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Marco Ticozzi

Conoscenza dello stato di insolvenza e indici di bilancio

31 marzo 2022

Come noto, nella revocatoria fallimentare proposta contro soggetti qualificati, come gli istituti di credito, si ammette la presunzione di conoscenza di elementi di fatto che tali soggetti generalmente monitorano: tale principio, può essere applicato anche ai bilanci della fallita, che sono pubblici una volta depositati in Camera di Commercio.
Ma fino a che punto dalla presunta conoscenza dei bilanci e, quindi, dai bilanci si può dedurre la conoscenza dello stato di insolvenza?

Conoscenza Dello Stato Di Insolvenza E Indici Di Bilancio
Conoscenza Dello Stato Di Insolvenza E Indici Di Bilancio

Conoscenza dello stato di insolvenza e indici di bilancio: introduzione

 

La sentenza della Corte d’Appello affronta la questione del rilievo dei bilanci quale elemento di prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
Mentre contro un creditore comune della fallita non sembra possibile presumere la conoscenza dei bilanci, la giurisprudenza presume la conoscenza dei bilanci da parte degli istituiti di credito che generalmente (di qui la legittimità della presunzione) monitorano i bilanci stessi.
In questo senso la Corte d’Appello di Venezia indica che “è condivisibile il principio giurisprudenziale secondo cui la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, non integra da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, ma impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (così, ad esempio, Cass. civ., ord., 2 novembre 2017, n. 26061)” (Corte App. Venezia, 18 luglio 2019).

 

Conoscenza dello stato di insolvenza e indici di bilancio: l’analisi dei bilanci

 

Ma dalla presunta conoscenza dei bilanci regolarmente depositati in Camera di Commercio (per quelli non depositati o per dei bilancini provvisori ovviamente serve una prova di consegna) per poter ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza occorre che da tali bilanci possa emergere una tale insolvenza.
La giurisprudenza di merito ha già in diverse occasioni precisato che si possa ricavare la conoscenza dell’insolvenza dai bilanci se emerga in modo immediato.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia nella sostanza conferma tale indicazione: “nella specie, i bilanci relativi agli anni 2000 e 2001 si erano chiusi tutti con un utile di esercizio, mentre quello del 2002 con una modesta perdita (v. pag. 13 della relazione del perito). Un esame, per quanto attento ai singoli bilanci (compreso quello conoscibile non prima del 15 luglio 2003), non avrebbe evidenziato una situazione di grave difficoltà economica e, tantomeno, di insolvenza […]. Soprattutto, non vi è prova che, in concreto, [la banca] abbia elaborato e comparato gli indici presi in considerazione dal c.t.u. e neppure vi è prova che, più in generale, fosse prassi delle banche impiegare detti indici nel momento in cui veniva concesso il credito e, soprattutto, nel corso del rapporto.
Come precisato dalla Suprema Corte, occorre che chi agisce in revocatoria provi che i criteri di giudizio in concreto utilizzati corrispondano alla prassi degli istituti nella concessione del credito (Cass. civ. 29 luglio 2014, n. 17208), tanto più nel caso di specie, ove non si trattava di concedere nuovo credito, ma tutt'al più di revocare quello già concesso, peraltro di ammontare complessivamente modesto.
In definitiva, se lo stato di insolvenza poteva desumersi non da un normale esame dei bilanci (del triennio 2000-2002), ma solo dall'analisi, congiunta e comparata, della pluralità di indici elaborati dal [CTU], rimane indimostrato che la banca abbia compiuto un'indagine simile a quella eseguita dal c.t.u. ed abbia perciò avuto consapevolezza (nel giugno 2003 e comunque prima del maggio 2004, allorché revocò l'affidamento) dell'insolvenza di E. s.r.l.” (Corte App. Venezia, 18 luglio 2019).

 

Conoscenza dello stato di insolvenza e indici di bilancio: conclusioni

 

La sentenza qui richiamata ci sembra corretta.
Mentre è legittima la presunzione di conoscenza dei bilanci depositati in Camera di Commercio verso creditori qualificati della fallita, la conoscenza dello stato di insolvenza può derivare da tali bilanci solo l'insolvenza stessa emerga da tali bilanci in modo immediato e non anche con l’analisi di un consulente che ne ricavi una pluralità di indici, salvo non vi sia la prova che tali indagini sono state compiute dal creditore.
di Marco Ticozzi

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