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Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631: pdf scaricabile

12 giugno 2020

Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 con pdf scaricabile: la sentenza ha affrontato la questione della debenza dell’iva in relazione alla tariffa igiene ambientale (Tia 1 e Tia 2).
La sentenza Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 con pdf scaricabile deriva da una causa già decisa in primo grado presso il Giudice di Pace di Venezia e in appello presso il tribunale di Venezia.
Tra gli allegati è disponibile in pdf la sentenza Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 su TIA e IVA.

Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 Maggio 2020, N. 8631
Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 Maggio 2020, N. 8631

Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf: introduzione

La sentenza Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 con pdf scaricabile affronta la questione della debenza dell’iva sulla TIA 1 e TIA 2.
Ricordiamo anzitutto che la Tia 1 è la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 22/97. Viceversa La Tia 2 è la tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente. Pur essendovi delle somiglianze tra la Tia 1 e la Tia 2, la Tia 2 è qualificata come entrata non tributaria dal Dl 78 del 2010.

Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf: i fatti di causa.

La vicenda esaminata da Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 con pdf scaricabile ha origine presso il Giudice di pace e poi il Tribunale di Venezia.
La sentenza Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA ricorda anzitutto che “il Giudice di pace di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2013, respinse l'opposizione che la Società V.E.R.I.T.A.S. (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi) S.p.A. aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di C.E. per il pagamento della complessiva somma di Euro 156,38, oltre accessori, quale restituzione degli importi dall'ingiunta indebitamente incassati a titolo di i.v.a. nelle bollette di utenza domestica sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) e sulla Tariffa di Integrata Ambientale (T.I.A. 2) nel periodo compreso tra aprile 2003 e novembre 2012” (Cassazione, Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 su TIA e IVA).
Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA ricorda che la sentenza veniva impugnata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. e così riassume la decisione del Tribunale di Venezia: “premesso che quanto alla T.I.A. 1, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la non assoggettabilità ad i.v.a. era stata, condivisibilmente, affermata (sulla scorta delle pronunce in materia della Corte costituzionale: sentenza n. 238 del 2009 e ordinanze n. 300 del 2009 e n. 64 del 2010) dalla sentenza n. 5078 del 2016 di queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in ragione della natura tributaria della tariffa, connotata da "elementi autoritativi", oltre che dall'assenza di "rapporto sinallagmatico proprio delle prestazioni soggette" ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4 - riteneva che, in riferimento alla T.I.A. 2, si dovesse giungere ad analoga conclusione, non essendo dirimente il dato testuale ricavabile dal combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010) - ossia, rispettivamente, la dichiarata natura di corrispettivo della tariffa e la sua natura non tributaria -, essendo la T.I.A. 2 "un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della T.I.A. 1" e, dunque, avendo le due tariffe natura "omogenea e tributaria" (Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA).
Di qui il ricorso in cassazione che ha poi portato alla sentenza Cassazione, Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 su TIA e IVA.

Cassazione, Cass. Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8631 pdf: la decisione.

Nella parte centrale della decisione Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA evidenzia che “nella prospettiva, quindi, dell'orientamento giurisprudenziale anzidetto assume importanza, anzitutto, la novità, peculiare, del dato normativo rispetto a quello che disciplinava la T.I.A. 1; circostanza, questa, che - come detto - era stata già messa in luce dalla citata sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale. L'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dunque, a differenza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, individua il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all'effettiva fruizione del servizio, e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna natura di "corrispettivo" alla tariffa, parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che "il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 3, prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte"" (così la citata Cass. n. 16332/2018)” (Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA).
Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA peraltro aggiunge che “a conforto della natura privatistica della tariffa si è anche precisato (tra le altre, Cass. n. 4275/2019 e Cass. n. 19544/2019, citate) che "nella prospettiva dell'opzione legislativa è... chiaro che l'individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto compatibile trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali". 9.3. - L'approdo del "diritto vivente", nei termini così delineati che rendono armonica la configurazione privatistica della tariffa con l'inerenza di essa ad un rapporto giuridico che registra la coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficiario dell'attività di chi eroga il servizio (quale elemento che concorre a configurare quei reciproci obblighi come sostanzianti un rapporto sinallagmatico: cfr. sentenza n. 269 del 2017 del Giudice delle leggi) -, ha trovato rispondenza nella più recente giurisprudenza costituzionale, che, in materia, ha assunto una posizione particolarmente incisiva, sulla quale, peraltro, non si sono misurate nè l'ordinanza interlocutoria di rimessione a queste Sezioni Unite, nè ulteriori pronunce di questa Corte (salvo - e in maniera significativa, come si vedrà - quella, già citata, n. 1839/2020, sempre di queste Sezioni Unite)” (Cass. Sez. Un., 7 maggio 2020, n. 8631 pdf su TIA e IVA).
Per il resto rinviamo al testo integrale di Cassazione, Cass. Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8631 su TIA e IVA disponibile in pdf tra gli allegati alla presente pagina.
di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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