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Malasanità Treviso

20 novembre 2022

Malasanità Treviso: avvocato e risarcimento del danno. Nella sentenza Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019, Est. Barbazza i giudici si sono soffermati su un caso di malasanità, vale a dire di responsabilità medica, che ha portato la condanna della Ulss locale al risarcimento del danno subito dal paziente. Si tratta di un tema che seguo frequentemente come avvocato. La sentenza del Tribunale di Treviso, ben motivata, è interessante non solo per il caso di malasanità (responsabilità medica) affrontato che ha portato al risarcimento del danno, ma anche per alcune questioni giuridiche di attualità e interesse anche per l'avvocato.

Malasanità Treviso
Malasanità Treviso

Malasanità Treviso: cosa si intende? Quando l’avvocato può chiedere il risarcimento?

La locuzione malasanità è utilizzata soprattutto in ambito giornalistico: si tratta di una espressione con un’accezione negativa perché volta non solo a riferirsi a un caso in cui vi è stato un errore medico (responsabilità medica) con diritto al risarcimento ma anche a sottolineare il fatto che vi è stato un disservizio nel funzionamento delle strutture pubbliche.
In ambito giuridico generalmente non si utilizza il termine malasanità ma quello di responsabilità medica.
Ma veniamo ora al caso di responsabilità medica (o, appunto, malasanità) e risarcimenti del danno deciso da Tribunale di Treviso.

Avvocato Malasanità Treviso: il Tribunale sul risarcimento e sulla natura della responsabilità della Ulss

Nel caso di malasanità (responsabilità medica) e risarcimento affrontato dal Tribunale di Treviso, un primo aspetto esaminato riguarda la natura della responsabilità medica (malasanità): si tratta di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. E la questione è posta dal Tribunale di Treviso alla luce dell’art. 7, comma primo, della l. n. 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli-Bianco”). La questione è di interesse anche per chi segue tale materia da avvocato.
Anzitutto il Tribunale di Treviso nel caso di malasanità esaminato, sottolinea che “le domande risarcitorie azionate dall’attore nei confronti dei convenuti devono essere ricondotte al regime della responsabilità contrattuale, di cui agli artt. 1218 e 1228 cod. civ. 1.1 Tale conclusione è pacifica per quanto riguarda la responsabilità dell’ULSS: infatti, sia ai sensi del previgente regime di cui alla l. n. 189/2012 (cosiddetta “legge Balduzzi”) che alla luce delle modifiche apportate dall’art. 7, comma primo, della l. n. 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli-Bianco”) che, peraltro, dei principi generali che regolavano già in un momento temporale anteriore la materia della responsabilità contrattuale, va condiviso il principio secondo cui la struttura sanitaria che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, risponde ex artt. 1218 e 1228 cod. civ. delle condotte dolose o colpose di questi” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019 in un caso di malasanità e risarcimento).

Malasanità Tribunale di Treviso: avvocato, risarcimento e natura della responsabilità del medico

Il Tribunale di Treviso nel caso esaminato di malasanità (responsabilità medica e risarcimento) poi si sofferma sulla responsabilità del medico: “per quanto riguarda il [medico], la questione appare invece meno lineare poiché la citata legge Gelli-Bianco, all’art. 7, comma terzo, prevede testualmente che “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. La legge n. 24/2017, infatti, qualifica espressamente la responsabilità dell’operatore sanitario non esercente la libera professione come extracontrattuale, ponendosi in antitesi con gli approdi precedentemente raggiunti dalla giurisprudenza in conseguenza dell’elaborazione della teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019 in un caso di malasanità e risarcimento).
Il Tribunale di Treviso evidenzia, dunque, che “la questione di diritto così delineata verte sulla natura dell’art. 7, comma primo, della legge Gelli-Bianco e, in particolare, sull’idoneità di tale disposizione ad operare retroattivamente a fatti avvenuti prima della vigenza di tale legge” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019).
Il Tribunale di Treviso in questo caso di malasanità (responsabilità medica e risarcimento) indica di “aderire […] alla teoria della natura sostanziale della legge Gelli-Bianco, dovendosi conseguentemente concludere per l’inidoneità, di tale novella legislativa, a trovare applicazione relativamente a fatti verificatisi in precedenza. Pertanto, la responsabilità del [medico] deve essere ricondotta al regime di cui all’art. 1218 cod. civ., trovando applicazione, al caso di specie, la teoria del contatto sociale qualificato” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019 in un caso di malasanità).

Avvocato Malasanità Treviso: Il Tribunale sul risarcimento e sul danno intermittente

Un’ulteriore questione giuridica di interesse affrontata dal Tribunale di Treviso nel caso di malasanità (responsabilità medica) esaminato è quello del cosiddetto danno intermittente.
Il Tribunale di Treviso evidenzia che si tratta “all’ipotesi in cui il soggetto danneggiato in conseguenza di un illecito venga a mancare in data precedente alla liquidazione del danno da parte del giudice e il suo decesso sia imputabile a cause diverse e in alcun modo ricollegabili a tale illecito” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019 in un caso di malasanità).
In merito a tale fattispecie, la sentenza sul caso di malasanità del Tribunale di Treviso evidenzia –aderendo alla Cassazione- che “la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento a tali fattispecie, che non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona quando il danneggiato è ancora in vita, ovvero il sistema tabellare introdotto dal Tribunale di Milano, poiché tale sistema si fonda sul prodotto aritmetico fra il coefficiente dato dal grado di invalidità stabilizzatosi e l’astratta previsione di vita del soggetto, mentre, nelle ipotesi riconducibili alla categoria del danno intermittente, la liquidazione del danno va parametrata alla durata effettiva della vita del danneggiato, la quale non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma un dato noto (cfr. Cass. 18 gennaio 2016, n. 679)” (Tribunale Treviso, 23 Ottobre 2019 in un caso di malasanità).

Risarcimento Malasanità Treviso: avvocato e studio legale dell’avv. prof. Marco Ticozzi

Lo studio legale dell’avvocato Marco Ticozzi è a disposizione per esaminare i casi di malasanità e responsabilità medica che meritano attenzione di un avvocato.
L’avv. prof. Marco Ticozzi è Professore aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia e insegna anche nella sede di Treviso: il tema della responsabilità, anche medica, rientra tra i temi affrontati nei suoi corsi.
Lo studio legale dell’avvocato Marco Ticozzi, inoltre, fa parte del comitato scientifico dell’associazione Giusta Causa, che segue a livello nazionale i casi di Malasanità ed è spesso ospite dei notiziari nazionali e delle trasmissioni che trattano della responsabilità medica.
Per ogni informazione e per prendere contatto anche con l’associazione, contattare l’avvocato avv. prof. Marco Ticozzi allo 0422 433922 o alla mail info@avvocatoticozzi.it

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