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Marco Ticozzi

Conto corrente cointestato

21 novembre 2022
Azione rivendicazione conto corrente cointestato: restituzione somme. Capita con una certa frequenza che si discuta tra cointestatari o con i creditori della titolarità delle somme presenti in un conto corrente cointestato, con conseguente azione di rivendicazione e restituzione somme. Può accadere che uno dei contitolari appunto chieda la restituzione somme conto corrente cointestato, soprattutto nel caso di conto cointestato alimentato da uno solo.
Nei rapporti tra le parti, di chi sono tali somme presenti?
In una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia si evidenzia anzitutto quali sono le caratteristiche di questo conto corrente cointestato e quali sono le conseguenze nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, la sentenza si sofferma sui rapporti esterni e in particolare sul diritto della banca creditrice di compensare il proprio credito verso uno dei correntisti con l’intera somma presente nel conto corrente cointestato.
Segnaliamo poi una interessante sentenza di Cassazione sui rapporti interni.

Conto Corrente Cointestato
Conto Corrente Cointestato

Conto corrente cointestato: firma disgiunta e rapporti esterni

 

Il conto corrente cointestato è regolato dall’art. 1854 c.c., per il quale “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Dunque, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale nel contratto di conto corrente cointestato, la regola è che nei rapporti esterni i cointestatari sono debitori e creditori solidali.
Occorre, infatti, distinguere i rapporti interni (nei quali solo si può discutere di una azione di rivendicazione per la restituzione somme) da quelli esterni.

La sentenza indica infatti che nel conto corrente cointestato “bisogna distinguere, dunque, i rapporti interni tra i cointestatari dai rapporti esterni, verso la banca. Nei rapporti interni, vale la regola di cui all’art. 1298, secondo comma, cc, secondo cui l’obbligazione o il credito in solido si divide tra i titolari sul presupposto che la parte spettante a ciascuno, se non risulta diversamente, deve presumersi uguale. Pertanto, entrambi i titolari del conto possono rivendicare, nei confronti dell’altro (ma non della banca) solo la metà, e non oltre, della provvista e ciascun cointestatario con potere di operare disgiuntamente, nei rapporti con l’altro soggetto, non può effettuare, senza il consenso espresso o tacito di quest’ultimo, il prelievo di una somma superiore a quella di sua spettanza” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).
Viceversa, la sentenza precisa che nei rapporti esterni vale una differente regola per il conto corrente cointestato: “nei rapporti esterni, e, quindi, anche verso la banca, ciascuno dei due cointestatari si considera creditore o debitore per l’intero in forza del regime di solidarietà attiva e passiva disposto dall’art.1854 cc” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).

 

Azione rivendicazione conto corrente cointestato: restituzione somme nei rapporti interni


Come anticipato, le legge prevede che i cointestatari del conto corrente cointestato siano debitori e creditori in solido delle somme presenti.
Ma la solidarietà, intesa come obbligo di tutti i titolari del conto corrente cointestato di pagare i debiti, riguarda i rapporti esterni.
E in quelli interni? A chi appartengono le somme presenti nel rapporto o chi deve sopportare in definitiva i debiti? è possibile proporre una azione di rivendicazione per la restituzione somme?
Le quote tra i vari titolari del conto corrente cointestato sono sempre uguali o possono essere differenti?
Ai sensi dell’art. 1298 c.c., applicabile anche all’ipotesi di conto corrente cointestato, nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide e la misura della partecipazione di ogni soggetto è uguale a quella degli altri, solo se non risulta diversamente.
Ad esempio, proprio in relazione a un conto corrente cointestato, Cass. 4 gennaio 2018, n. 77 ha recentemente indicato proprio che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, 2° comma, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”.
Se, ad esempio, in un conto corrente cointestato arriva un bonifico per un’eredità o, comunque, per una somma appartenente a uno solo dei titolari del conto corrente cointestato, non è che quella somma deve essere divisa o utilizzata da tutti i cointestatari del contratto.
Ogni titolare del conto corrente cointestato (o, in ipotesi, gli eredi), possono rivendicare una somma maggiore rispetto a quella risultante dalla quota presunta (uguale per tutti), dimostrando come si sia generato il saldo attivo, come nel caso del conto cointestato alimentato da uno solo. Se nel rapporto vi sono stati utilizzi dei soggetti non legittimati nei rapporti interni, il contitolare (o i suoi eredi) del conto corrente cointestato che abbia alimentato il rapporto, può agire in regresso con una azione di rivendicazione per richiedere il rimborso e la restituzione delle somme del conto corrente cointestato utilizzate in difformità delle reali quote interne.
Lo stesso principio vale anche per i debiti dei conti correnti cointestati, ad esempio derivanti dalla presenza di un affidamento: la banca creditrice certamente ha diritto di agire contro ogni soggetto titolare del conto corrente cointestato; i soggetti titolari del conto corrente cointestato, invece, nei rapporti interni devono sopportare il debito proporzionalmente all’utilizzo che ognuno abbia fatto delle somme a debito.
Le due regole peraltro si possono combinare: se nel conto corrente cointestato vi sono accrediti e addebiti, occorrerà valutare le movimentazione attive e passive per capire in definitiva quale sia la quota del residuo tra i vari titolare del conto corrente cointestato: chi avrà un credito potrà agire con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme.

Conto corrente cointestato: rapporti esterni e compensazione della banca per un credito verso uno dei cointestatari

 

La questione centrale affrontata dalla Corte d’Appello di Venezia e se vi sia il diritto della banca di compensare il proprio credito verso uno dei cointestatari con le somme presenti nel conto corrente cointestato.
Occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell’art. 1853 c.c. “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
La previsione, però, non indica se ciò è possibile anche ove uno dei conti correnti coinvolti sia un conto corrente cointestato.
Sul punto la sentenza della Corte d’Appello di Venezia indica che, alla luce della disciplina che riguarda i rapporti interni ed esterni nel conto corrente cointestato, la banca “è tenuta a consentire a ciascuno il prelievo anche dell’intera somma depositata, senza poter opporre eccezioni di sorta fondate sulla contitolarità del conto, se è stata pattuita la facoltà per entrambi i correntisti di compiere operazioni anche separatamente, come nella specie. E ciò vale tanto al momento del saldo finale del conto quanto durante lo svolgimento del rapporto stesso. Ne consegue che la compensazione del debito fideiussorio che il [cointestatario debitore della banca] aveva verso la banca in concorrenza con la somma presente nel conto, quale operazione consentita dall’art.1853 cc […] equivale ad una disposizione effettuata da uno dei cointestatari sull’intera somma depositata nel conto che la banca non poteva impedire in forza della operatività disgiunta pattuita con i correntisti, obbligati in solido verso l’istituto ex art.1854 cc.
La pretesa creditoria [del cointestatario non debitore della banca], pertanto, poteva essere fatta valere unicamente nel rapporto interno con l’altro cointestatario” (Corte d’Appello di Venezia, 19 febbraio 2020, n. 650, Relatore dott.ssa Passarelli, sul contratto di conto corrente cointestato).

 

Conto corrente cointestato: conclusioni su azione di rivendicazione per la restituzione somme e rapporti esterni

 

La sentenza in esame conferma dunque che, dovendo essere tenuti distinti i rapporti interni da quelli esterni, così come il singolo cointestatario come regola generale può disporre dell’intera somma presente, allo stesso modo la banca può far valere il suo credito verso uno dei cointestatari del conto corrente cointestato sull’intera somma presente nel rapporto.
In entrambi i casi l’utilizzo, volontario o meno che sia, dell’intera somma presente nel conto corrente cointestato da parte di uno solo dei due cointestatari ha rilievo solo nei rapporti interni: per cui il cointestatario leso potrà agire contro l’altro con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme di sua appartenenza, senza poter invocare una responsabilità della banca che abbia consentito tale utilizzo o che abbia compensato il suo credito per l’intero importo presente nel conto corrente cointestato.
Nei rapporti interni occorre valutare in concreto quale sia la misura di ogni titolare del conto corrente cointestato nell'attivo o nel passivo: spesso, le persone ritengono che in automatico, in presenza di più titolari, ognuno possa prelevale una quota del saldo attivo, ma non è così. Il titolare del conto corrente cointestato che abbia alimentato in via esclusiva o prevalente il rapporto, può agire con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme prelevate dagli altri intestatari che non rappresentino le loro quote interne. E tale legittimazione spetta anche agli eredi del contitolare (situazione frequente nella pratica).
di Marco Ticozzi

 

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