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Insolvenza e presupposti fallimento

23 febbraio 2022

Insolvenza e presupposti falliment. Come noto, uno dei presupposti per il fallimento è lo stato di insolvenza del debitore, dovendosi distinguere il caso del debitore posto in liquidazione da quello non in liquidazione. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia precisa in cosa consistano tali presupposti del fallimento, soffermandosi in particolare sullo stato di insolvenza, e differenza le due ipotesi di insolvenza a seconda che il debitore sia o meno in liquidazione.

Insolvenza E Presupposti Fallimento
Insolvenza E Presupposti Fallimento

Presupposti fallimento e stato di insolvenza: Corte d'Appello Venezia e debitore in liquidazione.

Presupposti fallimento. Anzitutto la sentenza si sofferma sui presupposti del fallimento (stato di insolvenza) del debitore in liquidazione: “al riguardo, deve essere considerato che F.E. s.r.l. non era società in liquidazione per cui la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta ad accertare che l'ente in piena attività disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, a differenza del caso di impresa che non si proponga di restare più sul mercato, in cui la valutazione è volta a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (tra le altre, v. Cass.13644/13)” (Corte d'Appello Venezia 07 novembre 2019).

Presupposti fallimento stato di insolvenza: Corte d'Appello Venezia e debitore non in liquidazione.

Presupposti fallimento e stato di insolvenza. Nel diverso caso in cui i presupposti per la dichiarazione di fallimento (stato di insolvenza) vadano valutati in relazione a un debitore non in liquidazione, la valutazione deve essere differente. In questo caso non rileva più il rapporto tra elementi attivi e passivi, ma unicamente la liquidità e la capacità di far fronte ai debiti “né può dirsi che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore sia escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, posto che il significato oggettivo dell'insolvenza implica una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche; si identifica, dunque, con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/14)” (Corte d'Appello Venezia 07 novembre 2019).

Presupposti fallimento stato di insolvenza: conclusioni su sentenza Corte d'Appello Venezia.

La sentenza conferma l’orientamento per il quale, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per fallire, occorra differenziare la valutazione a seconda che il debitore sia in liquidazione o meno. Di interesse, comunque, la definizione fornita dalla sentenza del concetto di stato di insolvenza, uno dei presupposti del fallimento.
Presupposti fallimento e stato di insolvenza. di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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