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Revoca del fallimento e compenso del curatore

20 marzo 2023

Compenso del curatore: cosa accede in caso di revoca del fallimento? In caso di revoca del fallimento già dichiarato o, oggi, della liquidazione giudiziale secondo la nuova disciplina del codice della crisi delle imprese, si pone la questione, non solo degli effetti della revoca sugli atti del fallimento posti in essere, ma anche del compenso del curatore: ha diritto di essere pagato e da chi?
Recentemente la Corte D’Appello di Venezia si è occupata proprio della questione del compenso del curatore all’esito della disposta revoca di un fallimento: ma la decisione è riferibile anche alla revoca della liquidazione giudiziale.

Revoca Del Fallimento E Compenso Del Curatore
Revoca Del Fallimento E Compenso Del Curatore

Compenso del curatore e revoca della sentenza di fallimento o, oggi, della liquidazione giudiziale: cosa accede?

Cosa accede in caso di revoca della sentenza di fallimento o, oggi, della liquidazione giudiziale? è dovuto il compenso del curatore?

La vecchia legge fallimentare sulla questione si limitava ad indicare che "e il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26" (art. 18 legge fallimentare).

il nuovo art. 53 del codice della crisi delle imprese indica sempre sul compenso del curatore che "In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124".

Ma, ed è questa la questione, a carico di chi sono posti questi oneri e in particolare il compenso del curatore?

Vediamo una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia.

Compenso del curatore: Corte d'Appello Venezia, 31/01/2020 e revoca della sentenza di fallimento.

Come anticipato, la sentenza in questione si occupa della questione del compenso del curatore all’esito della revoca della sentenza di fallimento (questione valevole anche oggi in forza della norma ora richiamata relativa al codice della crisi delle imprese).
Nel caso oggetto di causa avanti al Tribunale, che aveva disposto il fallimento, la società poi fallita era rimasta contumace; aveva poi opposto la sentenza di fallimento chiedendo la revoca, non ricorrendo i limiti dimensionali previsti.
Sul punto la sentenza in esame ha indicato che l’opposizione alla sentenza di fallimento è fondata, con conseguente diritto alla sua revoca del fallimento: “i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi tre anni attestano il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, comma II, lett. a), b) e c), l.f.. I dati di bilancio trovano riscontro sia negli accertamenti compiuti dalla curatela, siccome travasati nella relazione ex art. 33 l.f. acquisita agli atti, che evidenziano in particolare l'inconsistenza del patrimonio attivo; sia nelle risultanze della verifica del passivo fallimentare, prevalentemente costituito da debiti di natura fiscale, per importo complessivamente ben al di sotto della soglia di rilevanza di Euro 500.000,00 di cui alla lett. c) dell'art. 1, comma terzo, l.f. Da quanto precede consegue la revoca del fallimento”.

Revoca fallimento: art. 147 DPR 115/2002 e compenso del curatore.

Revoca del fallimento e compenso del curatore. In merito al compenso del curatore dopo la revoca della sentenza di fallimento, occorre anzitutto ricordare che l’art. 147 DPR 115/2002 prevede che “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
La disposizione, che chiarisce chi debba essere onerato dei costi del compenso del curatore, si riferisce però: a) alla liquidazione giudiziale e non espressamente al fallimento; b) al debitore persona fisica e non alle persone giuridiche.
Sul punto la sentenza Corte d'Appello Venezia, 31/01/2020 ritiene applicabile la previsione anche al curatore fallimentare e al suo compenso nel caso di revoca del fallimento, quantomeno per analogia “occorre dar atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice che, pur ritualmente notiziata della pendenza della procedura prefallimentare, ha omesso di costituirvisi svolgendovi le stesse difese in fatto e diritto dispiegate in sede di gravame, difese che, in conseguenza della dimostrata insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità, avrebbero condotto al rigetto dell'istanza. Va al riguardo puntualizzato che la disposizione dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo come sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nello stabilire che in caso di revoca della liquidazione giudiziale, le spese della procedura ed il compenso al curatore sono a carico del soggetto che con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria, circoscrive la responsabilità ex latere debitoris al "debitore persona fisica", così non ricomprendendo nella previsione il caso, che ricorre nella fattispecie, in cui la liquidazione giudiziale riguardi debitore costituito in forma di ente giuridico. Si ritiene peraltro che la lacuna sia colmabile mediante ricorso ad interpretazione analogica, non essendo ravvisabili, ad avviso di questo giudicante, elementi che giustifichino l'assoggettamento del debitore ad un diverso regime di responsabilità, a seconda della sua natura giuridica, che costituisce elemento meramente accidentale rispetto alla condotta presupposta ed alle conseguenze da essa scaturenti. In assenza di idoneo e ragionevole criterio distintivo, un'interpretazione costituzionalmente adeguata, che abbia come riferimento i parametri rappresentati dagli artt. 3 ed 81 Cost. - quanto al primo paramentro, per la diversità di trattamento di situazioni analoghe, quanto al secondo in considerazione dell'aggravio finanziario derivante dalla sopportazione da parte dell'Erario delle spese della procedura liquidatoria poi revocata, aperta nei confronti di persona giuridica cui l'apertura sia imputabile - impone dunque di estendere analogicamente il regime di responsabilità di cui all'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002 anche al debitore persona giuridica”.
Proprio in forza di tali considerazioni la Corte d’Appello di Venezia, pur disponendo la revoca del fallimento, ha accertato che l'apertura della procedura fallimentare è imputabile al debitore, con ogni conseguenza in ordine al compenso del curatore.
Revoca del fallimento e compenso del curatore. di Marco Ticozzi
avvocati civilisti Venezia

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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