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Conto corrente cointestato

9 gennaio 2024

In questo articolo, esploreremo in modo approfondito il concetto e le dinamiche del conto corrente cointestato. Uno degli aspetti fondamentali che tratteremo riguarda la differenza tra la gestione del conto a firma congiunta e disgiunta, un punto cruciale che determina il grado di autonomia e la responsabilità di ciascun cointestatario. Approfondiremo anche la tematica della solidarietà attiva e passiva nei saldi del conto, un principio chiave nel diritto bancario che stabilisce come i cointestatari siano considerati condebitori e concreditori in solido per i saldi del conto. Un focus particolare sarà dato all'analisi di una importante sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che getta luce sui delicati equilibri e le implicazioni legali dei rapporti esterni e interni in un conto cointestato. Questo esame ci permetterà di comprendere meglio come vengono gestite le responsabilità e le pretese sia nei confronti della banca che tra i cointestatari stessi: chi è titolare delle somme presenti nel conto corrente cointestato nei rapporti tra i contestatari? Attraverso quest'analisi, miriamo a fornire una guida chiara e dettagliata sul funzionamento e le implicazioni di un conto corrente cointestato, strumento finanziario che, pur offrendo numerosi vantaggi, richiede una comprensione approfondita per essere gestito in modo efficace e consapevole.

Conto Corrente Cointestato
Conto Corrente Cointestato

Conto corrente cointestato: come funziona?

Il conto corrente cointestato emerge come una specifica tipologia di contratto bancario, stipulato tra più parti e l'istituto di credito. Questa forma di conto corrente si concretizza quando, ad esempio, individui strettamente legati - come marito e moglie o fratello e sorella - decidono di aprire un conto corrente recante i nominativi di entrambi. Entrambi i soggetti firmatari del contratto assumono il ruolo di "proprietari" del conto, condividendo diritti e obblighi derivanti dalla cointestazione.

La normativa che regola il conto corrente cointestato è rintracciabile nel Codice civile, in particolare nell'articolo 1854 c.c., il quale stabilisce che in un conto intestato a più persone, con possibilità per ciascun intestatario di effettuare operazioni sia in maniera autonoma (firma disgiunta) che congiunta (firma congiunta), gli intestatari sono considerati condebitori e concreditori in solido per i saldi del conto. Questo significa che ciascun cointestatario ha la responsabilità condivisa e totale per gli impegni finanziari e le risorse del conto.

Nei paragrafi successivi, approfondiremo la portata e le implicazioni di questa disposizione legale, analizzando come essa influenzi la gestione quotidiana del conto corrente cointestato e le responsabilità dei cointestatari.

Firma congiunta o disgiunta del conto corrente cointestato

Nell'ambito dei conti correnti cointestati, si distinguono principalmente due modalità di gestione: a firma congiunta e a firma disgiunta. La scelta tra queste due opzioni può avere un impatto significativo sulla gestione quotidiana del conto, pertanto è fondamentale comprendere le differenze.

Il conto cointestato a firma disgiunta consente a ciascun cointestatario di operare autonomamente sul conto. Questo significa che ogni intestatario ha la libertà di effettuare prelievi, bonifici, accreditare lo stipendio o gestire le utenze indipendentemente dagli altri cointestatari. Questa configurazione è particolarmente vantaggiosa, ad esempio, per i coniugi che desiderano evitare l'apertura di due conti separati, risparmiando così sui costi. Inoltre, il conto cointestato a firma disgiunta si rivela efficace nella pianificazione finanziaria familiare, garantendo flessibilità e autonomia a entrambi i titolari.

Al contrario, il conto cointestato a firma congiunta richiede il consenso e la firma di tutti i cointestatari per qualsiasi operazione, inclusi prelievi, emissione di assegni e disposizione di bonifici. Questa modalità impone una collaborazione stretta tra i cointestatari e può risultare scomoda se si ha difficoltà a coordinare gli orari e gli impegni.

Interessante notare che esistono anche conti con una natura ibrida, dove le parti possono decidere che alcune operazioni avvengano con firma disgiunta e altre con firma congiunta, offrendo una soluzione personalizzabile in base alle esigenze specifiche dei cointestatari.

In ogni caso, è sempre possibile modificare la modalità di gestione del conto, passando da un regime di firma disgiunta a uno congiunto e viceversa, a seconda delle mutate esigenze dei cointestatari. Questa flessibilità consente di adattare il conto corrente alle dinamiche evolutive delle relazioni tra i titolari.

