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Soccombenza reciproca: condanna attore oppure compensazione parziale o totale spese legali

18 ottobre 2021

Soccombenza reciproca: condanna attore oppure compensazione parziale o totale spese legali: una recente sentenza del Tribunale di Venezia, che non si è limitata alla compensazione ma ha condannato l’attore al pagamento delle spese di lite essendo state accolte diverse eccezioni del convenuto e essendo stata accolta la domanda in minima parte (1.500 euro su 210.000 euro della richiesta), ci offre lo spunto per alcune riflessioni sulla soccombenza reciproca, che può derivare anche dall’accoglimento parziale della domanda.
Metteremo poi a confronto tale decisione del Tribunale di Venezia sulle spese legali con alcune recenti sentenze della Cassazione sulla questione delle spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca.

Soccombenza Reciproca
Soccombenza Reciproca: Condanna Attore Oppure Compensazione Parziale O Totale Spese Legali

Soccombenza reciproca: accoglimento parziale della domanda, compensazione e spese legali per Tribunale di Venezia 15 giugno 2020 n. 909

Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca: nella causa decisa con sentenza Tribunale di Venezia 15 giugno 2020 n. 909, si discuteva della ripetizione d’indebito in un rapporto di conto corrente ancora aperto. La domanda di parte attrice era rilevante (circa 210.000,00 euro) e la convenuta aveva: a) contestato l’inammissibilità della domanda di ripetizione; b) sostenuto al più l’accoglibilità di quella di accertamento del corretto saldo; c) eccepito la prescrizione di gran parte della domanda ammissibile; d) chiesto che si accertassero non essere dovute le somme richieste, in ogni caso da compensare con il saldo positivo del conto.
Il Tribunale di Venezia ha accolto gran parte delle eccezioni della convenuta, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione ed accertando la differenza di saldo nel conto corrente nella somma di appena 1.500,00 euro in favore di parte attrice.
In tale contesto si poneva la questione delle spese legali: essendoci un parziale accoglimento della domanda di parte attrice e una soccombenza reciproca, come sono da regolare le spese legali?
Il Tribunale di Venezia ha deciso sulla questione delle spese legali in caso di soccombenza reciproca (per il parziale accoglimento della domanda) con la condanna di parte attrice: “la causa dunque si risolve con un risultato – l’accertamento di una differenza di saldo di euro 1.543,61 a favore di parte attrice – talmente lontano dalla domanda di questa (di restituzione o rideterminazione del saldo con una differenza a favore di oltre euro 210mila) che essa deve dirsi, pur nella soccombenza reciproca (che si ha anche quando la anche unica domanda sia accolta solo in parte: Cass. 21684/2013) pressoché totalmente soccombente. Unico limite alla compensazione delle spese per il giudice è quello di non poter porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese di controparte (da ultimo, Cass. 10685/2019) . Invero ( Cass., 02/09/2014, n. 18503) « In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.» Stando a questo criterio, la convenuta è pressoché totalmente vittoriosa. La parte attrice sosterrà le spese di CTU e rifonderà le spese di controparte” (Tribunale di Venezia 15 giugno 2020 n. 909 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).

Soccombenza reciproca: spese di lite e accoglimento parziale della domanda per Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269

Anche Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 si sofferma sulla questione delle spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca.
Per le spese legali distingue in particolare due situazioni diverse:

  • la prima è quella nella quale vi è un’unica domanda di una parte che venga accolta solo in parte;
  • la seconda è quella nella quale vi sono più domande reciproche, che vengono accolte in parte.

La soluzione che la sentenza offre quanto alle spese legali in ipotesi di accoglimento parziale della domanda o di reciproca soccombenza varia nelle due fattispecie.
Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca. Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 sottolinea proprio tale necessità di differenziare i due casi: “non pertinente, infatti, si rivela nella specie il richiamo al principio affermato da Cass. 19/10/2016, n. 21069, e ribadito da Cass. 23/01/2018, n. 1572, secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, al di fuori dell'ipotesi prevista dal suddetto articolo, comma 1, secondo periodo, l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese. Esse, in alternativa all'imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo compensate totalmente o parzialmente, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata. Come ben chiarito, in motivazione, dallo stesso richiamato arresto di Cass. n. 21069 del 2016, tale principio può valere solo in ipotesi di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento della) unica domanda, non anche in caso, quale quello di specie, di (soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di) domande contrapposte” (Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).

