Blog

Opposizione di terzo all'esecuzione: prova della proprietà

13 dicembre 2022

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa. Nei miei corsi universitari cerco di dedicare un adeguato tempo ad aspetti magari apparentemente marginali ma con conseguenze di rilievo. Una di questi aspetti è proprio il rischio che ha il proprietario di un bene di vederselo pignorare dal creditore di un soggetto che risieda nel luogo in cui si trova il bene in questione.
Come può il terzo proprietario contestare con una opposizione ex art 619 c.p.c. tale pignoramento di un suo bene? In che modo può fornire la prova della proprietà? Serve la data certa?
Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa e prova della proprietà: proprio i limiti normativi esistenti rendono palese il rischio che il terzo proprietario perda il proprio bene per l’impossibilità di sottrarlo all’esecuzione promossa verso altro soggetto.

Opposizione Di Terzo All'esecuzione
Opposizione Di Terzo All'esecuzione: Prova Della Proprietà

Opposizione di terzo all’esecuzione: art 619 c.p.c. e Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222

La recente sentenza Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222 si sofferma proprio sulla questione sopra evidenziata riguardante l’opposizione di terzo all'esecuzione e i limiti alla prova della proprietà. Come indica la sentenza “nel pignoramento mobiliare presso il debitore opera, ex art. 513 cpc, la presunzione legale di proprietà dei beni mobili presenti nella sua casa o azienda o altro luogo con il quale lo stesso abbia un rapporto di fatto (ex multis, Cass. n. 2909/2007). Il pignoramento nei confronti del debitore […] è stato eseguito presso […], ove lo stesso aveva la propria sede” (Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222 su opposizione di terzo all’esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa).

Di qui, appunto, la presunzione per la quale i beni pignorati siano del debitore perché si tratta di beni presenti presso la sua sede o residenza. Come vincere tale presunzione in una opposizione all’esecuzione?
Vediamo le prove portate nel caso di opposizione all’esecuzione oggetto decisione e le ragioni per le quali sono state ritenute inidonee.

Opposizione terzo ex art 619 c.p.c. e prova data certa: dimostrazione della proprietà e fotografie dei beni

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa e prova della proprietà: una prima prova utilizzata nell’opposizione all’esecuzione ex art 619 c.p.c. è data da alcune fotografie. Il Tribunale, però, indica che “l'attrice, infatti, si è limitata a depositare una serie di fotografie, peraltro prive di data certa, dalle quali non risulta possibile evincere né che [la persona terza] sia proprietaria dei beni ivi ritratti né che gli stessi corrispondano a quelli pignorati e venduti all'asta” (Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222 su opposizione terzo esecuzione opposizione terzo ex art 619 c.p.c. e prova data certa).

Opposizione di terzo all'esecuzione: le fatture e la data certa per la prova della proprietà

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa e prova della proprietà: una ulteriore prova portata è data dalla fattura di acquisto dei beni. Il Tribunale, però, anche al riguardo precisa che “quanto all'unica fattura di acquisto dimessa, si rileva che, come noto, "in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento", (così, Cass. civ. n. 3999/2006).

Nel caso di specie, nessuno dei requisiti testè ricordati è rinvenibile nel documento prodotto: si tratta di fattura priva di data certa, priva di alcuna sottoscrizione e avente genericamente ad oggetto, peraltro, la "sistemazione e verniciatura di un armadio” (Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222 su opposizione di terzo all’esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa).

C'è da sottolineare, però, che la fatturazione elettronica potrebbe portare sul punto a valutazioni diverse proprio in relazione alla data certa che deve essere oggetto di prova: trattandosi di fatture trasmesse telematicamente, la prova della trasmissione potrebbe valere ai fini di dare la prova della data certa della fattura stessa.

Le prove orali per la prova della proprietà nell'opposizione di terzo all'esecuzione

Opposizione di terzo all'esecuzione ex art 619 c.p.c. e prova data certa e prova della proprietà: infine, la terza che ha proposto opposizione di terzo aveva formulato delle prove orali, ma anche qui vi sono strettissimi limiti di ammissibilità.

Il Tribunale, infatti, ha indicato che “al fine di provare l'asserita proprietà dei beni esecutati, inoltre, [il terzo] ha chiesto, nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, che fosse ammessa prova testimoniale e per interrogatorio formale su una serie di capitoli.
Ora, a parte il fatto che la capitolazione formulata risulta generica, in parte documentale e comunque irrilevante, questo giudice non può non ricordare che, ai sensi dell'art. 621 cpc, è escluso che il terzo opponente possa provare con testimoni "il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, a meno che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati rispettivamente dal terzo e dal debitore".
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, si ritiene non raggiunta la prova della proprietà in capo all'attrice dei beni per cui è causa” (Tribunale di Venezia sentenza 31 luglio 2020 n. 1222 su opposizione terzo ex art 619 c.p.c. e prova data certa).

Opposizione terzo ex art 619 c.p.c. e prova data certa: conclusioni sull'opposizione del proprietario

Opposizione di terzo all'esecuzione e prova della proprietà: in definitiva il caso qui esaminato dimostra che la prova della proprietà in capo al terzo che proponga opposizione all’esecuzione è molto difficile. Nella sostanza si richiede una prova che quasi nessuno è in grado di fornire per i beni che ha acquistato, salvo forse per rari casi di beni di particolare valore oppure per situazioni in cui il terzo sia consapevole del rischio che corre e si procura le prove idonee per ogni suo acquisto ove mai dovessero servire in una opposizione all’esecuzione.
Chiaramente, in tale prospettiva, chi convive con un debitore dovrebbe valutare se tenere i suoi beni in quel luogo e se continuare a convivere: la prova richiesta (volendo la norma evitare che il terzo proponga una opposizione all’esecuzione non veritiera o magari in accordo con il debitore) è così rigorosa che può portare alla legittima vendita di beni non del debitore.
Ma questo è un rischio insito nella mancanza di una pubblicità per i beni mobili: come si può avere certezza della proprietà?
di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci