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Responsabilità liquidatore: srl cancellata e società estinta

23 agosto 2023

Responsabilità liquidatore srl per crediti insoddisfatti e in caso di società cancellata: vediamo quando in generale il liquidatore risponde del proprio,operato e approfondiamo poi i casi specifici sopra richiamati. In particolare Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 si sofferma su una interessante questione, che coinvolge la responsabilità del liquidatore, peraltro in un caso di srl cancellata e società estinta. Quali sono gli obblighi del liquidatore in merito al pagamento dei creditori? Quale può essere la sua responsabilità ove non dia corretta esecuzione ai suoi doveri? Questioni che rilevano per la responsabilità del liquidatore, anche in caso di srl cancellata e società estinta, in ipotesi di incapienza dell’attivo per crediti insoddisfatti e di mancato rispetto della par condicio creditorum in presenza di cause di prelazione.

Responsabilità Liquidatore: Srl Cancellata E Società Estinta
Responsabilità Liquidatore: Srl Cancellata E Società Estinta

Responsabilità liquidatore srl: introduzione

Il ruolo del liquidatore in una società a responsabilità limitata (S.r.l.) in Italia è cruciale nel processo di liquidazione dell'impresa. In virtù delle disposizioni del Codice Civile italiano, il liquidatore ha il compito di rappresentare la società durante la sua fase di scioglimento, assumendo una serie di responsabilità in relazione alla gestione delle attività e dei passivi della società. Tuttavia, la figura del liquidatore non è immune da responsabilità legali, specialmente in caso di inadempienze o comportamenti scorretti durante l'esercizio delle sue funzioni. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio le responsabilità a cui può essere soggetto un liquidatore di una S.r.l. nel contesto del diritto italiano, evidenziando le implicazioni legali e le possibili conseguenze derivanti da eventuali comportamenti illeciti o negligenti.

Quali tipi di responsabilità ha il liquidatore di una srl?

Le principali ipotesi di responsabilità per un liquidatore di una S.r.l. nel diritto italiano possono essere suddivise in quattro categorie principali:

  • Responsabilità verso la società: Se il liquidatore compie atti contrari agli interessi della società o se gestisce in modo negligente le attività e i passivi durante la liquidazione, potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni causati alla società. Questo può includere, ad esempio, la vendita di beni a prezzi inferiori al valore di mercato, il mancato recupero dei crediti o la distribuzione prematura di somme ai soci.
  • Responsabilità verso i creditori: Durante il processo di liquidazione, il liquidatore ha l'obbligo di tutelare i diritti dei creditori della società. Se il liquidatore viola questo dovere, ad esempio non rispettando l'ordine di prelazione dei creditori o pagando i debiti societari in modo non corretto, potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni subiti dai creditori.
  • Responsabilità verso i soci: Il liquidatore ha il dovere di agire nell'interesse dei soci, assicurandosi che la liquidazione avvenga nel modo più vantaggioso possibile. Se il liquidatore agisce in modo contrario a questo interesse, ad esempio favorisce un socio a scapito degli altri o nasconde informazioni rilevanti ai soci, può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dai soci.
  • Responsabilità penale: In alcune circostanze, il comportamento del liquidatore può configurare una violazione delle leggi penali. Ad esempio, se il liquidatore compie atti fraudolenti, falsifica documenti o sottrae beni della società, potrebbe essere perseguito penalmente per reati come frode, falsità in bilancio o appropriazione indebita.

Responsabilità liquidatore srl per crediti insoddisfatti

È importante notare che la responsabilità del liquidatore non si limita alla durata del processo di liquidazione, ma può estendersi anche dopo la conclusione della liquidazione, qualora emergano comportamenti illeciti o negligenti commessi durante la sua gestione.

Sulla questione della responsabilità liquidatore srl per crediti insoddisfatti è interessante analizzare cosa ha indicato una recente sentenza di Cassazione.

Molte sono le questioni affrontate da Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 in merito alla responsabilità del liquidatore, anche in caso di srl cancellata e società estinta, in ipotesi di incapienza dell’attivo e di mancato rispetto della par condicio creditorum in presenza di cause di prelazione.
Anzitutto la sentenza Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore si sofferma sulla par condicio creditorum: “l’evoluzione giurisprudenziale sopra descritta dimostra come il principio della par condicio creditorum sia certamente un corretto parametro per considerare la sussistenza e l’entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall’apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società debitrice, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Lo stesso principio, infatti, è rinvenibile, a livello più generale, negli artt. 2740 e 2741 c.c., che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l’obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando "il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione" (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore di srl).