Spese legali: accoglimento parziale dell’unica domanda e compensazione per Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269

Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca: per Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 se vi è un accoglimento solo parziale dell’unica domanda proposta il giudice ha il potere di disporre la compensazione in tutto o in parte delle spese legali: “il principio sopra enunciato, infatti, costituisce la risultante della combinazione, da un lato, del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di compensare le spese in tutto o in parte in presenza di soccombenza reciproca o degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (potendosi predicare soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, articolata o meno in più capi), dall'altro, del principio di causalità (in virtù del quale, in caso di compensazione parziale, la parte onerata della parte residua delle spese non può essere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato causa all'instaurazione del giudizio)” (Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Resta però aperta la questione, anche in questo caso, di come possano essere regolate le spese legali nell’ipotesi in cui il giudice decida di non avvalersi del potere discrezionale di compensarle: le spese legali devono necessariamente gravare sul convenuto o è possibile una soluzione differente?
Ci torneremo subito dopo aver esaminato l’altra ipotesi, vale a dire quella delle spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca per la presenza di domande contrapposte.

Spese legali: soccombenza reciproca con domande contrapposte e compensazione per Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269

Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca. Per Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269, quando invece vi sia una soccombenza reciproca per la presenza di domande contrapposte, la soluzione è differente: “nel caso invece […] di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva infatti condivisibilmente che, in tal caso, "poichè l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, l'art. 92 c.p.c., comma 2, implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda” (Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca per la presenza di domande contrapposte: dunque, in tali casi, le spese legali possono essere addossate a una parte o all’altra valutando - Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269- quale sia la parte maggiormente soccombente: “occorre aver riguardo al - e confrontare il - valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui "maggiormente soccombente" deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore” (Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).

Spese legali e accoglimento parziale della domanda: spese legali a carico dell’attore anche se non ci sono domande contrapposte?

La questione che resta aperta, è se l’attore possa essere condannato alle spese legali nel caso in cui la sua domanda sia accolta in minima parte.
Non ci sembra sia possibile una tale condanna alle spese legali se il parziale rigetto non derivi dalle difese del convenuto.
Ma una diversa soluzione sulle spese legali potrebbe essere operata ove la difesa del convenuto proponga delle contestazioni o domande riconvenzionali che vengano accolte: accertamento negativo, compensazione, prescrizione, ecc.
Sembra esserci qualche cenno in questo senso anche in Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 per la quale lo stesso criterio valevole in presenza di domande reciproche “va ovviamente osservato - nel caso, ripetesi, di soccombenza reciproca determinata dal rigetto o dal solo parziale accoglimento delle domande contrapposte - anche nell'ipotesi in cui il giudice scelga (nell'esercizio del potere discrezionale rimessogli dall'art. 92 c.p.c., comma 2) di "non" compensare le spese, ai fini della individuazione della parte cui addossarne per intero l'onere”.
Anche ora, quindi, occorre “ai fini di individuare la parte, per così dire, "maggiormente soccombente", occorre aver riguardo al - e confrontare il - valore delle domande (nella parte in cui sono state) accolte (e non dunque il valore delle domande rispettivamente rigettate), tale per cui "maggiormente soccombente" deve ritenersi la parte la cui domanda accolta sia di minor valore, appare indubbio che nella specie questa sia la società odierna resistente, atteso che la domanda da essa proposta ha trovato accoglimento per il solo importo di Euro 67,11, mentre la domanda contrapposta (di accertamento negativo) dell'odierna ricorrente ha trovato accoglimento, come espressamente affermato in sentenza, per il ben maggiore importo della differenza tra Euro 653,82 (totale ammontare delle fatture emesse) e, per l'appunto, Euro 67,11 (unico importo per cui il credito portato da quelle fatture è stato ritenuto fondato)” (Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).

Soccombenza reciproca. Spese legali a carico dell’attore in caso di accoglimento parziale della domanda: tesi contraria.

La questione sulle spese legali in caso di accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca è però ancora aperta.
Anche recentemente, in senso negativo, Cassazione 22 aprile 2020, n. 8036, pur senza una motivazione di particolare rilievo, quanto alle spese legali ha indicato che “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 - 01)” (Cassazione 22 aprile 2020, n. 8036 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Ma anche tale indicazione sulle spese legali non ci sembra del tutto in contraddizione con la sentenza Tribunale di Venezia 15 giugno 2020 n. 909 e Cassazione 21 gennaio 2020, n. 1269: in quelle cause, infatti, oltre ad esserci la domanda solo parzialmente accolta di una parte, vi erano anche domande ed eccezioni contrapposte volte a portare al rigetto della richiesta e all’accertamento negativo sulla stessa.

