disaccordo sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti, non si oppongano al ricorso alla prova testimoniale, non facendo valere il limite di ammissibilità di cui all'art. 2725, comma 1, c.c.” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

Eccezione inammissibilità prova testimoniale e Sezioni Unite 16723 del 2020 su forma scritta ad substantiam

Chiaramente per Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 non può avvenire lo stesso quando la forma scritta sia prevista ad substantiam.
Al riguardo, infatti, Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 indica che “rimane evidente come del tutto diverse siano le conclusioni da adottare quando il rapporto litigioso si fonda su contratto che postula la forma scritta ad substantiam, in quanto il principio processuale di disponibilità dei fatti di causa e la derogabilità dei limiti oggettivi della prova testimoniale devono qui confrontarsi con la rilevabilità ex officio della nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c.” (Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc).

Inammissibilità prova testimoniale: conclusioni su Sezioni Unite 16723 del 2020: Con forma scritta ad probationem, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723 -che si pronuncia su inammissibilità prova testimoniale, eccezione di parte e art 2721 e 2725 cc- ha una motivazione interessante e approfondita.

Abbiamo riportato alcuni brevi passi della sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723, rinviando per il resto all’allegato pdf con la sentenza integrale.
Cassazione Sezioni Unite 5 agosto 2020 n. 16723
di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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