18 febbraio 2023
ISC e TAEG difforme sentenze: sono la stessa cosa? cosa accade se l’isc o il taeg pubblicizzati sono differenti da quelli reali del contratto?
Vi è nullità o invalidità della pattuizione o, comunque, vi sono conseguenze sul finanziamento o contratto?
Quello dell’isc o del taeg diverso dal reale è un tema già affrontato in questo blog e ne daremo conto: ecco però una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
Isc e taeg: rinvio a quanto già indicato
Come detto, il tema dell’isc o del taeg diversi da quelli reali del contratto sono temi già affrontati in due diversi articoli di questo blog.
Nell’articolo TAEG errato conseguenze avevamo riportato un precedente della Corte d’Appello di Venezia.
In quel caso riguardante il taeg la Corte d’Appello di Venezia indicava che “la Corte rileva che, come evidenziato dall'appellata, il tasso d'interesse concordato dalle parti è indicato in contratto, mentre l'esposizione del t.a.e.g. assolve ad una funzione di trasparenza, mostrando al mutuatario il costo complessivo dell'operazione.
Dunque, al taeg. non corrisponde una clausola contrattuale, intesa come pattuizione di una condizione economica del contratto, e l'eventuale sua errata indicazione non è suscettibile di determinare la nullità parziale del negozio giuridico” (Corte App. Venezia 2 febbraio 2021 sul taeg).
Invece, in altro articolo sui mutui reperibile qui, avevamo riportato l’orientamento del Tribunale di Venezia. In questo caso si era ritenuto che “nel contratto di mutuo l’indicatore sintetico di costo (ISC) è uno strumento con funzione meramente informativa di esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento: esso non integra dunque una vera e propria condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interesse, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del mutuatario o sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale: l’eventuale difformità di detto indicatore sintetico di costo rispetto al costo complessivo effettivamente applicato al rapporto contrattuale in forza delle clausole che prevedono interessi oneri e spese correlati al finanziamento non comporta dunque nullità ex art.117 TUB essendo detti interessi oneri e spese imposti per l’appunto dalle diverse singole clausole che li prevedono ( al più secondo parte della giurisprudenza la erronea indicazione dell’ISC potrebbe far sorgere una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello indicato in sede di conclusione del contratto)” ( Tribunale Venezia 20 maggio 2019, n. 978, dott.ssa Guzzo).
Taeg difforme sentenze: Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111
In relazione a questa stessa problematica dell’isc e del taeg, interviene ora un’ulteriore sentenza della Corte d’Appello di Venezia.
In tale decisione si evidenzia come “secondo parte appellante, vi sarebbe una difformità tra l’ISC indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato (il giudice, invece, lo avrebbe raffrontato con il TEG, come fatto dal ctu, mentre le Istruzioni della Banca d’Italia imporrebbero di calcolare l’ISC con la stessa metodologia del TAEG ); ciò rileverebbe in quanto la banca non avrebbe fornito informazioni corrette ed adeguate al momento della stipula del mutuo che, quindi, sarebbe nullo ex art. 117 TUB con riferimento alla clausola degli interessi. Pertanto, gli appellanti sostengono di avere diritto alla restituzione dell’importo di euro 8.453,23, applicando il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, 7° co. TUB.
La doglianza va respinta perché, in verità, come indicato dal giudice di primo grado, l’Isc contiene delle informazioni (che, peraltro, non presentano valenza pubblicitaria) e non è un tasso applicato sostituibile ex art. 117, 7° co. TUB” (Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111 su Taeg difforme sentenze).
La decisione sul tema di ISC e TAEG e sintetica ma conferma l’orientamento già espresso nella precedente sentenza della Corte d’Appello di Venezia che sopra abbiamo richiamato.
di Marco Ticozzi
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