Spese legali a carico dell’attore in caso di accoglimento parziale della domanda: tesi favorevole

Spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca: sottolineiamo, invece, l’ampia motivazione di Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 che differenzia le varie ipotesi e poi indica in quali casi sia possibile condannare l’attore alle spese legali in caso di parziale accoglimento della domanda.
La sentenza parte dall’indicazione per la quale “la nozione di soccombenza è unica: dunque deve ammettersi che anche in caso di solo parziale accoglimento dell'unica domanda proposta dall'attore si verifica una situazione di parziale soccombenza reciproca delle parti” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Successivamente indica che, in merito alle spese legali, quando vi è soccombenza reciproca, “l'art. 92 c.p.c., comma 2, si limita a prevedere la possibilità (non l'obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle spese di lite (possibilità prevista anche, fino al dicembre 2014, per il caso di sussistenza di giusti motivi o eccezionali ragioni; successivamente, invece, solo in caso di questioni nuove o sulle quali vi è stato mutamento di giurisprudenza), ma non indica il criterio in base al quale operare la scelta” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
La sentenza, sempre in merito alle spese legali, prosegue poi indicando che “tale criterio va individuato nel più generale principio di causalità. Occorre cioè procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sta risultata solo in parte fondata” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Gli esiti possibili, in relazione alle spese legali, di questa valutazione sono tre:
a) in determinati casi potrebbero addirittura non sussistere affatto i presupposti per operare la totale o parziale compensazione delle spese di lite: e ciò nell'ipotesi in cui gli oneri del processo possano ritenersi di fatto imputabili ad una sola delle parti, in quanto il giudice ritenga, sulla base di una valutazione sostanziale (e quindi a prescindere dal formale esito processuale di reciproca soccombenza), che essi abbiano trovato integralmente causa, in definitiva, nell'accertamento dei diritti fondatamente fatti valere dall'attore ovvero, di converso, nell'accertamento dell'infondatezza delle sue pretese; b) laddove il giudice valuti come sostanzialmente equivalenti gli oneri processuali imputabili a ciascuna delle parti si giustificherà, sotto il profilo della reciproca soccombenza, la integrale compensazione delle spese di lite; c) la parziale compensazione con condanna di una delle parti al pagamento di una quota delle spese in favore dell'altra si giustificherà invece, sempre sotto il profilo della reciproca soccombenza, quando il giudice valuti che sussista una apprezzabile prevalenza degli oneri processuali imputabili ad una delle parti, in quanto ricollegabili alle attività processuali svolte per l'accertamento della infondatezza delle sue pretese o per l'accertamento della fondatezza delle pretese dell'avversario” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Se vi è un parziale accoglimento delle domande di parte attrice le due parti, dal profilo delle spese legali, non sono sullo stesso piano “a questo punto si impone una precisazione. Nell'operare l'ideale imputazione degli oneri processuali sulla base del principio di causalità deve tenersi conto che le parti fattore e convenuto) non si trovano esattamente sullo stesso piano. Per aver dato causa all'instaurazione del processo, infatti, al soggetto che resiste sono sempre integralmente imputabili tutti gli oneri per le attività processuali necessarie all'accertamento delle pretese (anche solo in parte fondate) fatte valere contro di lui, salva la riduzione del relativo importo in ragione di una somma (che può definirsi maggior quota differenziale) che rappresenti idealmente il valore degli eventuali maggiori oneri da lui sostenuti per doversi difendere non solo dalle pretese fondate ma anche dalle pretese infondate” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
Ciò però non significa che l’attore, che si veda respinta gran parte della domanda, non possa essere condannato al pagamento delle spese legali.
La sentenza evidenzia che la condanna dell'attore alle spese legali è possibile: “sulla base del principio di imputabilità degli oneri processuali, come sin qui ricostruito, deve invece ribadirsi che è di certo possibile la condanna dell'attore parzialmente vincitore al pagamento di una parte delle spese di lite, ma solo nel caso in cui, sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda). L'ipotesi, come si può immaginare, non sarà frequentissima, ma neanche di impossibile configurazione. E laddove essa si verifichi (il che potrà accadere solo in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento), appare del tutto corretto, equo e coerente con il principio di causalità che la parte attrice, pur parzialmente vittoriosa, debba subire una condanna al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto” (Cassazione 22 febbraio 2016, n. 3438 su spese legali e accoglimento parziale della domanda con soccombenza reciproca).
di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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