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Interessi moratori corrispettivi usura: invalidità dei primi e validità dei secondi

9 luglio 2020

Cosa accade in caso di usura degli interessi moratori? Sono validi o invalidi gli interessi corrispettivi?
Il tema delle conseguenze dell’usura degli interessi moratori su quelli corrispettivi è già stato affrontato varie volte in questo blog.
Una recente sentenza della Cassazione ora indica che l’usura degli interessi moratori porta alla invalidità di tali interessi, restando invece validi quelli corrispettivi.

Interessi Moratori Corrispettivi Usura: Invalidità Dei Primi E Validità Dei Secondi
Interessi Moratori Corrispettivi Usura: Invalidità Dei Primi E Validità Dei Secondi

Usura degli interessi moratori e conseguenze su quelli corrispettivi: Cass. 20 maggio 2020, n. 9237

Con sentenza Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 la S.C. si è espressa sulle conseguenze dell’usurarietà degli interessi moratori, con particolare riferimento a eventuali riflessi su quelli corrispettivi.
La sentenza indica che “la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi. Si può anche convenire sul fatto che tra i due tipi di interesse (moratori e corrispettivi) non vi sia una diversità netta di funzione, risarcitoria per gli uni e remuneratoria per gli altri, e che anche gli interessi convenzionali moratori hanno una loro funzione di remunerazione, in quanto dovuti per il godimento prolungato (ossia oltre il termine di scadenza per la restituzione) del denaro da parte dell'accipiens. Tuttavia, questa analogia di funzione, pur messa in luce di recente da questa Corte (Cass. 27442/ 2018), non comporta necessariamente che la nullità degli uni si estenda, per ciò stesso, agli altri. In sostanza, l'analogia di funzione non è necessariamente un argomento per dedurne l'analogia di regime; e viceversa, la tesi opposta secondo cui i due tipi di interesse avrebbero funzioni nettamente diverse tra loro, non può portare di per sè alla conclusione che abbiano un regime a sua volta nettamente diverso. Non sempre il parallelismo di funzioni è altresì parallelismo di conseguenze sul piano delle sanzioni. Che i due interessi abbiano funzioni diverse (e non è scontato) non importa affatto che anche la sanzione sia diversa quando essi violano la medesima regola (ossia la soglia di usura). Anzi, è piuttosto predicabile il contrario: la diversità di sanzione è parallela alla diversità di violazione, non il contrario; se due diversi patti sugli interessi (moratori e convenzionali) contraddicono un medesimo divieto, ossia entrambi violano il divieto di superare un determinato tasso, è da ritenere che debba essere unica la sanzione, anzichè che no” (Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 su Usura degli interessi moratori e conseguenze su quelli corrispettivi).

Usura degli interessi moratori e conseguenze su quelli corrispettivi: successione dei primi ai secondi

La sentenza Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 ora richiamata, esclude dunque che l’usura degli interessi moratori abbia conseguenze su quelli corrispettivi e ciò per una ragione ulteriore rispetto a quella ora evidenziata: “i due interessi infatti non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, o meglio, gli uni si sostituiscono agli atri, e le rispettive poste mantengono una ideale autonomia, anche in caso di inadempimento e di operatività dei moratori. Fino a che l'accipiens è in termini per restituire la somma, ne gode entro la scadenza, egli è tenuto a corrispondere gli interessi corrispettivi, che sono per l'appunto richiesti per il godimento del denaro; una volta che il termine per la restituzione sia scaduto è invece tenuto a corrispondere quelli moratori, convenuti invece per il godimento prolungato oltre la scadenza. Come è agevole intuire, questi ultimi non si sommano, ma succedono ai corrispettivi. Il che comporta altresì che pur potendo avere la medesima funzione in comune (quella di remunerare chi ha prestato il denaro) i due tipi di interesse mantengono autonomo rilievo quanto allo scopo concreto della corrispettività. Nel caso degli interessi corrispettivi questo scopo ha causa nel godimento del denaro da parte dell'accipiens e nella privazione momentanea di chi lo ha prestato; nel caso dei moratori lo scopo è di ripagare il mutuante della prolungata indisponibilità del denaro e delle perdite che eventualmente essa comporta per non avere avuto la restituzione nei tempi convenuti. Questa funzione di corrispettività che risulta analoga in entrambi i casi (differendo le ragioni della corrispettività) è svolta dai due tipi di interesse non contemporaneamente, ma in sostituzione gli uni agli altri: i moratori sono dovuti solo dopo la scadenza del termine di restituzione, mentre quelli corrispettivi prima di tale scadenza. Nè può obiettarsi che, un volta scaduta la rata, la base di calcolo su cui applicare il tasso sarà la rata inadempiuta, tanto nella quota idealmente riferita al capitale quanto in quella determinata nella misura del saggio degli interessi corrispettivi, con il risultato che, per una parte, gli interessi (di mora) si produrranno su interessi (corrispettivi) scaduti. L'obiezione non convince proprio in quanto l'inadempimento non cancella la funzione di corrispettivo che è assolto da un parte della somma oggetto della rata non pagata. In sostanza, è lo stesso istituito dell'anatocismo che impone di considerare come (idealmente) autonomi gli interessi, moratori da un lato, corrispettivi, dall'altro, anche in caso di inadempimento” (Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 su Usura degli interessi moratori e conseguenze su quelli corrispettivi).

Usura degli interessi moratori e corrispettivi: le conclusioni di Cass. 20 maggio 2020, n. 9237

La sentenza Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 quindi conclude indicando che “questa configurazione impedisce di considerare come cumulabili i due tipi di interessi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia) ma impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi. I due interessi non si cumulano, come sovente si ripete, proprio perchè operano l'uno l'uno in sostituzione dell'altro. Cosi che la nullità dei soli interessi moratori segue alla circostanza che solo questi ultimi violano il divieto, come è pacifico nel caso concreto. Se si accerta che la pattuizione sugli interessi corrispettivi è valida, ossia non viola il divieto, la sua nullità non può "derivare" da quella che affligge altra e diversa pattuizione, a prescindere dalla stessa ammissibilità, nel diritto sostanziale, di un nullità che possa dirsi derivata” (Cass. 20 maggio 2020, n. 9237 su Usura degli interessi moratori e conseguenze su quelli corrispettivi).
di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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