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Responsabilità di Intesa Sanpaolo spa per contenziosi pregressi Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: Corte Appello Trieste contro Tribunale Pordenone

29 giugno 2020

Contenziosi pregressi Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: legittimazione passiva sostanziale Intesa Sanpaolo.
Abbiamo già affrontato la questione ed espresso anche la nostra opinione. In particolare, rinviamo a un post specifico presente nel blog che riporta numerose sentenze di appello che -salvo una- escludono la responsabilità di Intesa Sanpaolo spe per i contenziosi pregressi delle ex Popolari Venete, ora in LCA, ove non siano cause connesse a rapporti funzionali all’azienda bancaria ceduta.
Restano, comunque, sentenze di diversi Tribunali in senso opposto: qui sottolineiamo proprio il recente contrasto tra il Tribunale di Pordenone e la Corte d’Appello di Trieste.
Le sentenze sono scaricabili in allegato alla pagina.

Responsabilità Di Intesa Sanpaolo Spa
Responsabilità Di Intesa Sanpaolo Spa

Tribunale di Pordenone: sentenza 15 aprile 2020, n. 189

Con la recente sentenza Tribunale Pordenone sentenza 15 aprile 2020, n. 189 ha indicato che “la tesi di parte convenuta in riassunzione è che la precisazione contenuta nell'incipit della lettera b) (secondo cui per "passività incluse" "si intendono i singoli debiti ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria"), insieme alla “ratio che sottostà a detta operazione ("recuperare fiducia della clientela", evitare "la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte", evitare "gravi perdite per i creditori non professionali chirografari" ed evitare "una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio"), indurrebbero a concludere che i "contenziosi civili" cui fa riferimento l'invocato paragrafo vii) sarebbero solo quelli riferibili a rapporti contrattuali ancora in essere al momento della cessione d'azienda e non anche quelli già precedentemente cessati (qual era pacificamente quello qui oggetto di causa). Ebbene, tale tesi non è condivisibile, innanzitutto perché non coerente con la presupposta disposizione dell'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge n° 99, che esclude dalla cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione" e "le relative passività" soltanto se "sorte successivamente ad essa". Inoltre, e in ogni caso, perché l'esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili "relativi a giudizi già pendenti" non avrebbe in realtà alcun significato e alcun effetto se fosse riferita soltanto ai rapporti contrattuali pendenti

Corte d’Appello di Trieste: sentenza 20 novembre 2019 n. 760

Corte Appello di Trieste 20 novembre 2019 n. 760, in senso opposto, evidenzia che "nell'individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo - in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale.
Nel caso di specie non vi sono poi elementi che consentano di interpretare il punto "3.1.2.b vii" del contratto dd. 28.6.20 I 7 nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti.
Se da lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, nel punto "3.1.2.b" - del quale il "3.1.2.b vii" costituisce una mera specificazione - che le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato" oggetto di cessione siano costituite unicamente da quelle, descritte nei capoversi precedenti al punto "3 .1.2.b vii" riferibili ai "singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", ambito dal quale all'evidenza esorbita la materia oggetto della presente controversia, derivante da un rapporto pacificamente già anteriormente estinto.
Né è al riguardo ravvisabile alcuna disomogeneità contenutistica tra il contratto di cessione e il disposto del decreto legge n. 99/2017 (con il quale era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa e prevista la stipulazione del contratto di cessione, avente efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nel sito della Banca d'Italia), avendo l'art. 3, comma I del medesimo sostanzialmente rimesso ai "commissari liquidatori" - e quindi al testo dell'accordo negoziale con il "soggetto, individuato ai sensi del comma 3" - l'individuazione dei rapporti rientranti nel perimetro della cessione, specificando, quanto all'oggetto, che avrebbe potuto trattarsi tanto "dell'azienda", quanto di "suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi" con il solo vincolo di non potervi includere "a) le passività indicate all'articolo 52. comma l, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015. n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; e) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività"

Corte d’Appello di Trieste: sentenza 25 giugno 2020 n. 294

Ancora più di recente Corte Appello Trieste sentenza 25 giugno 2020 n. 294 ribadisce che Intesa Sanpaolo spa non ha una legittimazione sostanziale a partecipare ai giudizi relativi ai debiti delle ex Popolari Venete che non siano collegati a rapporti funzionali all’azienda bancaria ceduta: “le domande riproposte nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono trovare accoglimento. Infatti, "in tema di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto le rimesse su conto corrente a favore di una banca, la cui azienda sia poi stata ceduta ad altra banca, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall’azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagan1enti eseguiti dai debitori poi falliti" (Cass. Sez. I n. 13308 del 28/5/2018). Senonché, nel caso di specie non risultano trasferite tutte le attività e passività aziendali, dal momento che l'art. 3, comma 2, del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, ha disposto "e) che i commissari liquidatori procedano alla cessione dì cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3" e che il contratto di cessione stipulato, in conformità a tale offerta vincolante, in data 26 giugno 2017 ha pacificamente identificato le attività e passività cedute con riferimento a quelle che derivano da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria, indicazione che all'evidenza non può riferirsi ad un contratto di conto corrente già precedentemente estinto per effetto del fallimento del titolare del rapporto ex art. 78 I. fall. La qualità di successore a titolo particolare nella specifica posizione controversa non può neppure essere affermata sulla base del fatto che il contratto di cessione formalmente inserisce tra le "passività incluse" nel "perimetro dell'insieme aggregato'' oggetto dì cessione i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data dì esecuzione, diversi dalle controversie con gli azionisti delle Banche in liquidazione coatta amministrativa e con obbligazionisti, dovendo essere osservato che "le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti", per cui "una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il contratto di trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 cod. proc. civ., salva restando l’eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111 terzo comma cod. proc. civ.'' (Sez. U, sentenza n. 875 del 22/0112003). Nell'individuazione delle specifiche situazioni oggetto di cessione deve pertanto necessariamente prescindersi dalla pattuizione inerente al subingresso della banca cessionaria nei procedimenti in corso, non potendo - in altri termini - validamente configurarsi il subentro in una posizione processuale disgiunto da una successione a titolo particolare o universale nella relativa posizione sostanziale e non essendo rinvenibile nel caso di specie alcun elemento che consenta di interpretare la disposizione contrattuale in discorso nel senso di includervi una correlativa automatica successione nelle posizioni sostanziali connesse ai contenziosi civili già pendenti. Se un lato, infatti, tale disposizione negoziale non contiene alcuna espressa menzione in tal senso, dall'altro una siffatta eventualità non può ritenersi neppure implicitamente voluta e rappresentata dalle parti, avendo a ben vedere le stesse convenuto, come già rilevato, che la cessione riguarda le sole attività e passività derivanti da rapporti inerenti e funzionali nell'attualità all'esercizio dell'impresa bancaria. Per l'effetto, evidenzialo che non risultano proposte domande nei confronti di Veneto Banca S.c.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in riforma dell’impugnata sentenza dovranno essere necessariamente respinte le domande proposte nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.. non essendo quest'ultima munita di legittimazione sostanziale”.
di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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