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Mantenimento figli trasferimento immobile

6 febbraio 2023

Trasferimento beni immobili ai figli e mantenimento: è possibile adempiere all’obbligo di mantenimento dei figli attraverso la cessione o il trasferimento di un bene immobile o più beni immobili?
Si tratta di una questione non frequentemente affrontata, ma di recente esaminata dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761
Tale sentenza conferma che negli accordi di separazione consensuale o divorzio i coniugi possono prevedere che l’adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli (non solo del coniuge) sia eseguito, in luogo che con un assegno periodico, con la cessione o il trasferimento di un bene immobile o di più beni immobili.

Mantenimento Figli Trasferimento Immobile
Mantenimento Figli Trasferimento Immobile

Trasferimento beni immobili ai figli e mantenimento immobile: introduzione

Mantenimento figli trasferimento immobile: tipicamente negli accordi di separazione consensuale o divorzio il mantenimento del figlio o dei figli è previsto attraverso il pagamento di un assegno periodico, generalmente mensile.

Alcune sentenze non recenti avevano però ritenuto ammissibile che le parti nella separazione consensuale o nel divorzio prevedessero che il mantenimento del figlio o dei figli fosse adempiuto con il trasferimento o la cessione di un bene immobile o più beni immobili.

La soluzione può essere di interesse, ad esempio, per il coniuge che non abbia uno stipendio elevato e sia in difficoltà a pagare l’assegno del figlio o dei figli: la cessione o il trasferimento di un bene immobile, in ipotesi la casa coniugala che potrebbe essere assegnata al coniuge, potrebbe ‘costargli’ poco (essendo spesso tale bene immobile per lui inutilizzabile per molto tempo) e liberarlo da un assegno mensile difficile da pagare. Ma, chiaramente, questa soluzione ben può essere utilizzata anche per beni immobili diversi dalla casa coniugale.

Separazione consensuale trasferimento immobile figli minorenni: la giurisprudenza più risalente

Mantenimento figli trasferimento immobile: già in passato la Cassazione aveva ammesso la possibilità di adempiere l’obbligo di mantenimento per il pagamento dell’assegno per il figlio o i figli attraverso il trasferimento di un immobile o più immobili.

In particolare Cass. 23 settembre 2013, n. 21736 ha indicato che “l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo che attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli; tale accordo - sostanzialmente costituente applicazione del principio stabilito dall'art. 1322 c.c. attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti - non realizza una donazione in quanto assolve a una funzione solutoria-compensativa dell'obbligazione di mantenimento e comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire” (Cass. 23 settembre 2013, n. 21736 su mantenimento figli trasferimento immobile; in senso analogo già in precedenza Cass. 21 febbraio 2006, n. 3747).

Trasferimento immobile a titolo di mantenimento figli: Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761

Nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761, che affronta questioni più ampie e in particolare se la separazione consensuale o divorzio possano contenere il trasferimento di proprietà di un immobile o di più immobili da attuare direttamente con la trascrizione degli atti di causa e senza la necessità di un successivo rogito notarile, è affrontato anche la questione del la possibilità di adempiere l’obbligo di mantenimento per il pagamento dell’assegno per il figlio o i figli attraverso il trasferimento di un immobile o più immobili.

Nella sentenza, in particolare, si indica che “nella medesima prospettiva si pone l'affermazione secondo cui l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su mantenimento figli trasferimento immobile).

Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 aggiunge poi che “l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale -mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. L'accordo in parola, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su mantenimento figli trasferimento immobile).

Mantenimento figli trasferimento immobile: conclusioni

Le sentenze richiamate e, in particolare quest’ultima, confermano che nella separazione consensuale o nel divorzio è possibile prevedere la cessione o il trasferimento di un bene immobile o di più beni immobili in luogo del mantenimento con assegno periodico dovuto al figlio o ai figli.

Come dicevamo, non è così infrequente nella pratica che un coniuge abbia difficoltà economiche e non riesca a pagare l’assegno: in tale contesto potrebbe preferire appunto attuare il trasferimento della proprietà di un immobile; tantopiù ove questo bene sia rappresentato dalla casa coniugale (magari in comproprietà) assegnata alla moglie, per cui da lui non utilizzabile, in ipotesi, per molto tempo.

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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