La solidarietà attiva e passiva dei saldi del conto

La nozione di solidarietà attiva e passiva nei saldi di un conto cointestato è un concetto fondamentale nel diritto bancario, come stabilito dall'articolo 1854 del Codice Civile. Questo articolo sancisce che i cointestatari di un conto corrente siano considerati concreditori e condebitori in solido, ma cosa implica realmente questa affermazione?

Partendo dalla solidarietà attiva, si osserva che essa si verifica quando vi sono più creditori di un unico debitore. In questo scenario, ogni creditore ha il diritto di richiedere l'intera prestazione dal debitore. Ad esempio, in un conto cointestato a firma disgiunta, ciascun cointestatario (creditore) può chiedere alla banca (debitore) il prelievo dell'intero saldo del conto. Ciò è possibile in virtù della disposizione dell'art. 1854 c.c. che qualifica i cointestatari come concreditori solidali, permettendo a ciascuno di essi di esigere l'adempimento totale dal debitore.

La solidarietà passiva, d'altra parte, si presenta in situazioni dove più debitori sono tenuti nei confronti di un unico creditore. In tale contesto, ogni debitore solidale è responsabile per l'intera prestazione, e l'adempimento di uno libera anche gli altri condebitori. Questo principio si presume, come indicato dall'art. 1294 c.c. Un esempio pratico si ha nel caso in cui uno dei cointestatari causi uno scoperto di conto: la banca può rivolgersi a ciascuno dei cointestatari come condebitori solidali per recuperare il credito.

Solidarietà verso la banca nel rapporto bancario cointestato

Il conto corrente cointestato è regolato dall’art. 1854 c.c., per il quale “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

Dunque, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale nel contratto di conto corrente cointestato, la regola è che nei rapporti esterni i cointestatari sono debitori e creditori solidali.

Occorre, infatti, distinguere i rapporti interni (nei quali solo si può discutere di una azione di rivendicazione per la restituzione somme) da quelli esterni.

Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli indica, ad esempio, che nel conto corrente cointestato “bisogna distinguere, dunque, i rapporti interni tra i cointestatari dai rapporti esterni, verso la banca. Nei rapporti interni, vale la regola di cui all’art. 1298, secondo comma, cc, secondo cui l’obbligazione o il credito in solido si divide tra i titolari sul presupposto che la parte spettante a ciascuno, se non risulta diversamente, deve presumersi uguale. Pertanto, entrambi i titolari del conto possono rivendicare, nei confronti dell’altro (ma non della banca) solo la metà, e non oltre, della provvista e ciascun cointestatario con potere di operare disgiuntamente, nei rapporti con l’altro soggetto, non può effettuare, senza il consenso espresso o tacito di quest’ultimo, il prelievo di una somma superiore a quella di sua spettanza” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).

Viceversa, la sentenza precisa che nei rapporti esterni vale una differente regola per il conto corrente cointestato: “nei rapporti esterni, e, quindi, anche verso la banca, ciascuno dei due cointestatari si considera creditore o debitore per l’intero in forza del regime di solidarietà attiva e passiva disposto dall’art.1854 cc” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).

A chi appartengono le somme presenti nel conto corrente cointestato: la restituzione tra i contitolari

Come anticipato, le legge prevede che i cointestatari del conto corrente cointestato siano debitori e creditori in solido delle somme presenti.

Ma la solidarietà, intesa come obbligo di tutti i titolari del conto corrente cointestato di pagare i debiti, riguarda i rapporti esterni.

E in quelli interni? A chi appartengono le somme presenti nel rapporto o chi deve sopportare in definitiva i debiti? è possibile proporre una azione di rivendicazione per la restituzione somme?

Le quote tra i vari titolari del conto corrente cointestato sono sempre uguali o possono essere differenti?

Ai sensi dell’art. 1298 c.c., applicabile anche all’ipotesi di conto corrente cointestato, nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide e la misura della partecipazione di ogni soggetto è uguale a quella degli altri, solo se non risulta diversamente.

Ad esempio, proprio in relazione a un conto corrente cointestato, Cass. 4 gennaio 2018, n. 77 ha recentemente indicato proprio che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, 2° comma, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”.

Se, ad esempio, in un conto corrente cointestato arriva un bonifico per un’eredità o, comunque, per una somma appartenente a uno solo dei titolari del conto corrente cointestato, non è che quella somma deve essere divisa o utilizzata da tutti i cointestatari del contratto.

