28 luglio 2021
Usura interessi di mora: per Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111 tale tasso moratorio, calcolato sulla rata comprensiva dell’interesse corrispettivo, genera usura solo se in sé è usurario e non anche tenendo conto degli interessi contenuti nella rata.
Quello dell’Usura interessi di mora è un tema già affrontato in questo blog e anche in pubblicazioni in riviste specializzate.
Usura interessi di mora: rinvio ai precedenti scritti
Come detto, il tema dell’usura dell’interesse di mora e in particolare, dell’usura che deriva dal fatto che la mora è calcolata sulla rata comprensiva degli interessi corrispettivi, è un tema che abbiamo già affrontato.
Rinviamo, quindi, al post Usura degli interessi di mora.
Qui anticipiamo quanto avevamo sostenuto e quanto confermato dalla sentenza qui allegata sull’usura dell’interesse di mora: i contratti di mutuo conclusi dopo la delibera cicr del 9 febbraio 2020 possono legittimamente prevedere una clausola che prevede che il tasso di mora si conteggi sulla rata scaduta e non pagata. L’interesse corrispettivo contenuti in tale rata non rilevano perché proprio in forza della delibera cicr del 9 febbraio 2020 si capitalizzano.
Usura interessi di mora: Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111
Usura interesse di mora: come detto la sentenza Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111 conferma una tale impostazione.
La sentenza, infatti, indica che “secondo parte appellante il giudice avrebbe dovuto riconoscere la usurarietà del mutuo perché il testo contrattuale prevederebbe che gli interessi di mora si aggiungano a quelli corrispettivi, non li sostituiscano.
La doglianza è, in realtà, aspecifica, perché non indica quali sarebbero le clausole del contratto di mutuo che imporrebbero di applicare contemporaneamente sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; il passo riportato a pag. 6 dell’appello appare indica tutt’altro, e cioè che gli interessi moratori siano pari al tasso dei corrispettivi maggiorato di due punti percentuale; il rinvio agli interessi corrispettivi è fatto solo per quantificare il tasso degli interessi di mora, non per prevederne l’applicazione contestuale che di per sé va esclusa, rispondendo le due tipologie di interessi a presupposti di applicazione diversi: i corrispettivi a remunerare l’uso del denaro e i moratori a risarcire il ritardo nel pagamento.
Né si può ritenere che i moratori siano applicati anche sui corrispettivi, perché con il maturare dei corrispettivi gli stessi divengono capitale e gli interessi di mora si applicano comunque sulle somme dovute e non pagate alla scadenza.
Essendo stata qui disattesa la pretesa dell’appellante di vedere interpretato il contratto di mutuo nel senso che gli interessi moratori andrebbero sommati ai corrispettivi, resta assorbita ogni altra questione relativa alla gratuità o meno del mutuo in quanto usurario” (Corte Appello Venezia 23 luglio 2021 n. 2111).
di Marco Ticozzi
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