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Marco Ticozzi

Risarcimento malasanità

23 gennaio 2022

Risarcimento malasanità. In una sentenza di una causa seguita dal nostro studio avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, che ha portato la condanna della casa di cura a un risarcimento di circa 600.000 euro ai prossimi congiunti di una paziente deceduta per negligenze dei medici curanti, si è posta la questione del nesso causale (nesso di causalità) e dell’onere della prova nei giudizi di malasanità o responsabilità medica.
Risarcimento malasanità.

Risarcimento Malasanità
Risarcimento Malasanità

Risarcimento malasanità: nesso causale e onere delle prova nel diritto civile e in quello penale

 

La sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, indica correttamente che “com’è noto, a differenza del processo penale, dove ai fini del riconoscimento di responsabilità è richiesto un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio, nel giudizio civile è richiesto un livello di prova inferiore. Infatti, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, nel processo civile per rinvenire un nesso di causalità giuridica tra illecito omissivo e danno è sufficiente accertare in via ipotetica se l’azione omessa  rappresenti la causa prossima da sola sufficiente a produrre il danno, interrompendo il nesso eziologico fra questo e le eventuali altre cause antecedenti, declassate a mere occasioni”. Risarcimento malasanità.
Ma tale differenza di disciplina relativa al nesso di causalità, specie nei casi di risarcimento per malasanità, è ben messa in luce anche dalla giurisprudenza di Cassazione: “è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi; l'onere della prova relativa grava sul danneggiato, indipendentemente dalla difficoltà dell'intervento medico-chirurgico; tuttavia, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (Cass. 19 marzo 2018, n. 6698 proprio in un caso di risarcimento per malasanità).

 

Risarcimento malasanità: il nesso causale e onere delle prova nel caso di specie

 

La sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, evidenzia che “nel caso di specie la consulenza tecnica del [CTU] ha esaustivamente e puntualmente chiarito come la correzione del livello ematico di potassio avrebbe, secondo il principio del “più probabile che non”, evitato l’exitus della paziente. Tanto basta per ritenere ravvisabile nel caso de quo un’ipotesi di medical malpractice avvinta dal nesso di causalità col decesso della signora G.”.  
Risarcimento malasanità.

 

Responsabilità medica e onere delle prova nella cause di responsabilità medica

 

La sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, procede oltre, indicano come in ogni caso in giudizi come questo è onere della casa di cura dimostrare l’assenza del nesso di causalità: “e quandanche, come nel caso di specie, non sia possibile identificare con certezza, per l’assenza di autopsia, la causa della morte, tale causa ignota resta a carico dell’ente ospedaliero convenuto, il quale avrebbe dovuto provare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (SS.UU. N. 577/2008). Vale la pena ricordare infatti che nel caso in esame parte attrice ha citato in giudizio esclusivamente [LA CASA DI CURA], e non anche i singoli professionisti che ebbero in cura la signora G. Sulla natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, la giurisprudenza è oramai consolidata". Al riguardo, la sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, precisa che "inconferente appare, dunque, il richiamo, contenuto nella comparsa di costituzione e risposta, alla Legge Balduzzi e alla circostanza che la stessa avrebbe spostato l’asse della responsabilità medica dall’ambito contrattuale ed extracontrattuale. Una tale interpretazione, peraltro sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria, avrebbe potuto riguardare al più la figura dell’operatore sanitario e non anche dell’ente ospedaliero, dal momento che l’art. 3 della legge in questione si riferisce espressamente all’esercente le professioni sanitarie".
In conclusione la sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, indica che "al contratto atipico di spedalità si applicano le ordinarie norme sull’inadempimento ex art. 1128 c.c. ed ex art. 1228 c.c., a mente delle quali il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo provare che l’inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e se nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche se non sono alle sue dipendenze. L’ente sarà responsabile anche nei casi in cui il medico non è subordinato della struttura, purchè operi all’interno della stessa. Alla luce di ciò il creditore, ossia il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare la fonte negoziale del suo diritto e l’aggravamento della sua patologia, limitandosi ad allegare l’inadempimento. Spetterà, invece, al debitore convenuto l’onere di provare, per andare esente da responsabilità, il corretto adempimento della propria opera. E nessuna prova liberatoria in tal senso è stata fornita dalla struttura sanitaria convenuta”. Risarcimento malasanità.

 

Risarcimento malasanità: conclusioni su nesso causale e onere delle prova

 

La sentenza del Tribunale di Brescia 15 marzo 2018, n. 785, avente ad oggetto un caso di risarcimento per malasanità, ci sembra corretta per gli aspetti giuridici qui sottolineati.
Tale sentenza, all’esito di una causa in cui il nostro studio seguiva i prossimi congiunti della paziente purtroppo deceduta a causa dell’accertato errore, ha riconosciuto tale responsabilità e il conseguente risarcimento per gli attori.
Risarcimento malasanità.
di Marco Ticozzi

 

 

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