Le cause di prelazione e la verifica dei debiti

Successivamente Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore sottolinea due aspetti di rilievo, vale a dire l’obbligo di rispettare le cause di prelazione e di verificare l’esistenza e l’entità dei debiti rappresentati dagli amministratori: “se, dunque, precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere a un’ ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al precipuo fine di evitare la compressione dei diritti dei creditori che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci. Difatti, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione” (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore di srl).

Responsabilità del liquidatore di srl per crediti insoddisfatti: la natura e il fondamento di una tale responsabilità

Infine, Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore si sofferma sulla natura e il fondamento di una tale responsabilità del liquidatore: “occorre rammentare che, in linea generale, l’inadempimento contrattuale di una società di capitali nei confronti di un terzo (sia esso socio o creditore) non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, generalmente descritta nell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l’altro, dall’utilizzazione, nel testo della norma, dell’avverbio "direttamente", il quale esclude che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità diretta del socio o del creditore nei confronti di amministratori o liquidatori (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019). Il principio si allinea, invero, a una consolidata impostazione giurisprudenziale che ravvisa una responsabilità aquiliana del liquidatore anche nell’ipotesi considerata nell’art. 2495 c.c., parificabile alla responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c., secondo una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla società, con tutte le conseguenze in ordine all’onere probatorio riguardo alla prova della lesione del credito e al "debito di valore" che ne consegue (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24039 del 10/11/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14558 del 30/05/2008).
20. Conseguentemente, trattandosi del mancato pagamento di un debito sociale riferito a un’attività compiuta dal liquidatore nell’esercizio delle sue funzioni, equiparabile a quella di un amministratore, anche in riferimento alla responsabilità delineata in termini specifici nell’art. 2495 c.c., comma 2, grava sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre e allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della par condicio creditorum, tenuto conto della legittima causa di prelazione di cui beneficia ex lege il suo credito, e dunque ha provocato un danno ingiusto.
21. Quanto alla prova della effettiva lesione del credito (il danno), subita a causa della condotta di mala gestio addebitabile al liquidatore, occorre operare un distinguo tra la responsabilità "limitata" dei soci e la responsabilità "illimitata" del liquidatore dopo la cancellazione della società, rispettivamente previste nell’art. 2495 c.c., nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
22. Difatti, quando vi sia stata una ripartizione dell’attivo andata a favore dei soci e il creditore si determini ad agire nei confronti di questi, è proprio il limite indicato al soddisfacimento del credito che impone precisi oneri probatori in capo al creditore. In questo caso, è attraverso la vicenda successoria regolata ex lege che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, ed è pertanto il creditore a dover provare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. È evidente, dunque, che in tale limitato caso la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732).
23. Ove, invece, come nel caso in esame, venga fatta valere la "responsabilità illimitata" per colpa del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato ingiustamente pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, nè tantomeno l’appostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l’indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, occorre dedurre e allegare le specifiche condotte del liquidatore che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all’incarico ricevuto.
24. Conseguentemente, ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall’attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l’adempimento, in concreto, dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali (costituente la cd massa passiva) e l’adempimento dell’obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca coesistenti” (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità liquidatore srl).

Responsabilità liquidatore società cancellata anche per crediti insoddisfatti: conclusioni

Cassazione del 12 giugno 2020, n. 11304 indica che il liquidatore è ritenuto responsabile in caso di azzeramento dell'attivo ottenuto a scapito di alcuni debiti sociali non egualmente considerati. Tale responsabilità sorge quando il liquidatore ha utilizzato la massa attiva liquidata per il pagamento di parte dei debiti della società, in violazione del principio della par condicio (uguaglianza tra i creditori) indicato nell'art. 2741 c.c. Questo avviene quando il liquidatore ha pagato alcuni debiti sociali, trascurando un credito sociale liquido ed esigibile, privilegiato rispetto ad altri. Pertanto, il liquidatore ha l'obbligo di allegare e dimostrare che l'azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.

In particolare, Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore indica che “qualora il risultato di azzeramento dell’attivo ottenuto dal liquidatore, "a monte", sia riconducibile a un utilizzo della massa attiva liquidata e utilizzata per il pagamento di parte dei debiti della società, a scapito di altri debiti sociali non egualmente considerati, sussiste una responsabilità del liquidatore che abbia eventualmente provveduto ai pagamenti dei debiti sociali in violazione del principio della par condicio indicato nell’art. 2741 c.c., pretermettendo un credito sociale già all’epoca liquido ed esigibile, di carattere privilegiato rispetto ad altri” (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore).
Il seguente principio di diritto enunciato da Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore è dunque il seguente: “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., comma 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.” (Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 sulla responsabilità del liquidatore).
di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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