Ogni titolare del conto corrente cointestato (o, in ipotesi, gli eredi), possono rivendicare una somma maggiore rispetto a quella risultante dalla quota presunta (uguale per tutti), dimostrando come si sia generato il saldo attivo, come nel caso del conto cointestato alimentato da uno solo. Se nel rapporto vi sono stati utilizzi dei soggetti non legittimati nei rapporti interni, il contitolare (o i suoi eredi) del conto corrente cointestato che abbia alimentato il rapporto, può agire in regresso con una azione di rivendicazione per richiedere il rimborso e la restituzione delle somme del conto corrente cointestato utilizzate in difformità delle reali quote interne.

Lo stesso principio vale anche per i debiti dei conti correnti cointestati, ad esempio derivanti dalla presenza di un affidamento: la banca creditrice certamente ha diritto di agire contro ogni soggetto titolare del conto corrente cointestato; i soggetti titolari del conto corrente cointestato, invece, nei rapporti interni devono sopportare il debito proporzionalmente all’utilizzo che ognuno abbia fatto delle somme a debito.

Le due regole peraltro si possono combinare: se nel conto corrente cointestato vi sono accrediti e addebiti, occorrerà valutare le movimentazioni attive e passive per capire in definitiva quale sia la quota del residuo tra i vari titolare del conto corrente cointestato: chi avrà un credito potrà agire con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme.

Conto corrente cointestato: rapporti esterni e compensazione della banca per un credito verso uno dei cointestatari

La questione centrale affrontata dalla Corte d’Appello di Venezia e se vi sia il diritto della banca di compensare il proprio credito verso uno dei cointestatari con le somme presenti nel conto corrente cointestato.

Occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell’art. 1853 c.c. “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.

La previsione, però, non indica se ciò è possibile anche ove uno dei conti correnti coinvolti sia un conto corrente cointestato.

Sul punto la sentenza della Corte d’Appello di Venezia indica che, alla luce della disciplina che riguarda i rapporti interni ed esterni nel conto corrente cointestato, la banca “è tenuta a consentire a ciascuno il prelievo anche dell’intera somma depositata, senza poter opporre eccezioni di sorta fondate sulla contitolarità del conto, se è stata pattuita la facoltà per entrambi i correntisti di compiere operazioni anche separatamente, come nella specie. E ciò vale tanto al momento del saldo finale del conto quanto durante lo svolgimento del rapporto stesso. Ne consegue che la compensazione del debito fideiussorio che il [cointestatario debitore della banca] aveva verso la banca in concorrenza con la somma presente nel conto, quale operazione consentita dall’art.1853 cc […] equivale ad una disposizione effettuata da uno dei cointestatari sull’intera somma depositata nel conto che la banca non poteva impedire in forza della operatività disgiunta pattuita con i correntisti, obbligati in solido verso l’istituto ex art.1854 cc.

La pretesa creditoria [del cointestatario non debitore della banca], pertanto, poteva essere fatta valere unicamente nel rapporto interno con l’altro cointestatario” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).

Conto corrente cointestato: conclusioni su azione di rivendicazione per la restituzione somme e rapporti esterni

La sentenza in esame conferma dunque che, dovendo essere tenuti distinti i rapporti interni da quelli esterni, così come il singolo cointestatario come regola generale può disporre dell’intera somma presente, allo stesso modo la banca può far valere il suo credito verso uno dei cointestatari del conto corrente cointestato sull’intera somma presente nel rapporto.

In entrambi i casi l’utilizzo, volontario o meno che sia, dell’intera somma presente nel conto corrente cointestato da parte di uno solo dei due cointestatari ha rilievo solo nei rapporti interni: per cui il cointestatario leso potrà agire contro l’altro con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme di sua appartenenza, senza poter invocare una responsabilità della banca che abbia consentito tale utilizzo o che abbia compensato il suo credito per l’intero importo presente nel conto corrente cointestato.

Nei rapporti interni occorre valutare in concreto quale sia la misura di ogni titolare del conto corrente cointestato nell'attivo o nel passivo: spesso, le persone ritengono che in automatico, in presenza di più titolari, ognuno possa prelevale una quota del saldo attivo, ma non è così. Il titolare del conto corrente cointestato che abbia alimentato in via esclusiva o prevalente il rapporto, può agire con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme prelevate dagli altri intestatari che non rappresentino le loro quote interne. E tale legittimazione spetta anche agli eredi del contitolare (situazione frequente nella pratica).

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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